B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1836/2018
Sen t en z a d e l 2 a p r i l e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Gabriela Freihofer, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Albania,
rappresentata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento (termine del ricorso accor-
ciato);
decisione della SEM del 15 marzo 2018 / N (…).
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Fatti:
A.
Il (…) giugno 2017 l’interessata, asserita cittadina albanese, con ultimo do-
micilio a B._______, ha presentato domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto
A1/1).
B.
B.a In data (…) giugno 2017 la richiedente è stata interrogata in particolare
in merito alle sue generalità, ai suoi soggiorni all’estero, alle sue relazioni
come pure ai motivi della sua domanda d’asilo (cfr. atto A9/11). Per quanto
rilevante, ha asserito di essere espatriata dal suo Paese d’origine, legal-
mente, partendo da C._______, nel novembre 2016, a causa di problema-
tiche familiari e mediche per le quali sarebbe stata curata sia in patria che
in D._______. Non avrebbe inoltre mai riscontrato problemi con le autorità
del suo Paese d’origine ed ha affermato di non avere altra possibilità di
alloggio se non al domicilio del suo nucleo familiare, ove tuttavia la (…)
porrebbe in pericolo la sua vita a causa di maltrattamenti, già subiti anche
in passato (cfr. atto A9/11, p.to 4.02 segg., pag. 5 seg.; p.to 1.17.04, pag.
3 e p.to 7.01, pag. 6 seg.).
B.b L’audizione succitata è stata completata, in merito all’applicazione
dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, con un’audizione complementare il (…) lu-
glio 2017 (cfr. atto A10/3).
B.c Sentita nell’ambito dell’audizione federale del (…) ottobre 2017, l’inte-
ressata ha segnatamente dichiarato di essere partita dall’Albania al seguito
della signora E._______, con la quale avrebbe lavorato per la fondazione
cristiano-evangelica “(…)” in un (…) e presso la quale avrebbe pure vissuto
per un periodo prima dell’espatrio, poiché avevano l’intenzione di effettuare
degli incontri in diverse (…). Avrebbe presentato domanda d’asilo in Sviz-
zera a causa della relazione e delle problematiche che avrebbe avuto con
la (…) e con il (…) in Albania, dai quali teme un agire criminale nei suoi
confronti, che la discriminerebbero inoltre quale persona portatrice di han-
dicap. Contro le loro azioni ed intimidazioni non si sarebbe mai indirizzata
alle autorità competenti o ad organizzazioni a favore della protezione delle
donne, in quanto avrebbe ricevuto il sostegno da parte della signora
E._______, come pure da parte della fondazione succitata e di altri missio-
nari. La sua domanda in Svizzera la vedrebbe come ultima possibilità di
rendersi indipendente dalla sua famiglia, che non la lascerebbero inoltre
vivere da sola (cfr. atto A15/18, D11 segg., pag. 3 segg.).
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B.d A supporto della sua domanda d’asilo, la richiedente ha presentato il
suo passaporto albanese originale, valido sino al (…); un DVD originale;
una lettera di referenze datata (…) in lingua inglese con traduzione in te-
desco; una pagina con diverse fotografie rappresentanti alcuni momenti di
vita dell’interessata nonché diversa documentazione medica riguardante la
richiedente (cfr. atto A17).
C.
Con decisione del 15 marzo 2018, notificata il 21 marzo 2018 (cfr. risul-
tanze processuali: avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della mi-
grazione (di seguito: SEM), facendo applicazione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi, ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando nel contempo
l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecu-
zione siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 27 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), l’interessata ha inoltrato ri-
corso contro la menzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento limitata-
mente alla questione dell’esecuzione dell’allontanamento con contestuale
concessione dell’ammissione provvisoria. Ella ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta
di spese e ripetibili.
Al ricorso l’insorgente ha allegato un articolo intitolato “Rafforzamento del
sistema sanitario in Albania” del novembre 2015 (di seguito: doc. 1) nonché
copia del certificato medico del (…) della Dr.ssa med. F._______ (di se-
guito: doc. 2).
E.
Con decisione incidentale del 9 gennaio 2019 il Tribunale ha autorizzato la
ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed
ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria. Altresì
ha invitato l’autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso entro il
24 gennaio 2019.
F.
La SEM ha dato seguito all’invito del Tribunale, presentando il suo memo-
riale di risposta il 23 gennaio 2019.
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Pagina 4
G.
Il 14 febbraio 2019, la ricorrente ha inoltrato la sua replica, producendo ul-
teriormente un certificato medico del (…) della Dr.ssa med. F._______, ove
si attesta dello stato di salute aggiornato dell’insorgente (di seguito: doc. 3).
H.
Con duplica del 7 marzo 2019, l’autorità di prime cure si è essenzialmente
riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il
cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015
nLAsi entrata in vigore il 1° marzo 2019, RS 142.31), non preveda altri-
menti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF,
il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM
rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi in combinato di-
sposto con l’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto
ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv.1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
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deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4
consid. 5.4).
4.
Il ricorso del 27 marzo 2018 verte unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento. Ne discende che la querelata decisione
è cresciuta in giudicato in materia d’asilo e per quanto concerne la pronun-
cia dell’allontanamento (cfr. punti 1 – 3 della decisione avversata). Di con-
seguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata.
5.
5.1 Nella propria decisione l’autorità inferiore ha ritenuto l’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente ammissibile, esigibile e possibile. In
particolare, dal profilo dell’esigibilità della misura, non vi sarebbero motivi
individuali ostativi, in quanto la ricorrente disporrebbe di una rete sociale
sufficiente in Albania così come in diversi altri Paese europei per permet-
terne, all’occorrenza la sua sussistenza. Nonostante i suoi problemi di sa-
lute, ella avrebbe una formazione che le permetterebbe di organizzare la
sua vita in modo autonomo o di sollecitare la necessaria assistenza. I nu-
merosi viaggi all’estero che ella avrebbe compiuto, dimostrerebbero inoltre
della sua autonomia, già antecedente l’espatrio. Neppure delle ragioni me-
diche si opporrebbero al suo rinvio in patria, in quanto dagli atti all’inserto
non emergerebbe la necessità di trattamenti medici che la ricorrente non
possa richiedere e ricevere anche in Albania, o che ella non abbia benefi-
ciato in passato di cure adeguate nello stesso.
5.2 Nel gravame, l’insorgente avversa tali conclusioni. A suo dire l’esecu-
zione dell’allontanamento andrebbe considerata attualmente inesigibile per
motivi medici. Invero, lo stato valetudinario della ricorrente, sarebbe recen-
temente peggiorato a causa dell’insorgenza di una (…), con elevato indice
di (…) e caratteristiche biologiche sfavorevoli. Come attesterebbe il certifi-
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cato medico prodotto con il ricorso dall’interessata (cfr. doc. 2), dal (…) sa-
rebbe stato avviato un trattamento (…), che avrebbe molteplici effetti col-
laterali, tra i quali una marcata (…) (con elevato rischio […]), (…), (…) e
(…), che necessiterebbero di controlli clinici e del sangue regolari due volte
alla settimana. Per i trattamenti necessari attualmente ed in futuro, nonché
la valutazione clinica nelle varie fasi del trattamento, la ricorrente condivide
il giudizio espresso dal suo medico curante (…), ovvero che sia opportuno
che il trattamento iniziato in Svizzera venga pure ivi proseguito, in quanto
in Albania sembrerebbe al momento improbabile che ella possa continuare
a beneficiarne in modo adeguato. Il sistema sanitario albanese non dispor-
rebbe difatti di infrastrutture ed equipaggiamenti appropriati, oltreché di
personale qualificato. Altresì, l’assistenza medica di base non sarebbe re-
golamentata in modo globale su tutto il territorio ed il tasso di corruzione in
ambito sanitario sarebbe molto elevato, come lo dimostrerebbe la docu-
mentazione da lei allegata al ricorso (cfr. doc. 1).
5.3 Nella sua risposta del 23 gennaio 2019, la SEM si è essenzialmente
riconfermata nelle motivazioni e conclusioni della decisione avversata. Ha
tuttavia denotato che il certificato medico del (…) attesterebbe dell’inizio
del trattamento medico (…) a partire dal (…), ma non si conoscerebbe in-
vece la situazione evolutiva della malattia, ciò che non permetterebbe at-
tualmente di esprimersi in modo definitivo sulla fattispecie. Tuttavia, la pa-
tologia di cui è affetta l’insorgente sarebbe curabile anche in Albania, e per-
tanto non vi sarebbero dei motivi medici che ostacolerebbero il rinvio della
stessa nel suo paese d’origine. Infine, agli occhi dell’autorità di prime cure,
neppure il documento del novembre 2015 prodotto dalla ricorrente con il
gravame (cfr. doc. 1), muterebbe tale risultato.
5.4 Con la replica, l’insorgente si è riconfermata nelle sue allegazioni e
conclusioni ricorsuali, producendo un nuovo certificato medico relativo al
decorso del suo stato di salute. A mente della ricorrente, dallo stesso si
evincerebbe la sua necessità di effettuare regolari controlli clinici e (…),
nonché di beneficiare di un sostegno fisioterapico e di cure di supporto per
contrastare gli effetti collaterali dei trattamenti a cui dovrà ancora sottoporsi
– in particolare l’esecuzione della (…) della (…) e delle (…) che dovrebbe
cominciare a breve – oltreché di un sostegno psicologico. Sarebbe quindi
improbabile che ella possa ricevere le cure adeguate in Albania, oltreché
correrebbe dei rischi in caso di sospensione della terapia tutt’ora in corso.
5.5 Nella sua duplica, l’autorità inferiore si è nuovamente riconfermata nelle
sue precedenti motivazioni e conclusioni. Ha inoltre d’un canto ribadito che,
anche se dagli atti risulta che la ricorrente è ancora presa in carico per la
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diagnosi (…), la stessa potrà essere curata in Albania. D’altro canto ha os-
servato che, anche nel caso di un rinvio della ricorrente in Albania, quest’ul-
tima avrà la possibilità di richiedere l’aiuto al ritorno per motivi medici, onde
evitare che ad esempio un trattamento medicamentoso debba essere in-
terrotto.
6.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione
e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa
debba essere ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e
possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni,
la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7
LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli
ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con-
sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un impedimento
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
7.
7.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è
ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
massima del divieto del respingimento. Anche altri impegni di diritto inter-
nazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in partico-
lare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera]
Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi
riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
7.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il rinvio della ricorrente verso l’Albania è
dunque ammissibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Non vi è inoltre
motivo di considerare né dalle allegazioni dell’insorgente né dagli atti, l’esi-
stenza di un rischio personale, concreto e serio per la ricorrente di subire
dei trattamenti vietati dalle disposizioni legali internazionali succitate. Per
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Pagina 8
le eventuale problematiche che dovessero presentarsi in futuro tra la ricor-
rente ed i suoi famigliari presenti in Albania, vi è difatti da osservare che la
stessa potrà indirizzarsi, se necessario, alle autorità competenti preposte
in patria, alle quali non ha tra l’altro mai richiesto aiuto contro l’agire della
(…) o del (…) come da sue stesse dichiarazioni (cfr. atto A15/18, D104
seg., pag. 12 seg.). Si ricorda in merito che la protezione internazionale
che la ricorrente richiede alla Svizzera è sussidiaria alla protezione statale
del suo paese d’origine. Inoltre il Consiglio federale ha designato l’Albania
quale Stato di origine o di provenienza sicuro, ovvero ove l’esecuzione
dell’allontanamento è di principio ammissibile. Dagli atti all’inserto non vi
sono elementi che conducono a far credere che le autorità albanesi non
offrirebbero protezione all’insorgente o non perseguirebbero gli autori di
reati nel rispetto della loro legislazione. Anche se in Albania la violenza
domestica contro le donne permane un serio problema, si tratta di un reato
penalmente perseguibile che sempre più viene denunciato dalle vittime alle
autorità competenti e perseguito, oltreché vengono adottate sempre mag-
giori misure di protezione e di aiuto sociale da parte di organismi ed orga-
nizzazioni statali ed internazionali a tutela delle donne (cfr. US Departe-
ment of State, Country Report on Human Rights Practices 2018: Albania,
13 marzo 2019, /2018/eur/289097.htm,
consultato il 19.03.2019; Home Office, Country Policy and Information
Note, Albania: Domestic abuse and violence against women, dicembre
2018, stem/uploads/attachment_data/file/771648/Albania_-_D.A._-_CPIN_-_v3.
, consultato il 19.03.2019; UN Women,
Amendements to domestic violence law in Albania strengthens protection
of women survivors of violence, 17 settembre 2018, /en/news/stories/2018/09/amendments-to-domestic-violence- /.
law-in-albania-strengthens-protection-of-women-survivors-of-violence >,
consultato il 19.03.2019; UN Women, New law in Albania will provide low-
cost housing for domestic violence survivors, 5 marzo 2019, un/en/news/stories/2019/03/feature-story-new-law-in-albania-will-provide-low-cost-housing-for-domestic-violence-survivors >, consul-
tato il 19.03.2019). Pertanto, si può legittimamente richiedere dalla ricor-
rente che, in caso di bisogno, ella si indirizzi alle competenti autorità del
suo paese d’origine, con le quali non ha del resto mai avuto problemi (cfr.
atto A9/11, p.to 7.01, pag. 7), per ottenerne l’eventuale protezione e i rela-
tivi aiuti sociali. Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo in Albania
non risulta al momento attuale come ostativa all’esecuzione dell’allontana-
mento dell’insorgente (cfr. fra le altre: sentenze del Tribunale D-6583/2018
del 20 dicembre 2018, D-4069/2017 del 15 ottobre 2018 consid. 8.3).
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7.3 Visto tutto quanto sopra, v’è dunque luogo di concludere che l’esecu-
zione dell’allontanamento nel presente caso è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3
LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
8.
8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può non
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito
a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica.
8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
8.3 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera,
l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel
caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non
ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime
d’esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e
d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana.
L’art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che
comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto ge-
nerale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero
della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe-
daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione
dell’interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure ne-
cessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente,
all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera,
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Pagina 10
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esi-
gibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in
ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di sa-
lute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da con-
durlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad
un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità
fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).
8.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è affetta da (…), insorta a se-
guito di un (…) a (…) e trattata già nel suo Paese d’origine ed in D._______;
nonché da una diagnosi di (…) posta nel (…), ovvero da quando la ricor-
rente si trovava già in Svizzera. A seguito di tale diagnosi, l’insorgente è
stata sottoposta ad un intenso trattamento (…) sino a (…). Sono seguiti
due tentativi di (…), senza risultato radicale. A fine ottobre ha pertanto do-
vuto eseguire una (…). Ciò avrebbe posticipato l’esecuzione della (…) della
(…) e delle (…), che dovrebbe essere iniziata nel febbraio 2019. Ella as-
sume quali medicamenti dal profilo (…) ogni 28 giorni ed (…). Necessita
inoltre attualmente di regolari controlli clinici e (…), nonché di sostegno fi-
sioterapico e cure di supporto per contrastare gli effetti collaterali dei trat-
tamenti proposti, oltreché di un supporto psicologico per contrastare la (…)
alla (…) (cfr. doc. 3). Il medico curante (…) della ricorrente, nel suo prece-
dente certificato medico (cfr. doc. 2), aveva osservato che per il quadro
complessivo di intensità delle cure, di fragilità e di malattia dell’interessata,
sarebbe indicato che il trattamento (…) già avviato ed i successivi tratta-
menti fossero eseguiti presso le loro strutture, per garantire alla paziente i
supporti adeguati e le cure necessarie.
Pur considerando con la dovuta attenzione il precario stato di salute della
ricorrente, dalla documentazione medica prodotta non si evince la neces-
sità per la stessa di rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di
salute di degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente
la sua vita o il suo stato di salute. In tal senso, agli occhi del Tribunale, la
sua presenza in Svizzera tende piuttosto al recupero del suo stato di salute,
in quanto i trattamenti necessari per la cura del (…), per il sostegno psico-
logico, nonché per la fisioterapia, così come gli aiuti finanziari per tali trat-
tamenti, sono disponibili in Albania. Tra l’altro, si denota come ella avesse
già ottenuto in passato nel suo paese d’origine ed in D._______ delle cure,
anche gratuite, per essere operata a seguito delle conseguenze della (…)
riportate, nonché beneficiando di sedute di fisioterapia (cfr. atto A9/11, p.to
7.01, pag. 6; atto A15/18, D4 seg., pag. 2), di cui non ne è stata provata o
resa verosimile la loro inadeguatezza. Pertanto, ed a differenza di quanto
allegato dall’insorgente e da lei prodotto a sostegno (cfr. doc. 1), un livello
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inferiore delle cure rispetto a quanto previsto in Svizzera, non rende di per
sé inesigibile il rinvio della stessa nel suo Paese d’origine. Come indicato
rettamente nella sua duplica dalla SEM, inoltre, un eventuale peggiora-
mento dello stato di salute dell’interessata può essere evitato con la richie-
sta di un sostegno finanziario per assicurare le sua assistenza medica, e
l’eventuale proseguimento dei trattamenti necessari, per un periodo limi-
tato nel Paese d’origine (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell’Ordi-
nanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999
[OAsi 2, RS 142.312]).
8.5 Per il resto, la ricorrente è giovane e vanta una buona formazione (sino
al (…), non avendo però ottenuto il diploma), nonché una solida esperienza
lavorativa presso un (…), quale (…), (…), (…), (…) nonché (…) (cfr. atto
A9/11, p.to 1.17.04, pag. 3 seg.; atto A17). Ella oltre all’albanese, conosce
bene l’italiano e la lingua inglese ed abbastanza bene il (…) e l’(…) (cfr.
atto A9/11, p.to 1.17.01 segg., pag. 3). Per quanto ella abbia allegato non
avere più alcun rapporto con la (…) e con il (…), l’insorgente dispone in
patria ed all’estero di un’ampia rete di sostegno composta da diversi amici
e conoscenti nonché dall’organizzazione “(…)”, che già in passato l’hanno
sostenuta finanziariamente, procurandole pure un alloggio, oltreché dalla
(…), sui quali potrà senz’altro anche in futuro contare in caso di bisogno.
Pertanto, malgrado il suo stato di salute, non vi sono elementi che inducano
a ritenere che ella non sarebbe in grado di reintegrarsi e di sopperire ai
suoi bisogni nel caso di un suo ritorno in Albania.
8.6 Il rientro dell’interessata in Albania è quindi da considerarsi pure ragio-
nevolmente esigibile.
9.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, questione che non è del re-
sto stata contestata in sede ricorsuale (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi). La ricorrente dispone di un passaporto albanese con validità
sino al (…), e con la dovuta diligenza, è in grado d’intraprendere i passi
necessari presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine
per ottenere i documenti necessitanti al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi non-
ché DTAF 2008/34 consid. 12).
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Pagina 12
10.
Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l’esecuzione dell’allontana-
mento dell’insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La conces-
sione dell’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione
(art. 83 cpv. 1 – 4 LStrI).
11.
Ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione
non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di
assistenza giudiziaria dell’insorgente, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione inciden-
tale del 9 gennaio 2019, non vengono prelevate spese processuali.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
D-1836/2018
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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