B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1895/2014
Sen t en z a d e l 2 1 g e nn a i o 2 0 1 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice David Wenger;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…)e la figlia
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 11 marzo 2014 / N […].
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Visto
la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unita-
mente alla figlia, il 4 luglio 2013;
i verbali d'audizione del 12 luglio 2013 (di seguito: verbale 1) e
dell'11 febbraio 2014 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di
Stato della migrazione, SEM) dell'11 marzo 2014, notificata all'interessata
il 12 marzo 2014 (cfr. avviso di ricevimento agli atti), con cui tale Ufficio ha
respinto la domanda d'asilo della richiedente pronunciando contestual-
mente l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia dalla Svizzera; che,
nondimeno, ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecu-
zione dell'allontanamento verso l'Eritrea delle richiedenti, concedendo per-
tanto loro l'ammissione provvisoria in Svizzera;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) il 9 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 10
aprile 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della deci-
sione impugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità
di rifugiata; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM
per un nuovo esame della domanda; che, in aggiunta, ha presentato una
domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento
delle spese giudiziarie e dal relativo anticipo, con protestate spese e ripe-
tibili;
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale l'11 aprile 2014;
la decisione incidentale del 16 aprile 2014 con cui il Tribunale ha respinto
la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal paga-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, invitando nel con-
tempo la ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di
CHF 600.— a copertura delle presunte spese giudiziarie;
il tempestivo pagamento del succitato anticipo spese avvenuto in data
2 maggio 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono;
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e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.);
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina eritrea nata e cresciuta a Khartoum (Sudan) (cfr. verbale
1, pagg. 3 e 4); che, quanto ai motivi d'asilo, ella ha dapprima sostenuto di
avere lasciato il Sudan per mantenere i suoi famigliari e per migliorare le
proprie condizioni di vita (verbale 1, pagg. 8 e 9); che nella seconda audi-
zione ha aggiunto di avere avuto problemi con le autorità e la popolazione
sudanese (cfr. verbale 2, D112-115 e D130-133, pagg. 9-11);
che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi
dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo;
che, in particolare, l'insorgente avrebbe dapprima sostenuto di non cono-
scere il motivo per cui i propri genitori avrebbero lasciato l'Eritrea, allorché,
nella seconda audizione, avrebbe sostenuto che il padre sarebbe stato un
oppositore del governo e membro del gruppo "Jebha"; che anche i motivi
relativi all'espatrio dal Sudan sarebbero discordanti; che, segnatamente,
avrebbe inizialmente dichiarato di non avere mai avuto alcun problema con
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le autorità sudanesi o terze persone, allorquando, in seguito, avrebbe af-
fermato di essere stata incarcerata dalla polizia e di avere sempre subito
insulti dalla popolazione locale; che, oltretutto, la descrizione dell'evocata
incarcerazione sarebbe manifestamente inconsistente; che, visto quanto
precede, l'UFM è dell'avviso che i reali motivi d'asilo della ricorrente siano
riconducibili alle difficili condizioni socioeconomiche in Sudan ed in Eritrea;
che, pertanto, tali motivi non costituirebbero delle persecuzioni ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che, infine, non avendo la ricorrente mai vissuto in Eritrea,
non avrebbe alcun fondato timore di subire una punizione in patria per di-
serzione e renitenza dall'esercito eritreo;
che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto pronun-
ciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia
dalla Svizzera; che, nondimeno, ha ritenuto attualmente non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea delle richie-
denti, concedendo pertanto loro l'ammissione provvisoria in Svizzera;
che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento
della decisione impugnata, la concessione dell'asilo ed il riconoscimento
della qualità di rifugiata in Svizzera; che, in particolare, ella non avrebbe
comunicato l'appartenenza del padre al gruppo "Jebha" già nel corso della
prima audizione in quanto avrebbe temuto di compromettere quest'ultimo;
che, d'altronde, in Sudan numerosi eritrei sparirebbero nel nulla; che, inol-
tre, l'insorgente avrebbe evocato ulteriori fatti solo nel corso della seconda
audizione perché in occasione della prima sarebbe stata in cattive condi-
zioni di salute e si sarebbe limitata ad indicare sommariamente i propri mo-
tivi d'asilo; che, infine, malgrado non abbia mai vissuto in Eritrea, avendo
la sua famiglia lasciato illegalmente il paese d'origine, sarebbe comunque
vista dalle autorità locali come una persona ostile al governo e, in caso di
ritorno, rischierebbe persecuzioni rilevanti in materia d'asilo; che, di conse-
guenza, le andrebbe almeno riconosciuta la qualità di rifugiata in Svizzera;
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che
sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
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dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi);
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi);
che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono es-
sere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o
elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il
frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,
delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al mi-
nimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio
valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici im-
pressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferi-
menti ivi citati);
che, come rilevato giustamente dall'autorità inferiore, le allegazioni della
ricorrente si limitano a generiche e stereotipate affermazioni di parte; che,
oltretutto, le dichiarazioni risultano essere palesemente contraddittorie;
che, infatti, l'insorgente nel corso della prima audizione ha affermato di
avere lasciato il Sudan essenzialmente per motivi economici (cfr. verbale
1, pag. 8); che solo in occasione della seconda audizione ella ha aggiunto
di essere stata arrestata in Sudan e di essere stata discriminata dalla po-
polazione sudanese (cfr. verbale 2, D112-115 e D130-133, pagg. 9-11); che
questi ultimi motivi risultano inverosimili in quanto completamente omessi
nel corso della prima audizione; che, in questo senso, si rileva che le giu-
stificazioni ricorsuali secondo cui in occasione della prima audizione
avrebbe espresso solo sommariamente i propri motivi d'asilo non soccor-
rono l'insorgente; che, infatti, è lecito attendersi che, se reali, tali circo-
stanze sarebbero stato quantomeno accennate già in occasione della
prima audizione; che, oltretutto, ella ha espressamente negato di avere mai
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avuto problemi con le autorità o terze persone in Sudan (cfr. verbale 1, pag.
9); che risultano inverosimili pure le dichiarazioni circa l'espatrio dei propri
genitori; che, infatti, la ricorrente ha dapprima affermato di non essere a
conoscenza di particolari motivi per cui la propria famiglia avrebbe lasciato
l'Eritrea (cfr. verbale 1, pag. 8); che, tuttavia, in occasione della seconda
audizione ha sostenuto di essere sempre stata a conoscenza del fatto che
il padre sarebbe un oppositore del governo e membro del "Jebha" (cfr. ver-
bale 2, D107-112, pag. 9 e D144, pag. 12); che, in aggiunta, ha precisato
di non avere menzionato tale fatto in precedenza in quanto avrebbe temuto
per le sorti del padre in Sudan (cfr. verbale 2, D145-146, pag. 12); che, ciò
nonostante, eccetto le proprie dichiarazioni di parte la ricorrente non ha
saputo fornire alcun elemento oggettivo a sostegno di tale tesi; che, di con-
seguenza, tenuto conto dell'insieme delle circostanze e, segnatamente, del
carattere inverosimile delle precedenti dichiarazioni della ricorrente e
dell'assenza di credibilità di quest'ultima, non vi è alcun motivo per dare
seguito a tali motivazioni; che, pertanto, è a giusto titolo che l'UFM ha ne-
gato il riconoscimento della qualità di rifugiato all'insorgente, per motivi in-
sorti antecedentemente alla fuga, e la concessione dell'asilo;
che, circa l'esame di eventuali motivi d'asilo insorti dopo la fuga, il Tribunale
osserva che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è og-
gettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità
militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39); che, nel caso di specie,
la ricorrente non ha mai vissuto in Eritrea, motivo per cui si può escludere
che la medesima sia mai entrata in contatto con le autorità militari di tale
paese; che, pertanto, sulla base di tale circostanza e dell'inverosimiglianza
dei motivi d'asilo sopradescritti, non vi è nemmeno motivo di riconoscere
alla medesima la qualità di rifugiata per motivi insorti dopo la fuga (cfr. art.
54 LAsi);
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 LAsi);
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1);
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che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento;
che con la sua decisione dell'11 marzo 2014, l'UFM ha considerato non
esigibile l'esecuzione dell'allontanamento delle interessate sostituendo tale
misura con la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera;
che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima
istanza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché l'art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le spese proces-
suali sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data
2 maggio 2014;
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente e
sono prelevate sull'anticipo versato in data 2 maggio 2014.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: