B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1846/2015
Sen t en z a d e l 5 f e bb r a i o 20 16
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato l'(…), Afghanistan, con la moglie
B._______, nata il (…), Afghanistan, alias
C._______, nata il (…), Afghanistan, alias
D._______, nata il (…), Romania,
e i figli
E._______, nato l'(…), alias
F._______, nato il (…), alias
G._______, nato il (…),
H._______, nata il (…),
Afghanistan,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 20 febbraio 2015 / N (…).
D-1846/2015
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Fatti:
A.
A.a L'interessato, A._______, cittadino afghano di etnia sadat, è nato a
I._______, provincia di Sar-e-Pol (Afghanistan) e dall'età di 9 anni ha vis-
suto in Iran – eccetto per un periodo di circa un anno e mezzo nel 2002 a
Kabul (Afghanistan) e per un periodo di un mese a Herat (Afghanistan) –
dapprima legalmente e negli ultimi tre anni illegalmente (cfr. verbali d'audi-
zione di A._______ del 26 luglio 2012 [di seguito: verbale 3], pagg. 3, 4 e
7; dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 4], Q52, pag. 6 e del 28 gen-
naio 2015 [di seguito: verbale 5], Q24-Q27, pag. 4 e Q50, pag. 6). Nel 2011
è espatriato con la moglie ed il figlio transitando da Turchia e Grecia, ha
raggiunto la Svizzera legalmente in aereo dalla Grecia in data 17 lu-
glio 2012 ed ha depositato la domanda d'asilo in oggetto (cfr. verbale 3,
pagg. 6 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato che nel 2002 avrebbe
avuto problemi con un cugino del padre – un mullah afghano – ed i suoi
fratelli per aver rifiutato di prendere in moglie la di lui figlia (cfr. verbale 4,
Q40, pag. 5 e Q88, pag. 10; verbale 5, Q56-Q57, pag. 9). In seguito, egli
sarebbe stato espulso dall'università e sarebbe tornato in Afghanistan nel
2002 o 2003 dove avrebbe avuto dei problemi con E. K. Dei famigliari di E.
K. sarebbero infatti stati uccisi dai pasdaran finanziati dal padre di
A._______ nel corso della guerra contro i russi ed E. K. avrebbe dunque
voluto vendicarsi contro il richiedente e suo cugino. Pertanto, avrebbe de-
ciso di fare ritorno in Iran (cfr. verbale 3, pag. 7). Infine, avrebbe lasciato
l'Iran con la moglie e il figlio nel 2011 (cfr. verbale 3, pag. 6) a causa di un
mandato di morte (fatwa) rilasciato dal mullah afghano per aver criticato la
religione islamica mentre era professore d'inglese (cfr. verbale 3, pag. 8;
verbale 4, Q56, pag. 7).
A.b La moglie, B._______, cittadina afghana di etnia hazara, è nata a Ka-
bul e dall'età di tre anni è cresciuta in Iran dove aveva un permesso di
soggiorno (verbale d'audizione di B._______ del 14 maggio 2012 [di se-
guito: verbale 1], pag. 3-6). È espatriata con il marito ed il figlio nel settem-
bre 2011 ed ha raggiunto la Svizzera in treno con il figlio G._______ in data
8 maggio 2012, transitando da Turchia, Grecia ed Italia (cfr. verbale 1,
pagg. 8 seg.). Il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in og-
getto.
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Sentita sui motivi d'asilo, B._______ ha indicato essere espatriata con la
famiglia dall'Afghanistan alla volta dell'Iran all'età di tre anni a seguito della
guerra che imperversava (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9). Sarebbe partita dall'I-
ran con il marito ed il figlio a causa dei problemi che il marito aveva con il
mullah. Il mullah infatti, per vendetta, avrebbe fatto perdere il lavoro a
A._______ e l'avrebbe denunciato come un traditore della religione facen-
dogli rischiare l'arresto (cfr. verbale 1, pag. 9). Ella ha poi affermato che
personalmente non avrebbe avuto problemi, tuttavia rischierebbe di essere
considerata collaboratrice di suo marito (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale
d'audizione di B._______ dell'11 giugno 2014 [di seguito: verbale 2], Q16,
pag. 3).
A.c A sostegno della loro domanda d'asilo i richiedenti hanno fornito quali
mezzi di prova: il diploma universitario, un diploma di scuola secondaria, il
permesso di soggiorno in Iran, una copia del piano delle lezioni di
B._______, un diploma di scuola secondaria, il permesso di lavoro iraniano
e una lettera burocratica per l'ottenimento del passaporto di A._______, dei
certificati di lavoro dei ricorrenti, la copia del libretto militare del padre di
A._______, la cartella di vaccinazioni del figlio, due fotografie concernenti
il matrimonio, una fotografia satellitare della casa del padre del richiedente,
una lettera scritta da un amico di A._______ indirizzata all'Alto Commissa-
riato delle Nazioni Unite per i rifugiati e un CD-ROM contenente un video
inerente al massacro accaduto nella regione di provenienza del richie-
dente.
B.
In data (…) è nata H._______, figlia dei richiedenti.
C.
Con decisione del 20 febbraio 2015, notificata ai richiedenti il 24 feb-
braio 2015 (cfr. avviso di ricevimento), la Segreteria di Stato della migra-
zione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la suc-
citata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento
dei richiedenti dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'ese-
cuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan non ragionevolmente esi-
gibile, ammettendoli quindi provvisoriamente.
D.
In data 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
24 marzo 2015) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
con il quale hanno chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della
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decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
cessione dell'asilo in Svizzera. Altresì hanno presentato, secondo il senso,
istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria con protestate tasse,
spese e ripetibili.
E.
Con decisione incidentale del 7 aprile 2015 il Tribunale ha respinto la do-
manda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato i ricorrenti a versare un anti-
cipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali entro il
22 aprile 2015, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di
mancato versamento di detto anticipo.
F.
Il 13 aprile 2015 i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo ri-
chiesto.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione d'un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
3.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento con decisione del 20 febbraio 2015, oggetto del litigio
in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione
riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo nonché la pronuncia
dell'allontanamento.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re-
lativi riferimenti).
6.
6.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato che le allegazioni
degli insorgenti non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza ai
sensi dell'art. 7 LAsi. In particolare, le dichiarazioni inerenti al mandato di
morte (fatwa) per posizioni critiche verso l'islam sarebbero mere afferma-
zioni di parte non corroborate dal benché minimo elemento concreto. In-
vero, l'insorgente ne sarebbe venuto a conoscenza tramite il fratello minore
che aveva appreso l'informazione dopo la sua diffusione tra tutti gli afghani.
Sarebbero poi oltremodo inconsistenti le allegazioni secondo le quali il
mandato di morte emesso dallo zio sarebbe conosciuto anche in Afghani-
stan, egli si sarebbe infatti limitato ad asserire di esserne stato informato
da uno studente che abita a Kabul. Il racconto circa la fatwa presenterebbe
poi una contraddizione importante circa la persona che l'avrebbe emessa:
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in un primo tempo avrebbe indicato l'ayatollah J._______ per poi indicare
il mullah K._______. Come giustificazione avrebbe unicamente indicato
che il mullah sarebbe il rappresentate dell'ayatollah. Di conseguenza la
SEM non ha ritenuto verosimili le allegazioni secondo cui lo zio avrebbe
emanato un mandato di morte nei confronti del richiedente. Ciò varrebbe
anche per il presunto timore di subire rappresaglie da parte di E. K. Tale
motivo d'asilo – oltre ad essere contraddistinto per la sua vaghezza ed in-
consistenza – sarebbe infatti stato fatto valere unicamente nel corso
dell'audizione sulle generalità. Per quanto attiene poi alle minacce e all'at-
tacco da parte dei fratelli dello zio dopo essersi rifiutato di prendere in
sposa la figlia, la SEM rileva che non ne avrebbe fatto menzione nel corso
dell'audizione sulle generalità ed inoltre le affermazioni si limiterebbero a
semplici congetture non corroborate da alcun elemento concreto. Difatti,
avrebbe semplicemente riferito di essere stato attaccato da degli uomini in
motocicletta e di essere sicuro che si trattasse dei membri della famiglia
dello zio. Infine, la SEM troverebbe sorprendente che il richiedente abbia
potuto vivere in Iran ancora così a lungo pur temendo rappresaglie da parte
dei familiari dello zio. Le sue allegazioni non potrebbero dunque essere
considerate come verosimili.
Di conseguenza, la SEM ha considerato non fondati i timori di B._______
di essere esposta a delle persecuzioni in ragione di problemi del marito
essendo gli stessi stati considerati inverosimili.
Infine, i mezzi di prova forniti dagli interessati a sostegno della domanda
d'asilo sarebbero inadeguati in quanto non renderebbero verosimili i motivi
addotti. Dagli stessi non si potrebbe infatti in alcun modo dedurre che il
richiedente avrebbe subito i pregiudizi allegati.
Nell'insieme quindi, le dichiarazioni degli insorgenti non soddisferebbero le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e pertanto la SEM non
ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la loro domanda d'a-
silo ed ha pronunciato il loro l'allontanamento dalla Svizzera, ammettendoli
tuttavia provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontana-
mento.
6.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti
hanno contestato le considerazioni dell'autorità inferiore circa la verosimi-
glianza dei loro motivi d'asilo. In primo luogo, quo il mandato di morte
(fatwa) nei confronti di A._______, pur non avendo la prova dello stesso,
essa non sarebbe necessaria, poiché sarebbe sufficiente rendere verosi-
mile la sua esistenza. L'interessato avrebbe appreso della fatwa dal fratello
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che avrebbe ricevuto la notizia dopo che le forze dell'ordine sarebbero en-
trate nel domicilio del padre, ciò sarebbe plausibile poiché nel suo Paese
d'origine la notizia di un intervento delle forze dell'ordine si diffonderebbe
rapidamente. Pertanto, nell'insieme, le dichiarazioni dovrebbero risultare
verosimili. Inoltre, egli non si sarebbe contraddetto in merito alla persona
che ha emesso la fatwa, bensì come già spiegato avrebbe unicamente for-
nito una precisazione ovvero che il mullah K._______ sarebbe il portavoce
e il rappresentante dell'ayatollah. In secondo luogo, circa le minacce pro-
ferite dai fratelli dello zio e l'attacco subito nel 2008, l'insorgente ribadisce
che avrebbe già spiegato l'accaduto nel corso dell'audizione sui motivi d'a-
silo e che malgrado l'assenza di mezzi di prova, le sue dichiarazioni do-
vrebbero comunque essere considerate nel complesso verosimili. Egli os-
serva poi che i mezzi di prova depositati dovrebbero servire almeno a di-
mostrare la verosimiglianza delle sue allegazioni. Infine, A._______ rileva
che nel corso della procedura d'asilo non avrebbe avuto modo di menzio-
nare il suo blog poiché se ne sarebbe dimenticato. Questo blog l'avrebbe
attivato nel 2010 e poi cancellato quando si trovava in Turchia, per poi riat-
tivarlo nel corso del 2013 in Svizzera. Di conseguenza, la decisione della
SEM sarebbe basata su un accertamento errato dei fatti rilevanti.
In conclusione, gli insorgenti chiedono l'accoglimento del ricorso e l'annul-
lamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifu-
giato e la concessione dell'asilo in Svizzera.
7.
Innanzitutto, il Tribunale rileva che le persecuzioni come pure il fondato
timore di subire delle persecuzioni sono analizzati in relazione al Paese
d'origine e non al Paese di ultima residenza. Le persecuzioni subite in un
Paese terzo – nella fattispecie in Iran – entrano in linea di conto solo qua-
lora creino per gli insorgenti un timore fondato di subire delle persecuzioni
nel loro Paese d'origine. Tale è il caso nella fattispecie, gli insorgenti rile-
vano infatti che i problemi avuti in Iran, conseguenti al mandato di morte
emanato dal mullah, hanno ripercussioni anche in Afghanistan. Di conse-
guenza, essi temono di subire delle persecuzioni non soltanto in Iran bensì
anche in Afghanistan (cfr. verbale 3, pag. 8; verbale 4, Q106-Q107, pag.12;
verbale 2, Q18, pag. 3), per il che le persecuzioni subite in Iran entrano in
linea di conto nella fattispecie.
7.1 In secondo luogo, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella
decisione querelata ai cui considerandi si rinvia, il Tribunale rileva che le
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Pagina 9
dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese da A._______ in corso di pro-
cedura non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi poiché
contraddittorie, stereotipate, vaghe ed inconsistenti.
Circa il mandato di morte emanato dal mullah afghano per aver insultato
l'islam, il profeta e il contenuto sciita dell'islam, A._______ ha allegato di
esserne venuto a conoscenza tramite il fratello minore senza tuttavia rife-
rire ulteriori elementi di rilievo (cfr. verbale 4, Q92, pag. 10). Ha semplici-
sticamente affermato che il fratello ne è a sua volta venuto a conoscenza
dopo l'entrata delle forze dell'ordine nella casa del richiedente e dopo la
diffusione dell'informazione tra tutti gli afghani (cfr. verbale 4, Q96,
pag. 10). In un secondo tempo ha tuttavia indicato che il fratello aveva ap-
preso l'informazione per il tramite di afghani che abitavano nel suo stesso
quartiere in Iran e che si riunivano da lui (cfr. verbale 5, Q52), mentre in
sede ricorsuale ha contraddittoriamente indicato che le forze dell'ordine
sono entrate al domicilio del padre (cfr. ricorso pag. 2). Le allegazioni del
ricorrente, oltre ad essere divergenti tra loro, non collimano neppure con le
dichiarazioni della moglie. Ella ha invero indicato che il marito era stato
avvertito da amici del rischio di essere arrestato (cfr. verbale 1, pag. 9).
Dipoi, il ricorrente si è flagrantemente contraddetto sulla persona che ha
rilasciato tale mandato, affermando inizialmente che era l'ayatollah
J._______ ad averlo emesso (cfr. verbale 3, pag. 8), per poi allegare che
era stato il mullah K._______ (cfr. verbale 4, Q56, pag. 7 e Q87-Q88,
pag. 10). La spiegazione fornita in merito alla contraddizione, secondo cui
il mullah sarebbe il rappresentante dell'ayatollah (cfr. verbale 4, Q112,
pag. 12; ricorso pag. 3), non può indurre il Tribunale ad una diversa valu-
tazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Pertanto, l'esistenza
stessa di questo mandato di morte appare già di per sé molto dubbia a
questo Tribunale.
Risultano pure inverosimili i motivi per cui il mandato di morte è stato
emesso. Contrariamente a quanto allegato dal ricorrente nelle audizioni –
segnatamente che il mandato di morte era stato rilasciato nei suoi confronti
dopo essere stato denunciato per aver criticato l'islam e dopo la perquisi-
zione della sua casa da parte delle forze dell'ordine (cfr. verbale 3, pag. 8;
verbale 4, Q56, pag. 7) – B._______ ha invece affermato che il marito
aveva impedito al mullah di diventare imam e questi si era di conseguenza
vendicato facendogli perdere il lavoro e denunciandolo quale traditore della
religione (cfr. verbale 1, pag. 9). Interrogato poi in merito alle critiche
espresse nei confronti dell'islam e all'ambito in cui le critiche sono state
espresse, l'insorgente ha fornito delle risposte insussistenti e contradditto-
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Pagina 10
rie. A titolo d'esempio, ha in un primo tempo indicato aver espresso le criti-
che nell'ambito dei corsi d'inglese tenuti all'istituto iraniano L._______ nel
quale la moglie era coordinatrice (cfr. verbale 4, Q68-Q69, pag. 8), mentre
in un secondo tempo ha indicato di aver lavorato come professore d'inglese
all'istituto L._______ fino al momento in cui aveva un permesso di sog-
giorno in Iran e di aver espresso le critiche nei confronti dell'islam nell'am-
bito dei corsi d'inglese tenuti la sera in un istituto afghano chiamato
M._______ (cfr. verbale 5, Q27-Q28, pag. 5). Tuttavia, la ricorrente ha in-
dicato lavorare insieme al marito all'istituto L._______ al momento della
perquisizione della loro casa senza menzionare né l'istituto afghano né il
problema del marito conseguente al non rinnovo del permesso di soggiorno
(cfr. verbale 2, Q21, pag. 4).
Circa i problemi avuti con la figlia del mullah, il Tribunale osserva che gli
insorgenti hanno fornito dichiarazioni discrepanti e pertanto inverosimili: la
ricorrente ha indicato che la figlia del mullah aveva avuto una relazione con
il fratello di suo marito e pertanto il mullah si è vendicato sul marito (cfr.
verbale 1, pag. 9), mentre il ricorrente ha allegato di essersi rifiutato di spo-
sare la figlia del mullah – cugino di suo padre – e di avere di conseguenza
avuto dei problemi con i fratelli del mullah i quali l'avrebbero minacciato e
attaccato (cfr. verbale 4, Q40, pag. 5 e Q88, pag. 10; verbale 5, Q56-Q57,
pag. 9).
Altrettanto inverosimili risultano poi le allegazioni dell'insorgente inerenti al
problema con E. K. in Afghanistan. Come rettamente ritenuto nella quere-
lata decisione, l'insorgente ha riferito di questo problema unicamente nel
corso dell'audizione sulle generalità senza più farne minimamente men-
zione nelle due audizioni seguenti (cfr. verbale 3, pag. 7).
Infine, in merito all'esistenza del suo blog attivato nel 2010, cancellato
quando si trovava in Turchia e poi riattivato nel corso del 2013, il Tribunale
rileva innanzitutto che nel corso delle audizioni non ne ha fatto alcuna men-
zione, malgrado gli sia stato espressamente chiesto se avesse criticato
apertamente l'islam o fatto altre cose all'infuori dei corsi d'inglese (cfr. ver-
bale 4, Q71-72, pag. 8, Q75, pag. 9) e ritiene poi poco credibile la censura
ricorsuale secondo cui la tardività dell'allegazione sarebbe dovuta a una
semplice dimenticanza (cfr. ricorso pag. 3). In secondo luogo, dal blog non
si evince in alcun modo che sia collegato al ricorrente. Egli infatti, non in-
dica neppure quali sono i contenuti del blog e non è dato neppure sapere
se delle critiche sono esposte. Di conseguenza l'insorgente non ha reso
verosimile di essere l'autore del blog.
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Neppure i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda sono atti a mo-
dificare l'apprezzamento, essi invero provano unicamente fatti che non
sono contestati.
In conclusione, non essendo verosimili i pregiudizi addotti dall'insorgente,
non risultano fondati i timori di subire delle persecuzioni future.
7.2 Per quanto attiene ai motivi d'asilo di B._______, il Tribunale rileva che
ella personalmente non ha avuto problemi, ma teme tuttavia di essere con-
siderata collaboratrice di suo marito e di subire di conseguenza delle per-
secuzioni (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q16, pag. 3). Tuttavia, essendo
i motivi d'asilo del marito stati ritenuti inverosimili, il timore della ricorrente
non è fondato nella fattispecie.
7.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che la SEM
ha rettamente ritenuto le dichiarazioni degli insorgenti circa i motivi d'asilo
non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che sul punto di
questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione
dell'asilo, il ricorso destituito di ogni fondamento non merita tutela e la de-
cisione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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Pagina 12
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.–
versato il 13 aprile 2015.
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1846/2015
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 13 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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