B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1874/2011
S e n t e n z a d e l 1 8 g i u g n o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Gérald Bovier,
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
e la figlia
C._______, nata il (…),
Eritrea,
entrambe rappresentate dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontamento;
decisione dell'UFM del 24 febbraio 2011 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina eritrea, di religione ortodossa e di etnia tigrina, si è
sposata religiosamente nel (…) e nel (…) ha dato alla luce la sua unica
figlia. La richiedente è nata ad Asmara, dove ha vissuto fino al giorno del
suo espatrio, avvenuto il 4 novembre 2010. Dapprima, accompagnata dal
cognato, è giunta in Sudan, dove è rimasta fino al 26 dicembre 2010,
quando, tramite un passatore, ha preso un volo da Khartoum (Sudan) per
Il Cairo (Egitto), per poi ripartire per l'Europa. Il 27 dicembre 2010 ha rag-
giunto la Svizzera e, lo stesso giorno, vi ha depositato la sua domanda
d'asilo. Ella è fuggita dal suo Paese e giunta in Svizzera assieme alla fi-
glia (cfr. verbale d'audizione del 3 gennaio 2011 [di seguito: verbale 1],
pagg. 1, 3 e 7 seg.).
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per
quanto qui di rilievo, di essere espatriata perché in Eritrea sarebbe stata
minacciata a causa della presunta diserzione del marito. Dopo avere fe-
steggiato, l'11 settembre 2010, con la famiglia il capodanno eritreo, il ma-
rito dell'interessata sarebbe ripartito per il servizio militare, senza tuttavia
mai giungervi. A seguito di ciò la richiedente sarebbe poi stata interrogata
dalle autorità a due riprese, il (…) e il (…), e minacciata che se non aves-
se rivelato entro pochi giorni dove si trovasse il marito, sarebbe stata
messa in prigione (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale d'audizione del
10 gennaio 2011 [di seguito: verbale 2], pagg. 2 seg.).
B.
Con decisione del 24 febbraio 2011, notificata alle interessate il
25 febbraio 2011 (cfr. act. A 12/1), l'Ufficio federale della migrazione (di
seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando
contestualmente l'allontanamento delle richiedenti dalla Svizzera, ammet-
tendole tuttavia provvisoriamente ritenendo attualmente inammissibile il
loro allontanamento verso l'Eritrea.
C.
Con ricorso del 28 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 29 marzo 2011), le richiedenti sono insorte contro detta deci-
sione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione
dell'asilo e, in via sussidiaria, la restituzione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato, secondo il
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senso, una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con prote-
state spese e ripetibili.
D.
Con ordinanza dell'8 marzo 2012 il Tribunale ha osservato che l'UFM ha
considerato le richiedenti come espatriate dall'Eritrea illegalmente, ma
non ha loro riconosciuto la qualità di rifugiato.
E.
Con decisione del 23 marzo 2012, l'UFM ha riesaminato parzialmente la
sua decisione del 24 febbraio 2011 annullando il punto 1 del dispositivo
della decisione impugnata, riconoscendo alle interessate la qualità di rifu-
giato.
F.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
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stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimate ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo state le richiedenti po-
ste al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del
24 febbraio 2011 ed essendo loro stata riconosciuta la qualità di rifugiato
con il riesame parziale del 23 marzo 2012, oggetto del litigio in questa
sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il ri-
fiuto della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinio-
ni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiu-
dizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tene-
re conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3
cpv. 2 2ª frase LAsi).
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A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o
per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di ri-
fugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.2 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è
divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal
Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento
dopo la partenza.
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni
dell'interessata inattendibili, non sufficientemente motivate, contradditorie
e pertanto inverosimili. In primo luogo la richiedente durante la seconda
audizione avrebbe spiegato di avere risposto a due chiamate telefoniche
giunte sul cellulare del marito, che quest'ultimo avrebbe dimenticato a
casa al momento della sua partenza da casa dopo le feste. In occasione
di queste telefonate persone sconosciute avrebbero chiesto informazioni
sul congiunto. La richiedente avrebbe inoltre dichiarato di essere stata
informata dalla vicina che il giorno precedente al suo interrogatorio delle
persone sarebbero giunte al suo domicilio e che, non trovando nessuno,
avrebbero chiesto alla vicina di lei e del marito. Tuttavia durante
l'audizione cantonale l'interessata non avrebbe in alcun modo accennato
a tali episodi, malgrado questi costituiscano punti essenziali nell'ambito
del racconto sui motivi d'asilo da lei addotti. L'autorità inferiore ha inoltre
osservato come l'interessata abbia descritto sbrigativamente e
superficialmente il suo primo interrogatorio, allegando che le sarebbero
state poste molte domande ma riuscendo a ripeterne solo due,
nonostante detto interrogatorio sia durato quasi cinque ore. Ella non
sarebbe nemmeno stata in grado di fornire precisazioni in merito al luogo
in cui sarebbe stata portata, nonostante ci fosse tornata anche una
seconda volta e lo stabile si trovasse nella città in cui da sempre ha
vissuto. Oltracciò, non sarebbe stata precisa nell'indicare la funzione del
marito all'interno dell'esercito, limitandosi dapprima ad affermare, in sede
di audizione cantonale, che egli era un ex guerrigliero, per poi dichiarare,
durante la seconda audizione, che questi lavorava come "personal" in
ufficio. L'UFM ha poi individuato delle discrepanze nella descrizione delle
dinamiche antecedenti il primo interrogatorio. Durante la prima audizione
avrebbe spiegato di essere stata accompagnata in un locale all'interno
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dell'immobile da due persone e che in seguito sarebbe arrivato l'uomo
che l'avrebbe interrogata. In sede di audizione federale avrebbe invece
dapprima allegato di essere stata lasciata in cortile, per poi dichiarare, in
un secondo tempo, di essere stata accompagnata all'interno del locale,
dove l'uomo che l'avrebbe interrogata già l'attendeva. Infine l'interessata
si sarebbe anche contraddetta circa il momento e il modo in cui il cugino
del marito, il quale l'avrebbe aiutata a espatriare, sarebbe stato informato
sull'accaduto. Durante l'audizione cantonale, infatti, l'interessata avrebbe
spiegato che egli aveva capito, mentre era in visita ad Asmara, che
c'erano dei problemi e che lei gli avrebbe in seguito spiegato la situazione
telefonicamente. Durante l'audizione federale, invece, ella avrebbe
dichiarato che già i suoceri avrebbero accennato al cugino quanto
accaduto e che lei stessa gli avrebbe poi raccontato i fatti in occasione
della sua visita. Pertanto, le dichiarazioni dell'interessata non
soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della
verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi.
Nella sua decisione, l'autorità inferiore ha inoltre osservato che la richie-
dente sarebbe in età di servizio di leva ma che, tuttavia, ella avrebbe as-
serito di non essere mai stata convocata dalle relative autorità militari in
quanto si sarebbe sposata giovane e sarebbe rimasta incinta. Ella avreb-
be peraltro assicurato che anche se fosse rimasta in Eritrea non sarebbe
stata chiamata a svolgere il servizio militare nemmeno in futuro. Non sus-
sisterebbero dunque indizi secondo cui la richiedente rischierebbe di do-
ver sopportare misure persecutorie da parte delle autorità eritree a causa
del mancato svolgimento del servizio di leva.
Di conseguenza la domanda d'asilo delle richiedenti va respinta.
5.2 Nel ricorso, le insorgenti ritengono che la decisione dell'UFM si
fonderebbe su un accertamento incompleto dei fatti. Innanzitutto,
secondo loro, per giurisprudenza, all'audizione cantonale andrebbe
conferita, considerata la brevità della stessa, una forza probatoria ridotta
e, per giunta, nel corso di questa prima audizione all'interessata sarebbe
stato chiesto di riferire i fatti solo sommariamente. Sarebbe per questa
ragione che ella avrebbe riportato solo durante la seconda audizione di
avere ricevuto due telefonate sul cellulare dimenticato a casa del marito e
che due agenti l'avrebbero cercata al domicilio il giorno prima
dell'interrogatorio. Inoltre, in relazione al suo primo interrogatorio, ella
ritiene, contrariamente a quando asserito dall'UFM, di avere fornito una
descrizione chiara ed esaustiva e, in merito al luogo in cui ciò sarebbe
successo, l'interessata tiene a sottolineare di avere precisato il quartiere
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in cui sarebbe stata condotta, senza però essere riuscita a memorizzare il
luogo in quanto intimorita. Per quanto concerne le dichiarazioni fornite
durante le audizioni sul ruolo del marito nell'esercito, ella si giustifica
spiegando che le informazioni in suo possesso erano, certo, limitate, ma
che ciò sarebbe del tutto normale visto che nel suo Paese, nelle questioni
che riguardano gli uomini, la donna avrebbe un ruolo solo marginale. In
merito infine a quanto successo al momento dell'arrivo sul posto
dell'interrogatorio, nell'atto ricorsuale è riportato un passaggio del verbale
dell'audizione federale, secondo cui l'interessata avrebbe dichiarato di
essere stata portata in una casa con un grande cortile, che le avrebbero
detto di sedersi e che in seguito sarebbe arrivato un signore anziano che
avrebbe iniziato a porle delle domande. Secondo le ricorrenti si
tratterebbe tuttavia di una verbalizzazione infelice visto che, spiegato in
questo modo, sembrerebbe che il signore anziano l'avesse raggiunta nel
cortile, dove ella sarebbe stata invitata a sedersi. Tuttavia sarebbe
evidente che i due sarebbero poi andati all'interno di un locale, altrimenti
non sarebbe possibile che il signore anziano, come a più riprese
dichiarato in sede di audizione, fosse uscito più volte nel corso
dell'interrogatorio per fumare una sigaretta. Per di più l'interessata
avrebbe in seguito precisato che, dopo essere stata lasciata nel cortile,
sarebbe stata condotta in un locale, dove sarebbe poi giunto l'uomo che
l'avrebbe interrogata.
6.
6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dall'interessata si esauriscono in contradditorie e imprecise
affermazioni.
In particolare questo Tribunale osserva che ella non ha saputo fornire in-
dicazioni dettagliate e coerenti sui fatti addotti a sostegno dei motivi pre-
sentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione per cui vi è mo-
tivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
Innanzitutto il Tribunale ritiene che, effettivamente, appare quantomeno
strano che l'interessata durante la prima, benché breve e sommaria audi-
zione, abbia omesso di riportare fatti come le due telefonate ricevute sul
cellulare del marito o l'avvertimento della vicina secondo cui delle perso-
ne l'avrebbero cercata al domicilio (cfr. verbale 2, pag. 2). Trattandosi in-
fatti dei primi episodi dell'allegata persecuzione riflessa a causa della di-
serzione del marito e, manifestamente, non di dettagli, è difficilmente im-
maginabile che una persona, la quale davvero ha vissuto una tale espe-
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rienza, tralasci tali fatti nell'ambito del racconto, seppur in modo sintetico,
sui motivi d'asilo.
Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, ella sarebbe poi stata, il giorno
del primo interrogatorio, prelevata da casa da due persone verso mezzo-
giorno, che l'avrebbero poi lasciata ripartire dopo alcune ore. Ciò significa
che l'interrogatorio sarebbe durato l'intero pomeriggio, ma nonostante ciò
ella ha saputo riferire solo poche domande che le sarebbero state poste e
ha descritto in maniera del tutto vaga le circostanze, senza peraltro esse-
re in grado di precisare cosa fosse il posto in cui sarebbe stata portata
(cfr. verbale 2, pagg. 6 seg.). A mente di questo Tribunale, se una perso-
na asserisce di essere stata interrogata, come nella fattispecie, per un in-
tero pomeriggio, questa persona dovrebbe essere in grado di riportare
molti più elementi circa le domande poste e di descrivere nei dettagli le
circostanze e lo svolgimento di un tale avvenimento. Tuttavia la richieden-
te si è limitata a fornire dichiarazioni grossolane e approssimative. Inoltre,
come osservato dall'UFM, ella si è palesemente contraddetta nella de-
scrizione delle circostanze del momento in cui sarebbe giunta sul luogo
dell'interrogatorio. Infatti, seppur si possa ritenere quanto specificato
dall'insorgente a questo riguardo nel ricorso, ossia che quando ha spiega-
to di essere stata condotta in un edificio con un cortile e di essere poi sta-
ta invitata a sedersi, intendesse di essere, nel frattempo, già giunta in un
locale chiuso, tra le due audizioni vi è comunque una chiara discrepanza
circa la posizione dell'uomo che l'avrebbe interrogata al momento dell'ar-
rivo dell'insorgente. Durante la prima audizione, infatti, ha affermato che
questo signore sarebbe arrivato quando ella già si trovava nella stanza
(cfr. verbale 1, pag. 6), mentre stando a quanto dichiarato durante la se-
conda audizione, l'uomo si sarebbe già trovato nella stanza al momento
dell'arrivo dell'interessata (cfr. verbale 2, pag. 8). Infine il Tribunale si as-
socia all'UFM per quel che riguarda la contraddizione rilevata circa le mo-
dalità secondo cui il cugino del marito sarebbe stato informato su quanto
accaduto. Infatti, in occasione della prima audizione, la richiedente ha ef-
fettivamente dichiarato che, durante la visita del cugino ad Asmara, egli
avrebbe semplicemente capito che c'era qualcosa che non andava e che
in un secondo tempo ella gli avrebbe spiegato il problema al telefono (cfr.
verbale 1, pag. 6), mentre, in sede di audizione federale, l'interessata ha
asserito che egli sarebbe andato dai suoceri della richiedente per salutar-
li, che essi gli avrebbero spiegato il problema e che a seguito di ciò egli si
sarebbe recato dalla richiedente e vedendola preoccupata le avrebbe det-
to di stare calma (cfr. verbale 2, pag. 9).
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Questo Tribunale tiene a puntualizzare che è vero che l'autorità inferiore,
nella sua valutazione della verosimiglianza, è stata in una minima parte
eccessivamente puntigliosa, segnatamente per quanto riguarda le impre-
cisioni individuate nel racconto circa la funzione che ricopriva il marito
nell'esercito. Infatti è ben possibile che un membro dell'esercito che lavo-
ra come "personal" in ufficio sia anche un ex guerrigliero (cfr. verbale 2,
pag. 11). Tuttavia, per le ragioni più in alto esposte, il racconto nel suo in-
sieme risulta approssimativo e poco convincente.
In conclusione, quindi, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
ritenuto che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni
di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
6.2 Il Tribunale conferma poi quanto asserito dall'autorità inferiore circa
l'assenza di indizi secondo cui l'interessata rischierebbe, nel suo Paese di
origine, di essere esposta a pene sproporzionatamente severe per ragioni
legate al mancato svolgimento del servizio militare (cfr. a questo riguardo
la Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3). Infatti la ricorrente ha esplicitamen-
te dichiarato di non essere mai stata convocata al servizio di leva e che
anche se fosse rimasta in Eritrea questo non sarebbe successo in quanto
donna sposata (cfr. verbale 2, pag. 10).
6.3 Ne consegue che, a titolo originario, alle richiedenti non può essere
riconosciuta la qualità di rifugiato e di conseguenza, sul punto di questio-
ne dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va con-
fermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
Le interessate non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9).
Pertanto, sulla questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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Pagina 10
8.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata e la decisione di rie-
same parziale, non ha violato il diritto federale né ha abusato del suo po-
tere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo
inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione
non è inadeguata, per il che il ricorso, nella misura in cui non è divenuto
senza oggetto a seguito della decisione dell'UFM del 23 marzo 2012, de-
ve essere respinto limitatamente alla concessione dell'asilo e alla pronun-
cia dell'allontanamento.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
10.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nella
fattispecie le allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso, pro-
cedimento il presente che ha peraltro visto questo Tribunale dover intra-
prendere passi istruttori per correggere una decisione emanata dell'auto-
rità inferiore, malgrado la prassi nell'ambito in narrativa ad essa ben nota,
con il risultato di un'inutile ed evitabile dilatazione dei tempi per l'emana-
zione del giudizio, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito
favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle
di rigetto (art. 65 cpv. 1 PA). Considerato che sulla base delle circostanze
del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori
accertamenti, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conse-
guenza non si prelevano spese processuali.
11.
Considerato che le insorgenti sono rappresentate in questa sede, si giu-
stifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 segg. TS-TAF).
In assenza di una nota dettagliata, queste sono fissate d'ufficio in
CHF 1'500.– e, considerata la soccombenza sulla questione dell'asilo,
vengono ridotte della metà (art. 15 in combinato disposto con art. 5 se-
conda frase, art. 7 cpv. 2 e art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ri-
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Pagina 11
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pa-
gamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese pro-
cessuali.
3.
L'UFM rifonderà alle ricorrenti CHF 750.– a titolo di spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: