B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1797/2012
S e n t e n z a d e l l ' 11 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Pietro Angeli-Busi;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
B._______, nata il (…), e la figlia
C._______, nata il (…),
Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
14 dicembre 2011 in Svizzera;
i verbali di audizione del 23 dicembre 2011 (di seguito: verbale 1 [verbale
di A._______ ] e verbale 2 [verbale di B._______ ]) e del 15 marzo 2012
(di seguito: verbale 3 [verbale di A._______ ] e verbale 4 [verbale di
B._______ );
la decisione del 23 marzo 2012 dell'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM), notificata ai richiedenti il 26 marzo 2011 (cfr. risultanze
processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo degli interessati in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della leg-
ge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il loro
allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura
siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 2 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 3 aprile 2012);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) 3 aprile 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e sono pertanto legittimati ad ag-
gravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, i richiedenti hanno indicato
di essere cittadini serbi di etnia rom e di religione islamica, con ultimo
domicilio a D._______ (Serbia) e di essere espatriati in quanto sarebbero
stati importunati da un gruppo neonazista (cfr. verbale 1 e 2, pagg. 1, 3
seg. e 7);
che, nella decisione, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale ha inserito, con decisione del 6 marzo 2009, la Serbia nel novero
dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia d'asilo
presentate dai ricorrenti sarebbero inverosimili e che le minoranze in
Serbia potrebbero ottenere un'effettiva protezione se debitamente
sollecitata; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione dei ricorrenti a persecuzioni in caso di rientro in
patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, i ricorrenti fanno valere che la situazione dei rom in Ser-
bia sarebbe peggiore di quanto avrebbe ritenuto l'UFM e che l'accesso a
molteplici servizi dello Stato non gli sarebbero garantiti; che le discrimina-
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zioni da loro subite sarebbero rilevanti in materia d'asilo ed andrebbero
esaminate ed approfondite in una decisione materiale; che, infine, allega-
no che in caso di ritorno, non gli sarebbe garantita la sicurezza, per il che
dovrebbe esser loro concessa l'ammissione provvisoria;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo e, in
via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno,
altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento d'un antici-
po a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito d'una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecu-
zioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta
presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34
cpv. 1 LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltan-
to i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili
all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 5 consid. 4c.aa,
GICRA 2003 n. 20 consid. 3c, GICRA 2003 n. 19 consid. 3c, GICRA 2003
n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35);
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni, sus-
siste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Pa-
ese;
che, nella fattispecie, gli insorgenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti
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di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, i ricor-
renti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare
una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione;
che le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in af-
fermazioni non corroborate da alcun elemento, in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, quo alla presenza di neonazisti nel loro villaggio, va innanzitutto os-
servato che gli insorgenti hanno fornito date imprecise e contraddittorie;
che il ricorrente ha dapprima dichiarato che dall'estate 2011 fino all'espa-
trio i neonazisti si sarebbe recati quasi ogni notte al loro villaggio per be-
re, drogarsi e lanciare delle pietre alle loro finestre intimandoli di lasciare
il villaggio (cfr. verbale 1, pag. 7 e verbale 3, pag. 4), per poi ritrattare e ri-
confermare quanto detto in precedenza (cfr. verbale 3, pag. 6); che la ri-
corrente, invece, ha asserito che i neonazisti si sarebbero recati al villag-
gio per la prima volta 30-40 giorni prima dell'audizione sommaria, ossia
nel mese di novembre (cfr. verbale 2, pag. 7), mentre in seconda audizio-
ne ha dichiarato che sarebbero stati importunati dai neonazisti durante
tutta l'estate (cfr. verbale 4, pag. 3); che, interrogata sul tali divergenze e
quelle riscontrate con il marito, ella non ha saputo fornire una risposta
chiara atta a stabilire l'inizio e la durata di tale evento (cfr. verbale 4,
pag. 5); che, peraltro, dalle carte processuali si evince che i ricorrenti non
hanno sollecitato alcuna protezione da parte della autorità atta a porre un
termine alle suddette molestie da parte di tali neonazisti (cfr. verbale 1,
pag. 8; verbale 2, pag. 7; verbale 3, pag. 5 e verbale 4, pag. 4);
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possa-
no ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente solleci-
tate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo
da parte di terzi nei loro confronti;
che, in aggiunta, non hanno fornito alcun dettaglio concreto in merito al
loro racconto, oppure atto a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM
in sede di ricorso;
che, inoltre, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desu-
mere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Serbia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5
LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale
sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre gli insor-
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genti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vi-
ge attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera-
lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non meri-
ta tutela e la decisione impugnata va confermata;
che i ricorrenti non adempiono alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale degli
insorgenti; che, infatti, sono giovani ed in buona salute; che, altresì, il ri-
corrente ha occasionalmente lavorato come musicista e contadino
(cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 3, pag. 3); che, inoltre, i genitori della ri-
corrente vivono a tutt'ora nel Paese d'origine (cfr. verbale 2, pag. 5 e ver-
bale 2, pag. 2); che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbiano
una discreta rete sociale in patria;
che, vista la breve durata del soggiorno svizzero, per la figlia, dal profilo
dell'interesse superiore del fanciullo (cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2),
non vi sono motivi che si oppongono all'esigibilità dell'allontanamento, ri-
tenuto, inoltre, che ella è totalmente dipendente dai suoi genitori;
che, in aggiunta, gli insorgenti non hanno preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
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provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessi-
tà d'una permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. GICRA 2003
n. 24);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allon-
tanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che gli insorgenti, usando della necessaria diligen-
za, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8
cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: