B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1818/2010
S e n t e n z a d e l 2 4 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gérard Scherrer, Pietro Angeli-Busi;
cancelliere Bruno D'Amaro.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Bosnia e Erzegovina,
C. _______, nata il (…),
Repubblica slovacca, alias
D._______, nata il (…),
Slovenia, e i loro figli
E._______, nato il (…),
F._______, nato il (…),
Repubblica Slovacca,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio
svizzero SOS Ticino, via Zurigo 17, 6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 febbraio 2010 / N […].
D-1818/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
Gli interessati, dopo aver lasciato la Repubblica Slovacca nel 2006, han-
no inoltrato diverse richieste d'asilo all'infuori dalla Svizzera. Dapprima in
Belgio, dove essi hanno ricevuto un esito negativo e sono stati allontanati
verso la Repubblica Slovacca, in seguito sia in Francia che in Germania,
nella qual'occasione in entrambi quest'ultimi due Paesi essi non hanno at-
teso l'esito conclusivo della procedura.
B.
Il 1° gennaio 2007 gli interessati hanno inoltrato una prima domanda
d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP)
di Kreuzlingen. Esprimendo la volontà di ritornare nei loro Paesi d'origine
per stabilirsi o in Bosnia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, en-
trambi hanno ritirato pochi giorni dopo, esattamente in data
5 gennaio 2007, la loro prima domanda d'asilo in Svizzera, facendo vo-
lontariamente ritorno nei loro Paesi d'origine il 14 febbraio 2007.
C.
In data 1° settembre 2007 gli interessati hanno inoltrato una seconda
domanda d'asilo in Svizzera presso il Centro di registrazione e di proce-
dura (CRP) di Chiasso, includendo come nelle precedenti domande i due
loro figli minorenni.
D.
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente, A._______, dichiaratosi cittadino
della Bosnia e Erzegovina, con ultimo domicilio a G._______ (Bosnia e
Erzegovina), ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere
espatriato perché in Bosnia sarebbe rimasto senza casa, senza lavoro e
senza parenti e che inoltre avrebbe vissuto in modo precario, soffrendo la
fame (cfr. verbale dell'audizione del 24 settembre 2007 di A._______,
pag. 5).
E.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente, C._______, dichiaratosi cittadina
della Repubblica Slovacca, con ultimo domicilio a H._______ in Slovac-
chia, ha dichiarato, per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata poiché
non avrebbe più avuto né una casa dove vivere né un lavoro (cfr. verbale
dell'audizione del 24 settembre 2007 di C._______, pag. 5).
D-1818/2010
Pagina 3
F.
Con decisione del 17 febbraio 2010 l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM, autorità inferiore) ha respinto la seconda domanda d'asilo
e ha contestualmente pronunciato l'allontanamento dei richiedenti l'asilo
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso i loro Paesi d'ori-
gine, precisamente la Repubblica Slovacca rispettivamente la Bosnia e
Erzegovina; detta decisione è stata notificata agli interessati in data
18 febbraio 2010 (cfr. avviso di ricevimento).
G.
In data 22 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
23 marzo 2010), i richiedenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la decisione
dell'UFM, allegando un certificato medico dell'8 marzo 2010 del Dr. med.
I._______ concernente lo stato di salute di A._______ (ricorrente).
Con l'atto ricorsuale gli interessati hanno chiesto l'annullamento della de-
cisione impugnata limitatamente al punto riguardante l'esigibilità dell'ese-
cuzione dell'allontanamento e ciò sia per motivi legati alla loro situazione
socio-economica che per i motivi connessi all'attuale stato di salute del ri-
corrente come anche la concessione dell'ammissione provvisoria con-
giuntamente ad una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presunte spese processuali; il tutto con protesta di spese
e ripetibili.
H.
