B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1803/2016
Sen t en z a d e l l ' 8 ap r i l e 201 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David R. Wenger;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
ricorrente,
agendo in favore di sua moglie
B._______, nata il (…),
Etiopia,
e di suo figlio
C._______, nato il (…),
Eritrea,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione della SEM del 18 febbraio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data
19 settembre 2012,
i verbali d'audizione del 27 settembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
1° aprile 2014 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) del 24 ottobre 2014 con la quale l'UFM ha
riconosciuto la qualità di rifugiato e concesso l'asilo all'interessato,
la domanda del 12 febbraio 2016 d'autorizzazione d'entrata in Svizzera a
scopo di ricongiungimento familiare a favore di suo figlio C._______ e della
moglie B._______,
la decisione della SEM del 18 febbraio 2016, notificata il 26 febbraio 2016
(cfr. risultanze processuali), tramite la quale l'autorità inferiore non ha au-
torizzato l'entrata in Svizzera agli interessati ed ha respinto la domanda di
ricongiungimento familiare,
il ricorso del 22 marzo 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 23 marzo 2016) contro la predetta decisione,
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza,
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
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che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accerta-
mento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che in sede d'audizione, il richiedente ha dichiarato di aver conosciuto e di
essersi sposato con B._______ a Khartoum (Sudan) nel 2010 e di aver
convissuto con lei da aprile 2010 al 17 settembre 2012 (cfr. verbale 1,
pag. 3 seg.; verbale 2, Q35-Q36, pag. 4 e Q40, pag. 5),
che inoltre, in Eritrea aveva precedentemente avuto un figlio C._______,
nato il (…) 2004, con un'altra donna di nazionalità etiope (cfr. verbale 1,
pag. 6; verbale 2, Q30-Q32, pag. 4); che egli è stato deportato con sua
madre in Etiopia nel 2006, dove ora si troverebbe (cfr. ibidem),
che egli ha infine dichiarato di essere stato arruolato nel servizio militare in
luglio del 2003 e di avere ricevuto una sola volta un permesso per visitare
la famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9),
che in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'an-
nullamento della decisione impugnata, l'accoglimento della domanda di ri-
congiungimento familiare e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel
senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali,
che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che non era adem-
piuta la condizione inerente all'aver vissuto in comunione familiare con le
persone aspiranti al ricongiungimento familiare,
che invero, non avrebbe vissuto in comunione domestica con la moglie
prima della sua fuga avendola conosciuta e sposata in Sudan dopo l'espa-
trio dal suo paese d'origine,
che ciò varrebbe anche per il figlio C._______; che il richiedente infatti,
avrebbe dichiarato di non aver mai vissuto con lui in Eritrea e che il figlio
sarebbe poi stato deportato in Etiopia con sua madre nel 2006,
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che pertanto la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al figlio
C._______ e alla moglie B._______ ed ha respinto la domanda di ricon-
giungimento familiare,
che nel ricorso, l'insorgente ha osservato che pur essendo vero che non
avrebbe mai vissuto in maniera stabile con suo figlio e la di lui madre, que-
sta situazione sarebbe dovuta a delle condizioni particolari; che C._______
sarebbe nato nel 2004 quando egli si trovava già al servizio militare obbli-
gatorio; che il servizio militare gli avrebbe precluso la possibilità di ritornare
alla propria dimora, pure per pochi giorni; che pertanto, a causa di questo
motivo forzato, non avrebbe potuto vivere in comunione domestica con suo
figlio e la madre; che di conseguenza, le condizioni poste dall'art. 51 cpv. 4
LAsi sarebbero adempiute,
che per quanto attiene alla relazione con la moglie, l'insorgente rileva che
avrebbe vissuto in comunione familiare con ella prima di essere stato se-
parato con la sua fuga dal Sudan; che la comunità familiare sarebbe stata
pertanto esistente prima della sua fuga, che le condizioni dell'art. 51 cpv. 4
LAsi sarebbero pure adempiute,
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un
rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono
l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari,
che giusta l'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono stati
separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre autorizzarne, su
domanda, l'entrata in Svizzera,
che quindi, la concessione dell'autorizzazione d'entrata in Svizzera presup-
pone che al parente che vive in Svizzera sia stata riconosciuta la qualità di
rifugiato e che sia stato separato, a causa della fuga, dal membro della
famiglia ancora all'estero con il quale intende ricongiungersi in Svizzera
(cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e relativi riferimenti; sentenza del TAF del
2 dicembre 2015 E-1715/2012 e 3087/2012 [prevista per la pubblicazione],
consid. 3.4.4.3 e 3.4.4.7),
che questa condizione di separazione a seguito della fuga implica che in
precedenza, il rifugiato abbia vissuto in comunione familiare con la persona
aspirante al ricongiungimento familiare (cfr. ibidem),
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che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è destinato uni-
camente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari preesistenti e non
alla creazione di nuove comunità familiari (cfr. ibidem),
che inoltre, la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una
necessità economica e non soltanto ad una semplice comodità (cfr. ibi-
dem),
che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo
familiare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativa-
mente, indispensabile e ricercato (cfr. ibidem),
che nella fattispecie, dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente
emerge che egli non viveva in comunione domestica con la moglie
B._______ prima della propria fuga dal suo Paese d'origine; che invero,
l'ha conosciuta e si è sposato con ella soltanto in Sudan nel 2010 (ver-
bale 1, pag. 3 seg.; verbale 2, Q35-Q36, pag. 4 e Q40, pag. 5),
che per quanto concerne il figlio, dagli atti non emerge neppure che egli
viveva in comunione domestica con il figlio prima della fuga dall'Eritrea,
che infatti, nelle audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il ricorrente ha
dichiarato di avere un figlio nato nel 2004 che viveva presso la madre e dal
2006 era stato deportato in Etiopia; che inoltre, egli dal luglio 2003 era stato
arruolato nel servizio militare dove aveva ricevuto una sola volta un
permesso per visitare la famiglia (cfr. verbale 1, pagg.5-6; verbale 2, Q30-
Q32, pag. 4),
che nel ricorso, l'insorgente ha confermato di non aver vissuto in
comunione domestica con il figlio (cfr. ricorso pag. 2),
che malgrado l'assenza di comunione domestica con il figlio sia dovuta a
circostanze particolari quali l'arruolamento nel servizio militare, ciò non
toglie che questa condizione cumulativa dell'art. 51 cpv. 4 LAsi non sia
adempiuta nella fattispecie,
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato
con il figlio e la moglie, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad otte-
nere il ricongiungimento familiare discendente dal diritto d'asilo, il quale
mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesistente nel
Paese d'origine e non a crearne una nuova,
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che infine, le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989 (RS 0.107) non conferiscono alcun diritto ad un bam-
bino o ai suoi genitori di entrare e soggiornare in Svizzera a titolo di ricon-
giungimento familiare (cfr. DTF 126 II 377 consid. 5d pag. 392; 124 II 361
consid. 3b pag. 367),
che in limine, va infine osservato che l'interessato può, se si ritiene legitti-
mato a farlo, presentare una domanda presso la competente autorità can-
tonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza
di un diritto del figlio C._______ e della moglie B._______ di raggiungere il
padre, rispettivamente compagno in Svizzera sulla base dell'art. 8 CEDU;
che codesto Tribunale si astiene in ogni caso formalmente dal pronunciarsi
anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (cfr.
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8 e 2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiu-
tato l'autorizzazione d'entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungi-
mento familiare, per il che il ricorso non merita tutela e la decisione impu-
gnata va confermata,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento (art. 106 cpv. 1
LAsi) per il che il ricorso va respinto,
che infine, ritenute le allegazioni sprovviste di probabilità d'esito favorevole,
la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: