B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1848/2014
S e n t e n z a d e l 1 7 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Stöckli;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A. _______, nata (…), alias
B. _______, nata (…),
Repubblica ceca,
(…),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 31 marzo 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in data 5 dicembre
2013 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 16 dicembre 2013 (di seguito: verbale 1) e del
21 gennaio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
31 marzo 2014, notificata personalmente alla ricorrente il medesimo gior-
no (cfr. atto A21/1), con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'a-
silo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 della legge sull’asilo [LAsi,
RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla
Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome le-
cita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha
designato la Repubblica Ceca come Stato esente da persecuzioni ai sen-
si dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi;
il ricorso del 4 aprile 2014 (timbro del plico raccomandato: 7 aprile 2014;
data d'entrata: 8 aprile 2014) contro detta decisione, con il quale la
ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione e alla trasmissio-
ne degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; ha al-
tresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato
delle presunte spese processuali;
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
9 aprile 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di
essa;
che, giusta l'art. 108 cpv. 2 LAsi, entrato in vigore il 29 settembre 2012, il
termine di ricorso contro le decisioni secondo l'art. 40 LAsi in combinato
disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi è di cinque giorni lavorativi; che
detto termine è stato osservato;
che i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 LAsi);
che la richiedente ha dichiarato di essere cittadina ceca e di avere lascia-
to il paese a seguito della mancanza di un lavoro e di un alloggio in Patria
(cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, F13-14, pag. 3); che non avrebbe più
nulla; che dopo essere stata operata allo stomaco per delle ulcere non
sarebbe più stata in grado di trovare un lavoro e quindi di potersi permet-
tere un alloggio; che la richiedente ha affermato di aver chiesto assisten-
za sociale in Patria; che tuttavia i suoi sforzi sarebbero stati vani; che inol-
tre, nel 2005 avrebbe appreso di essere divorziata dal suo marito tede-
sco;
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che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo
i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi);
che, stando alle sue dichiarazioni, la richiedente è cittadina ceca; che il
Consiglio federale ha inserito la Repubblica Ceca nel novero dei paesi
esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista
«Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, UFM, stato: otto-
bre 2012);
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Pae-
se di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa
della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timo-
re di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che la definizione
di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso
che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a la-
sciare il proprio Paese di origine o di residenza, quali per esempio le diffi-
coltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica (povertà, condi-
zioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi
insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza di infrastrutture
o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione,
può essere confrontata;
che la nozione di persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di
terze persone; che, pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiu-
dizi indipendenti dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di
protezione fondate unicamente sulla situazione personale del richiedente
l'asilo, in assenza di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali
condizioni;
che nella querelata decisione l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata come non rilevanti in materia d'asilo; che sa-
rebbero infatti il risultato di situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni
di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale di uno Stato;
che tuttavia non costituirebbero degli indizi di persecuzione;
che pertanto l'UFM ha concluso che le dichiarazioni dell'interessata
sarebbero irrilevanti in materia d'asilo;
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che nel ricorso ella ha contestato la decisione dell'UFM ed ha affermato
che come lo dimostrerebbero tutti i problemi avuti nel corso della sua vita
la Repubblica Ceca non sarebbe affatto un Paese sicuro; che, infatti,
malgrado la Repubblica Ceca sia membro dell'Unione Europea e abbia
ratificato tutte le convenzioni sui diritti umani, il trattamento ricevuto non
potrebbe essere paragonato a quello di un Paese veramente democratico
e rispettoso dei diritti umani; che invero, non avrebbe ricevuto alcuna
forma di sostegno e di aiuto; che inoltre, la medesima contesta la maniera
di procedere dell'UFM; che detto Ufficio non avrebbe infatti tenuto conto
della sua relazione con il suo compagno, anche lui richiedente l'asilo, e
avrebbe deciso sulla sua domanda d'asilo senza attendere la decisione
concernente il suo compagno; che infine la decisione dell'UFM non ter-
rebbe conto del suo stato di salute e se dovesse tornare in Repubblica
Ceca si troverebbe in una situazione disperata;
che la ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giu-
stificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata de-
cisione;
che, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritie-
ne che le dichiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano
manifestamente irrilevanti;
che, infatti, la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare
un impiego o un alloggio o il reddito insufficiente fatti valere dalla ricorren-
te non costituiscono dei motivi rilevanti in materia d'asilo; che tali motivi,
come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato; che inoltre si può sottolineare
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, la ricorrente non ha
intrapreso tutti i passi possibili per ricevere delle prestazioni sociali; che
invero, non ha mai fatto valere di fronte alle autorità ceche il suo statuto di
donna divorziata e dunque sola, elemento certamente fondamentale per il
riconoscimento di una prestazione sociale; che la ricorrente non si è nep-
pure adoperata per ottenere la decisione di divorzio che la concerne; che
di conseguenza non è a conoscenza del contenuto di detta decisione e
non sa se il suo ex-marito sia eventualmente tenuto a versarle qualche
prestazione finanziaria; che per il resto si rimanda a quanto osservato
dall'UFM nella decisione impugnata;
che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una
diversa valutazione;
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che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni della richie-
dente sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione
dell'asilo, per il che è a giusto titolo che l'UFM ha respinto la sua doman-
da d'asilo;
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fede-
rale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e-
secuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr
(RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2);
che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM di-
spone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi);
che per prassi invalsa del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ri-
corrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,
n. 11.148 pag. 567 seg.);
che lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontana-
mento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4);
che la portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento; che anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione dell'allontanamento,
in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre
1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che l'applicazione di tali disposizioni pre-
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suppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che
lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allonta-
nato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni;
che spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10);
che in casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tri-
bunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo
della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito
del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33
Conv. rifugiati;
che inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale e immediato
(«real risk») di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr.
Sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008,
37201/06); che in altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi,
oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o
fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate;
che, in riferimento all'evocata violazione dell'art. 8 CEDU che sancisce il
diritto al rispetto della vita privata e famigliare, malgrado la dichiarata in-
tenzione della ricorrente di contrarre matrimonio con un cittadino tunisino,
anch'esso richiedente l'asilo in Svizzera, agli atti non figura la benché mi-
nima prova (cfr. verbale 2, F3 e F7, pagg. 2-3); che oltretutto si evince
che i due si sarebbero conosciuti unicamente un anno fa (cfr. verbale 1,
pag. 3; verbale 2, F6, pag. 2); che pertanto, non è stato provato un lega-
me prossimo vero e vissuto, rispettivamente l'esistenza di una relazione
stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento della ricor-
rente verso la Repubblica Ceca non viola l'art. 8 CEDU;
che pertanto, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico interna-
zionale nonché della LAsi;
che nel paese d'origine non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popo-
lazione nella totalità del territorio nazionale che possa portare ad ammet-
tere, per tutti i richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemen-
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te dalle circostanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo
all'esecuzione dell'allontanamento riconducibile all'art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi;
che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Repubblica
Ceca nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LA-
si e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodi-
che verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi;
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è
scolarizzata, ha esperienza professionale come insegnante di marketing
(cfr. verbale 1, pag. 4); che inoltre, ella dispone di un'importante rete so-
ciale in Patria, ritenuto che vi risiedono i suoi tre figli, nonché diversi pa-
renti, zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5);
che inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di sa-
lute che possano giustificare un'ammissione provvisoria senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Sviz-
zera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2); che invero i pro-
blemi allo stomaco di cui soffrirebbe la ricorrente non sono ostativi all'e-
secuzione dell'allontanamento; che la stessa, a più riprese, ha già ricevu-
to in passato le cure necessarie in Patria;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi;
cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che di conseguenza anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione la querelata decisione va confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: