Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D1848/2010
Sen t e n z a d e l 1 6 a go s t o 2 0 1 1
Composizione Giudici Pietro AngeliBusi (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Gérald Bovier;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Esecuzione dell'allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 febbraio 2010 / N […].
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Fatti:
A.
Il (…), l'interessato – di etnia tamil, originario di B._______ (Sri Lanka),
con ultimo domicilio a C._______, rispettivamente D._______ (nella
provincia di B._______) – ha presentato una domanda di asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali di audizione del 20 ottobre 2008 [di seguito: verbale 1] e del 12
gennaio 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato nell'agosto del
2008 per il timore di essere catturato e ucciso dai militari cingalesi, i quali
avrebbero nutrito il sospetto che egli fosse una spia del "Liberation Tigers
of Tamil Eelam" (LTTE). Dapprima, nel (…), l'interessato avrebbe subito
un'aggressione da parte di detti militari durante un controllo stradale e,
successivamente, il (…), l'interessato sarebbe scampato alla visita al suo
domicilio da parte dei medesimi. L'interessato si sarebbe quindi rifugiato
presso lo (…) ad C._______ e il (…), grazie all'aiuto del padre, che gli
avrebbe procurato un lascia passare, egli sarebbe partito in aereo per
E._______ (Sri Lanka) e si sarebbe poi recato da sua zia a F._______.
Tuttavia, non potendosi registrare da solo e con una carta di identità di
B._______ alla Polizia al fine di rimanere a F._______ e temendo le
domande che la Polizia avrebbe potuto porgli, l'interessato avrebbe
deciso di espatriare definitivamente dal suo Paese di origine il (…).
B.
Con decisione del 25 febbraio 2010 (notificata all'interessato il
27 febbraio 2010; cfr. A 17/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di
asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di
origine, ossia lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 23 marzo 2010, l'interessato, ha inoltrato ricorso al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
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D.
Con decisioni incidentali del 4 maggio 2010, il Tribunale ha rinunciato,
ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso.
E.
In data 1° giugno 2010, nell'ambito della sua risposta, l'autorità inferiore
ha proposto la reiezione del gravame. Tali osservazioni sono state
trasmesse al ricorrente per informazione dal Tribunale il giorno seguente.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
2.1. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
2.2. Il ricorso del 23 marzo 2010 verte solo sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso
consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione
dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in
giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento.
Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame dei punti 4 e 5 del
dispositivo della decisione querelata relativi all'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente.
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3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, in merito all'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente nel suo Paese di origine, l'UFM ha
considerato, da un lato, che l'allontanamento di costui – originario di
B._______ – non sarebbe ragionevolmente esigibile nel Nord del Paese,
in quanto il conflitto alla base della guerra civile resterebbe irrisolto, in
particolare la questione dell'autonomia regionale per la minoranza tamil al
Nord e all'Est del Paese, nonché in considerazione della situazione
invariata in dette regioni sotto il profilo della sicurezza e dei diritti
dell'uomo. Dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente sarebbe esigibile verso F._______.
Infatti, in detta città, il richiedente avrebbe una (…) paterna – presso cui
egli avrebbe vissuto tra (…) e (…) – che vi vivrebbe da (…) anni con i
suoi (…) figli e vi eserciterebbe un'attività lavorativa in una fabbrica di
(…). Peraltro, l'interessato godrebbe di una buona formazione scolastica
e di competenze nell'(…). Infine, dal punto di vista tecnico e pratico,
l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso detto Paese
sarebbe possibile.
5.2. Nel gravame, il ricorrente contesta di potersi realmente stabilire a
F._______ ed evidenzia che l'UFM non avrebbe adeguatamente
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analizzato l'effettiva esistenza di motivi individuali favorevoli all'esigibilità
della sua presa di domicilio in detta città. Segnatamente, richiamata la
presa di posizione dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
(OSAR) dell'8 dicembre 2009, i tamil del Nord dello Sri Lanka non
avrebbero la reale possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese e
sarebbero esposti al rischio di arresti arbitrari per il solo fatto di
appartenere a detta etnia, di provenire dal Nord del Paese e di rientrare
dall'estero in Sri Lanka. Infatti, diversi rapporti, come ad esempio il
Bollettino dell'Agenzia britannica del febbraio 2010, indicherebbero che le
forze di sicurezza e la Polizia tenderebbero a sospettare
automaticamente di simpatie per il LTTE, chiunque sia di etnia tamil e
provenga dalle zone controllate un tempo da questo movimento. Peraltro,
la popolazione tamil di dette zone sarebbe costretta a vivere confinata in
veri e propri campi di detenzione controllati dai militari governativi ed a
subire gravissime discriminazioni e sistematici sospetti. Di conseguenza,
il ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna garanzia che egli possa
risiedere legalmente a F._______. Inoltre, richiamata la giurisprudenza
del Tribunale (cfr. DTAF 2008/2), fa valere che la sola presenza di una
(…) e le condizioni socioeconomiche della stessa – da sola, con (…) figli
minorenni a carico in un contesto difficile quale quello della città di
F._______ – non comproverebbero l'esistenza di una solida rete familiare
e renderebbero impensabile il suo reinserimento, giacché egli si
troverebbe senza una concreta possibilità di guadagno o una garanzia
reale di alloggio, nonché ritenuti altresì i gravi problemi che implicherebbe
per sua (…) e i suoi figli l'accoglimento del ricorrente a casa loro, essendo
costui rifugiato del Nord. Infatti, il breve soggiorno dell'insorgente presso
sua (…) si sarebbe svolto nella clandestinità, in quanto egli non avrebbe
potuto registrarsi presso le autorità locali, a causa dei timori legati al
possesso di una carta d'identità del Nord del Paese e, se si registrasse,
egli sarebbe sottoposto ad un dettagliato interrogatorio con il forte rischio
di essere sospettato di simpatie per il LTTE. Del resto, il ricorrente – di
etnia tamil ed originario del Nord – subirebbe i pregiudizi di cui sarebbero
vittime i tamil del Nord rifugiati interni. Per questi motivi, la valutazione
dell'UFM circa l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in ragione
dell'esistenza a F._______ di sua (…), sarebbe sommaria, infondata e
non sarebbe adeguatamente motivata ed il suo rinvio in detto Paese lo
esporrebbe ad un rischio concreto per la sua vita, ragion per cui dovrebbe
essere considerato inesigibile.
5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che l'atto ricorsuale non
conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una
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modifica della sua posizione. Ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi
della decisione impugnata, confermandoli pienamente.
6.
6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), al
quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione
dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr),
ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv.
4 LStr).
6.2.
6.2.1. Ritenuto segnatamente il diniego in favore del ricorrente dell'asilo e
della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente
cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte del
medesimo tramite l'atto ricorsuale del 23 marzo 2010, non emergono
dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente in Sri Lanka dal profilo della
condizione di ammissibilità secondo l'art. 83 cpv. 3 LStr possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo
statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) e l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento).
6.2.2. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del
rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumai o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo
straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà
allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta al ricorrente di
rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
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Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il
ricorrente possa essere esposto, in caso di rimpatrio a F._______, al
rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte
disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme
di indizi oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi,
precisi e concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti
o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Infatti, il
timore per il ricorrente di registrarsi presso le autorità del Paese e, di
conseguenza, di essere esposto al rischio di arresti arbitrari o a
gravissime discriminazioni, in considerazione della sola appartenenza
all'etnia tamil, della sua provenienza dal Nord del Paese o per il fatto di
essere stato all'estero, poiché sospettato automaticamente di simpatie
per il movimento LTTE (cfr. ricorso pagg. 23), si riduce ad una semplice
affermazione di parte non corroborata da alcun elemento oggettivo,
nonché inconsistente a comprovare l'esistenza di qualsivoglia trattamento
contrario all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura (cfr. sentenza del
Tribunale D3865/2010 del 23 marzo 2011 consid. 10.3). Del resto, se da
un lato, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(ACNUR), le violazioni dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
attualmente commesse in Sri Lanka concernono in particolare i giovani di
etnia tamil, originari del Nord, sospettati di aver fatto parte del LTTE o di
essere legati ai membri dell'élite del LTTE oppure incapaci di presentare
dei documenti di identità valevoli (cfr. Sentenza del Tribunale D
7101/2010 del 4 novembre 2010 pag. 11 e relativi riferimenti, nonché E
3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.3), dall'altro lato, il ricorrente
non ha dimostrato di rientrare in una delle suddette fattispecie. Inoltre,
secondo l'Ambasciata di Svizzera a E._______, l'obbligo di registrarsi per
le persone di etnia tamil è stato tolto il 31 dicembre 2009 (cfr. sentenza
del Tribunale E3603/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.4.4). Ne
discende che i rischi addotti dal ricorrente legati ad un'eventuale
registrazione presso le autorità di F._______ sono manifestamente
infondati.
6.2.3. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr).
6.3.
6.3.1. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza,
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lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a
situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2005 n. 24 consid. 10.1, nonché
DTAF 2007/10 e relativi riferimenti).
6.3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale, l'esecuzione
dell'allontanamento nella provincia del Nord, ed in particolare nei distretti
di Kilinochchi, Mannar, Vavuniya, Mullaitivu e Jaffna, nonché nella
provincia dell'Est, ovvero nei distretti di Trincomalee, Batticaloa ed
Ampara, è inesigibile (cfr. DTAF 2008/2).
Attualmente, l'esigibilità dell'allontanamento verso lo Sri Lanka è stata
consolidata con la sconfitta degli ultimi gruppi di ribelli del LTTE nel Nord
Est del Paese e con la fine delle ostilità ufficializzata il 18 maggio 2009. In
siffatte condizioni, sebbene non si possa negare l'esistenza in detto
Paese di situazioni di sicurezza delicate, segnatamente arresti e fermi
verso individui di etnia tamil sospettati di voler ancora perpetrare la causa
del LTTE, vi è ragione di ritenere che in Sri Lanka non vige più in maniera
generale una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale e che permetterebbe di presumere l'inesigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento per tutti i cittadini di detto Paese (cfr. sentenze del
Tribunale D6016/2007 del 2 giugno 2009 consid. 17.3; D7101/2010 del
4 novembre 2010 pagg. 1011; E7831/2010 del 30 novembre 2010
pag. 10; E3603/2010 del 22 febbraio 2011, consid. 3.4.3).
Ad ogni modo, può essere lasciata aperta l'analisi della situazione attuale
dello Sri Lanka, dopo la sconfitta del LTTE nel NordEst del Paese e la
fine delle ostilità, ritenuto che, come verrà esposto nel considerando che
segue, il ricorrente dispone di un'alternativa di soggiorno interna a
F._______, avuto riguardo alla sua situazione personale (cfr. cons. 6.3.3).
6.3.3. Infatti, il ricorrente è partito alla volta di E._______ e si è rifugiato
presso sua (…) paterna, rispettivamente (…) di suo padre, a F._______,
dove ha vissuto (…) giorni, prima di espatriare definitivamente dal suo
Paese (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D14). Orbene, senza voler
minimizzare la situazione in cui verserebbe la parente del ricorrente – in
quanto sola e con (…) figli minorenni a carico come pretende il medesimo
(cfr. verbale 2 D13 e ricorso pagg. 45) – il Tribunale rileva che la
presenza della stessa è suscettibile di garantire al medesimo il sufficiente
e necessario aiuto per il suo adeguato reinserimento. Difatti, al momento
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del suo rientro in patria, l'insorgente potrà beneficiare di un alloggio e di
un minimo sostentamento da parte della (…) – come del resto è avvenuto
prima del suo espatrio – quale base per poi costruire il suo futuro in
maniera autonoma. Peraltro, ritenuto che la (…) vive a F._______ da ben
(…) anni e dispone di un'attività lavorativa in seno ad una azienda
alimentare, ella potrà contribuire al pronto reinserimento del ricorrente nel
mondo del lavoro, avuto altresì riguardo alla situazione favorevole del
medesimo, il quale è giovane, ha una formazione scolastica più che
decennale, ha seguito un corso di (…) di un anno ed ha un'esperienza
lavorativa come (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D17D18). Inoltre,
anche il figlio sposato di sua (…), ovvero il (…) del ricorrente – che vive
nella medesima regione e che quindi è inserito nel tessuto sociale –
costituisce un altro appoggio a cui l'insorgente può riferirsi (cfr. verbale 2
D13). Per di più, al nord del Paese, vivono ancora i suoi (…), (…) e (…)
paterni e materni, nonché (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D12) che
potranno altresì contribuire al rientro del ricorrente in Patria. Infatti, come
suo padre l'avrebbe accompagnato in aereo a E._______ in occasione
della sua fuga nel (…) (cfr. verbale 1 pag. 4), il medesimo potrà andare
ad accoglierlo al momento del suo rientro in Patria, a F._______. Del
resto, l'insorgente potrà, se necessario, rivolgersi ai suoi parenti all'estero
per beneficiare di un aiuto economico (cfr. verbale 1 pag. 2), come pure
richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1
lett. d LAsi, al fine di favorire il suo reinserimento. In siffatte circostanze,
ne discende che il ricorrente beneficia di una solida rete familiare e
sociale suscettibile di apportargli il necessario sostegno, come pure di
concrete garanzie di alloggio e di reddito. Inoltre, il Tribunale rileva che,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non vi sono ostacoli di
ordine amministrativo che potrebbero impedire l'effettivo reinserimento
del medesimo a F._______, segnatamente in merito all'asserita
impossibilità di registrarsi presso le autorità di Polizia (cfr. consid. 6.2.2).
Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr.
GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi
medici. Pertanto, alla luce delle sopraesposte considerazioni, v'è ragione
di concludere che il ricorrente dispone di un'alternativa di soggiorno
interna a F._______, dove – conformemente ai dettami posti dalla
giurisprudenza – il rinvio non è inesigibile e dove egli può godere di una
rete familiare e sociale, come ha rettamente ritenuto l'autorità inferiore.
Quest'ultima, infatti, contrariamente a quanto fatto valere dal ricorrente in
sede di ricorso (cfr. ricorso pagg. 2 e 5), ha esposto in modo
sufficientemente esaustivo i fatti ed i motivi alla base della sua
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valutazione per consentire al ricorrente di comprendere la portata della
decisione impugnata, in particolare relativa all'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento, nonché di ricorrere con criteri adeguati. Dunque, le
argomentazioni dell'UFM sono da considerarsi complete e rispettose
dell'obbligo della motivazione ai sensi della legge (art. 35 PA). In
conclusione, visto tutto quanto precede, il Tribunale considera che
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiuti, i
presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento nel suo
Paese d'origine, segnatamente a F._______.
6.4. Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).
6.5. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 Str). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza
(art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515), potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio, oltre all'originale della
sua carta d'identità che ha depositato agli atti (cfr. risultanze processuali).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.
In considerazione di quanto precede, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro AngeliBusi Antonella Guarna
Data di spedizione: