B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1798/2012
S e n t e n z a d e l 5 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
India,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 26 marzo 2012 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizze-
ra,
i verbali di audizione del 29 febbraio 2012 (di seguito: verbale 1) e del
26 marzo 2012 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 26 marzo 2012, notificata oralmen-
te all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la
quale detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato allontanamento, nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera,
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 2 aprile 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 aprile 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino indiano di etnia (…), di essere nato a D._______,
capoluogo dell'E._______, F._______ (India) e di avere vissuto a
G._______, distretto di E._______, F._______ (India) sino al suo espa-
trio, avvenuto a inizio (…), verso la H._______,
che ha affermato di essere fuggito a causa di un litigio per dei (…); che
all'inizio del (…) i suoi vicini, I._______ e J._______, persone influenti del
luogo, avrebbero avuto l'intenzione di (…) della sua famiglia; che, di con-
seguenza, vi sarebbero stati numerosi litigi e minacce rivolte ai genitori
tramite lui e il fratello, in quanto (…); che nel luglio dello stesso anno i
suoi genitori lo avrebbero mandato dallo zio, nel vicino villaggio di
K._______ (India); che ad ogni modo i vicini l'avrebbero saputo e quindi
egli sarebbe stato costretto a fuggire nell'L._______(India), presso altri
parenti; che i vicini sarebbero venuti a cercarlo anche in tale zona; che
date le circostanze sarebbe espatriato; che il fratello per gli stessi motivi
si troverebbe in M._______,
che avrebbe, dapprima, ottenuto un visto turistico per la H._______, do-
podiché sarebbe partito in aereo da N._______ (India) per giungere a
O._______ (H._______); che da questa città si sarebbe recato in auto-
mobile in Ucraina e quindi, attraverso la Slovacchia, in Austria ed infine
sarebbe giunto con il treno in Italia, senza mai subire controlli; che avreb-
be vissuto per un anno a P._______, in provincia di Q._______ (Italia), la-
vorando in nero per un breve periodo; che avrebbe deciso di raggiungere
la Svizzera successivamente all'omicidio di un ragazzo (…) nella zona, ri-
tenuto il conseguente timore per la propria persona,
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che, nella decisione del 26 marzo 2012, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito l'India nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro, che dall'incarto non emergerebbero indizi atti a confutare la
presunzione di assenza di persecuzioni dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, in
quanto le allegazioni in materia di asilo presentate dal richiedente
sarebbero manifestamente inattendibili, presenterebbero grossolane
contraddizioni, e sarebbero inconsistenti,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allonta-
namento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il ricorrente contesta la valutazione dell'UFM secondo
cui, siccome l'India è considerata Paese sicuro, l'Ufficio non sarebbe en-
trato nel merito della sua domanda; che, quindi, a suo dire, l'autorità di
prime cure avrebbe basato la propria decisione su una constatazione in-
sufficiente dei fatti rilevanti; che l'autore del gravame, inoltre, nega che il
proprio racconto sarebbe manifestamente inattendibile, ritenuto che nella
seconda audizione, alla quale rinvia, egli avrebbe potuto spiegare esat-
tamente le divergenze emerse; che, infine, per quanto attiene all'esecu-
zione dell'allontanamento, quanto sostenuto nella decisione impugnata
sarebbe errato, dato che la sicurezza del ricorrente non verrebbe garanti-
ta e che egli sarebbe costretto a vivere in un clima di forte pericolo per la
propria incolumità fisica; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allonta-
namento non sarebbe esigibile e, pertanto, egli dovrebbe beneficiare
dell'ammissione provvisoria in Svizzera; che, in conclusione, l'insorgente
ha chiesto, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova indagine e, in
via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che egli ha,
altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anti-
cipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di perse-
cuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare sif-
fatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale,
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che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire uma-
no (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ri-
corso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35, consid. 4.3 p. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
18 marzo 1991, l'India nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussi-
ste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Pae-
se,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presun-
zione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di
causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asi-
lo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ra-
gioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il ricorrente si è contraddetto circa le denunce dei fatti
alle autorità, asserendo nella prima audizione di non essersi mai perso-
nalmente rivolto alle stesse (cfr. verbale 1, p. 7), allorquando, nell'audi-
zione successiva ha invece dichiarato di essersi rivolto alla polizia per
denunciare l'aggressione subita a (…) (cfr. verbale 2, D67-D70
p. 7); che, secondo quanto da lui esposto durante l'audizione federale,
I._______ e J._______ erano sopraggiunti nei campi personalmente, ar-
mati di falce e spada per poi colpire il ricorrente in fuga con un sasso (cfr.
verbale 2, D60-D62 p. 6); che egli, diversamente, nel corso dell'audizione
sulle generalità, ha asserito che ad attaccarlo, nella medesima circostan-
za, sarebbero stati alcuni uomini al servizio di tali vicini, armati di vanghe
(cfr. verbale 1, p. 7); che, interrogato circa l'incongruenza si è limitato a
negarla, confermando la seconda versione (cfr. verbale 2, D72
p. 7); che, in generale, sia nel proposito della rissa che sarebbe avvenuta
nel corso de mese di (…) che circa il successivo attacco di (…) egli ha
fornito dei racconti poco circostanziati, senza alcun dettaglio sui dialoghi
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e sulle motivazioni che hanno spinto in concreto allo scontro fisico (cfr. in
particolare verbale 2, D37-D49 p. 5 e D55-D63 pp. 6-7); che, se il ricor-
rente avesse vissuto realmente i fatti allegati, li avrebbe decritti con mag-
giore precisione e dettaglio; che non si capisce cosa ne sia ad oggi dei
(…) in questione e delle presunte pretese avanzate dai vicini (cfr. verbale
2, D77-D78 p.8); che, del resto, nemmeno la circostanza secondo cui so-
lo il ricorrente e il fratello avrebbero dovuto temere per la propria vita è
chiara; che per logica la minaccia avrebbe potuto compiersi, molto più fa-
cilmente, per mezzo del padre, il quale comunque non ha lasciato il Pae-
se; che, alla luce delle considerazioni esposte, non soccorrono l'insorgen-
te le mere allegazioni ricorsuali tramite le quali egli asserisce di avere
chiarito le incongruenze nel corso dell'audizione federale
(cfr. ricorso, § 2 p. 2), facendone semplicemente vago rimando senza
specificare alcunché in merito,
che, vista l'inverosimiglianza del racconto, non v'è motivo di ritenere che il
ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se op-
portunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale fu-
turo agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in India possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o
esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti
contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in India non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
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che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non me-
rita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9 p. 733),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ri-
corrente; che, infatti, egli è giovane, ha una formazione scolastica di ba-
se, parla punjabi, italiano e un po' di inglese (verbale 1, pp. 3-4); che, non
da ultimo, egli possiede una rete sociale e famigliare in loco, ritenuto che
vi vivono i genitori, la sorella e altri parenti sia paterni che materni
(cfr. verbale 1, p. 5),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21 e relativi riferimenti), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allon-
tanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allonta-
namento è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: