B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1801/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...), alias
C._______, nato il (...), alias
D._______, nato il (...), alias
A._______, nato il (...), alias
A._______, nato il (...), alias
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 aprile 2013 / N (...).
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Visto
la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
25 maggio 2009;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
13 luglio 2009, con cui detto Ufficio non è entrato nel merito della succita-
ta domanda di asilo pronunciando, nel contempo, l'allontanamento dell'in-
teressato;
la sentenza del 30 marzo 2010 con cui il Tribunale amministrativo federa-
le (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente
contro la suddetta decisione dell'autorità inferiore;
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera
in data 12 marzo 2013;
il verbale di audizione del 22 marzo 2013 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) del 25 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 5 aprile 2013, notificata all'interessato il giorno
stesso (cfr. Atto B18/1);
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 4 aprile 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato, data d'entrata: 8 aprile 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale in data
8 aprile 2013;
l'incarto originale completo dell'UFM, pervenuto al Tribunale in data
9 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
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e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere nato a Ulaanbaatar (Mongolia) da madre mongola e padre
cinese; che avrebbe vissuto in Mongolia sino all'età di quindici anni; che,
tuttavia, le Autorità mongole non lo riconoscerebbero come cittadino
mongolo in ragione della nazionalità cinese del padre; che, allo stesso
modo, le Autorità cinesi non lo riconoscerebbero quale cittadino cinese;
che, pertanto, sarebbe apolide (cfr. verbale 1, pag. 3);
che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera il 18 giugno 2011, dopo
la conclusione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere
ritornato nel proprio Paese d'origine (cfr. verbale 1 pag. 6-7); che il mede-
simo ha, altresì, ammesso di avere mentito al riguardo dei motivi di asilo
fatti valere nel corso della prima procedura di asilo (cfr. verbale 1 pag. 9);
che, tuttavia, i motivi descritti nella presente procedura sarebbero veri;
che nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a riguar-
do dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha ribadito che i
motivi presentati nella prima procedura d'asilo erano falsi; che, in realtà,
egli sarebbe fuggito dalla Mongolia temendo i famigliari della moglie i
quali lo riterrebbero responsabile della sua scomparsa; che, inoltre, le Au-
torità mongole lo arresterebbero non ritenendolo cittadino mongolo e, ol-
tretutto, vorrebbero incolparlo di crimini non commessi (cfr. verbale 2,
pag.1);
che, nella decisione del 15 febbraio 2013, l'UFM ha considerato, da un la-
to, che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pronuncia-
to l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione ver-
so la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile; che la stessa ha, al-
tresì, fissato un emolumento, giusta l'art. 17b cpv. 4 LAsi, di CHF 600.– a
carico del richiedente;
che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea che avrebbe esposto nuovi fatti ri-
levanti rispetto alla sua prima procedura d'asilo; che, in particolare, non
avrebbe più notizie della moglie e avrebbe avuto notevoli problemi dalla
sua scomparsa; che egli temerebbe per la propria vita e non avrebbe al-
cuna possibilità di ottenere protezione dalla Mongolia; che nella procedu-
ra in oggetto avrebbe fornito la propria reale identità e, pertanto, l'UFM
non dovrebbe utilizzare quella falsa declinata nella prima procedura d'asi-
lo; che egli non sarebbe certo di essere cittadino mongolo; che, in partico-
lare, sarebbe stato incarcerato in Mongolia in quanto ritenuto cinese; che,
anche per questo motivo, l'allontanamento nel Paese d'origine non sa-
rebbe ragionevolmente esigibile;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenien-
za, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel
frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione dell'ammissione provvisoria;
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 13 luglio 2009 a seguito
della sentenza del 30 marzo 2010 con la quale il Tribunale ha respinto il
ricorso interposto dall'insorgente;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
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manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi) in sostanza per le ragioni
indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato;
che, segnatamente, il ricorrente ha dapprima sostenuto che i propri motivi
d'asilo sarebbero sorti nel 2000, allorché avrebbe indagato sulla scom-
parsa della sorella verosimilmente obbligata a prostituirsi da alcuni uomi-
ni; che, infatti, dopo essersi rivolto alla polizia per trovare la sorella, sa-
rebbe stato ingiustamente accusato di esercitare la tratta di esseri umani;
che, inoltre, sarebbe stato picchiato più volte dai veri colpevoli; che a pre-
cisa domanda se avesse esposto tutti i motivi di asilo, l'insorgente ha e-
spressamente affermato di non avere ulteriori motivi d'asilo; che, tuttavia,
il ricorrente ha in seguito aggiunto che i famigliari della moglie lo accuse-
rebbero di avere venduto quest'ultima; che, pertanto, se dovesse tornare
in Mongolia essi lo farebbero arrestare (cfr. verbale 1, pag. 10-12 e
verbale 2);
che, a comprova dell'inconsistenza dei motivi adotti, l'insorgente ha poi
espressamente dichiarato che se avesse ottenuto un lavoro la prima volta
che giunse in Svizzera, segnatamente nel 2009, non avrebbe chiesto l'a-
silo; che, oltretutto, interrogato sul motivo per cui non avesse fatto valere i
motivi di asilo adotti nella procedura in oggetto già nella prima procedura,
egli ha semplicemente risposto di non sapere il perché;
che, del resto, le allegazioni ricorsuali, si esauriscono in mere affermazio-
ni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima con-
sistenza;
che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53 consid. 4.2
p. 769 e i relativi riferimenti);
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti
dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammissione
provvisoria;
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata;
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che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Paese d'origine possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione
del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o espor-
re il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contra-
ri all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile;
che il ricorrente è giovane, vanta esperienze pluriennali quale facchino ed
elettricista e parla numerose lingue (cfr. verbale 1, pag. 6); che, pertanto,
ha senz'altro buone possibilità di inserirsi professionalmente nel Paese
d'origine; che, ritenute le dichiarazioni inverosimili e contraddittorie in me-
rito alle proprie generalità, vi è ragione di credere che in Mongolia di-
sponga di una rete sociale più ampia di quella dichiarata; che il ricorrente
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla proble-
matica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
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che, conseguentemente, l'allontanamento del ricorrente nel suo Paese
d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515); che
l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che va rammentato al ricorrente che l'obbligo di collaborare comprende
anche il dovere di addurre i fatti in modo completo e veritiero e, ovvero,
che l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da ritenersi quale violazio-
ne dell'obbligo di collaborare;
che il tentativo nel presente procedimento di sviare l'autorità con dichiara-
zioni contrastanti e generiche circa il suo paese d'origine non può essere
tutelato;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esi-
to favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: