Corte IV
D-1909/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Pietro Angeli-Busi, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______,
paese sconosciuto,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1909/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Sviz-
zera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 3 e del 18 marzo 2010;
il verbale della decisione orale dell'UFM del 18 marzo 2010, notificato
all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 24 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 25 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 25 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere im-
pugnato non può essere esteso alla questione della concessione del-
l'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stes-
sa;
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che nei citati limiti occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino liberiano nato nel B._______
ma di essere espatriato all'età di sei anni a causa della guerra e di
avere dunque vissuto per dieci anni in un campo profughi ad
C._______, in Ghana; che egli si sarebbe poi trasferito a D._______,
un quartiere di C._______, ove avrebbe vissuto per tre anni presso un
uomo che gli avrebbe offerto un lavoro e l'alloggio nel proprio
condominio (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 6); che nel
2007 quest'uomo avrebbe iniziato ad abusare sessualmente di lui, e
che egli, non avendo un luogo in cui rifugiarsi, sarebbe espatriato solo
nel 2008, recandosi prima ad E._______, in Niger, ove avrebbe
trascorso una settimana, prima di recarsi a F._______, in Libia; che
egli, dopo aver vissuto per oltre un anno a F._______, si sarebbe
imbarcato su una nave che l'avrebbe portato a G._______, in Sicilia,
ove si sarebbe trattenuto all'incirca cinque mesi, per poi recarsi a
H._______, da cui poi sarebbe giunto in Svizzera il (...) (cfr. ibidem,
pag. 7);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, infatti, il richiedente
non sarebbe riuscito a convincere l'autorità della sua pretesa cittadi-
nanza liberiana e, di conseguenza, egli sarebbe stato considerato di
provenienza sconosciuta; che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto
che, in forza dell'obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti sanci-
to dall'art. 8 LAsi, sebbene si possa presumere che il richiedente pro-
venga forse dal Ghana o dalla Nigeria, l'UFM non sarebbe tenuto a
sondare l'esistenza di eventuali ostacoli all'allontanamento;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e
possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, allegato che, essendo stato profugo dal-
l'età di sei anni, non sarebbe mai stato in grado di richiedere tali docu-
menti ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che, in-
fatti, il ricorrente reputa di aver fornito sufficienti indizi atti a dimostrare
l'esistenza di fatti propri volti alla concessione della qualità di rifugiato
o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, in par-
ticolare egli allega che un rinvio in Liberia lo porrebbe in grave perico-
lo, in quanto esso sarebbe un paese ancora fortemente destabilizzato
ove il ricorrente non avrebbe più alcun contatto né legame (cfr. ricorso,
pagg. 2 e 3);
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; ha chiesto di essere ammesso provvisoriamente
se non gli venisse concesso asilo politico; nonché presentato una do-
manda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle pre-
sunte spese processuali;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, inoltre, egli ha dichiarato di non avere mai necessitato di posse-
dere un passaporto (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 5);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio soggior-
no in Italia, in particolare egli non è stato in grado di fornire alcun det-
taglio su G._______, affermando anzi di non conoscere "nulla, non co-
nosco nessun supermercato, nessuna via, nessuna località vicina a
G._______" (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 8); che
peraltro egli non ha saputo indicare il tipo di nave con la quale si sa-
rebbe recato in Sicilia; che, a prescindere dalle allegazioni palesemen-
te inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine
Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiara-
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to di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché
impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò puo' risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese as-
senza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli
stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
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dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5)
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Liberia nel (...) a causa della guerra e di avere lasciato il Ghana
per gli abusi sessuali subiti;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che basti rilevare che un motivo d'asilo presentato dall'insorgente, ov-
vero gli abusi sessuali subiti dal proprio datore di lavoro in Ghana, non
è pertinente in materia d'asilo, in quanto non rientra nella fattispecie di
cui all'art. 3 LAsi, tanto più che non si tratterebbe di atti avvenuti nel
suo Paese d'origine o di ultima residenza;
che, in particolare, quando interrogato sulla Liberia, l'insorgente non è
stato in grado di fornire alcuna informazione su di essa; in particolare
è da notarsi che, malgrado abbia lasciato il proprio paese natio all'età
di appena sei anni, egli avrebbe vissuto per oltre dieci anni in un cam-
po profughi liberiano, ove avrebbe senz'altro accumulato un deter-
minato bagaglio culturale, come apprendere un'altra lingua oltre all'in-
glese, conoscere il nome della capitale della Liberia, come essa è divi-
sa amministrativamente, la moneta in uso (cfr. verbale d'audizione del
3 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che egli non ha fornito neppure alcun det-
taglio a riguardo della permanenza in detto campo per profughi, infatti
non ne ha saputo descrivere la grandezza, limitandosi ad affermare
che "è un posto grande con tante costruzioni" (cfr. verbale d'audizione
del 18 marzo 2010, pag. 6); che egli non ha nemmeno descritto con
chi avrebbe vissuto, o chi fossero le persone al campo con lui (cfr. ibi-
dem);
che sulla base di quanto precede questo Tribunale ha motivo di dubita-
re dell'allegata provenienza liberiana del ricorrente;
che, di conseguenza, l'altro motivo d'asilo evocato, ovvero l'aver la-
sciato la Liberia a causa della guerra, è stato rettamente ritenuto come
inverosimile dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
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che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del-
l'ammissibilità (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla
pubblicazione);
che il ricorrente non ha prodotto alcun documento suscettibile di pro-
vare l'identità allegata;
che, in virtù di quanto precede, ne discende che l’UFM ha rettamente
considerato siccome adempiti i presupposti per la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b
LAsi per inganno sull'identità giusta l'art. 1a lett. a OAsi 1;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile
dev'essere esaminata d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato
dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti
giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylver-fahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
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pag. 262); che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13
cpv. 1 lett. c PA;
che, avendo, pertanto, il ricorrente violato l'obbligo di collaborare se-
gnatamente con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza,
a lui senza dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo de-
terminare il vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso detto Paese (cfr. decisioni del
Tribunale amministrativo federale D-1736/2009 del 27 marzo 2009;
D-3170/2008 del 20 maggio 2008; D-4787/2007 del 20 luglio 2007;
D-3975/2007 del 15 giugno 2007);
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'am-
bito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105; GICRA
1996 n. 18);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammis-
sibile;
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine;
che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione prov-
visoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che l'insor-
gente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni docu-
mento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamen-
to è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disat-
teso e la querelata decisione confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chias-
so (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricor-
rente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale am-
ministrativo federale)
- I._______(via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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