Corte IV
D-1823/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 20 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1823/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 14 febbraio
2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attentoa circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 febbraio 2009 e del 9 marzo 2009,
la decisione dell'UFM del 20 marzo 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il medesimo giorno (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato :
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
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dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua,
il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere di etnia osseta e di essere nato a
B._______ (villaggio della regione di C._______, al confine con
D._______), dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio,
che il padre dell'interessato sarebbe originario di D._______, mentre la
madre sarebbe di origne georgiana,
che, dall'inizio della guerra, nell'agosto 2008, l'interessato sarebbe
accusato dagli ossetini di essere un traditore per essersi rifiutato di
combattere durante la guerra, e rispettivamente dai georgiani sarebbe
altresì sospettato di importare armi dalla Cecenia in Ossezia. Dopo
essere stato avvertito da un vicino di rischiare la fucilazione,
l'interessato avrebbe lasciato il suo domicilio e si sarebbe recato a
E._______ dove avrebbe ricevuto una lettera, da un amico di
F._______, la quale lo informava che la sua casa sarebbe stata
incendiata, e sua madre sarebbe deceduta,
che, nel corso della metà del mese di settembre, l'interessato avrebbe
lasciato il suo Paese d'origine e avrebbe raggiunto illegalmente
G._______ (Turchia), dove vi avrebbe risieduto per tre mesi. Dalla
Turchia - all'inizio del mese di febbraio 2009 - con il passatore, egli
sarebbe partito alla volta della Grecia e da lì si sarebbe imbarcato per
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l'Italia, da dove, dopo una settimana, avrebbe raggiunto la Svizzera in
auto senza documenti e senza subire alcun controllo durante tutto il
viaggio,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
al. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato che vi sarebbero dei motivi
scusabili per la mancata esibizione dei documenti d'identità, in quanto
gli sarebbe oggettivamente impossibile consegnarli, dato che sia il suo
passaporto che la sua patente di guida sarebbero andati bruciati con
la sua casa, il 9 agosto 2008. Inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM
avrebbe dovuto meglio valutare la sussistenza della sua qualità di
rifugiato, ritenuto che la sua vita in Georgia ed in Ossezia sarebbe in
grave pericolo, in quanto egli sarebbe minacciato rispettivamente
ricercato dagli ossetini, per aver rifiutato di combattere durante la
guerra, e dai georgiani, che lo accuserebbero di traffico d'armi con la
Cecenia. Per di più, in Patria, non saprebbe più come sopravvivere,
essendo ricercato e non avendo più una casa. Infine, vista l'attuale e
ancora grave situazione della sua regione, l'esecuzione
dell'allontanamento non potrebbe essere considerata ragionevolmente
esigibile,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
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d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid.
6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che - come rettamente ritenuto dall'UFM - non soccorre l'insorgente la
vaga e stereotipata allegazione secondo cui non gli sarebbe possibile
consegnare il suo passaporto il quale, visto che l'avrebbe lasciato a
casa sua (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009), sarebbe andato
bruciato con la sua casa (cfr. ricorso pag. 2). Infatti il ricorrente si è
contraddetto sul fatto nonché sul motivo per cui avrebbe lasciato a
casa il suddetto documento, affermando dapprima di aver avuto
soltanto il tempo di prendere un po di oro dal suo domicilio (cfr. verbale
d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 4) e dichiarando in seguito di
aver preso con sé tutto quello che aveva (cfr. verbale d'audizione del 9
marzo 2009 pag. 3) oppure di non aver preso nulla (cfr. ibidem pag. 4)
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e infine di non sapere cosa farsene di prendere il passaporto con sé
(cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 3),
che, inoltre, il ricorrente non ha saputo indicare con precisione ed in
maniera coerente le date relative alle tappe del suo viaggio di espatrio,
allorquando, a titolo d'esempio, da un lato egli non ricorda la data di
partenza dalla Turchia (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio 2009
pag. 8) e dall'altro, risulta incongruente che sarebbe partito dalla
Turchia il 3 o 4 febbraio 2008 (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio
2009 pag. 7) - se, come rilevato dall'UFM, egli fosse espatriato il 18
settembre 2008 (cfr. ibidem pag. 7) e sarebbe rimasto qualche giorno
a E._______ (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 4) nonché
per tre mesi circa in Turchia (cfr. verbale d'audizione del 19 febbraio
2009 pag. 7),
che, d'altronde, l'insorgente non è stato in grado di indicare né
l'indirizzo a cui avrebbe vissuto in Turchia (cfr. verbale d'audizione del
19 febbraio 2009 pag. 7), né il porto in Grecia da cui sarebbe partito,
né quello dove sarebbe sbarcato in Italia (cfr. ibidem pag. 8),
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in siffatte circostanze, il ricorrente deve quindi sopportare le
conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
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che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato per
il timore di essere ucciso dagli ossetini e dai georgiani, in quanto dai
primi sarebbe stato accusato di essere un traditore per essersi rifiutato
di combattere durante la guerra e, rispettivamente, dai secondi
sarebbe sospettato di aver importato armi dalla Cecenia in Ossezia,
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA),
che, da un lato, basti rilevare che, alla luce dei fondati dubbi
dell'autorità inferiore quanto all'asserita etnia ossetina del ricorrente,
v'è ragione di ritenere che è inverosimile che all'insorgente sia stato
offerto di combattere per gli ossetini e contestualmente che egli sia
stato accusato di essere un traditore per essersi rifiutato di farlo (cfr.
verbale del 9 marzo 2009 pag. 5), tanto più che - tra gli altri - egli ha
dichiarato di non conoscere nemmeno la lingua osseta (cfr. verbali
d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2 e del 9 marzo 2009 pag. 4). Il
ricorrente si è inoltre contraddetto, affermando che egli sarebbe
considerato un traditore dagli ossetini fin dal 1993 (cfr. verbale
d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 6), mentre che,
successivamente, ha dichiarato che dal 1993 non avrebbe avuto
nessun problema in Georgia e non sarebbe successo niente di
particolare, se non che sentiva e intuiva che dagli osseti non era
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guardato bene, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto (cfr.
verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 5 e 10),
che, d'altro lato l'asserzione, secondo cui il ricorrente sarebbe stato
accusato da parte dei georgiani di trafficare armi dalla Cecenia a
D._______ per conto degli osseti, è una semplice affermazione di
parte, non corroborata da nessun elemento di prova, e in netta
contraddizione con quanto il ricorrente ha affermato nel corso del
racconto spontaneo dell'audizione del 19 febbraio 2009, allorquando
egli non ha riferito delle accuse da parte dei georgiani, con cui peraltro
ha detto avere buone relazioni (pag. 5),
che, inoltre il ricorrente si limita a mere congetture circa l'eventualità di
persecuzioni da parte sia degli osseti che dei georgiani per essersi
rifiutato di combattere o rispettivamente per aver trafficato armi (cfr.
ricorso pag. 2), tanto più che non saprebbe con certezza chi e, di
conseguenza, il motivo per cui avrebbero incendiato la sua casa, se
ciò fosse stato realmente il caso (cfr. verbale d'audizione del 19
febbraio 2009 pag. 5 e 6) e da chi sarebbe ricercato (cfr. verbale
d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 6 e 10). Inoltre, le asserite accuse e
le persecuzioni di cui pretende essere oggetto, gli sarebbero state
sostanzialmente soltanto riferite (cfr. verbale d'audizione del 19
febbraio 2009 pag. 5 e 6 e del 9 marzo 2009 pag. 5-6 e 8-9) e
costituirebbero delle semplici voci (cfr. ibidem pag. 6 e 8) o addirittura
intuizioni da parte del ricorrente medesimo (cfr. ibidem pag. 9-10),
che, di conseguenza, codesto Tribunale ha ragione di concludere
all'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente nonché
all'assenza di qualsivoglia asserita persecuzione nei suoi confronti,
che non v'è, dunque, motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere in Georgia, se opportunamente sollecitata, un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
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che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32
cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett.
a LAsi ,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato,
tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo
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Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale. Inoltre, a fine novembre 2008, hanno
preso il via a Ginevra i secondi negoziati di pace fra Russia e Georgia.
A tali colloqui hanno preso parte, oltre ai mediatori delle Nazioni Unite,
Stati Uniti, UE e Organizzazzione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico, anche rappresentanti delle due regioni separatiste di
Abkhazia e Ossezia del Sud,
che non soccorre pertanto la semplice allegazione ricorsuale del
ricorrente secondo cui la realtà dei fatti nella sua regione sia grave (cfr.
ricorso pag. 3),
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è ancora giovane, in buona salute e gode di un'esperienza
professionale quale indipendente nel settore del legno (cfr. verbale
d'audizione del 19 febbraio 2009 pag. 2).
che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere di soffrire di problemi
medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione
dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
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che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- H._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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