Corte IV
D-1846/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Thomas Wespi, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 marzo 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1846/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 1° e del 16 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 16 marzo 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 23 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 24 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi via fax al Tribunale amministrativo federale
(TAF) in data 24 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lin-
gua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lin-
gua, il procedimento può svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua;
che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato
ad B._______, ove avrebbe vissuto fino a (...), prima di trasferirsi a
Lagos (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pagg. 1, 4 e 5); che
esso avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...) per il timore di
essere ucciso da un gruppo chiamato Niger Delta Militant (un gruppo
militante nigeriano attivo nella zona del Delta del Niger), del quale
sarebbe stato membro; che i membri di detto gruppo avrebbero ucciso
la sua fidanzata, poiché egli non si sarebbe presentato alla consegna
al governo delle armi a lui affidate e avrebbe smesso di recarsi alle riu-
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nioni dei Militant (cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2010, pag. 5);
che il richiedente, si sarebbe imbarcato illegalmente da Lagos su di un
mercantile, a bordo del quale sarebbe rimasto una ventina di giorni
(cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 5), per poi sbarcare di
notte in un luogo sconosciuto e ripartire senza aver subito alcun
controllo d'identità; che avrebbe quindi preso un treno da un luogo a lui
ignoto per giungere in un altro luogo altrettanto sconosciuto, oltretutto
senza alcun titolo di trasporto (cfr. ibidem), per poi giungere infine in
Svizzera in data 21 febbraio 2010;
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, dichiarato di non averne mai posseduti,
non avendo mai avuto la necessità di viaggiare e dunque di procurarsi
detti documenti, ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimi-
li; che i suoi motivi d'asilo oltre che veri sarebbero anche verosimili;
che, infatti, il ricorrente ritiene di aver fornito sufficienti indizi atti a di-
mostrare l'esistenza di fatti propri volti alla concessione della qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provviso-
ria; che, infine, il ricorrente ha affermato di avere diversi problemi di
salute per i quali avrebbe richiesto di essere visitato al centro di regi-
strazione e procedura in cui è alloggiato; che detti problemi saranno di-
mostrati con la produzione, il più presto possibile, di un certificato me-
dico; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la
Nigeria;
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che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda di di-
spensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'e-
sistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai
aver avuto né un passaporto, né una carta d'identità, poiché non
avrebbe mai necessitato di possedere dei documenti di identità
siccome si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale
d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 3);
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che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto,
risultando infatti impossibile che egli si sia imbarcato a Lagos per poi
giungere, una ventina di giorni dopo, in un luogo sconosciuto da cui
sarebbe poi ripartito in treno; che il ricorrente non è stato in grado di
specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al
proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso; non è inoltre
verosimile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successio-
ne di percorsi casuali, durante i quali egli non avrebbe mai subito al-
cun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni pa-
lesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il
confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha
dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa
pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
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meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò puo' risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai Militant e poiché teme di
essere punito per l'omicidio della propria fidanzata;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo
molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il
proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di
esporre le attività né il ruolo che avrebbe rivestito in seno ai Militant, li-
mitandosi a dichiarare, quando sollecitato a raccontare le attività di
detto gruppo, che "il gruppo fa le cose insieme" (cfr. verbale d'audizio-
ne del 16 marzo 2010, pag. 4), e, quando esortato a spiegare i propri
compiti in seno al gruppo egli ha affermato che "non abbiamo ruoli
specifici ma quando decidiamo di fare una cosa specifica la facciamo
insieme" (cfr. ibidem); che la descrizione della fidanzata è scarsa e
stereotipata, infatti l'unica descrizione allegata dal ricorrente in merito
ad ella, frequentata peraltro da cinque anni (cfr. ibidem, pag. 6), è che
"si chiamava C._______, questo è tutto" (cfr. ibidem); che egli ha alle-
gato che accanto al cadavere della fidanzata avrebbe trovato una let-
tera in cui qualcuno avrebbe scritto: "tu sai chi siamo" (cfr. ibidem,
pag. 7), mentre in un primo tempo ha dichiarato che la lettera avrebbe
contenuto un'intimazione a presentarsi al gruppo entro una settimana
(cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 4); risulta inoltre con-
trario alla logica dell'agire che l'insorgente, avendo trovato la propria fi-
danzata uccisa ed accanto a lei una lettera che avrebbe dimostrato l'e-
straneità del ricorrente ai fatti -oltre ai testimoni con i quali avrebbe tra-
scorso la notte a festeggiare- sia fuggito alla vista della polizia; che
avrebbe abbandonato il cadavere della propria fidanzata, conosciuta e
frequentata dal 2005, senza curarsi di contattare né i genitori né altri
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conoscenti, per poi rifugiarsi per un mese in un bar sulla spiaggia
(cfr. verbale d'audizione del 16 marzo 2010, pagg. 8 e 9);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del-
l'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazio-
ne);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
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che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, come considerato in precedenza, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, è
nato ad B._______ e vi ha trascorso gran parte della sua vita, ove
inoltre vivono i genitori e ove si può presumere che egli abbia una rete
sociale; che egli possiede inoltre un'esperienza professionale come
commerciante di ricambi d'auto (cfr. verbale d'audizione del
16 marzo 2010, pag. 3);
che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni del-
la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici;
che infatti, per quanto concerne gli allegati disturbi da parte del ricor-
rente (problemi allo stomaco e all'apparato digerente, cfr. ricorso a
pag. 3), giova rilevare che, di principio, incombe al ricorrente medesi-
mo di dimostrare l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di un'am-
missione provvisoria in Svizzera, fermo restando che non compete al-
l'autorità di ricorso d'assumere d'ufficio quegli elementi, come fra l'altro
un certificato medico, che l'insorgente, usando della necessaria dili-
genza, avrebbe potuto e dovuto produrre di moto proprio (GICRA 1995
n. 23);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
litt. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal pagamento dell'anticipo a copertura delle
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N [...] con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- D._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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