B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1849/2015
Sen t en z a d e l 1 8 no vemb r e 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nato il (…),
Etiopia, alias
B._______, nato il (…),
Somalia, alias
C._______, nato il (…),
Somalia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 5 marzo 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
22 marzo 2014,
i verbali d'audizione del 5 maggio 2014 (di seguito: verbale 1) e del 20 feb-
braio 2015 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 5 marzo 2015, notificata al richiedente
il 6 marzo 2015 (cfr. risultanze processuali),
il ricorso del 23 marzo 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 marzo 2015),
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 26 marzo 2015 che respingeva la domanda d'assistenza
giudiziaria e invitava il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.– a co-
pertura delle presunte spese processuali entro il 10 aprile 2015,
il tempestivo versamento dell'anticipo spese avvenuto il 7 aprile 2015,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
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che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di
essere cittadino etiope, di etnia Charso, nato e cresciuto a D._______
(E._______ in lingua somali), Ogaden, Regione dei Somali (Etiopia) (cfr.
verbale 1, pagg. 3 seg.),
che sarebbe espatriato nel 2012 poiché non avrebbe voluto effettuare il
servizio militare, rispettivamente entrare a far parte del gruppo "New Po-
lice" in quanto non avrebbe voluto andare a combattere contro i somali (cfr.
verbale 1, pagg. 7 seg., verbale 2, D32, pagg. 4 seg.); che a causa di que-
sto sarebbe stato arrestato e detenuto dall'aprile 2011 dapprima per due
mesi nella centrale di polizia, poi per altri tre mesi nel carcere centrale di
D._______ (cfr. ibidem); che inoltre sarebbe stato arrestato una seconda
volta a F._______ e trattenuto per quattro mesi mentre tentava di espatriare
in Sudan (cfr. verbale 1, pagg. 4 e 7; verbale 2, D105-D107, pagg. 10 seg.),
che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le dichia-
razioni dell'interessato circa i suoi motivi d'asilo poiché non sufficiente-
mente dettagliate,
che in particolare le allegazioni in merito al primo arresto e alla relativa
incarcerazione sarebbero palesemente inconsistenti; che invitato a descri-
vere il periodo trascorso al comando di polizia si sarebbe limitato ad affer-
mare genericamente e superficialmente di essere stato interrogato e denu-
dato appena giunto sul posto, dopodiché di essersi coricato, nonché di es-
sere stato interrogato tre volte a settimana con la minaccia che se non
avesse detto la verità gli sarebbe successo qualcosa di grave; che invitato
a fornire dei dettagli avrebbe lapidariamente risposto che sarebbe anche
stato picchiato; che le descrizioni di una giornata tipo sarebbero vaghe e
stereotipate; che in modo altrettanto approssimativo avrebbe descritto la
sua prigionia di tre mesi nel carcere; che sarebbe stato interrogato una
volta al mese e sarebbe stato minacciato in caso di mancata collabora-
zione; che in merito ad una giornata tipo, avrebbe analogamente indicato
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di ricevere al mattino come pure a mezzogiorno un pezzo di pane e del thè
e di pianificare la fuga con altri detenuti; che soltanto su ulteriore richiesta
dell'autorità inferiore avrebbe dichiarato di essere picchiato ogniqualvolta
interrogato; che se avesse realmente vissuto un'esperienza così dramma-
tica e coinvolgente l'avrebbe sicuramente esposta in modo ben più circo-
stanziato, preciso e coinvolgente,
che i mezzi di prova allegati a sostegno della domanda, fatta astrazione
della loro dubbia autenticità, non corroborerebbero in alcun modo i motivi
d'asilo addotti in quanto si limiterebbero a provare unicamente che egli sa-
rebbe stato un membro attivo della Croce Rossa tra il 2009 e il 2010 e non
sarebbero perciò rilevanti in materia d'asilo,
che pertanto le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di ve-
rosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi,
che di conseguenza la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello
stesso siccome lecita, esigibile e possibile,
che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore
poiché sarebbero frutto di una lettura estremamente soggettiva del suo rac-
conto; che le sue dichiarazioni conterrebbero oggettivamente gli elementi
essenziali, egli avrebbe infatti raccontato esattamente quello che avrebbe
vissuto; che non avrebbe fornito dettagli perché non ve n'erano da fornire;
che egli avrebbe risposto alle domande in maniera precisa, circostanziata
e priva di contraddizioni; che pertanto le sue allegazioni sarebbero da con-
siderarsi verosimili; che inoltre andrebbero tenute in conto la sua età e la
sua scarsa scolarizzazione; che una persona adulta e più formata avrebbe
maggiori strumenti personali per descrivere meglio una situazione o fatti
vissuti personalmente; che le sue dichiarazioni andrebbero dunque consi-
derate concrete, dettagliate e verosimili; che la decisione della SEM sa-
rebbe pertanto fondata su un accertamento poco accurato dei suoi motivi
d'asilo dal momento che la sola argomentazione che respinge la sua do-
manda d'asilo non sarebbe sufficiente per mettere in discussione tutte le
allegazioni nel loro insieme,
che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento il ricorrente so-
stiene che in caso di rinvio in Etiopia sarebbe esposto a trattamenti inumani
e degradanti e la sua vita sarebbe in pericolo; che inoltre egli essendo or-
fano di entrambi i genitori non avrebbe una rete familiare che lo accoglie-
rebbe in caso di rinvio,
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che in conclusione, il ricorrente chiede in via principale l'annullamento della
decisione avversata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la conces-
sione dell'asilo in Svizzera, in via subordinata la concessione dell'ammis-
sione provvisoria,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
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che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene inverosimili le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricor-
rente in corso di procedura,
che innanzitutto, le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'arresto e alla
detenzione sono carenti, stereotipate e prive di qualsivoglia elemento per-
sonale; che invero, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di descrivere
in maniera concreta e dettagliata una giornata tipo passata nel comando di
polizia e nella prigione; che nella descrizione del tempo trascorso al co-
mando di polizia egli ha semplicemente indicato di alzarsi al mattino, a volte
di essere informato che sarebbe stato interrogato, per pranzo riceveva un
pezzo di pane e una tazza di thè e in genere veniva svegliato con dei calci
e più in generale veniva picchiato (cfr. verbale 2, D53, D55, pagg. 6 seg.);
che non è stato neppure in grado di descrivere la stanza in cui ha passato
due mesi, indicando unicamente che c'era il pavimento e nient'altro (cfr.
verbale 2, D58, pag. 7); che le descrizioni dei tre mesi passati in carcere
sono altrettanto succinte e approssimative; che a questo proposito, per evi-
tare ulteriori ripetizioni, si rinvia alla decisione avversata,
che in secondo luogo il ricorrente ha reso tardivamente – e senza una spie-
gazione plausibile al riguardo (cfr. verbale 2, D104, pag. 10) – delle dichia-
razioni decisive in materia d'asilo; che invero, ha allegato solo nel corso
dell'audizione sui motivi d'asilo, pur sapendolo già prima (cfr. verbale 2,
D103, pag. 10), che la sua famiglia è dovuta fuggire dal suo domicilio poi-
ché rischiava di essere arrestata (cfr. verbale 2, D19, D22, D25-D27,
pagg. 3 seg.); che analogamente, ha allegato unicamente nel corso della
seconda audizione di essere stato accusato di appartenere al clan "Reer
Isaq" e al non meglio definito gruppo "UPO" (cfr. verbale 2, D32, pag. 4,
D60-D61, pag. 7) – probabilmente inteso come clan Ogadenia (cfr. ver-
bale 2, D62-D63, pag. 7, D118, pag. 11); che di conseguenza, tali asser-
zioni tardive e senza una giustificazione, sono da ritenersi inattendibili,
che infine le allegazioni dell'insorgente in merito ai motivi d'asilo sono con-
traddittorie; che il medesimo ha fornito dichiarazioni contrastanti circa la
sua etnia; che nel corso della prima audizione ha affermato di essere di
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etnia Charso – un ramo dell'etnia somala Darood – essendo entrambi i suoi
genitori di etnia Charso (cfr. verbale 1, pag. 3), per poi dichiarare di fare
parte del clan Ogadenia, sotto clan Reer Isaq, sotto-sottoclan Guuled Alla-
magan, della famiglia clanica Darood (cfr. verbale 2, D116, pag. 11); che
solo la madre sarebbe di etnia Charso (cfr. verbale 2, D117, pag. 11); che
sono altresì divergenti le allegazioni dell'insorgente in merito all'arresto;
che invero egli ha in un primo tempo dichiarato che le autorità l'avevano
invitato ad andare a prestare servizio militare ed a causa del suo rifiuto è
stato arrestato (cfr. verbale 1, pag. 7); che contrariamente, in un secondo
tempo ha indicato di essere stato invitato dalle autorità etiopi ad entrare a
far parte del gruppo "New Police" (cfr. verbale 2, D32, pag. 4),
che per quanto attiene ai mezzi di prova, si rinvia alle considerazioni della
decisione avversata che si confermano pienamente,
che in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconosci-
mento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di ogni
fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o
verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pub-
blico della Svizzera,
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che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ge-
neralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un
rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in
caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito,
in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile
(art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragione-
volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra-
niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni
quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,
che la situazione vigente in Etiopia non risulta caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola-
zione nell'integralità del territorio nazionale,
che inoltre, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono
indizi da cui desumere che egli sarà concretamente in pericolo in caso di
ritorno in Etiopia; che invero, egli è giovane, ha frequentato otto anni di
scuola, ha esperienza professionale quale venditore ambulante e quale
cantante (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D16, pag. 3); che sette suoi fra-
telli, la nonna e uno zio vivono in Patria (cfr. verbale 2, D12-D13, pagg. 2
seg.) e l'interessato ha intrattenuto buoni contatti con gli stessi (cfr. ver-
bale 2, D23-D24, pag. 3); che, pertanto, contrariamente a quanto soste-
nuto dal ricorrente, si può partire dal presupposto che egli disponga di una
solida rete famigliare nel Paese d'origine,
che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2); che invero, egli
ha terminato la terapia per la tubercolosi e non ha altri problemi di salute
(cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D30-D31, pag. 4),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia
di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la que-
relata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che la SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di
CHF 600.– versato il 7 aprile 2015,
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse
sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 7 aprile 2015.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: