Corte IV
D-1906/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 l u g l i o 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bruno Huber e Robert Galliker;
cancelliere Federico Pestoni.
A._______, alias
B._______,
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 febbraio 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1906/2007
Fatti:
A.
Il ricorrente, originario della Mongolia, nato a C._______ (D._______,
E._______) con ultimo domicilio ad F._______, ha presentato doman-
da d'asilo in Svizzera il (...).
Nel corso delle audizioni sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di
essere ucciso in patria, posto che, avendo operato in qualità di guardia
del corpo del parlamentare G._______, egli sarebbe a conoscenza di
fatti concernenti il citato politico e sui quali starebbe indagando il Cen-
tro di spionaggio dello Stato. Proprio a causa di ciò, il ricorrente sareb-
be stato interrogato una prima volta il 26 giugno 2006 ed una seconda
volta il 3 luglio 2006. In quest'ultima occasione gli sarebbero stati se-
questrati il passaporto e la tessera d'accesso al parlamento. Malgrado
gli fosse stato intimato di mantenere il più assoluto riserbo sulle inda -
gini, egli ha dovuto avvertire G._______, in quanto senza documenti
era impossibilitato a svolgere la propria funzione. Il politico nonché suo
datore di lavoro lo avrebbe tranquillizzato dicendo che avrebbe siste-
mato le cose. Tuttavia, in data 8 luglio 2006, l'interessato ha subito
un'aggressione ad opera di quattro o cinque uomini, per la quale sa-
rebbe stato ricoverato in ospedale per oltre un mese. Durante la sua
degenza egli avrebbe ricevuto una telefonata da parte di G._______
che lo avrebbe minacciato intimandogli di cessare di fare la spia. A se-
guito di ciò, il ricorrente avrebbe avvertito la polizia circa i propri so-
spetti sul coinvolgimento di G._______ nell'organizzazione dell'aggres-
sione subita. Malgrado le rassicurazioni e le promesse di intervento da
parte delle forze dell'ordine, una volta dimesso dall'ospedale, nel mese
d'agosto del 2006, alcuni individui avrebbero sequestrato e condotto il
ricorrente presso un cimitero, dove sarebbe stato gettato in una buca,
minacciato, picchiato e finanche violentato. Infine, l'interessato, pro-
mettendo di sparire, sarebbe stato risparmiato e si sarebbe nascosto
in campagna, ad H._______ fino al mese di (...) del (...) quando ha de-
ciso di lasciare il Paese.
B.
Con decisione del 21 febbraio 2007, l'UFM ha respinto la domanda
d'asilo suesposta. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento
del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso
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il suo Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e
possibile.
C.
In data 14 marzo 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: TAF) contro la decisione
dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con
conseguente concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente, la
concessione dell'ammissione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inam-
missibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il proprio Paese
d'origine. Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pa-
gamento anticipato delle spese di giustizia.
D.
Il TAF, con decisione incidentale del 20 marzo 2007, ha autorizzato il
ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura.
Ha inoltre rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari
(art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 [PA, RS 172 021]), a chiedere al ricorrente il versa-
mento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
E.
In medesima data, con decisione incidentale, il TAF ha concesso un
termine di 15 giorni all'UFM per prendere posizione sul ricorso deposi -
tato dall'insorgente.
F.
Con osservazioni del 28 marzo 2007, l'UFM ha confermato quanto già
espresso con decisione del 21 febbraio 2007, posto che dalle dichiara-
zioni del richiedente non emergono elementi tali da giustificare una
modifica del precedente atto.
G.
Con decisione incidentale del 4 aprile 2007, il TAF ha concesso al ri -
corrente un termine di 15 giorni per produrre un memoriale di replica.
H.
In data 18 aprile 2007, il ricorrente ha introdotto il proprio scritto, rile -
vando che l'UFM, nelle proprie osservazioni, si è dilungato sulla que-
stione della violenza sessuale da egli asserita, ma della quale non ha
eccepito nulla in sede ricorsuale. Inoltre, l'insorgente non si spiega
come mai l'autorità di prime cure gli oppone tutta una serie di contrad-
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dizioni senza aver preso in considerazione le motivazioni da egli espo-
ste in sede di seconda audizione, quando è stato confrontato con tali
discrepanze.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della
LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento del -
l'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
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2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF
D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; PIERRE MOOR, Droit admini-
stratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza le diverse contraddizioni emerse nelle
due audizioni sostenute dal richiedente, giudicando inoltre, inefficaci ai
fini della presente causa, i documenti versati agli agli atti dal ricorren -
te, e meglio la tessera di guardia del corpo e l'estratto del casellario
giudiziale in quanto essi non provano in alcun modo che egli abbia ef-
fettivamente lavorato per G._______ né tantomeno che sia stato vitti -
ma dei soprusi e delle persecuzioni allegate. Inoltre, l'esecuzione del-
l'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
3.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM sarebbero già state da lui chiarite nel cor -
so delle audizioni. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in Patria non sa-
rebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione
l'art. 3 CEDU, e ciò perché, se allontanato, egli sarebbe esposto a
quei trattamenti vietati dalla disposizione in questione. Per questi moti -
vi il ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'otteni -
mento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non es-
sendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile
ne ammissibile.
3.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso
con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e la
concessione dell'asilo in Svizzera, subordinatamente la concessione
dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda di
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assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese anticipate di giustizia.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La
qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in par-
ticolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate
o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter-
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
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giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
5. Il ricorrente ha allegato di essere stato vittima, nel suo Paese
d'origine, di ripetute minacce e violenze fisiche da parte di alcuni
individui assoldati verosimilmente dal politico G._______, per il quale
egli lavorava in veste di guardia del corpo ed a proposito del quale
sarebbe stato più volte interrogato dagli agenti del Centro di
spionaggio dello Stato, in quanto sarebbe stato a conoscenza di alcuni
affari poco chiari del politico.
5.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in
sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
A titolo di esempio, quo alla cronologia degli eventi, si rileva che in oc-
casione della prima audizione testimoniale il ricorrente ha affermato di
essere rimasto in ospedale dall'8 luglio fino al 25 agosto 2006 e di
aver ricevuto la telefonata minatoria di G._______ il 15 agosto 2006
(cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 6), mentre in sede di
seconda audizione egli ha cambiato versione dicendo che di aver rice-
vuto la predetta telefonata il 15 luglio 2006 e di essere stato dimesso
in data 15 agosto 2006 (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007,
pagg. 3 e 4). Inoltre, il ricorrente ha inizialmente dichiarato che, in oc-
casione della seconda aggressione, egli sarebbe stato prelevato dalla
sua abitazione da due persone, mentre altri due individui erano già al -
l'interno della macchina nella quale è stato condotto (cfr. verbale d'au-
dizione del 29 dicembre 2006, pagg. 5 e 6). Successivamente, di conver-
so, egli ha riferito che le persone venute a prenderlo erano due e che
ve n'era una terza ad attenderli in macchina, specificando che al cimi -
tero sarebbe poi comparsa una quarta persona (cfr. verbale d'audizione
del 29 gennaio 2007, pag. 4). Stanti le suesposte incongruenze nel rac-
conto dei fatti precedenti all'asserito stupro, ritenuto che il ricorrente,
pur messo in condizione di farlo, non ha voluto fornire dettagli a questo
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proposito, v'è da ritenere che, come rettamente rilevato dall'UFM, pure
questo fatto non sia avvenuto nelle circostanze evocate dall'interessa-
to. Infine, a proposito dell'incontro che in data 26 giungo 2006 il ricor-
rente avrebbe avuto con gli agenti del Centro di spionaggio di Stato,
egli ha riferito in un primo momento di essere stato fermato da due uf-
ficiali fuori dal parlamento (cfr. verbale d'audizione del 29 dicem-
bre 2006, pag. 6), riportando in seguito che gli agenti lo avrebbero cer-
cato al proprio domicilio (cfr. verbale d'audizione del 29 gennaio 2007,
pag. 3).
Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni, vengono a
far difetto argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa va-
lutazione rispetto a quella di cui alla decisione impugnata.
5.2 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da
un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi -
lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli,
non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un
accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es-
sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo siste-
ma di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.).
Il ricorrente avrebbe denunciato all'autorità locale la prima aggressio-
ne, avvenuta l'8 luglio 2006 ed all'origine del suo lungo ricovero all'o-
spedale, così come la telefonata minatoria da parte di G._______ du-
rante la sua degenza, ricevendo peraltro delle rassicurazioni da parte
della polizia. Tuttavia non lo ha più fatto dopo la seconda aggressione,
a seguito della quale si sarebbe trasferito in campagna, ad H._______,
facendo perdere le sue tracce. Da un lato, dunque, dopo la denuncia
della prima aggressione, il ricorrente non si sarebbe più informato cir-
ca lo stato dell'inchiesta onde poterla eventualmente sollecitare, dal-
l'altro, sembrerebbe che il ricorrente non abbia insistito presso le auto -
rità mongole affinché esse lo proteggessero e difendessero i suoi dirit -
ti, rivolgendosi per esempio ai superiori di polizia o meglio ancora al
Centro di spionaggio dello Stato che stava indagando su G._______.
Pertanto non si può ritenere che, nel caso in rassegna, le forze dell'or -
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dine abbiano rinunciato a proteggerlo o siano state impossibilitate a
farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricorrente non ha intrapreso tutte le
procedure che ci si poteva attendere da lui al fine di far valere i propri
diritti presso le autorità competenti. Del resto, il ricorrente non è riusci-
to a dimostrare che le autorità mongole non gli accorderebbero un'ap -
propriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi
nei suoi confronti.
5.3 A titolo meramente abbondanziale, occorre rilevare che dal
25 agosto 2006 all'(...) il ricorrente si è trasferito ad H._______, in
campagna, e lì non ha più avuto alcun problema né con G._______ né
con terze persone. Ciò conferma la possibilità per l'interessato di ricor-
rere alla fuga interna senza dover espatriare per risolvere gli asseriti
disagi vissuti in patria.
Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche indi-
pendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insorgen-
te rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella pre-
sente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifu -
giato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
6.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
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co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
7.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di colla-
borare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la senten-
za del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; GICRA 2005
no 1, consid. 3.2.2; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel
und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso
d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
7.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione fede-
rale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
7.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
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che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Mongolia, da un lato, e la sua situazio-
ne personale, dall'altro.
Nella circostanza, codesto Tribunale non può ammettere che la situa-
zione attuale prevalente in Mongolia è in sé costitutiva di un impedi -
mento alla reintegrazione del ricorrente. Infatti, è notorio che questo
paese non conosce una situazione di guerra, di guerra civile o di vio -
lenza generalizzata.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è ancora giovane,
può vantare un'ottima formazione scolastica avendo egli ottenuto la licen-
za universitaria di istruttore sportivo ed una buona esperienza lavorativa
sia come istruttore sia come guardia del corpo (cfr. verbale d'audizione
del 29 dicembre 2006, pag. 2). Stando a quanto riferito, il ricorrente ha
ancora entrambi i genitori ed un fratello in patria e, oltre a ciò, ha vissuto
per diverso tempo a C._______, E._______, ed in seguito ad F._______
(cfr. verbale d'audizione del 29 dicembre 2006, pag. 1). Pertanto si può
partire dal presupposto che abbia ancora una discreta rete sociale nel
Paese d'origine. Infine si rileva che l'insorgente non ha preteso nel grava-
me di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua
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ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica, GICRA 2003 n. 24), sen-
za che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una perma-
nenza in Svizzera per motivi medici.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
7.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
8.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
La pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il
succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegati: incarto N (...) e copia del
ricorso del 22 gennaio 2007, per corriere interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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