Corte IV
D-1816/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Fulvio Haefeli, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria, alias
B._______, Nigeria, alias
C._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM dell'11 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1816/2009
Fatti:
A.
Il 31 dicembre 2008, l'interessato, originario di D._______ nello stato
di Imo, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato,
nella sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato nel 2003,
in gennaio 2008, oppure in dicembre 2008 per il timore d'essere
ucciso dai suoi famigliari paterni, tra cui in particolare E._______, a
causa di un'eredità. Si sarebbe quindi recato a Lagos, per poi
proseguire in auto verso il Niger, dove avrebbe soggiornato per tre
giorni, oppure per quattro mesi. In seguito, avrebbe continuato il suo
viaggio sempre in auto verso la Libia da dove, dopo avendovi
soggiornato per due settimane, si sarebbe inbarcato per raggiungere
l'Europa in un Paese a lui sconosciuto. L'interessato, sarebbe quindi
giunto in Svizzera il 31 dicembre 2008 in auto (cfr. audizione
dell'11 gennaio 2009 pagg. 6 e 7).
B.
L'11 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera il giorno dopo il
passaggio in giudicato della suddetta decisione e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
Il 20 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
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art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni
dell'interessato secondo cui egli non avrebbe mai posseduto, né
richiesto il passaporto o la carta d'identità, siccome non avrebbe soldi
e non saprebbe dove ottenerli, come vaghe e stereotipate nonché non
idonee a persuadere detto ufficio. Inoltre, non convincerebbero
neanche le asserzioni relative al suo viaggio verso l'Europa. Infatti, in
occasione della prima audizione, avrebbe in un primo momento
dichiarato di essere definitivamente espatriato nel dicembre 2008 e di
non sapere quanto tempo sarebbe durato il suo percorso, per poi
smentirsi allegando di essere partito dalla Nigeria nel gennaio 2008 e
di aver viaggiato meno di un mese. Inoltre, non saprebbe indicare in
quale località libica si sarebbe imbarcato, né in quale Paese sarebbe
sbarcato. Peraltro, nel corso dell'audizione sul diritto di essere sentito,
il richiedente si sarebbe contraddetto ulteriormente segnalando di
essere espatriato nel 2003, di aver soggiornato in Austria e di non
essere più rientrato in patria. Per di più, nell'audizione sui fatti,
l'interessato avrebbe asserito di essere rientrato in Nigeria dopo il suo
soggiorno austriaco, ma di non ricordare né quando avrebbe lasciato
tale Stato, né quando sarebbe rimpatriato, né quando tempo avrebbe
atteso prima di lasciare nuovamente il Paese. Pertanto, l'UFM ha
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considerato che l'interessato non ha adotto alcun motivo scusabile per
la mancata consegna di documenti d'identità validi, non ha viaggiato
nelle condizioni descritte ed ha dissimulato i suoi documenti per i
bisogni della causa. Inoltre, la storia esposta dal richiedente si
sarebbe caratterizzata per la palese contraddittorietà delle sue
allegazioni. Infatti, avrebbe allegato che E._______, personaggio
definito dapprima come uomo e poi come donna, avrebbe tentato di
avvelenarlo nel 2006, quando sua madre sarebbe stata ancora in vita,
per poi cambiare versione e dire che il tentativo d'avvelenamento
sarebbe avvenuto nel 2002, ossia due anni prima della morte di sua
madre avvenuta secondo le versioni nel 2002, cinque anni prima,
oppure il 27 agosto 2004. Peraltro, avrebbe esposto che l'episodio
concernente la visita dei parenti ad Amere si sarebbe svolta nel 2008,
nonostante egli abbia allegato di non essere mai rientrato in patria
dopo il suo soggiorno in Austria e di esser rimasto in Italia dal 2006
fino alla sua entrata in Svizzera. In aggiunta, l'interessato avrebbe
affermato che suo padre sarebbe deceduto durante il suo soggiorno in
Austria nel 2003 e non prima della sua nascita. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.
4.2 Nel ricorso, l'insorgente ha allegato, per quanto qui di rilievo, di
non essere in grado di procurarsi un documento d'identità poiché mai
posseduto ed in quanto orfano. Avrebbe viaggiato senza alcun
documento e nonostante sia stato fermato sia in Nigeria che in Libia,
l'avrebbero lasciato andare dopo che egli avrebbe dichiarato di non
avere documenti.
5.
5.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
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l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
5.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
5.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
6.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli al momento
dell'inoltro della sua domanda d'asilo. In tal contesto giova rilevare,
che l'insorgente è già stato invitato a presentare tali documenti il
31 dicembre 2008 (cfr. atto A 3/1). Inoltre, egli ha dichiarato durante la
procedura di prima istanza di non aver richiesto un passaporto, in
quanto non aveva i soldi e di non aver mai avuto la carta d'identità
siccome non avrebbe saputo da quale ufficio recarsi per il rilascio
(cfr. audizione del 19 gennaio 2009 pag. 4). Successivamente, ha
asserito di non sapere come ottenere dei documenti d'identità, oppure
di non essere in grado di procurarseli poiché mai posseduti ed in
quanto orfano (cfr. audizione del 2 marzo 2009 pag. 3 e ricorso pag. 2).
Peraltro e visto le risultanze degli atti nonché le sue dichiarazioni
(cfr. consid. A), il ricorrente si è contraddetto nettamente sulla data
dell'espatrio, adducendo nell'audizione sul diritto di essere sentito
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addirittura di non essere mai rientrato in patria dopo il suo viaggio
del 2003 (cfr. audizione sul diritto di essere sentito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi del 19 gennaio 2009 pag. 2). Per di più,
l'insorgente non si è neanche espresso in merito alle contraddizioni
rilevate in quest'ambito dall'UFM in sede di ricorso. In aggiunta, questo
Tribunale osserva che varcare il confine Schengen, senza essere in
possesso di alcun documento d'identità non costituisce un'impresa
facile, soprattutto considerando che nel caso di specie non è escluso
che l'autore del gravame l'abbia varcato più di una volta. Vista
l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni,
questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato
nelle condizioni descritte e dissimuli i documenti d'identità per i bisogni
della causa. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del
18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
7.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare che l'insorgente in sede di ricorso non s'è espresso in
relazione alle contraddizioni, in particolare in merito alle incoerenze
temporali, rilevate nella succitata decisione dell'UFM per quanto
riguarda il racconto, da lui esposto nel corso della procedura di prima
istanza. Inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto). Per di più,
non v'è ragione di ritenere che il ricorrente non possa ricevere
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un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire
illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, ovvero dei suoi parenti,
ritenuto che le autorità nigeriane hanno la capacità di
garantire una protezione appropriata, disponendo di strutture
funzionanti ed efficienti. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come inverosimili in materia d'asilo, con riferimento
all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
8.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 7 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato. Inoltre, non si
giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di
accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
9.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Questa disposizione ha
rimpiazzato l'art. 14a dell'abrogata legge federale del 16 marzo 1931
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, RS 142.20).
11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
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violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
11.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
11.4 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane ed ha una certa esperienza professionale come
commerciante. Inoltre, dispone di una rete sociale in patria,
segnatamente uno zio materno nello stato di Imo. Non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una
prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'autore
del gravame di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese
d'origine.
11.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
12.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 11 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
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d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
15.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Fulvio Haefeli Carlo Monti
Data di spedizione:
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