Corte IV
D-1821/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, alias
B._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1821/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
5 febbraio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 16 febbraio 2009 e dell'11 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 20 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 20 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
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che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art.
52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della sua domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino
nigeriano, nato e vissuto ad Enugu, Enugu State (Nigeria) fino al 2001
quando si è trasferito a C._______, Enugu State (Nigeria). Sarebbe
espatriato il 4 febbraio 2009 per timore di essere arrestato
rispettivamente ucciso da parte dei familiari del suo ex datore di
lavoro, il quale sarebbe stato ucciso involontariamente e per
autodifesa dall'interessato, dopo che quest'ultimo era stato aggredito
sia dalla vittima che dalla di lei moglie,
che, il 26 gennaio 2009 l'interessato si sarebbe recato a Lagos
(Nigeria), dove avrebbe trascorso del tempo presso un suo amico per
poi lasciare il suo Paese d'origine per l'Europa, accompagnato da una
donna in aereo con dei documenti falsi,
che l'interessato ha dichiarato di non sapere dove avrebbe fatto scalo
il suo aereo, né la compagnia aerea, né la durata del viaggio da Lagos
in Svizzera, né l'aeroporto elvetico dove sarebbe atterrato,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
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pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha sottolineato di non aver potuto
consegnare alcun documento, non per la sua mancanza di volontà,
bensì poiché non avrebbe mai posseduto un passaporto od una carta
d'identità. Inoltre, dalle sue parti solo pochissime persone li
utilizzerebbero. Avrebbe, altresì, viaggiato senza documenti e gli
sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia
documento dalla Nigeria,
che, per di più, il ricorrente ha addotto - come già riferito in corso di
procedura - di non potere rientrare in Nigeria, dove la sua vita sarebbe
in grave pericolo, ritenuto che non potrebbe ottenere né un'adeguata
protezione statale, né un equo processo nel quale potere dimostrare
l'accidentalità della morte dell'ex datore di lavoro,
che, peraltro, l'insorgente ha asserito di soffrire di problemi di salute
alla spalla ed all'addome, che necessiterebbero di cure che in Nigeria
gli sarebbe impossibile ottenere,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
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di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di essere espatriato il 4 febbraio 2009 con
l'aereo di compagnia e destinazione a lui sconosciuta da Lagos
(Nigeria), facendo scalo in un luogo ignoto e continuando in aereo per
arrivare in Svizzera. All'aeroporto elvetico avrebbe preso un treno che
lo avrebbe portato direttamente a Chiasso (cfr. verbale d'audizione
del 16 febbraio 2009 pag. 8 e 9),
che l'insorgente ha asserito di avere viaggiato con un passaporto falso
senza conoscerne l'identità o la nazionalità e di avere restituito tale
documento al passatore (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009
pag. 5),
che il ricorrente non è stato in grado di riportare la durata del viaggio
da Lagos in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009
pag. 10) e ha dichiarato di non avere pagato nulla per l'intero viaggio
(ibidem pag. 11),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, nell'ambito delle audizioni, il ricorrente si è contraddetto in modo
palese in merito ad una sua presunta richiesta di rilascio della carta
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d'identità in Patria, dichiarando in un primo momento di avere richiesto
la carta d'identità, ma di non averla ancora ricevuta (cfr. verbale
d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 5), smentendosi in seguito
durante l'audizione dell'11 marzo 2009 (cfr. pag. 3), dicendo di non
avere mai richiesto una carta d'identità,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni non costituiscono ragioni valide per
giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato la Nigeria per timore sia
di essere imprigionato per aver causato la morte del suo ex datore di
lavoro, sia di essere ucciso dai familiari della vittima (cfr. verbale
d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 9). Peraltro, il ricorrente ha
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asserito di temere di non poter beneficiare in Patria di un equo
processo e di essere consegnato dalla polizia ai familiari della vittima
(cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 7),
che il ricorrente ha altresì affermato di essere in serio pericolo di vita,
in caso di ritorno in Nigeria,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda
raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è
inverosimile. Basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in
modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a
lasciare il proprio Paese. A titolo d'esempio, quest'ultimo non è stato in
grado di riferire approssivamente l'ora dell'aggressione (cfr. verbale
d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 6) e si è contraddetto in modo
palese sulla sua fuga dall'abitazione della vittima, asserendo in un
primo momento di essere stato trattenuto dopo la lite dalle persone
presenti (cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 6) e
sottolineando, invece, nell'ambito dell'audizione dell'11 marzo 2009, di
non essere stato fermato da nessuno durante la fuga (pag. 6 e 9),
che delle ricerche della polizia o una condanna, secondo le leggi
nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto
legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti
nell'ottica dell'art. 3 LAsi,
che, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti, non v'è
motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in Patria, se
opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, tanto più
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che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema
con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del
16 febbraio 2009 pag. 8),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
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(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane e può beneficiare in Patria di und rete sociale
(cfr. verbale d'audizione del 16 febbraio 2009 pag. 4),
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei
problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degll'insorgente in Svizzera per motivi medici,
che, infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del
ricorrente, giova rilevare, che, di principio, incombe all'insorgente
medesimo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di
un'ammissione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non
compete all'autorità di ricorso di assumere d'ufficio quegli elementi,
come fra l'altro un certificato medico, che l'insorgente, usando la
necessaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto
proprio (GICRA 1995 n. 23),
che, non soccorrono, quindi, il ricorrente le generiche ed imprecise
affermazioni, secondo cui avrebbe dei dolori alla spalla ed all'anca
(cfr. verbale d'audizione dell'11 marzo 2009 pag. 9), oppure alla spalla
e all'addome (cfr. gravame pag. 2),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
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ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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