B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1829/2017
Sen t en z a d e l 1 2 ap r i l e 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jenny de Coulon Scuntaro, Gérald Bovier;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…), alias
E._______, nato il (…), alias
Guinea,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 6 marzo 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 31 otto-
bre 2016,
l'audizione sulle generalità del 21 novembre 2016 (di seguito: verbale) nel
quale è stato concesso il diritto di essere sentito all'interessato circa un'e-
ventuale evasione della sua domanda d'asilo tramite una decisione di non
entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed il
relativo trasferimento verso l'Italia,
la decisione della SEM del 6 marzo 2017, notificata il 22 marzo 2017 (cfr.
risultanze processuali), mediante la quale la Segreteria di Stato della mi-
grazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo
ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il trasferimento
dell' interessato verso l'Italia,
il ricorso del 27 marzo 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 28 marzo 2017) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il
quale il ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata,
alla trasmissione degli atti di causa alla SEM per una nuova decisione ed
alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; altresì ha presentato
una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giudizio e del relativo anticipo,
la ricezione dell'incarto originale della SEM da parte del Tribunale in data
29 marzo 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21
cpv. 1 LTAF),
che in applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribu-
nale può rinunciare allo scambio degli scritti,
che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del ri-
chiedente l'asilo da parte dello Stato in questione,
che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
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III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
Vienna 2014, n. 4 ad art. 7),
che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4
consid. 3.2.1 e giurisprudenza ivi citata),
che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a prendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22
e 29 – il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato mem-
bro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III),
che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»),
in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro
può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale pre-
sentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale
esame non gli compete,
che nel caso di specie, dagli atti risulta che l'insorgente, prima di entrare in
Svizzera si trovava in Italia (cfr. verbale, pag. 6 segg.),
che inoltre, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo con-
sultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'in-
teressato è stato interpellato a F._______ (Italia) il 29 giugno 2016 (cfr.
atto A5/1),
che il 16 dicembre 2016, la SEM ha presentato alle autorità italiane com-
petenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una ri-
chiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Du-
blino III,
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che queste autorità, non avendo risposto alla domanda di presa in carico
entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 e 6 Regolamento Dublino III, hanno
tacitamente riconosciuto la loro competenza nella trattazione della do-
manda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III),
che di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata
dall'insorgente, è di principio data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della CEDU,
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS
0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967
(RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Gre-
cia, ad oggi non risulta che la legislazione in materia d'asilo in Italia non
venga applicata, né che la procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze
strutturali tali da concludere che le domande di asilo non vengano trattate
seriamente dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ri-
corso, né che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i
paesi d'origine (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia
del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e
Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novem-
bre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri con-
tro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33)
che per di più, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare
il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giu-
sta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed euro-
peo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante proce-
dure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di prote-
zione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:
direttiva accoglienza]),
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che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che è notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in
materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare
delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di
vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure medi-
che (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebe-
dingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und
Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien,
agosto 2016),
che tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non
sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine la procedura
relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva proce-
dura,
che il ricorrente non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e con-
creto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispette-
rebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno
nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove
la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o
da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che agli atti non figurano nemmeno elementi tali da indurre a concludere
che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al
rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condi-
zioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza,
che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
che neppure lo stato di salute di A._______ costituisce un ostacolo al tra-
sferimento in Italia,
che invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima
(cfr. sentenze della CorteEDU A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015,
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39350/13, §31 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, [GC],
26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1 e relativi riferimenti),
che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie,
che difatti, stando al certificato medico dell'Ospedale G._______ del
24 febbraio 2016, risulta che in Italia all'interessato è stata diagnosticata
una tubercolosi polmonare e linfonodale per la quale è stata introdotta una
quadriterapia specifica,
che arrivato in Svizzera il richiedente è stato ricoverato presso l'Ospedale
H._______ dal (…) novembre 2016 al (…) novembre 2016 in quanto
aveva sospeso spontaneamente la terapia antitubercolare,
che egli è stato nuovamente sottoposto alla terapia antitubercolare per la
durata di sei mesi, ovvero fino al 26 maggio 2017,
che dal certificato medico risulta inoltre che "[…] l'evoluzione al momento
appare favorevole; spontaneamente regredita la tosse e la dispnea; il pa-
ziente non riferisce dolore toracico , febbre, sudorazioni notturne, calo pon-
derale o astenia […]",
che va comunque osservato che l'Italia notoriamente dispone di infrastrut-
ture mediche sufficienti – comprese le strutture mediche per il trattamento
della tubercolosi – e che in quanto Stato firmatario della direttiva acco-
glienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assi-
stenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soc-
corso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate
misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza),
che nel caso di specie, al ricorrente era già stata diagnosticata la tuberco-
losi in Italia per la quale era stato sottoposto ad un adeguato trattamento,
poi spontaneamente interrotto,
che a priori dunque, il trasferimento del ricorrente in Italia nonostante la
terapie seguita per la tubercolosi, non è contrario all'art. 3 CEDU,
che come poi già rilevato dall'autorità di prime cure nel provvedimento im-
pugnato, A._______ potrà concludere il trattamento in Svizzera oppure es-
sere trasferito al massimo quattro settimane prima della sua fine con i ne-
cessari medicamenti per terminare la cura in Italia; che difatti, un accordo
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è stato firmato nel 2003 – e consolidato dall'allora Ufficio federale della
migrazione (UFM; ora SEM) nel 2009 – tra le direzioni dell'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP) e dell'UFM, nel quale è stato convenuto che,
a prescindere dalla decisione sulla domanda d'asilo, le terapie contro la
tubercolosi devono essere in principio portate a termine in Svizzera (cfr.
UFSP, Informazione per i medici che hanno in cura pazienti affetti da tuber-
colosi nel settore dell'asilo del 30 ottobre 2010),
che può essere derogato a tale principio nel caso di persone il cui termine
di trasferimento è già stato fissato, per esempio a norma del Regolamento
Dublino III, e cade durante la terapia (cfr. ibidem),
che in questi casi la SEM predispone il prosieguo del trattamento da parte
di un medico nel Paese verso cui è allontanata la persona interessata per
assicurarsi che questo sia portato a termine (cfr. ibidem); che in effetti, i
rischi di un'interruzione della terapia costituiscono l'emergenza di resi-
stenza e/o della trasmissione della malattia ad altrui, motivo per cui il trat-
tamento deve essere eseguito sotto stretta osservazione e necessita inol-
tre un regolare monitoraggio clinico e biologico,
che nel caso in disamina, il termine di trasferimento di sei mesi previsto
dall'art. 29 par. 1 Regolamento Dublino III ha iniziato a correre il 17 feb-
braio 2017, momento nel quale è avvenuta l'accettazione tacita da parte
delle autorità italiane della richiesta di prendere in carico l'interessato (cfr.
atto A29/1),
che pertanto, il termine di trasferimento non costituisce un ostacolo a che
il trasferimento avvenga dopo la fine del trattamento in Svizzera previsto
per fine metà maggio 2017,
che tuttavia, se la terapia di A._______ dovesse ancora essere in corso al
momento in cui cade il termine di trasferimento, sarebbe comunque possi-
bile trasferirlo al più presto quattro settimane prima della fine dello stesso
con un certificato medico che attesti che il ricorrente non è contagioso, che
il trattamento terminerà ad una data precisa e che alla persona verrà fornita
la scorta necessaria di medicamenti,
che in una tale ipotesi, spetta alla SEM ed alle autorità cantonali competenti
attendere la fine del trattamento dell'interessato, rispettivamente quattro
settimane prima della sua fine, per poter procedere al trasferimento e, a tal
fine, sollecitare tempestivamente dal ricorrente le informazioni appropriate
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per poi poter richiedere all'Italia le garanzie per la presa in carico e la por-
tata a termine la terapia,
che non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato
in questione la situazione medica del ricorrente,
che di conseguenza, lo stato di salute del ricorrente non costituisce un
ostacolo al suo trasferimento in Italia,
che in altre parole, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che infine, la SEM nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS
142.311), dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 con-
sid. 7 seg.); che la modifica dell'art. 106 cpv. 1 LAsi ha ristretto la cogni-
zione del Tribunale; che pertanto il Tribunale può e deve unicamente con-
trollare che l'autorità inferiore abbia esercitato il suo potere d'apprezza-
mento ovvero se la SEM ha fatto uso di tale potere d'apprezzamento e se
l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti; che in questi casi il Tribu-
nale non può sostituire il suo apprezzamento a quello della SEM,
che nella fattispecie, dagli atti non appaiono elementi per ritenere che l'au-
torità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria tale potere di apprez-
zamento,
che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a prenderlo in carico
in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22, 29 Regolamento Du-
blino III,
che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
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che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20),
dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata
nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con-
sid. 5.2),
che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con-
cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto,
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è pure divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le autorità competenti per eseguire il trasferimento dovranno attendere la
fine del trattamento medico del ricorrente, rispettivamente quattro setti-
mane prima della fine dello stesso, per poterlo trasferire in Italia.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: