Corte IV
D-1894/2008
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S e n t e n z a d e l 2 4 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con approvazione del Giudice Robert Galliker,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nata il (...),
Eritrea,
ricorrente,
a favore di
B._______, nato il (...),
Sudan,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Ricongiungimento familiare;
decisione dell'UFM del 21 febbraio 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1894/2008
Visti:
la decisione del 6 ottobre 2006, con la quale l'UFM ha riconosciuto la
qualità di rifugiato e concesso l'asilo alla ricorrente;
lo scritto del 9 ottobre 2007 per mezzo del quale ella ha richiesto l'au-
torizzazione di entrata in Svizzera volta al ricongiungimento famigliare
in favore di suo marito B._______;
la copia dell'atto di matrimonio allegato in medesima data, a comprova
dell'unione di A._______ e B._______ avvenuta il (...);
la decisione del 21 febbraio 2008, con la quale l'UFM ha respinto la ci -
tata richiesta;
il ricorso del 20 marzo 2008 (data del timbro postale) contro la predet -
ta decisione;
la decisione incidentale dell'11 aprile 2008, con la quale il TAF ha re-
spinto la domanda di esenzione dal versamento dell'anticipo a coper -
tura delle presumibili spese processuali, fissando alla ricorrente un
termine, scadente il 28 aprile 2008, per provvedere al pagamento del -
l'importo di fr. 600.-;
il pagamento del predetto anticipo, avvenuto in data 22 aprile 2008;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente è particolarmente toccata dalla decisione impugnata
e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modi-
ficazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto le -
gittimata ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di
un rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ot-
tengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particola-
ri;
che, in virtù dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1
sono stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre
autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera;
che quindi, la concessione dell'asilo famigliare ad una persona resi -
dente all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia
stata riconosciuto la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a cau-
sa della fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale
intende ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separa-
zione a seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia
vissuto in comunione famigliare con la persona aspirante al ricongiun-
gimento famigliare; che infatti, il ricongiungimento famigliare ai sensi
della LAsi è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei
nuclei famigliari preesistenti e non alla creazione di nuove comunità fa-
migliari; che inoltre, la comunione famigliare preesistente deve aver ri-
sposto ad una necessità economica e non soltanto ad una semplice
comodità; che infine, la Svizzera deve apparire come l'unico paese in
cui il nucleo famigliare possa ragionevolmente ricostituirsi, e che esso
sia, cumulativamente, indispensabile e ricercato (cfr. GICRA 2006 n. 8,
pagg. 92 e segg., GICRA 2000 n. 11, pagg. 86 e segg.);
che, in casu, l'interessata non invoca alcuna persecuzione che avreb-
be visto come vittima il marito;
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che in sede di ricorso, l'interessata ha dichiarato di non capire in base
a quale considerazione l'UFM possa dedurre che la separazione dal
marito non sia direttamente dovuta alla fuga; che, a suo dire, secondo
quanto emerge dagli atti della procedura d'asilo, sarebbe verosimile ri -
tenere che abbia formato una comunità famigliare con l'attuale marito,
posto che ella ha dichiarato di aver vissuto un anno in Sudan dopo
aver lasciato l'Eritrea; che inoltre, la decisione dell'autorità inferiore si
fonda su un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti;
che, tuttavia dalla documentazione relativa alla domanda di asilo della
ricorrente emerge che ella non viveva in comunione domestica con il
marito prima della propria fuga;
che infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura di asilo, la ri -
corrente ha riferito di aver lasciato l'Eritrea per recarsi in Sudan in cer-
ca di lavoro per poter aiutare la propria famiglia; che sarebbe rimasta
un anno in Sudan, dopodiché, con l'aiuto di un passatore è andata in
Quatar a lavorare per una famiglia in qualità di domestica (cfr. verbale
di audizione del 13 luglio 2004, pag. 3); che in Quatar, è rimasta per
tre anni, durante i quali ha sempre svolto compiti di massaia presso la
famiglia di C._______, risiedendo presso di loro e non potendo uscire
praticamente mai di casa (cfr. verbale di audizione del 13 luglio 2004,
pag. 4); che, infine, la ricorrente è riuscita a fuggire, lasciando la fami -
glia per cui lavorava, sfruttando il fatto di trovarsi con loro in Europa;
che la ricorrente non ha mai fatto menzione nel suo racconto di com-
pagni o partners ne tantomeno del signor B._______, nemmeno nel
frangente in cui ha citato il suo soggiorno di un anno in Sudan;
che sia come sia, ella è giunta in Svizzera riuscendo a fuggire dalla fa -
miglia per cui lavorava mentre si trovava con loro in viaggio in Europa;
che ciò è accaduto dopo tre anni passati in Quatar presso la citata fa-
miglia a svolgere mansioni casalinghe senza neppure mai uscire di
casa; che ciò significa con certezza che, durante un lungo periodo, di
almeno tre anni, immediatamente precedente al suo arrivo in Svizzera,
la ricorrente non ha potuto vivere in comunione domestica con il com-
pagno come invece intende far credere;
che pertanto, la presunta comunione domestica con l'allora asserito
compagno, oggi marito, prima della fuga, non è stabilita né tantomeno
provata; che essa può anzi essere esclusa sulla scorta del racconto
fornito dalla ricorrente nel corso della procedura di asilo;
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che quindi, malgrado i legami affettivi che la ricorrente potrebbe aver
creato con il marito, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad otte -
nere il ricongiungimento famigliare discendente dal diritto di asilo, il
quale mira – come già esposto – a ricostituire una comunità preesi-
stente e non a crearne una nuova;
che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto;
che, inoltre, l'interessata può, se si ritiene legittimata a farlo, presenta-
re una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia de-
gli stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di
B._______ di raggiungere la moglie in Svizzera sulla base dell'art. 8
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che codesto
Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso, dal pronunciarsi antici-
patamente sull'esito di una tale procedura di polizia degli stranieri (GI -
CRA 2002 n. 6 pagg. 43 e segg.);
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedo-
no, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice
unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e
la decisione è motivata solo sommariamente;
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti;
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini -
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestiva-
mente versato dalla ricorrente;
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
LTF),
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che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo è interamente compensato dall'anticipo tempestivamente
versato dal ricorrente.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N (...) e copia del ri-
corso del 20 marzo 2008 (per corriere interno; in copia);
- D._______ (in copia).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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