B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1809/2013
S e n t e n z a d e l l ' 11 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Guinea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione
dell'UFM del 27 marzo 2013 / N (...).
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in Svizzera in data
6 settembre 2012;
i verbali di audizione del 14 settembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
27 marzo 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 27 marzo 2013, notificata oralmente all'interessato il giorno
stesso (cfr. A15/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull’asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento
nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo del richiedente dalla
Svizzera;
il ricorso inoltrato dal richiedente in data 3 aprile 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato, data d'entrata: 8 aprile 2013);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) in data 9 aprile 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richie-
dente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili,
di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presen-
tazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è
accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi
(lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiari-
menti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre otto mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i succitati criteri;
che, infatti, il ricorrente si è limitato ad affermare che non avrebbe mai
posseduto il passaporto e che la carta d'identità gli sarebbe stata seque-
strata dalla polizia guineana in occasione del suo arresto; che, pertanto,
non saprebbe cosa fare per ottenere i documenti (cfr. verbale 1, pag. 5-
6); che, in occasione della seconda audizione, ha dapprima sostenuto di
avere paura a contattare conoscenti nel suo Paese d'origine in quanto le
Autorità potrebbero scoprire dove si trova, allorché, ha in seguito afferma-
to di non avere contattato nessuno in quanto gli avrebbero sicuramente
chiesto dei soldi per procurargli i documenti (cfr. verbale 2, D4-15, pag. 2-
3);
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che non avendo né esibito un documento d'identità, né fornito una valida
e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'eccezione previ-
sta all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione cui si rinvia, le
dichiarazioni del ricorrente sono inverosimili e contraddittorie; che, infatti,
l'insorgente si è limitato a fornire dichiarazioni generiche non corroborate
dal benché minimo elemento concreto; che, a titolo di esempio, non è
nemmeno stato in grado di spiegare come sia avvenuta l'asserita fuga dal
carcere (cfr. verbale 2, D34-37, pag. 5); che, inoltre, in occasione della
prima audizione ha affermato di non sapere né quante celle ci fossero nel
carcere, né quante persone vi fossero detenute (cfr. verbale 1, pag. 8);
che, tuttavia, nella seconda audizione ha dichiarato che vi sarebbero sta-
te quindici persone in cella (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); che, oltretutto, ha
dapprima sostenuto che sarebbe stato arrestato ed incarcerato da poli-
ziotti (cfr. verbale 1, pag. 8-9), allorché ha in seguito sostenuto che si sa-
rebbe trattato di militari (cfr. verbale 2, D33, D38-43, pag. 5-6); che, inter-
rogato su tale contraddizione, egli si è limitato ad affermare di non sapere
distinguere militari e poliziotti (cfr. verbale 2, D44-48, pag. 6);
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sic-
ché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della de-
cisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
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all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid.
5.6.5-5.7);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Guinea possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uo-
mo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Con-
venzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o tratta-
menti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Guinea non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
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che quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane, dispo-
ne di una scolarizzazione di base e vanta esperienze professionali quali
venditore ambulante e domestico (cfr. verbale 1, pag. 4); che, in conside-
razione dell'inverosimiglianza delle proprie dichiarazioni, vi è ragione di
credere che il ricorrente disponga in Patria, dove ha vissuto ininterrotta-
mente dalla nascita sino al 2011, di una rete sociale più ampia di quella
dichiarata; che, inoltre, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti), senza
che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici; che pertanto l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine è ragionevol-
mente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
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(art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005
[LTF, RS 173.110]).
(Dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: