Corte IV
D-1913/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della Giudice Gabriela Freihofer,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...)
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2010 / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1913/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 3 marzo 2010 e del 17 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 17 marzo 2010, notificata all'interessato il
17 marzo 2010 (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 24 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 25 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 25 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
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che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Haussa,
nato a B._______ (Rep. democratica del Congo), ove avrebbe vissuto
fino al (...), e di aver avuto l'ultima residenza a C._______, nel
D._______ State, Nigeria, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del
3 marzo 2010, pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato la Nigeria il (...)
per il timore di essere ucciso dai mussulmani che hanno dato vita agli
scontri religiosi avvenuti nella regione nel mese di gennaio; che, in
occasione di detti disordini, il ricorrente avrebbe perso la madre e la
sorella e sarebbe stato, a sua volta, preso in ostaggio e picchiato; che
dopo tali fatti, si sarebbe nascosto presso un amico che lo ha in
seguito aiutato ad espatriare; che si sarebbe recato ad E._______ con
il pullman, da dove avrebbe poi preso un aereo per la Francia,
atterrando in un luogo ignoto, e continuando in bus fino a giungere in
Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2010, pagg. 8 e 9);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
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lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei
verbali di audizione, e meglio di non aver mai né posseduto né avuto
bisogno di documenti di identità, ribadendo inoltre, riguardo ai propri
motivi d'asilo, che essi sarebbero da ritenersi verosimili, visto che se
fosse rimasto in Nigeria la sua vita sarebbe stata in grave pericolo;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria,
l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese
processuali;
che nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asi-
lo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le citate condizioni d'ammissibilità;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necess-
ari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza
di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
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un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di un mese dalla pre-
sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non
aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, allegando
poi di non avere mai necessitato di possedere dei documenti di identi-
tà poiché si sarebbe sempre identificato verbalmente (cfr. verbale d'au-
dizione del 3 marzo 2010, pag. 5);
che, oltre a ciò, interrogato sul suo viaggio, il ricorrente non è riuscito
a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio racconto,
risultando infatti impossibile che egli partendo da C._______ il (...),
nello stesso giorno, sia andato ad E._______ con il pullman, abbia
preso un aereo per la Francia, in un luogo sconosciuto, per giungere
infine a F._______ con il bus (cfr. verbale d'audizione del 3 mar-
zo 2010, pagg. 8 e 9); che il ricorrente non è stato in grado di specifi-
care null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al pro-
prio racconto, che appare quindi vago ed impreciso; non è inoltre vero-
simile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di
percorsi che egli ignora, durante i quali, oltretutto, non avrebbe mai su-
bito alcun tipo di controllo; che, a prescindere dalle allegazioni palese-
mente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine
Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiara-
to di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché
impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
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che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per i bisogni della causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempie manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai mussulmani;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato di essere stato picchiato
e preso in ostaggio dai mussulmani per tre giorni; che, in seguito agli
scontri avvenuti a C._______ tra Cristiani e Mussulmani egli avrebbe
perso la madre e la sorella e la sua casa sarebbe stata bruciata; che
egli sarebbe riuscito a scappare colpendo a morte la persona che lo
controllava (cfr. verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pagg. 6 e 7,
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verbale d'audizione del 17 marzo 2010, pagg. 4 e 6); che egli non è
però stato in grado di dettagliare praticamente nulla né degli scontri né
a proposito della sua prigionia e dei suoi sequestratori; che egli ha rife-
rito di abitare in G._______, a C._______, proprio nella zona che è
stata teatro degli scontri e dove diverse case, tra cui la sua, sono state
bruciate; che nel corso della stessa audizione, il ricorrente ha poi di-
chiarato di aver trovato rifugio per molto tempo fino all'espatrio, una
volta scappato dai mussulmani, presso un amico, H._______, anch'e-
gli cristiano, che viveva in una zona tranquilla; che H._______ vive a
G._______, nello stesso luogo in cui viveva il ricorrente e che posto di
fronte alla sua contraddizione egli non ha saputo replicare limitandosi
a dire che anche H._______ era stato attaccato (cfr. verbale d'audizio-
ne del 3 marzo 2010, pag. 7);
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente rite-
nuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulte-
riori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato
dell'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. Sentenza del TAF E-423/2009 dell'8 dicembre
2009, consid. 8, destinata alla pubblicazione);
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzio-
ne sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3
LStr);
che, pur tenendo in considerazione i disordini occorsi nella regione di
C._______ ed allegati dal ricorrete, la situazione vigente in Nigeria
non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generaliz-
zata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del terri-
torio nazionale; che, sia come sia, nel frattempo le autorità nigeriane
hanno ripreso il controllo nella regione teatro dei citati disordini; che
dunque, tali allegazioni non giustificano la concessione dello statuto di
rifugiato, né tanto meno dell'ammissione provvisoria;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, ha
ricevuto un'istruzione di base avendo frequentato le scuole serali fino
al sesto corso, ed ha esperienza quale venditore al mercato (cfr.
verbale d'audizione del 3 marzo 2010, pag. 3); che inoltre, stando a
quanto riferito, avrebbe trascorso gli ultimi 15 anni della propria vita a
C._______, ove si può partire quindi dal presupposto che abbia una
rete sociale; che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
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provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
F._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento);
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax,
per l'incarto N [...], con ordine di notificare la sentenza al ricorrente
e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale ammini-
strativo federale; con allegata copia del ricorso del 24 marzo 2010);
- I._______(in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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