Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1843/2011
Sentenza del 15 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Romania,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N (…).
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Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessato ha presentato il (…) in
Svizzera,
la decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010, mediante la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera, nonché l'esecuzione medesima,
il rimpatrio volontario dell'interessato verso la Romania in data (…),
la seconda domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…)
in Svizzera,
i verbali di audizione dell'interessato del 21 gennaio 2011 (di seguito:
verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 marzo 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato), congiuntamente alla presunta consorte ed a suo figlio,
l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 29 marzo 2011,
l'estratto track & trace relativo alla notifica della suddetta decisione
ricevuto via fax dal Tribunale il 30 marzo 2011, dal quale risulta che il
ricorrente non ha mai ritirato la decisione in questione,
il trasferimento del ricorrente nel frattempo ad un indirizzo diverso da
quello a cui è stata recapitata la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011
(cfr. registrazione dell'arrivo del ricorrente in data (…) presso il
B._______),
la notifica irregolare della decisione dell'UFM, in quanto recapitata
all'indirizzo errato dell'insorgente,
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la decisione incidentale del Tribunale del 5 aprile 2011, mediante la quale
è stata notificata al ricorrente la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011
emanata nei suoi confronti e gli è stato concesso un termine di 5 giorni
lavorativi a partire da quello successivo alla notifica della decisione del
17 marzo 2011 – unitamente alla presente decisione incidentale – per
presentare un nuovo ricorso o per completare i motivi del ricorso inoltrato
il 25 marzo 2011, congiuntamente alla sua presunta consorte ed al suo
asserito figlio,
l'avviso di ricevimento, da cui emerge che la predetta decisione
incidentale e la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 sono state
notificate all'insorgente il 7 aprile 2011,
lo scritto dell'insorgente del 13 aprile 2011, mediante il quale esso ha
confermato quanto già espresso con il ricorso del 25 marzo 2011, ritenuto
il contenuto identico della decisione dell'UFM rispetto a quella emanata
nei confronti della sua presunta moglie, di cui ha riferito inoltre essere
incinta al (…) mese di gravidanza,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, preliminarmente, vista l'assenza della prova di un legame
matrimoniale ufficialmente riconosciuto tra l'insorgente e la sua presunta
consorte C._______ (N […]), peraltro minorenne, nonché del legame di
filiazione del medesimo con il bambino D._______ (N […]), non si
giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola
sentenza, nonostante essi abbiano presentato congiuntamente ricorso,
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che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed i
ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessato – cittadino rumeno, di etnia (…), originario di E._______,
nella provincia di F._______ (Romania) – ha dichiarato di essere
espatriato nuovamente dal suo Paese di origine, poiché non gli sarebbe
stato concesso un aiuto economico per il suo bambino, di cui sarebbe
riuscito a far registrare la nascita presso le autorità municipali, secondo il
documento prodotto come il certificato di nascita di D._______
(cfr. doc. 1), ma che non avrebbe potuto riconoscere legalmente, a causa
dei costi della procedura; che, infatti, essendo la madre del bambino
minorenne, essa non potrebbe usufruire dell'aiuto sociale, come
dimostrerebbe il documento presentato come la copia fax dell'Ufficio
regionale del sostegno sociale al Municipio di E._______ (doc. 2); che,
per tentare di ottenere detto aiuto, l'interessato si sarebbe altresì rivolto al
partito dei (…), nonché al sindaco, tuttavia senza successo; che, inoltre,
non potendo più usufruire dell'ospitalità e dell'impiego che il suo datore di
lavoro gli avrebbe offerto, l'interessato si sarebbe trovato – unitamente
alla sua presunta consorte e al bambino – senza più lavoro, senza
alloggio e sostentamento a partire dalla fine delle festività del (…) 2010;
che, a fronte di tale situazione ed al fine di trascorre il periodo invernale,
l'interessato si sarebbe fatto prestare dei soldi da uno zingaro e sarebbe
espatriato a inizio (…) 2001 con C._______ e D._______,
che, nella decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo –
esclusivamente di origine economica – presentate dal richiedente non
sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo; che, di conseguenza, non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione
dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, il ricorrente contesta la
decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso esisterebbero indizi di
persecuzione in senso lato, per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare,
l'insorgente fa valere che, oltre al comprovato diniego dell'aiuto sociale,
egli sarebbe costretto a vivere in condizioni di povertà, a causa delle
massicce discriminazioni nei confronti dei (…) come lui, ad opera del
Governo e dei singoli cittadini; che, inoltre, in considerazione della sua
situazione, il ricorrente sostiene che il suo rinvio verso la Romania non
sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile in applicazione
dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e dell'art.
83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS
142.20), poiché non avrebbe la possibilità di accedere ad un aiuto che gli
garantisca un'esistenza umanamente dignitosa,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di
invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
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dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in
materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza e
rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso,
cui può essere rimandato,
che, segnatamente, la motivazione addotta dal ricorrente, a sostegno del
suo espatrio e della conseguente presentazione della sua domanda di
asilo, è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero
all'impossibilità di ottenere un aiuto sociale per suo figlio da parte delle
autorità municipali del suo Paese di origine e quindi di mantenersi
(cfr. verbale 1 pagg. 4-5), nonché alla perdita dell'alloggio e del lavoro di
cui disponeva (cfr. verbale 2 D36-D44 e D49); che, peraltro, il ricorrente
non è stato in grado di comprovare il rapporto di filiazione con il suo
presunto figlio, per cui avrebbe chiesto il suddetto aiuto economico,
giacché egli non l'ha riconosciuto e quindi non figura sul certificato di
nascita del medesimo (cfr. doc. 1 e verbale 2 D6 e D9-D15); che, inoltre,
l'insorgente ha dichiarato espressamente di non temere nulla in caso di
rientro nel suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 D31); che, d'altronde,
contrariamente a quanto pretende il ricorrente con semplici allegazioni di
parte (cfr. ricorso pag. 2), la sola appartenenza all'etnia (…) non
presuppone di per sé l'esistenza di persecuzioni generali e sistematiche,
né tantomeno di persecuzioni atte a costringere le persone di tale etnia a
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vivere in condizioni di povertà; che, in siffatte circostanze, la suddetta
motivazione invocata dal ricorrente non costituisce, di per sé, un motivo
rilevante suscettibile di condurre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
laddove infatti le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-
economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un
impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o
dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni
persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non rientrano
nei motivi previsti dalla suddetta norma,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art.
83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
diversamente da quello che pretenderebbe far credere il ricorrente (cfr.
ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
meritano tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
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(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente quanto alla sua situazione
personale; che egli è giovane, ha un'esperienza lavorativa come (…) e
gode di buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
loro ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, inoltre, il ricorrente
dispone di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vive ancora in
loco gran parte della sua famiglia (cfr. verbale 1 pag. 3); che, peraltro, è
ininfluente nella presente procedura relativa al ricorrente, l'asserzione
secondo cui la sua pretesa compagna sarebbe in stato interessante al
(…) mese di gravidanza (cfr. scritto del ricorrente del 13 aprile 2010),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che, peraltro, egli ha
già depositato agli atti il suo passaporto in originale (cfr. verbale 1 pag. 3);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: