Corte IV
D-1911/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice François Badoud;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Georgia,
ricorrente,
contro
Bundesamt für Migration (BFM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1911/2010
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 19 febbraio 2010 (di seguito: verbale 1) e
dell'11 marzo 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 24 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto dell'UFM pervenuto via fax a codesto Tribunale in data
25 marzo 2010,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
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che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia georgiana, originario di
B._______ (Abkhazia) e di aver avuto ultimo domicilio dal (...) al suo
espatrio nel (...) a C._______, nella provincia di D._______ (Georgia);
che, all'età di (...), l'interessato avrebbe fatto parte di un gruppo di
partigiani detto "E._______", il cui compito era di proteggere i villaggi
dagli abkhazi; che, con l'ascesa al potere di F._______ nel (...) e lo
scioglimento del suddetto movimento, l'interessato sarebbe tornato
alla sua vita normale a C._______ nel (...),
che, dopo qualche tempo, nel (...), alcuni ex militanti del movimento
dei "E._______" sarebbero stati imprigionati dal governo o sarebbero
spariti; che, nel (...), alcune persone, rispettivamente dei poliziotti
sarebbero andati a casa del cugino dell'interessato per chiedere di lui
e porgli delle domande sul suo conto; che, nel (...), mentre si trovava al
villaggio di G._______ (Georgia), l'auto del suo amico, sarebbe
scoppiata, causando il ferimento dell'interessato ad un braccio e
l'invalidità del suo amico; che, nonostante tutti dicessero che gli autori
di questo gesto fossero degli abkhazi, l'interessato avrebbe pensato
che fossero dei georgiani; che, il suo amico sarebbe stato fermato e
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trattenuto in prigione dalla Polizia georgiana; che, a seguito di tali fatti,
l'interessato rimasto spaventato, si sarebbe nascosto, rifugiandosi in
campagna a H._______ per (...) mesi fino a che nel (...) alcune
persone sarebbero andate nella casa in cui si nascondeva e avrebbero
messo tutto sottosopra; che, egli sarebbe fuggito a I._______ per (...)
mesi; che, nel frattempo, alcune persone si sarebbero recate più volte
a casa dell'interessato per cercarlo e avrebbero minacciato i suoi
parenti e sua madre, la quale sarebbe stata costretta ad andarsene di
casa; che, per il timore di essere arrestato o di subire maltrattamenti
fisici da parte della Polizia, rispettivamente da parte della gente che lo
perseguiterebbe, e non potendo continuare a vivere nascosto,
l'interessato avrebbe allora deciso di espatriare all'inizio circa di (...),
che, da C._______, l'interessato avrebbe raggiunto in auto J._______
e, dopo tre giorni, in treno K._______ (Russia); da questo Paese,
viaggiando ancora in treno, sarebbe arrivato a L._______ (Ucraina)
rimanendovi fino alla fine del mese di (...); che, raggiunta la frontiera
tra Ucraina e Slovacchia in auto, agli inizi di (...), avrebbe continuato il
viaggio con un minibus fino a M._______, nei pressi di N._______
(Italia), da dove, pochi giorni dopo, avrebbe preso il treno fino a
O._______ (Italia) e poi il bus fino a P._______ (Svizzera), senza
documenti e senza subire controlli,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 23 marzo 2010, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; che,
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM,
sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi che giustificano
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la mancata presentazione dei documenti d'identità, nonché sarebbero
necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di
rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui,
l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere
annullata, in quanto si baserebbe su un accertamento incompleto dei
fatti rilevanti; che, innanzitutto, egli ribadisce di non aver mai
posseduto né il passaporto né la carta d'identità; che, alcuni anni
orsono, avrebbe chiesto il passporto, ma quest'ultimo non gli sarebbe
stato rilasciato poiché l'archivio di B._______ – dove sarebbero stati
custoditi i suoi documenti – sarebbe andato distrutto; che, invece, circa
la carta d'identità, egli non avrebbe mai ritenuto necessario richiederla;
che, inoltre, il ricorrente sottolinea di aver viaggato clandestinamente
pagando una somma di USD (...).- e grazie all'autista che sapeva
come evitare i controlli alle frontiere; che, infine, quanto ai suoi motivi
d'asilo, l'insorgente fa valere che il suo racconto dovrebbe essere
considerato verosimile, in quanto preciso e privo di contraddizioni
rilevanti,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
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che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permet-
tono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della
sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono docu-
menti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri
scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato
di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni
del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7
consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che, inoltre, non soccorre il ricorrente l'asserita giustificazione addotta
già in sede di procedura (cfr. verbale 1 pag. 5) e ribadita in sede di
ricorso (cfr. ricorso pag. 2) secondo cui egli non avrebbe mai
posseduto un documento d'identità, rispettivamente non gli sarebbe
stato possibile richiedere il rilascio del passaporto a causa della
distruzione dell'archivio di B._______; che, infatti, da un lato, non è
possibile credere che il ricorrente abbia potuto vivere tutta la sua vita e
muoversi liberamente tra l'Abkhazia ed il resto della Georgia senza
documenti, allorquando egli stesso ha riconosciuto l'esistenza di
controlli (cfr. verbale 1 pag. 2), sebbene poi abbia cambiato la sua
versione (cfr. verbale 2 D13 pag. 2); che, dall'altro lato, anche nella
denegata ipotesi in cui l'archivio di B.________ fosse andato distrutto,
non si può certo credere che tale evento abbia impedito alle autorità di
rilasciargli il suo passaporto, come pretende il ricorrente (cfr. verbale 1
pag. 5 e ricorso pag. 2); che, in siffatte circostanze, le allegazioni
dell'insorgente circa la mancata possessione di documenti d'identità
sono da ritenersi manifestamente inverosimili,
che, peraltro, come risulta dalle sue dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 6
e verbale 2 D5-6 pag. 2), egli non ha nemmeno effettuato seri e
concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio
dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della
dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in
possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non
intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari,
che, d'altronde, non può corrispondere alla realtà dei fatti che
l'interessato abbia intrapreso il suo viaggio d'espatrio senza documenti
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e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o
all'entrata dello spazio Schengen, semplicemente essendosi nascosto
sul treno o grazie all'autista che avrebbe saputo come evitare i
controlli e pagando una somma di denaro (cfr. verbale 1 pag. 8 e
verbale 2 D25-28 pag. 3); che, infatti, egli ha reso dichiarazioni vaghe
e illogiche sulle circostanze in cui si sarebbe svolto tale viaggio
d'espatrio,
che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze
descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di
concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti d'identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che, come precedentemente indicato, l'insorgente ha dichiarato
sostanzialmente di essere espatriato dalla Georgia per il timore di
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essere arrestato o di subire maltrattamenti fisici da parte della Polizia,
rispettivamente da parte della gente che lo perseguita,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni inconsistenti e
vaghe su punti essenziali del suo racconto, che conducono
manifestamente all'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo; che, innazitutto, l'insorgente non è stato in grado di rendere
credibile la sua appartenenza al gruppo dei "E._______", di modo che
ogni allegazione del ricorrente legata al suddetto movimento è
inverosimile; che, ad ogni modo, il ricorrente non ha nemmeno preteso
che la sua asserita appartenenza al movimento sopraccitato fosse
direttamente all'origine del suo espatrio (cfr. verbale 1 pagg. 6-7,
verbale 2 D39 e segg., nonché ricorso pag. 2); che, infatti, da un lato,
egli ha esposto in maniera vaga i fermi e arresti di cui sarebbero stati
oggetto alcuni dei suoi compagni, perché appartenenti al suddetto
gruppo (cfr. verbale 1 pagg. 6-7, verbale 2 D39, D76-83, nonché D93 e
D97), dall'altro lato, per il suo conto, si è limitato ad affermare con
semplici e non corroborate asserzioni che la Polizia o altre persone
l'avrebbero ricercato per arrestarlo o fargli del male, presso suo cugino
oppure a casa sua o a H._______ dove si sarebbe rifugiato (cfr.
verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D39, D88-89, D119 e D145-146),
senza essere in grado né di indicare il motivo a fondamento delle
asserite persecuzioni (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D142 pag. 12),
né di indivualizzare le persone che sarebbero responsabili o di
giustificare la loro appartenenza alla Polizia (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e
verbale 2 D39 e D120); che, inoltre, in relazione all'avvenimento del
(...) in cui sarebbe stata fatta esplodere l'auto del suo amico – a dire
del ricorrente – perché appartenente al suddetto gruppo (cfr. verbale 1
pagg. 6-7), anche nella denegata ipotesi in cui tale avvenimento fosse
realmente acccaduto, il ricorrente non ha saputo corroborare
l'esistenza di qualsivoglia persecuzione nei suoi confronti a seguito di
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tale fatto, limitandosi ad affermare in maniera del tutto stereotipata e
inconsistente che gli sarebbe successo qualcosa, se non fosse
scappato (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D118-122); che, in
aggiunta, il ricorrente ha affermato di non aver mai avuto direttamente
problemi con le autorità del suo Paese, né con terzi tra l'altro (cfr.
verbale 1 pag. 7),
che, d'altronde, l'insorgente in sede di ricorso non ha contestato o
apportato alcun chiarimento alle sue allegazioni, nonché agli elementi
rettamente rilevati dall'UFM a fondamento della decisione impugnata
(cfr. ricorso pag. 2),
che, pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di
concludere all'assoluta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dal
medesimo, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi
inconsistenti del racconto reso,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal
punto di vista dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del Tribunale
amministrativo federale E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8,
destinata alla pubblicazione),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
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fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10
dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art.
32 cpv. 2 lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha contestato né la pronuncia né
l'esecuzione dell'allontanamento ritenuta lecita, esigibile e possibile da
parte dell'UFM nella decisione impugnata; che, ciò nonostante, il
principio della massima d'ufficio vigente in procedura amministrativa e
in materia d'asilo, impone a codesto Tribunale di esaminare la
questione dell'allontanamento e dell'esecuzione dell'allontanamento
nei confronti dell'autore del gravame,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n.21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 3 LStr),
che, inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo
l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea
(UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente
una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane,
ha una formazione scolastica, nonché ha un'esperienza lavorativa
come (...); che, inoltre, egli dispone in Georgia – dove ha frequentato
le scuole ed ha vissuto sostanzialmente la sua vita (cfr. verbale 1
pagg. 2-3) – di un'importante rete familiare e sociale, dato che vivono
ancora in loco sua madre, sua nonna, parenti e amici (cfr. verbale 1
pagg. 3-4 e verbale 2 D39-40),
che infine, l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire
di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici; che, infatti, la pretesa (...) fatta valere nel corso della
seconda audizione (cfr. verbale 2 D128-138) non è stata né
corroborata da alcun elemento di prova, né rievocata in sede di
ricorso,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presenta sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Centro di registrazione e di procedura di P._______ (via fax,
per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al
ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- Q._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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