Il Tribunale con decisione incidentale del 1° aprile 2010 ha comunicato ai
ricorrenti lo possibilità di soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura, respingendo la domanda d'assistenza giudiziaria dei ricorrenti,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del re-
lativo anticipo ed ha invitato i ricorrenti a versare entro il 16 aprile 2010 un
anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali giu-
sta l'art. 63 cpv. 4 e 5 dalla legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
I.
In data 9 aprile 2010 i ricorrenti hanno tempestivamente effettuato il pa-
gamento dell'anticipo delle presunte spese processuali.
J.
Con decisione incidentale del 7 ottobre 2011, il Tribunale ha invitato il ri-
D-1818/2010
Pagina 4
corrente ad inviare un certificato medico attuale, in modo da poter statuire
nella piena conoscenza della fattispecie.
K.
Il rappresentante dei ricorrenti con lo scritto del 21 ottobre 2011, ha fatto
pervenire al Tribunale il certificato medico di A._______, redatto dal Dr.
med. I._______ il 17 ottobre 2011 e ha presentato brevi osservazioni in
merito all'attuale situazione generale del ricorrente e della sua famiglia.
Considerando le condizioni generali del ricorrente, il contesto di prove-
nienza della famiglia, le dichiarazioni rese in corso di procedura in rela-
zione alle considerazioni socio-economiche alle quali sono stati confron-
tati negli ultimi anni i ricorrenti, l'età e la scolarizzazione in Svizzera dei fi-
gli – segnatamente rispetto a E._______ – il rappresentante dei ricorrenti
ha ribadito la necessità dell'accoglimento del ricorso e soprattutto
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
L.
Il Tribunale ha invitato con l'ordinanza del 25 ottobre 2011 l'UFM ad e-
sprimersi in merito all'attuale situazione dei ricorrenti rispettivamente ad
inoltrare una risposta al ricorso entro il 10 novembre 2011. Con risposta
del 2 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gra-
vame rinviando ai considerandi della loro decisione del 17 febbraio 2010,
confermandola pienamente, e alla decisione incidentale del 1° aprile 2010
del Tribunale.
M.
Con decisione incidentale del 27 gennaio 2012, il Tribunale ha invitato i
ricorrenti, tramite il loro rappresentante legale, entro un termine fissato al
6 febbraio 2012, ad esprimersi circa la loro situazione familiare attuale,
segnatamente sulla scolarizzazione dei figli, in modo da poter statuire
nella piena conoscenza della fattispecie.
N.
Il rappresentante dei ricorrenti nel suo scritto del 6 febbraio 2012 ha rias-
sunto la situazione familiare dei ricorrenti nonché quella relativa allo stato
di salute del ricorrente e di sua moglie. Inoltre, per i due figli ha segnalato
che il primogenito frequenterebbe la quarta media presso la Scuola Me-
dia di L._______ (Svizzera), mentre il figlio minore frequenterebbe la
quinta elementare presso le Scuole elementari di M._______ (Svizzera).
D-1818/2010
Pagina 5
O.
Ulteriori fatti ed argomenti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei con-
siderandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla legge sul Tribu-
nale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dal-
la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in
quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non pre-
veda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); sono pertanto legittimati ad aggravar-
si contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
D-1818/2010
Pagina 6
3.
Nel gravame, gli insorgenti hanno innanzitutto segnalato di non voler con-
testare la mancata concessione della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3
LAsi, bensì di far valere piuttosto alcuni elementi che dovrebbero condur-
re il Tribunale a dichiarare non ragionevolmente esigibile l'allontanamento
[recte: l'esecuzione dell'allontanamento] dei ricorrenti verso la Bosnia e
Erzegovina o verso la Repubblica Slovacca.
L'esame si limita quindi al punto della decisione riguardante l'esecuzione
dell'allontanamento, essendo gli altri punti, non contestati, cresciuti in
giudicato.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato l'esecuzione dell'allon-
tanamento dei richiedenti, siccome lecita, esigibile e possibile. Infatti, gli
interessati hanno affermato di essere espatriati per mancanza di un'abita-
zione dove vivere e a causa della disoccupazione, mettendo in evidenza
le difficili condizioni economiche vigenti in Bosnia e Erzegovina e nella
Repubblica Slovacca fino al 2006. L'UFM ha ritenuto che, né la situazione
economico-politica vigente nei rispettivi Paesi d'origine degli interessati,
né altri motivi si opporrebbero ragionevolmente al loro ritorno. In partico-
lare, entrambi gli interessati avrebbero avuto una solida formazione sco-
lastica in patria, dove tra l'altro essi avrebbero anche lavorato: il richie-
dente, dopo aver frequentato una scuola superiore alberghiera, ottenendo
un diploma, avrebbe lavorato in Bosnia e Erzegovina come cuoco e ca-
meriere; la richiedente invece avrebbe avuto un impiego lavorativo nella
Repubblica Slovacca per circa diciassette anni in una fabbrica di scarpe e
in seguito circa tre anni in un'industria automobilistica. Per il resto l'inte-
ressata e i due figli godrebbero di buona salute e nemmeno lo stato di sa-
lute del marito non sarebbe tale da rendere ragionevolmente inesigibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine. Infatti, il ri-
chiedente è stato sottoposto ad una operazione al cuore e all'introduzione
di un by-pass il 28 gennaio 2008 in Svizzera e il suo stato di salute a più
di due anni dopo l'intervento sarebbe migliorato e stabile. Il richiedente,
nonostante si trovi ancora in cura ed abbia di conseguenza bisogno di
un'assistenza medica, di sporadici controlli cardiologici e di costanti tera-
pie con medicamenti, segnatamente: l'Isoptin e il Cordarone, egli potreb-
be ritornare in patria, vista la disponibilità dei medicamenti necessari e
quindi la possibilità di proseguire le sue cure sia in Bosnia e Erzegovina
che nella Repubblica Slovacca.
D-1818/2010
Pagina 7
Infine, sul piano giuridico nulla impedirebbe al richiedente di rientrare nel-
la Repubblica Slovacca, in quanto egli è sposato con una cittadina slo-
vacca e di conseguenza avrebbe il diritto di risiedere in tale paese e ri-
chiederne la cittadinanza.
L'UFM ha quindi concluso all'esecuzione dell'allontanamento visto che
quest'ultima oltre ad essere ammissibile e possibile sarebbe anche esigi-
bile. Di conseguenza, i richiedenti sarebbero allontanati dalla Svizzera,
avendo la possibilità di scegliere in quale dei loro due rispettivi Paesi d'o-
rigine essi volessero recarsi e risiedere.
5.
Secondo le allegazioni ricorsuali, i motivi per i quali l'esecuzione dell'al-
lontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile, sarebbero legati al-
la situazione socio-economica dei ricorrenti, allo stato di salute del ricor-
rente nonché dalla presenza dei figli.
Secondo loro in casu troverebbe applicazione l'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) che proibisce i trattamenti inumani e
degradanti ai quali i ricorrenti rischierebbero di essere sottoposti nel caso
fossero allontanati. Per di più, sarebbe generalmente ammesso che il rin-
vio verso il Paese d'origine di uno straniero di cui richiesta l'asilo sarebbe
stata respinta, dovrebbe avvenire nella sicurezza e nella dignità; ciò signi-
ficherebbe che le condizioni minime per un'esistenza umanamente degna
dovrebbero essere date, segnatamente: il rispetto della vita, dell'integrità
fisica e psicologica e della libertà personale siccome la presenza d'alloggi
di sussistenza. In particolare l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe
inesigibile a causa dello stato di salute del ricorrente, ovvero dopo l'inter-
vento al cuore del 28 gennaio 2008, egli accuserebbe tutt'ora i sintomi le-
gati alla cardiopatia. Il suo medico curante, il Dr. med. I._______, riter-
rebbe ragionevole attendere i consulti medici ancora necessari, anziché
affidare il ricorrente alle cure di un nuovo cardiologo non a conoscenza
dello stato di salute del ricorrente. Infine, gli insorgenti sono dell'opinione
che vista l'assenza nei loro rispettivi Paesi d'origine di una rete familiare e
sociale di riferimento e tenuto in considerazione anche la presenza di due
figli ancora minorenni, l'esecuzione dell'allontanamento non avverrebbe
nella dignità e nella sicurezza.
6.
6.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) pre-
D-1818/2010
Pagina 8
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La que-
stione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontana-
mento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. decisione del Tribunale am-
ministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007 consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul
Meno 1990, pag. 262).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausi-
bile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
6.2. Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
i ricorrenti potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni
(cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini,
gli autori del gravame non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppu-
re presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pe-
ricolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle
norme legali precitate. Peraltro, la situazione generale che regna in un
Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le di-
sposizioni della CEDU (cfr. ibidem consid. 6a).
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso e nella decisione
incidentale del Tribunale del 1° aprile 2010, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internaziona-
le nonché della LAsi (art 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
6.3. Quo al carattere inesigibile dell'esecuzione del loro allontanamento,
tenuto conto della loro situazione personale, segnatamente della loro si-
tuazione socio-economica, della salute del ricorrente e del benessere del
fanciullo, giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'e-
secuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente
D-1818/2010
Pagina 9
in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza ge-
neralizzata o emergenza medica.
La disposizione sopracitata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizza-
ta. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontana-
mento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse
non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fa-
me, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o
persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costitui-
scono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di
cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti,
in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla qua-
le incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo stranie-
ro in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con
l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Sviz-
zera (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti; GICRA 2005 n. 24 consid.
10.1 pag. 215).
Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'inte-
resse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazio-
ne. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme
al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Conven-
zione del 20 novembre 1889 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). In ef-
fetti, il benessere del fanciullo è un elemento di rilievo per l'esame dell'e-
sigibilità. Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono es-
sere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibi-
le allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6
pag. 749). Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rile-
vanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei con-
tatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona
di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il
fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di
integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare
quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere
tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'inte-
grazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un fanciullo non
D-1818/2010
Pagina 10
dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare.
Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del fanciullo non deve essere
tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare),
ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giuri-
sprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Pa-
ese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizze-
ra, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenze del Tribunale ammini-
strativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008 e E-4909/2006 del
24 settembre 2010).
6.4. Codesto Tribunale osserva in primo luogo che né in Bosnia e Erze-
govina né nella Repubblica Slovacca vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del-
la popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Il Tribunale rileva poi che le difficoltà socio-economiche con le quali i ri-
correnti sarebbero confrontati in entrambi i paesi in questione, visto quan-
to considerato sopra, non sono di per sé, sufficienti a giustificare
l’inesigibilità dell’allontanamento.
In quanto alla situazione personale degli insorgenti, il signor A._______,
(…) anni, ha dichiarato di aver frequentato le scuole dell'obbligo in Bosnia
e Erzegovina. Dopodiché si sarebbe diplomato presso una scuola supe-
riore alberghiera ed avrebbe lavorato fino al 1993 come cuoco e camerie-
re, tra l'altro sia in Germania che in Italia. Inoltre, avrebbe lavorato da
manovale e come operaio edile a G._______ (Repubblica Slovacca). Sua
moglie, la signora C._______, (…) anni, avrebbe anch'essa una forma-
zione scolastica di base ed avrebbe lavorato con l'occupazione fissa fino
al 1993 in qualità di operaia per sedici anni in una fabbrica di scarpe ita-
liana. In seguito, ella avrebbe lavorato fino al 2005 in modo saltuario. Nul-
la permette quindi di escludere che una volta ritornati in patria abbiano
ancora la possibilità di esercitare un'attività lavorativa o di essere anche
al beneficio di un sostegno pensionistico.
Per di più, considerate le dichiarazioni rilasciate il 5 gennaio 2007 durante
la prima domanda d'asilo in Svizzera a Kreuzlingen, nulla permette di e-
scludere la mancanza di una rete familiare e sociale per la ricorrente nel
suo Paese d'origine. Infatti, ella, tra l'altro molto più giovane di suo marito,
ha dichiarato di avere tre suoi fratelli e quattro sue sorelle nella Repubbli-
ca Slovacca; dato di fatto che ha poi dissimulato durante la procedura re-
lativa alla seconda domanda d'asilo.
D-1818/2010
Pagina 11
Quo all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a causa dello sta-
to di salute del ricorrente, il Tribunale osserva che la situazione relativa
alla cardiopatia, di cui l'interessato soffre tutt'oggi, non si presenta più
come diagnosticato nel 2007 dopo la seconda richiesta d'asilo in Svizze-
ra. Il ricorrente è giunto in Svizzera con seri problemi al cuore e occlusio-
ne alle arterie. Il 28 gennaio 2008 è stato quindi sottoposto ad un inter-
vento al cuore, durante il quale gli è stato introdotto un by-pass. L'inter-
vento è riuscito e ha migliorato lo stato di salute del ricorrente. In ogni ca-
so, non sarà più possibile una totale guarigione della cardiopatia per cui
egli continuerà ad avere bisogno di cure e di medicamenti, segnatamente
l'Isoptin e il Cordarone. Il ricorrente necessita quindi, da un lato, di una
cura con medicamenti effettuata durevolmente e, dall'altro, di un'assisten-
za medica con regolari controlli cardiologici. Tuttavia, codesto Tribunale
osserva che secondo gli ultimi due certificati medici del medico curante, il
Dr. med. I._______, i sintomi della cardiopatia non sono più tali da ritene-
re ragionevolmente inesigibile l'allontanamento dell'interessato verso il
suo Paese d'origine rispettivamente verso la Repubblica Slovacca. Infatti,
il medico curante già nel certificato medico dell'8 marzo 2010 aveva rite-
nuto che dopo il successivo controllo specialistico a metà del 2010 sa-
rebbe stato possibile lasciar partire il ricorrente dalla Svizzera verso il suo
Paese d'origine o la Repubblica Slovacca. L'ulteriore tempo trascorso in
Svizzera ha evidenziato questa fattispecie. Il medico curante in effetti nel
suo certificato medico del 17 ottobre 2011 tra l'altro ha osservato che il
paziente si troverebbe in condizioni generali e locali soddisfacenti. L'inte-
ressato con la terapia a lui prescritta, eseguendo controlli regolari, si tro-
verebbe in un stato di salute abbastanza stabile. Il medico curante, igno-
rando le possibilità di un trattamento per un prosieguo delle cure in Bo-
snia e Erzegovina o nella Repubblica Slovacca, nonostante il buon an-
damento delle cure, ha ritenuto insieme ai medici specialisti indicato la-
sciar proseguire al ricorrente le cure in Svizzera.
Questo tribunale giunge non di meno alla conclusione che il miglioramen-
to dello stato di salute del ricorrente non risulta più essere ostativo all'e-
secuzione dell'allontanamento. Come rettamente considerato dall'autorità
inferiore, le cure di quale necessita il ricorrente sono possibili sia in tutta
la Bosnia e Erzegovina che nella Repubblica Slovacca e in entrambi Pa-
esi sono disponibili i medicamenti necessari. L'UFM a titolo d'esempio ha
elencato per un possibile prosieguo delle cure nella Repubblica Slovacca
"The National Institute of Cardiovasular Diseases" come struttura ospeda-
liera idonea che si trova a Bratislava. Tale centro per malattie cardiova-
scolari sarebbe ben equipaggiato e potrebbe mettere a disposizione per-
sonale specializzato. Inoltre la mancanza di conoscenza del problema
D-1818/2010
Pagina 12
medico rispettivamente del paziente da parte dei medici che dovranno
occuparsi del ricorrente nel suo Paese d'origine può essere superata fa-
cilmente con la produzione di un breve rapporto medico sulle condizioni
di salute del paziente e la terapia consigliata da seguire.
Per di più, come ritenuto in modo corretto dall'UFM e contrariamente da
quanto asserito da parte del ricorrente, avendo sposato una cittadina slo-
vacca, egli, secondo la legislazione slovacca nonché quella dell'Unione
Europea, ha il diritto di risiedere nella Repubblica Slovacca e di richieder-
ne dopo un certo periodo di tempo la cittadinanza. L'interessato, da resi-
dente legale, ha quindi diritto alle stesse cure mediche alle quali hanno
diritto i cittadini slovacchi.
Infine, da un punto di vista della situazione dei figli, va rilevato che essi
sono attualmente in età scolastica: il figlio maggiore ha 15 anni e sog-
giorna in Svizzera dal suo decimo anno di vita, mentre il secondo figlio ha
poco più di 11 anni e soggiorna in Svizzera dal suo sesto anno di vita. Il
Tribunale è cosciente delle difficoltà che questi figli potrebbero incontrare
al loro ritorno in patria. Tuttavia, i circa quattro anni e mezzo di soggiorno
nel nostro Paese non costituiscono una ragione ostativa all'esecuzione
dell'allontanamento dei figli degli insorgenti. Infatti, anche se si può partire
dal presupposto che E._______ e F._______ siano stati inseriti corretta-
mente nel sistema scolastico svizzero ed abbiano frequentato negli ultimi
anni le scuole nel nostro Paese, vale sottolineare che essi hanno trascor-
so nella Repubblica Slovacca circa nove (E._______) rispettivamente più
di cinque anni (F._______) della loro infanzia. Il figlio maggiore tra l'altro
ha frequentato quattro anni di scuola a H._______ e N._______ (Repub-
blica Slovacca) nel Paese d'origine di sua madre. Per di più, i figli, alla lo-
ro età, sono ancora caratterizzati dalla cultura ed il modo di vivere dei ge-
nitori.
Gli insorgenti, inoltre, non hanno familiari in Svizzera. Per cui, solamente
il fatto che i figli abbiano frequentato negli ultimi anni la scuola in Svizze-
ra, non può lasciar presumere che i due figli dei ricorrenti abbiano rag-
giunto un avanzato grado di integrazione in Svizzera. Ne consegue che
non v'è motivo di ritenere che gli stessi, in caso di allontanamento dal no-
stro Paese, subiranno uno sradicamento culturale importante che potreb-
be pregiudicare il loro equilibrio e il loro sviluppo futuro. Infine, malgrado il
loro periodo trascorso lontano dal loro Paese d'origine, si può ritenere che
il loro legame dal profilo socioculturale con la Repubblica Slovacca è per-
durato anche durante la loro assenza nel Paese d'origine. Vi è dunque
motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
D-1818/2010
Pagina 13
possibilità di un adeguato reinserimento sociale in Repubblica Slovacca,
anche dal punto di vista dell'interesse superiore del fanciullo, giusta l'art.
3 CDF.
Pertanto, visto tutto quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento dei
ricorrenti verso la Repubblica Slovacca rispettivamente verso la Bosnia e
Erzegovina deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i ricorrenti,
usando della dovuta diligenza potranno procurarsi ogni documento ne-
cessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513 segg.).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.
Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, in materia d'ese-
cuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata deci-
sione confermata. I ricorrenti hanno la possibilità di scegliere in quale dei
loro due rispettivi Paesi recarsi e risiedere.
8.
Ne discende che l’UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l’autorità di prime
cura non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il
che, il ricorso va respinto.
9.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le spese processuali sono
compensate con l’anticipo tempestivamente versato in data 9 aprile 2010.
10.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che, non può essere impugnata con ri-
D-1818/2010
Pagina 14
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1818/2010
Pagina 15
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti e
sono compensate con l'anticipo versato in data 9 aprile 2010.
4.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante dei ricorrenti, all'UFM e
all'autorità cantonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Bruno D'Amaro
Data di spedizione: