Corte IV
D-1811/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria, alias
B._______, Nigeria, alias
C._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 13 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1811/2009
Fatti:
A.
Il 16 novembre 2008, l'interessato, originario di D._______ nello stato
di Imo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha allegato,
nella sostanza e per quanto qui di rilievo, che dopo la morte di suo
padre, avrebbe dovuto prendere il suo posto in una società nella quale
i membri avrebbero praticato rapporti omosessuali ed avrebbero
commesso dei omicidi. Egli si sarebbe però rifiutato di aderire alla
suddetta società e quindi sarebbe stato minacciato di morte. Oltre a
ciò, suo zio si sarebbe impadronito dei beni di suo padre e l'avrebbe a
sua volta minacciato d'ucciderlo. Questi avvenimenti l'avrebbero spinto
ad espatriare il 14 novembre 2008.
B.
Il 13 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile
(v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 5 febbraio 2009,
prorogato il 10 marzo 2009).
C.
Il 24 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto che l'interessato non
sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua minore età, non
avendo presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, in
occasione della tentata entrata in Svizzera del 23 ottobre 2008,
l'interessato avrebbe dichiarato di chiamarsi E._______ e di essere
nato il [...]. Per contro, durante l'audizione sul diritto di essere sentito
concessogli, egli avrebbe negato di essere venuto in Svizzera in tale
data, nonostante l'esistenza di un confronto dattiloscopico AFIS
ritenuto inconfutabile. Peraltro, avrebbe scritto, sul foglio dei dati
personali in occasione del deposito della domanda d'asilo, di essere
nato il [...]. Confrontato con ciò, egli avrebbe indicato di avere avuto
paura di fornire la sua vera identità al momento del suo arrivo in
Svizzera. Per di più, non sarebbe stato in grado di fornire alcuna
spiegazione ragionevole su questi timori. In aggiunta, il richiedente
avrebbe allegato di ignorare la data di nascita e l'età dei suoi genitori
ed avrebbe fornito delle indicazioni contraddittorie sulla sua
scolarizzazione. L'UFM ha altresì considerato che l'Italia è stata
designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove
sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di
respingimento. Detto Ufficio constata che l'interessato avrebbe
soggiornato in Italia prima di entrare in Svizzera, in quanto sarebbe
stato consegnato alle autorità italiane il 23 ottobre 2008. Inoltre, le
autorità italiane si sarebbero dichiarate disposte a riammetterlo sul
loro territorio. Invitato a far valere le proprie osservazioni in merito ad
un allontanamento verso l'Italia, egli avrebbe allegato di non essere
mai stato in Italia, sebbene lo stesso avrebbe dichiarato in precedenza
di avervi soggiornato per tre settimane dopo essere stato allontanato
dalla Svizzera nel mese di ottobre 2007. Peraltro, il richiedente non
avrebbe rapporti stretti o parenti prossimi in Svizzera. In aggiunta, non
adempirebbe manifestamente la qualità di rifugiato avendo lui stesso
allegato dei motivi d'asilo che si riferirebbero tutti al periodo dopo la
morte di suo padre avvenuta all'inizio del mese di novembre 2008. A
sostegno di ciò, l'UFM ha nuovamente allegato la tentata entrata in
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Svizzera dell'interessato il 23 ottobre 2008 ed il fatto che avrebbe
dichiarato in occasione dell'audizione sulle generalità di non essere
stato all'estero prima del 14 novembre 2008. Per queste regioni, il
richiedente non avrebbe potuto trovarsi in Nigeria al momento dei fatti
addotti in quello Stato. Infine, l'interessato non sarebbe stato in grado
di confutare il risultato del confronto dattiloscopico in occasione del
diritto di essere sentito del 15 dicembre 2008.
3.2 Nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM
ribadendo di non essere mai stato in Italia prima di giungere in
Svizzera e che l'età da lui dichiarata sarebbe veritiera anche se non
sarebbe in grado di provarla. Inoltre, in Italia sarebbe lasciato a se
stesso, senza assistenza, senza un'abitazione e senza lavoro. Peraltro,
il rinvio dall'Italia verso il Paese d'origine avverrebbe senza alcuna
verifica di possibili ostacoli.
4.
4.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-
denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento nonché
GICRA 2004 n. 30). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì
possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
4.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non
ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile
la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per
la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato
impreciso sulla sua biografia. In particolare, ha dichiarato nel corso
della procedura di prima istanza, in un primo momento, di aver
frequentato la scuola primaria per sei anni avendo iniziato all'età di
sette anni, per poi indicare di aver iniziato all'età di dieci anni
(cfr. audizione del 15 dicembre 2008 pag. 2). Inoltre, in occasione del
suo primo tentativo d'entrata in Svizzera il 23 ottobre 2008 (cfr. atto
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A 2 /1), il ricorrente ha dichiarato di essere nato il [...], mentre sul
foglio dati personali (cfr. atto A 4/1), compilato da quest'ultimo il
16 novembre 2008, egli ha indicato il [...] come data di nascita. Per
contro, durante la prima audizione lo stesso ha asserito di essere nato
il [...] (cfr. audizione del 15 dicembre 2008 pag. 1). Confrontato con tali
contraddizioni, l'insorgente non ha saputo fornire una valida
spiegazione, allegando semplicemente di aver avuto paura di
presentare la sua vera data di nascita. Per sovvrabbondanza, egli ha
dichiarato di aver già compiuto i 17 anni subito dopo aver presentato il
[...] come data di nascita (cfr. audizione del 15 dicembre 2008). In
aggiunta, l'insorgente non ha spiegato in sede di ricorso le divergenze
sollevate dall'UFM nella sua decisione e si è limitato a ribadire di aver
dichiarato la sua vera età. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle
circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed
imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di
censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di
fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è
stato in grado di corroborare l'allegata minorità.
5.
5.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008,
il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi
accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi
dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.
5.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo
sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato
precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se
in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti
stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie
manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o
se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione
effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c).
6.
6.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono
manifestamente realizzate, essendo evidente che l'insorgente abbia
soggiornato in Italia intorno al 23 ottobre 2008, data in cui è stato
respinto dalla Svizzera verso l'Italia dopo che il ricorrente aveva
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tentato di entrare in Svizzera illegalmente dichiarando di chiamarsi
E._______ (cfr. atto A 2/1, A 6/2, A 11/1 e A 7/10), prima di entrare in
Svizzera un'altra volta con il nome di A._______ il 16 novembre 2008.
Inoltre, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo
sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva
per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF
D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Peraltro,
l'Italia – designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il
14 dicembre 2007 – ha dato il suo consenso alla riammissione
dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra
la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione
delle persone in situazione irregolare (in seguito: Accordo;
RS 0.142.114.549), in data 5 febbraio 2009. Giusta l'art. 6 n. 3
dell'Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese
dalla data della sua notifica; tale termine può essere prorogato su
domanda della Parte contraente richiedente. Nella fattispecie, l'autorità
inferiore ha interposto una domanda di proroga del termine per la
riammissione del ricorrente e le autorità italiane si sono dichiarate
disposte a darle seguito il 10 marzo 2009 per ulteriori 30 giorni. Per
conseguenza, è da considerare ancora valida la riammissione.
6.2 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si
trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano
suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso
concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi.
6.3 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è
manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato
secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di
procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti osservare che, come rettamente
rilevato dall'UFM, il ricorrente ha dichiarato che il racconto circa i suoi
motivi d'asilo si sarebbe svolto nel periodo dopo il decesso di suo
padre, che sarebbe avvenuto a novembre 2008, ovvero dopo il suo
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primo tentativo d'entrata in Svizzera il 23 ottobre 2008 (cfr. audizione
del 15 dicembre 2008 pag. 6 e audizione del 27 febbraio 2009 pagg. 4
e 5 nonché consid. 7.1 del presente giudizio) ed è quindi da ritenere
inverosimile. In siffatto contesto, codesto Tribunale ha ragione di
ritenere che il racconto reso da parte dell'insorgente è inverosimile. In
virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista
dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile.
6.4 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe
all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal
respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente
riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi
secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove
suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero
un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non
trova applicazione nella fattispecie.
7.
Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
8.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato
di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
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altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105).
9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che né la nota situazione generale esistente in Italia, che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale, né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono
a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una
messa in pericolo concreta del ricorrente.
9.3 Inoltre, l'insorgente è giovane ed ha una formazione scolastica
perlomeno di base avendo frequentato la scuola primaria per sei anni
(cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre 2008 pag. 2). Egli non ha
altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24),
senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi
medici.
9.4 Per di più, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le
autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere l'insorgente
sul loro territorio (v. Accordo di riammissione Italo-Svizzero del
5 febbraio 2009, prorogato il 10 marzo 2009). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
11.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
12.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
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dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
13.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
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