B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1817/2010
S e n t e n z a d e l 1 ° m a r z o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 febbraio 2010 / N [...].
D-1817/2010
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – cittadino iracheno di etnia curda – ha presentato una
domanda di asilo in Svizzera. Nel corso delle due audizioni avvenute en-
trambe al Centro di registrazione e di procedura di Chiasso, il 12 agosto
2009, rispettivamente il 28 gennaio 2010, il medesimo ha dichiarato, in
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 12 ago-
sto 2009 [di seguito: verbale 1] e del 28 gennaio 2010 [di seguito: verbale
2]) di essere nato ed originario di B._______, da dove lui e la sua famiglia
sarebbero fuggiti a causa delle ripetute minacce proferitegli da sconosciu-
ti curdi, dopo la scomparsa nel 2002/2003 di suo padre, il quale avrebbe
funto da informatore, consegnando dei guerriglieri curdi al governo cen-
trale di C._______. Di conseguenza, nel 2004, il richiedente sarebbe sta-
to espulso da scuola e, successivamente, lui e la sua famiglia sarebbero
stati attaccati al loro domicilio e derubati delle loro cose e di quelle del
padre, nonché sarebbero stati costretti a trasferirsi prima presso i vicini
per alcune settimane e poi presso l'abitazione dello zio materno a
D._______ (nelle vicinanze di E._______, provincia di Suleimaniya). An-
che in questa località l'interessato e la famiglia avrebbero ricevuto rego-
larmente delle visite da parte di sconosciuti curdi che li avrebbero insulta-
ti, facendo riferimento alle attività del padre. Dopo l'ultima visita, avvenuta
nel 2008, su consiglio e aiuto dello zio, per il timore di fare la fine di suo
padre, il richiedente avrebbe lasciato illegalmente e definitivamente il Pa-
ese di origine nel (...). A sostegno della sua domanda di asilo, l'interessa-
to ha prodotto due documenti presentati come la sua carta di identità e il
suo certificato di nazionalità in originale.
B.
In data 28 settembre 2009, l'UFM ha emanato la decisione di ripartizione
dell'interessato al Canton F._______ per il 28 settembre 2010 (cfr. atto
A18/6). L'interessato, inizialmente riconosciuto come minorenne
dall'UFM, è divenuto maggiorenne il (...).
C.
Con decisione del 18 febbraio 2010 in lingua italiana, l'UFM ha respinto la
citata domanda di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento
dell'interessato, nonché l'esecuzione del medesimo verso il suo Paese di
origine, siccome lecita, esigibile e possibile. Tale decisione è stata notifi-
cata al richiedente il 20 febbraio 2010 presso il suo recapito a G._______
(cfr. atto A31/1).
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Pagina 3
D.
Il 22 marzo 2010, l'insorgente ha inoltrato ricorso in lingua italiana dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la cita-
ta decisione dell'UFM, chiedendo l'annullamento del provvedimento im-
pugnato, in quanto si fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti
rilevanti per la sua domanda di asilo. Il ricorrente ha, inoltre, allegato tre
nuovi mezzi di prova in originale in lingua araba, ossia una lettera della
scuola elementare di H._______ del (...), un buono per il ritiro di beni ali-
mentari al centro di distribuzione di B._______ del (...) e la carta d'identità
del padre scaduta il (...), dei quali in seguito ha prodotto la traduzione in
lingua italiana. Ha infine presentato una domanda di esenzione dal ver-
samento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
In data 25 marzo 2010, il Tribunale ha comunicato al ricorrente la possibi-
lità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
F.
Con decisione incidentale del 15 ottobre 2010, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge fede-
rale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA,
RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a co-
pertura delle presumibili spese processuali.
G.
Sempre in data 15 ottobre 2010, lo stesso Tribunale ha invitato l'autorità
inferiore ad esprimersi circa la lingua di procedura scelta, più precisamen-
te a precisare i motivi che l'avrebbero portata a scostarsi dall'art 16 cpv. 2
LAsi, nonché a presentare eventuali misure correttive (art. 57 PA). Nel
contempo, ha invitato l'Ufficio a inoltrare una risposta al ricorso interposto
dall'insorgente.
H.
Tramite risposta del 12 novembre 2010, l'UFM ha inoltrato la traduzione
in lingua tedesca della decisione impugnata ed ha proposto la reiezione
del gravame.
I.
Il 23 agosto 2011, il ricorrente ha presentato l'atto di replica alle osserva-
zioni del'UFM, promettendo l'inoltro di ulteriore documentazione a com-
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prova della sua provenienza. Il Tribunale ha trasmesso le suddette osser-
vazioni per informazione all'autorità inferiore.
J.
In data 27 settembre 2011, il ricorrente ha inviato al Tribunale tre nuovi
mezzi di prova in originale con la relativa traduzione in lingua italiana,
presentati come un preavviso della Polizia del quartiere di I._______ a
B._______ del (...), un reclamo contro ignoti, della medesima data e
presso il medesimo posto di polizia, nonché un estratto del registro civile
di B._______ inerente la famiglia dell'insorgente, emesso il (...).
K.
Il 24 novembre 2011 l'autorità inferiore ha preso posizione circa gli ultimi
mezzi di prova presentati dal ricorrente proponendo la reiezione del gra-
vame.
L.
In data 8 dicembre 2011 il Tribunale ha invitato il autore del gravame a
prendere ulteriormente posizione. Quest'ultimo è rimasto silente.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
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Pagina 5
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
pugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svol-
gersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sen-
tenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Preliminarmente, va rilevato che, giusta l'art. 16 cpv. 2 LAsi, la pro-
cedura dinanzi all'UFM si svolge di norma nella lingua ufficiale nella quale
ha avuto luogo l'audizione cantonale o nella lingua ufficiale del luogo di
residenza del richiedente. Tuttavia, conformemente all'art. 4 dell'ordinan-
za 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311), l’UFM può scostarsi eccezionalmente dalla regola primaria
della suddetta norma se il richiedente di asilo o il suo rappresentante le-
gale parla un’altra lingua ufficiale (lett. a), se in considerazione di doman-
de entrate o della situazione a livello del personale, ciò è provvisoriamen-
te necessario per un disbrigo efficiente e tempestivo delle domande
(lett. b), o se il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di re-
gistrazione giusta l’articolo 29 cpv. 4 LAsi ed è assegnato a un Cantone
con un’altra lingua ufficiale (lett. c). Secondo la giurisprudenza relativa al-
la lingua del procedimento, l'applicazione delle eccezioni previste all'art. 4
lett. b e c OAsi 1 è ammessa, solo nella misura in cui il richiedente l'asilo
è patrocinato da un rappresentante professionale. In caso contrario, l'au-
torità inferiore può avvalersi di una delle eccezioni menzionate, a condi-
zione che essa indichi in modo facilmente comprensibile perché si è av-
valsa di una delle suddette eccezioni, in ossequio all'obbligo di motivazio-
ne di cui all'art. 35 PA, come pure che la decisione sia accompagnata da
misure correttive, che tutelino i diritti ad un ricorso effettivo ed all'equo
processo. Tra le possibili misure correttive, è compresa quella della tra-
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duzione da parte dell'UFM della decisione resa in una lingua conosciuta
del richiedente l'asilo. In tutti gli altri casi, il vizio di procedura è sanziona-
to con la cassazione della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/56 con-
sid. 3.2 e relativi riferimenti). Se un richiedente di asilo è attribuito ad un
Cantone bilingue, la lingua di procedura applicabile dall'UFM in osservan-
za dell'art. 16 cpv. 2 LAsi è determinata in base alle disposizioni cantonali
relative al luogo di residenza del richiedente (cfr. ibidem).
5.2. Nella fattispecie, al momento della notifica della decisione dell'UFM, il
ricorrente risiedeva a G._______ nel Cantone F._______ e non era rap-
presentato da alcun mandatario professionale. Secondo l'art. 3 della Co-
stituzione del Cantone F._______ del 18 maggio 2003, le lingue ufficiali di
F._______ sono il tedesco, il romancio e l'italiano (cpv. 1). Inoltre, i comu-
ni ed i circoli determinano le loro lingue ufficiali nel quadro delle loro com-
petenze ed in collaborazione con il Cantone (cpv. 3). Pertanto, essendo
G._______ una città di lingua tedesca, la decisione dell'UFM doveva es-
sere emanata in lingua tedesca. Per contro, l'UFM ha reso una decisione
in lingua italiana, senza menzionare in alcun modo le motivazioni alla ba-
se dell'utilizzo di tale lingua e senza adottare eventuali misure correttive.
In seguito, anche su esplicita richiesta del Tribunale ad esprimersi in tal
senso, richiamata la giurisprudenza, l'UFM ha continuato a non fornire al-
cuna motivazione riguardo al fatto di essersi scostata dalla regola prima-
ria dell'art. 16 cpv. 2 LAsi, provvedendo unicamente ad eseguire una tra-
duzione scritta della decisione impugnata dalla lingua italiana a quella te-
desca.
Ad ogni buon conto, il ricorrente ha sostenuto due audizioni in italiano e,
sebbene si trovasse già a G._______, ha spontaneamente inoltrato il
gravame in lingua italiana e fatto tradurre i mezzi di prova a sua disposi-
zione sempre in suddetta lingua. Ritenuto che egli non conosce nessuno
degli idiomi ufficiali e che nel ricorso non lamenta la violazione di alcun di-
ritto in tal senso, la cassazione della decisione impugnata risulterebbe
una misura eccessiva (cfr. Giurisprudenza della Commissione svizzera in
materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 22 consid. 3.2 p. 207) alle circostanze at-
tuali, stabilito il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'insorgente, quali
il diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo. Per questi motivi, il
vizio di procedura è da ritenersi sanato.
6.
Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato, da un lato, che l'esame
linguistico dell'11 settembre 2009 (di seguito: esame LINGUA) smentireb-
be le allegazioni del ricorrente relative alla sua provenienza. In particola-
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re, la parlata dell'insorgente sarebbe riconducibile ad un ambiente curdo,
ma non a B._______, ritenuto che egli non utilizzerebbe espressioni dia-
lettali tipiche della cittadina. Inoltre, ha rilevato che il ricorrente, pur es-
sendo stato in grado di nominare alcuni dei monumenti importanti di
B._______, non ha saputo indicare i luoghi geografici più importanti come
pure menzionare la religione maggioritaria. In aggiunta, l'esame relativo
alla carta d'identità ed al certificato di nazionalità consegnati dal richie-
dente ha rivelato che la prima presenterebbe una numerazione non con-
forme, mentre il secondo porterebbe un timbro falso. Dall'altro lato, l'auto-
rità inferiore ha qualificato come non sufficientemente motivate le dichia-
razioni del ricorrente, in quanto vaghe e poco dettagliate. Di conseguen-
za, tali allegazioni darebbero l'impressione che gli eventi addotti non sia-
no stati vissuti personalmente dall'insorgente. Segnatamente, quest'ulti-
mo avrebbe dichiarato che, durante i cinque anni trascorsi a D._______,
la propria famiglia avrebbe ricevuto cinque o sei visite da parte di scono-
sciuti curdi che chiedevano del padre, senza fissare queste visite in un
contesto temporale preciso o fornire alcuna informazione circa al numero
di persone e alla loro identità. Inoltre, il medesimo non sarebbe riuscito a
creare alcun nesso causale fra le citate visite, l'ultima nel (...), ed il suo
espatrio nel (...). Avrebbe altresì reso dichiarazioni non circostanziate in
merito ad ulteriori episodi personali, quali l'espulsione da scuola nel (...) a
B._______ e gli insulti da parte di persone curde per strada ad
D._______. Infine, l'autorità inferiore rende attenti sul fatto che il ricorren-
te non sarebbe stato in grado di specificare il tema centrale della vicenda
personale, ovvero le attività del padre. Egli, nel corso delle due audizioni,
avrebbe fornito racconti vaghi e dichiarato di non essersi mai informato
circa tali attività. Sorprenderebbe, inoltre, il fatto che l'autore del gravame
risulti incerto sull'anno di scomparsa del genitore. In conclusione, l'autori-
tà inferiore ha considerato non adempiute le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi, di conseguenza non ha riconosciuto al ricorrente
la qualità di rifugiato, respingendone la domanda di asilo. L'UFM, in ultima
analisi, ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragione-
volmente esigibile e possibile.
7.
Nel gravame, l'insorgente, afferma che i mezzi di prova inoltrati dimostre-
rebbero la sua provenienza da B._______, segnatamente che egli avreb-
be studiato in detta città.
8.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in
sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. L'Ufficio ha al-
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Pagina 8
tresì rilevato che una parte dei documenti consegnati al Tribunale e cioè
la tessera di approvvigionamento alimentare e la lettera della scuola di
B._______, non potrebbero essere considerati come documenti d'identità
o di viaggio ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto
1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Men-
tre che, per quanto concerne il documento intestato a colui che si presu-
me il padre del ricorrente, l'autorità inferiore sottolinea il trattarsi di docu-
mento non rilasciato a quest'ultimo, al di là della dubbia autenticità dello
stesso.
9.
In replica, l'insorgente ha osservato che, al contrario di quanto afferma
l'autorità inferiore, il documento del padre sarebbe perfettamente originale
e che tali allegati avrebbero lo scopo di dimostrare la propria provenienza
dalla città di B._______.
10.
In merito all'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, l'UFM non
rileva alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate
nella decisione impugnata. In aggiunta, l'autorità inferiore osserva che, in
ogni caso, in Iraq documenti di questo tipo possono venire facilmente ac-
quistati.
11.
11.1. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
11.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque chiede asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Tale qualità è
resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). In particolare sono inverosimili le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova fal-
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Pagina 9
si o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dei citati disposti, delle dichiarazioni determinan-
ti rese da un richiedente di asilo, occorre che le stesse abbiano un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla pos-
sibilità del contrario, cosicché quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA
1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa in-
terpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in
contrasto tra loro e nemmeno con gli altri dati o elementi certi. Ad ogni
buon conto, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere frutto di una va-
lutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole al-
legazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'au-
torità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1, GICRA 1995 n. 23).
11.3. Le dichiarazioni rese dal ricorrente in corso di procedura si esauri-
scono in mere ed imprecise affermazioni, non corroborate da elementi
consistenti. Infatti, l'insorgente con riferimento ai fatti evocati si è limitato
ad una descrizione sommaria e poco circostanziata, sebbene gli episodi
narrati sarebbero tali da segnare un'esistenza umana. A titolo di esempio,
egli non è stato in grado di descrivere in nessun modo le persone che a-
vrebbero reso visita al suo domicilio, di B._______ prima e di D._______
poi, delle quali non conosce né i nomi, né il gruppo a cui apparterebbero
e di cui peraltro non se né sarebbe mai interessato, benché egli si ritenga
minacciato, in caso di rientro in patria (cfr. verbale 1, p. 5 e 6; verbale 2,
R84 p. 9). Quello che sorprende maggiormente è la totale mancanza di
informazioni circa i motivi delle persecuzioni che hanno portato il ricorren-
te all'espatrio (cfr. verbale 1, p. 5 i.f. e 6.; verbale 2, R26, R30, R31 p. 4).
Sebbene sia stato lo zio a suggerire la fuga dal Paese, quest'ultimo come
pure la madre ignorerebbero, inverosimilmente, quali siano state le attivi-
tà del padre come pure le ragioni della sua scomparsa (cfr. verbale 2,
R58 e R59 p. 6). Dato che sarebbe stato lo zio a consigliare l'espatrio, di-
cendo al ricorrente "[…] così sarai al sicuro e non finirai come tuo padre
che è scomparso" (cfr. verbale 2, R22 p. 3), come pure ad organizzare il
viaggio (cfr. ibidem), è ancora più inverosimile che quest'ultimo non sap-
pia nulla sulle attività del padre, né sulle sue sorti. In aggiunta, dato che
nel 2004 lo zio si sarebbe ritrovato ad accogliere in casa l'intera famiglia
della sorella a causa della scomparsa del marito (cfr. verbale 1 p. 5),
quest'ultimo non può essere rimasto indifferente e all'oscuro della situa-
zione. In merito alle dichiarazioni dell'autore del gravame secondo le quali
egli non avrebbe mai avuto l'esigenza di raccogliere informazioni sul pa-
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Pagina 10
dre (cfr. verbale 1 p. 5 e 6), risulta pure alquanto inverosimile che un gio-
vane uomo, in procinto di raggiungere la maggiore età, la cui esistenza
sarebbe segnata da episodi riconducibili alle attività ed alle frequentazioni
del genitore, non sia determinato a saperne di più in proposito. Non da ul-
timo, il ricorrente si è contraddetto sull'anno di sparizione del padre, asse-
rendo durante la prima audizione trattarsi del (...) (verbale 1 p. 3), diver-
samente dalla seconda nella quale collocava l'evento nel (...) (verbale 2,
R22 p. 3 e R24 p. 4). Come rettamente osservato dall'autorità inferiore,
tale data dovrebbe essere di centrale importanza nella vicenda personale
del ricorrente, stupisce quindi che quest'ultimo si confonda proprio su
questo punto. Infine, a titolo abbondanziale il Tribunale evidenzia che,
sebbene il ricorrente nei suoi racconti lasci intendere che il padre sarebbe
stato fatto sparire da alcuni curdi (cfr. verbale 1, p. 6; verbale 2, R84 p. 9)
e lo zio gli avrebbe detto che avrebbe fatto la fine del padre (verbale 1,
p. 5; verbale 2, R22 p. 3), nei medesimi racconti narra che dei curdi a-
vrebbero chiesto dove si trovi il padre stesso (verbale 2, R41 p. 5).
Peraltro, il ricorrente nel proprio gravame, non ha presentato argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
dell'impugnata decisione. Vi è totale assenza di allegazioni decisive in
materia di asilo. Infatti, il medesimo non fa riferimento né al suo vissuto,
né ai motivi che l'avrebbero portato a fuggire dal proprio Paese. In parti-
colare, le ulteriori prove presentate dal autore del gravame, se anche
considerate autentiche, non conducano il Tribunale a scostarsi dalla valu-
tazione dell'UFM. Infatti, ritenuta l'inverosimiglianza delle allegazioni
dell'insorgente, i mezzi di prova allegati - ovvero un preavviso della Poli-
zia di I._______ a B._______, un reclamo contro ignoti al medesimo po-
sto di polizia, un estratto del registro civile di B._______ inerente la fami-
glia dell'insorgente, una lettera della scuola elementare di H._______, un
buono per il ritiro di beni alimentari al centro di distribuzione di B._______
e la carta d'identità del padre - non possono soccorrerlo circa l'insussi-
stenza dei motivi di asilo invocati, rispettivamente, come rilevato dall'auto-
rità di prime cure, tali documenti risultano di dubbia autenticità oltre che
facilmente acquistabili, nonché smentiti dall'esame LINGUA e dall'esigua
conoscenza della cittadina dimostrata dal ricorrente anche nel corso della
seconda audizione (cfr. verbale 2, R77-R81 p. 8). Abbondanzialmente, il
Tribunale rileva che il ricorrente ha dichiarato (cfr. verbale 2, R60 e R61
p. 7) di non avere alcun documento relativo alla denuncia sporta dalla
madre dopo lo sfratto dalla casa di B._______, per poi produrre tale do-
cumento a mezzo di prova in data 28 settembre 2011. Per concludere,
l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art 7 cpv.
3 LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
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Pagina 11
11.4. In considerazione di quanto precede, il ricorso in materia di ricono-
scimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita
tutela alcuna e la decisione dell'UFM va confermata.
12.
12.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; tiene però conto del principio di unità della famiglia (art. 44
cpv. 1 LAsi).
12.2. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50 pag. 733 consid. 9).
13.
13.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
13.2.
13.2.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'e-
secuzione dell'allontanamento dal ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumai o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il
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Pagina 12
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al
ricorrente di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo
cui il ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio, al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate, in caso di ritorno nel
suo Paese di origine, in particolare nella regione di Suleimaniya.
13.2.2. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
13.3.
13.3.1. Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconduci-
bili all'art. 83 cpv. 4 LStr, nelle tre province curde del nord iracheno (Do-
huk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violen-
za generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da conside-
rare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stesso
stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Pae-
se. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alla zone a
sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento
verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi,
non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona inte-
ressata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e
disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscen-
ti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in
particolare 7.5.1 e 7.5.8). Per i curdi originari di una regione a dominazio-
ne curda al di fuori delle tre provincie di Duhok, Erbil e Suleimaniya (se-
gnatamente di B._______ o J._______) va esaminato di caso in caso se
gli stessi abbiano un diritto di risiedere nelle citate province e se l'esecu-
zione dell'allontanamento sia esigibile, sulla base delle condizioni sue-
sposte (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8, nonché
relativi riferimenti).
13.3.2. Nel caso di specie, a prescindere da quanto asserito dal ricorrente
relativamente alla propria origine di B._______, argomento peraltro
smentito dall'esame LINGUA, oltre che dall'esigua conoscenza della cit-
tadina dimostrata dal medesimo anche nel corso della seconda audizione
D-1817/2010
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(cfr. verbale 2, R77-R80 p. 8), quest'ultimo ha vissuto dal (...) e fino al suo
espatrio ad D._______ nei pressi di E._______, nella provincia di Sulei-
maniya (nord dell'Iraq). Egli è giovane, celibe con esperienza professio-
nale nel commercio di (…), attività svolta nel negozio dello zio materno
dai 14 ai quasi 18 anni, sino al momento della sua uscita dal Paese nel
(…). In Iraq, ad D._______, si trovano ancora la madre, i fratelli più picco-
li, oltre alla famiglia dello zio materno, con il quale egli intrattiene buoni
rapporti (cfr. verbale 1 p. 3; verbale 2, R5 e R9 p. 2). Inoltre, parte della
famiglia dell'autore del gravame vive oramai da due generazioni nella so-
praccitata cittadina (cfr. verbale 2, R19 p. 3), in una grande casa e con un
attività indipendente avviata nella regione, per cui non risultano neppure
problemi di natura economica (cfr. verbale 2, R6 e R7 p. 2). Infine, il ricor-
rente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di sa-
lute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla proble-
matica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per l'autore del gravame di un adegua-
to reinserimento sociale in Iraq, nella provincia di Suleimaniya.
13.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, u-
sando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg.
513-515).
14.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per
le ragioni indicate nel considerando 13 del presente giudizio. Di conse-
guenza, anche in materia di allontanamento ed esecuzione dell'allonta-
namento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
15.
Visto l'esito della procedura e tenuto conto di quanto espresso al conside-
rando 5, il Tribunale rinuncia a porre a carico del ricorrente le spese pro-
cessuali (art. 63 cpv. 1 PA).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non vengono percepite spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il Presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: