B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1917/2019
Sen t en z a d e l 1 4 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Iran,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM dell’11 aprile 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera 9 marzo
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 15 marzo 2019 (cfr. atto
[…]) e all’audizione sui motivi d’asilo del 2 aprile 2019 (cfr. atto […]),
la bozza di decisione negativa sull’asilo del 9 aprile 2019 ed il parere al
riguardo della rappresentante legale, consegnato alla SEM il 10 aprile
2019,
la decisione della SEM dell’11 aprile 2019, notificata alla richiedente il me-
desimo giorno (cfr. conferma di ricezione), per il cui tramite la SEM ha re-
spinto la domanda d’asilo dell’interessato pronunciando nel contempo il
suo allontanamento dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello stesso sic-
come lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 23 aprile 2019 (cfr. tracciamento degli invii), mediante il quale
l’interessato ha postulato l’annullamento della decisione della avversata e
la concessione dell’asilo; in subordine di essere ammesso provvisoria-
mente in Svizzera; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di
essere esentato dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti-
cipo,
il mezzo di prova in lingua straniera prodotto in copia dall’insorgente con-
testualmente al predetto allegato ricorsuale,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale) del 25 aprile 2019 e per il cui tramite al ricorrente veniva richiesta
una traduzione in una lingua ufficiale Svizzera del suddetto mezzo di prova
e informazioni circa le modalità di ottenimento dello stesso e l’ubicazione
dell’originale,
lo scritto dell’insorgente del 29 aprile 2019 con annessa la traduzione e le
indicazioni complementari richieste dal Tribunale,
la decisione incidentale del Tribunale del 30 aprile 2019, che, preso atto
delle informazioni succitate, fissava al ricorrente un congruo termine per la
trasmissione del documento in originale,
la ritrasmissione da parte della posta, il 13 maggio 2019, della decisione
incidentale succitata, in quanto non ritirata dal Centro federale d’asilo di
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Chiasso presso il quale era da recapitarsi per poi venir notificata all’insor-
gente (cfr. risultanze processuali),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una deci-
sione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che in limine il Tribunale giudica inspiegabile che una decisione incidentale
indirizzata ad un Centro federale d’asilo con annessa una conferma di ri-
cevimento da far sottoscrivere al ricorrente venga ritornata al Tribunale in
quanto non ritirata entro il termine di giacenza e ciò nonostante copia della
stessa, trasmessa per posta interna, risulti regolarmente essere stata
presa in consegna dalla SEM ed inserita nel dossier elettronico (cfr. risul-
tanze processuali e dossier elettronico eGov),
che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di
giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2
LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am-
ministrativa – si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l’auto-
rità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e com-
pleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12
PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); che in concreto, l’autorità deve occuparsi
del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la docu-
mentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze
giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr.
DTAF 2012/21 consid. 5); che v’è un accertamento inesatto quando la de-
cisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento
incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridica-
mente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bert-
schi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a
ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.),
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che a tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
che il richiedente asilo, cittadino iraniano originario di B.______, ha lasciato
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il proprio paese nell’agosto del 2018 (cfr. atto […]),
che a sostegno della sua domanda, egli ha dichiarato di temere per la sua
incolumità a causa del suo avvicinamento alla religione Bahá’í avvenuto
nel contesto di una relazione con una ragazza la cui famiglia avrebbe pro-
fessato tale fede; che egli, dopo essersi reso conto del diverso orienta-
mento religioso di quest’ultima, avrebbe iniziato un percorso di conversione
apprendendo i fondamenti di tale culto assieme ad altri tre iniziati; che a tal
fine egli avrebbe partecipato ad alcuni incontri in un locale sicuro di pro-
prietà di un amico; che proprio quest’ultimo l’avrebbe però informato che i
tre correligionari sarebbero stati arrestati dal Corpo delle guardie della ri-
voluzione islamica e di aver fatto anche il suo nome e quello della ragazza
per preservare la sua incolumità; che temendo di essere ricercato dalle
autorità, egli si sarebbe rifugiato a C.______, restandovi sino all’espatrio;
che l’interessato avrebbe perso ogni contatto con la ragazza; che durante
il periodo di residenza a C.______, egli sarebbe stato informato dal fratello
che alcuni agenti in borghese si sarebbero presentati presso il suo domici-
lio mostrandogli un ordine di arresto spiccato nei suoi confronti (cfr. atto
[…]),
che nella querelata decisione, l’autorità di prima istanza ha considerato in-
verosimile la conversione dell’insorgente alla fede Bahá’í in quanto le sue
allegazioni in merito al contenuto della stessa ed alla base di tale scelta si
sarebbero rivelate inconsistenti; che la versione dell’insorgente permettere
altresì di dubitare che quest’ultimo potesse essere percepito quale membro
di tale comunità confessionale; che pure le asserzioni circa il fatto di essere
ricercato dalle autorità risulterebbero prive di sostanza; che non si potrebbe
affermare con certezza che le autorità conoscano la sua identità, avendo
l’interessato dedotto tale circostanza unicamente da quanto riportatogli
dall’amico,
che con ricorso, l’insorgente avversa la valutazione dell’autorità inferiore;
che il suo racconto non andrebbe qualificato come vago dal momento che
l’avvicinamento ad una nuova fede sarebbe un percorso complicato e di
difficile esternazione; che il fatto che alcuni precetti della religione Bahá’í
possano apparire banali non né pregiudicherebbe la portata universale,
come avverrebbe anche per i concetti della religione cattolica; che la sola
impossibilità ad indicare l’esatto numero di pagine di uno dei testi sacri non
dovrebbe mettere in discussione la sua conversione, posto inoltre il fatto
che ciò dipenderebbe dal tipo di edizione; che il circolo di studio sarebbe
fondamentale nella pratica del culto Bahá’í; che sarebbe proprio in tale
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contesto che l’insorgente avrebbe iniziato lo studio del primo libro e ad im-
parare i precetti della religione; ch’egli sarebbe stato all’inizio del percorso
di conversione; percorso ch’egli avrebbe proseguito in seguito presso il
centro di D.______; che la SEM avrebbe messo in discussione la sua con-
versione, diversamente da quanto ritenuto dalle autorità iraniane; che a
riprova di ciò egli allega copia di un mandato di comparizione spiccato nei
suoi confronti; ch’egli ricorda infine come l’apostasia sia punita con la pena
di morte nel suo paese natale,
che il Tribunale condivide parte delle valutazioni della SEM; che le cono-
scenze della religione Bahá’í illustrate dal ricorrente risultano in effetti piut-
tosto embrionali,
che ciononostante, va tenuto in debita considerazione che il Tribunale ha
già avuto modo di constatare come la comunità Bahá’í, oltre a non essere
tollerata, sia considerata una vera e propria eresia dal clero sciita; che in
Iran i membri di tale setta sarebbero esposti ad ogni tipo di repressione
tanto che la prassi svizzera riconosce l’esistenza di una persecuzione col-
lettiva nei loro confronti (cfr. DTAF 2009/28 cosnid. 7.3.2.2, WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 78),
che il solo fatto di socializzare con membri della comunità Bahá’í, la cui
situazione non sarebbe migliorata nel corso degli anni, sarebbe del resto
contrario alle norme della Repubblica Islamica dell’Iran ed in determinate
circostanze passibile di perseguimento penale (cfr. The New York Times,
An Ayatollah’s Daughter Prompts a Debate on Religious Persecution in
Iran, kamalabadi-hashemi-meeting.html >, consultato il 13 maggio 2019),
che il Tribunale ha del resto riconosciuto l’esistenza di un timore fondato di
subire persecuzioni anche in capo a dei cittadini iraniani convertitisi al
credo Bahá’í in Svizzera, successivamente alla reiezione della loro proce-
dura d’asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-6182/2015 del 13 febbraio 2017,
consid. 7),
che pertanto, il solo fatto che l’insorgente non disponga, ad oggi, di cono-
scenze approfondite della religione in questione, non permette di escludere
con certezza ch’egli abbia iniziato un percorso di interessamento alla
stessa e/o che abbia intrattenuto relazioni con persone appartenenti a tale
comunità,
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che d’altro canto, la presentazione, in sede ricorsuale, di un mandato di
arresto in copia che a livello contenutistico pare potersi sposare con la sua
versione, potrebbe rimettere in discussione la valutazione dell’autorità in-
feriore circa il fatto che quest’ultimo fosse effettivamente ricercato o meno
in patria; che ciò a maggior ragione qualora lo stesso dovesse, come pro-
spettato, pervenire in originale alle autorità svizzere preposte senza pre-
sentare indizi di falsificazione,
che conto tenuto di quanto esposto, in specie appare quantomeno giudi-
zioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istrut-
toria e l’emanazione di una nuova decisione,
che la SEM è innanzitutto chiamata a chiarire se l’insorgente si sia effetti-
vamente interessato alla religione Bahá’í in patria, e ciò scandagliando il
suo percorso onde determinarne la verosimiglianza; che l’autorità di prima
istanza non si limiterà a circoscrivere le sue conoscenze del culto precitato,
bensì valuterà se gli eventuali contatti con esponenti dello stesso siano
state effettive e nell’affermativa se possano aver comportato un rischio di
persecuzione anche in assenza di una vera e propria conversione; che
l’autorità inferiore si chinerà nel contempo sul mezzo di prova prodotto in
sede ricorsuale (e sul potenziale originale ricevuto ulteriormente) per valu-
tarne l’autenticità e l’eventuale influsso sull’esito della procedura d’asilo ria-
perta; che da ultimo e senza riguardo per le risultanze degli accertamenti
precitati, essa si sincererà circa l’effettività della sua integrazione nella co-
munità Bahá’í in Svizzera e sulla possibile rilevanza della stessa quale mo-
tivo soggettivo insorto dopo la fuga,
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM dell’11 aprile
2019 è annullata,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi
priva d’oggetto,
che ai sensi dell’art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili
quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla
SEM a norma dell’art. 102h LAsi,
che la pronuncia è definitiva,
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del dell’11 aprile 2019 è annul-
lata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istrutto-
ria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non sono accordate spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: