Corte IV
D-1886/2008/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 0 8
Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marisa Murray.
A._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1886/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1.
Il 10 febbraio 2008, l'interessato ha inoltrato una domanda d'asilo in
Svizzera.
2.
Il 17 marzo 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nello stesso tempo
l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo.
3.
Il 21 marzo 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la summenzionata decisione.
4.
Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], nonché
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
5.
Il TAF, con decisione incidentale dell'8 aprile 2008 (notificata il 9 aprile
2008; cfr. risultanze processuali), ha respinto la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 18 aprile
2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 della legge sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con
comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
6.
Il termine assegnato all'insorgente per versare l'anticipo sulle
presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per
conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).
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7.
Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel
merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1
lett. b LTAF e art. 111 lett. b LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv.
5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-
TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali, di fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (in copia; n. di rif. N )
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Vito Valenti Marisa Murray
Data di spedizione:
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