Corte IV
D-1844/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 15 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1844/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 febbra-
io 2010 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale
lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di
viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in as-
senza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda
d'asilo,
i verbali d'audizione del 2 e del 15 marzo 2010,
la decisione dell'UFM del 15 marzo 2010, notificata all'interessato oral-
mente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 23 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
l'incarto dell'UFM, pervenuto via fax a codesto Tribunale in data
24 marzo 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e
art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e al-
l'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente
sentenza va redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha di-
chiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato a
B.______, Imo State (Nigeria), di professione metal meccanico e di
essere il nipote del re di C._______ e D._______, deceduto il
18 agosto 2009, e quindi destinato ad essere sacrificato per
assicurare il trono al proprio padre,
che, in merito ai suoi motivi d'asilo, il ricorrente ha asserito che a se-
guito della morte del nonno, egli avrebbe dovuto essere ucciso nel-
l'ambito di un rito di “caccia delle teste” per permettere al padre di suc-
cedere al trono del villaggio; che, anche se il padre avesse rinunciato,
il ricorrente sarebbe stato ricercato dai “cacciatori di teste” per esegui-
re il precitato rito; che, la notte del 18 agosto 2009 oppure a mezzo-
giorno dello stesso giorno, o il 5 o 6 settembre 2009, a seconda delle
versioni, l'insorgente avrebbe lasciato il villaggio del nonno per recarsi
ad E._______ ed in seguito ad F._______, dove abitava a quell'epoca;
che avrebbe appreso dai suoi vicini che delle persone del villaggio del
nonno sarebbero venute a cercarlo alla sua abitazione; che, in seguito,
il ricorrente si sarebbe recato a G._______, dove, in data 6 settembre
2009, si sarebbe imbarcato come membro dell'equipaggio sulla nave
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“H._______” diretta a I._______ (Italia) senza documenti e senza
subire controlli; che una volta arrivato in Italia, il 21 settembre 2009,
egli avrebbe vissuto a casa di un uomo della marina italiana, il quale lo
avrebbe ospitato fino al 12 febbraio 2010, data in cui il ricorrente
avrebbe deciso di lasciare l'Italia per recarsi in treno in Svizzera,
che l'interessato ha dichiarato di non avere mai posseduto né una car-
ta d'identità, né un passaporto,
che, sino ad oggi, egli non ha esibito alcun documento d'identità,
che, nella decisione del 15 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiu-
diziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi sia realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la
sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento d'identità, in quanto il termine previsto dalla legge
sarebbe brevissimo ed egli non ne avrebbe mai posseduto uno,
che, inoltre, avrebbe fornito un racconto verosimile e numerosi ele-
menti, che avrebbero dovuto imporre all'autorità inferiore di prendere
una decisione nel merito,
che, peraltro, egli invoca dei problemi di comprensione con l'interprete
presente all'audizione federale come pure di essere stato fisicamente
sofferente in tale occasione, giacché la mattina del 15 maggio 2010 si
sarebbe infortunato al punto di dovere essere accompagnato al-
l'audizione, in quanto non sarebbe riuscito a camminare da solo,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asi-
lo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvi-
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soria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versa-
mento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, a titolo preliminare, gli asseriti problemi di traduzione o di com-
prensione del ricorrente nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo
non meritano alcuna considerazione, in quanto rimasti semplici allega-
zioni di parte non corroborate da alcun elemento probatorio,
che, segnatamente, dagli atti di causa non emerge che il ricorrente
non abbia fatto notare ai collaboratori dell'autorità inferiore eventuali
problemi con la traduttrice, né l'evocato infortunio,
che, inoltre, il ricorrente ha dichiarato di capire bene l'interprete (cfr.
verbale d'audizione del 15 marzo 2010 pag. 1 D/1),
che, peraltro, il ricorrente, firmando il verbale, ha confermato che lo
stesso era completo e corrispondente alle sue affermazioni,
che, infine, al contrario di quanto asserito nel gravame, il
rappresentante dell'opera assistenziale presente all'audizione federale,
non ha sollevato alcun'obiezione nel corso della stessa, né ha
espresso delle osservazioni nell'allegato appositamente previsto in tal
senso,
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti
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quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta pro-
fessionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF]
2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, d'altronde, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei
documenti, poiché sostanzialemente non ne avrebbe mai posseduti
(cfr. ricorso pag. 2); che tali asserzioni non costituiscono infatti ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge,
che il fatto di non essersi adoperato in tal senso ed abbia cercato di
giustificarsi - senza alcun fondamento - è un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti da parte del ricorrente, ritenuto che - di
regola - chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi,
che il ricorrente ha dichiarato in modo palesemente inverosimile di
avere lasciato la Nigeria a G._______, senza esibire documenti di
viaggio o d'identità ed aiutato ad imbarcarsi da un membro della
marina italiana di nome A., amico del suo capo, che gli avrebbe dato
un uniforme dell'equipaggio della nave; che, non può essere ritenuto
credibile che, una volta arrivato in Italia, il ricorrente non abbia subito
alcun controllo da parte delle autorità italiane (cfr. verbale d'audizione
del 2 marzo 2010 pag. 7 D/16),
che, peraltro, non è stato in grado di determinare che bandiera battes-
se la nave su cui avrebbe lasciato il suo Paese,
che, pertanto, data la vaghezza e l'inverosimiglianza delle asserzioni
dell'insorgente, quest'ultimo non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
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che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura
di essere ucciso dagli abitanti del villaggio del nonno,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in relazione alle considerazioni rettamente evidenziate
dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno
della sua domanda d'asilo è inverosimile; che basti rilevare che il
ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che
lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, inoltre, il racconto
dell'insorgente è caratterizzato da contraddizioni di natura palese ed
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incomprensibile, a titolo d'esempio, in merito alla data della sua
partenza dal villaggio del nonno (cfr. verbali d'audizione del
2 marzo 2010 pag. 5 e pag. 6 e del 15 marzo 2010 pag. 5 D/31) e alle
modalità della sua prevista cattura (avrebbe dovuto essere trattenuto
dai cacciatori di teste oppure dagli anziani del villaggio cfr. verbale
d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 6),
che, per di più, mal si comprende come il ricorrente, il quale sarebbe
stato informato dal padre del rito di successione al trono nel dicembre
2006 (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 5), si sarebbe
recato di spontanea volontà al villaggio del nonno poco prima della
morte di quest'ultimo; che tale comportamento mette in serio dubbio
l'attendibilità del ricorrente e appare dimostare l'assenza di seri timori
d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine,
che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non
possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente
sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire il-
legittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente
ha dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con le autorità
nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010
pag. 6),
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili,
con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal
ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009
dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
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Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
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che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Nigeria
non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha frequentato 15 anni di scuola (scuola primaria e secondaria a
B._______ e l'università a H._______) ed ha altresì un'esperienza
professionale quale metal meccanico presso una ditta ad F._______
(cfr. verbale d'audizione del 2 marzo 2010 pag. 2),
che, per di più, egli dispone nel suo Paese d'origine di una vasta rete
sociale (genitori e zii paterni e materni),
che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligen-
za, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
J._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di J._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ri-
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- K._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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