B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1932/2011
S e n t e n z a d e l l ' 11 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nata il (...),
B._______, nato il (...),
Afghanistan,
entrambi patrocinati dal lic.iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 febbraio 2011 / N [...].
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Fatti:
A.
Il (...), gli interessati - cittadini afghani coniugati, di etnia tagica, originari di
C._______ (Afghanistan) - hanno inoltrato domanda di asilo in Svizzera.
Nel corso delle audizioni essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 21 dicembre 2010 del
richiedente [di seguito: verbale 1] e della richiedente [di seguito: verbale
2], il verbale di audizione del 4 gennaio 2011 del richiedente [di seguito:
verbale 3], nonché i verbali del 5 gennaio 2011 della richiedente [di
seguito: verbale 4] e del richiedente [di seguito: verbale 5]) di essere
espatriati a causa del rapimento con richiesta di riscatto subito
dall'interessato la sera del (...) o (...). Nella fattispecie, il richiedente ed un
suo conoscente, tale D._______, appena usciti dalla palestra sarebbero
stati incappucciati, fatti salire su di un veicolo e trasportati in un luogo
ignoto dove entrambi avrebbero subito violenze. Il giorno seguente
D._______ sarebbe stato liberato, allo scopo di procurarsi la somma di
denaro richiesta quale riscatto. Successivamente, non avendo ottenuto
l'ammontare preteso dai rapitori, il medesimo sarebbe stato nuovamente
catturato e picchiato sino alla perdita dei sensi. Il corpo di D._______
privo di sensi sarebbe stato mostrato al richiedente, con la minaccia di
subire le medesime sorti qualora non avesse reperito il montante
reclamato. Trascorsi sette giorni dalla cattura, allo scopo di trovare
quanto richiesto, l'interessato sarebbe stato rilasciato. Giunto al proprio
domicilio, non avendovi trovato la richiedente, egli si sarebbe diretto a
casa dello suocero, dove si sarebbe precedentemente recata pure la
medesima. Il giorno seguente, con l'appoggio dello suocero, gli interessati
sarebbero quindi espatriati.
B.
Con decisione del 25 febbraio 2011, l'UFM ha respinto le succitate do-
mande di asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dalla
Svizzera degli interessati, nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso
l'Afghanistan, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 30 marzo 2011, i ricorrenti hanno inoltrato ricorso dinnanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro predetta decisione
dell'autorità inferiore, chiedendo, in via principale, l'annullamento del
provvedimento impugnato, nonché la demanda del gravame all'autorità
inferiore per una nuova valutazione, subordinatamente la concessione
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dell'ammissine provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spe-
se di giustizia e del relativo anticipo.
D.
In data 6 aprile 2011, il Tribunale ha comunicato ai ricorrenti la possibilità
di soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura, giusta
l'art. 42 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31).
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia di asilo sono rette dalla Legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) dalla
Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costi-
tuisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro
di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla
forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfat-
ti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
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vanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vin-
colato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giu-
ridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prenden-
do quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo
il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6,
DTAF 2008/4 consid. 5.4).
4.
4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato che le dichiarazioni
dei richiedenti non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste all'art. 7 LAsi, giacché contraddittorie, non sufficientemente
motivate e contrarie alla logica dell'agire. Per quanto attiene alle
contraddizioni l'Ufficio ha rilevato che l'interessato avrebbe fornito
numerose dichiarazioni evidentemente contraddittorie nel corso delle
proprie audizioni tali da rendere il racconto del proprio rapimento non
credibile. In particolare, si tratterebbe delle dichiarazioni rese in merito al
momento del rapimento, alla descrizione del veicolo dei rapitori, all'arrivo
nella stalla in cui sarebbe stato tenuto prigioniero e relativamente al
numero delle persone che l'avrebbero picchiato. Del resto, anche la
richiedente avrebbe fornito delle dichiarazioni divergenti affermando
dapprima di essere stata informata della somma dovuta da suo marito ai
rapitori, affermando poi che invece lo avrebbe unicamente intuito.
L'autorità inferiore ha poi ritenuto che le allegazioni dei ricorrenti non
sarebbero sufficientemente motivate e dettagliate. Apparirebbe infatti
eccessivamente stereotipato che l'istante non abbia potuto fornire alcuna
informazione specifica in merito ai propri rapitori. Il racconto del
richiedente sarebbe inoltre incompatibile con l'esperienza generale di vita
e la logica dell'agire, in quanto egli non avrebbe pensato all'espatrio pur
essendo stato minacciato dai propri rapitori, i quali gli avrebbero detto di
poterlo trovare ovunque in Afghanistan. Per quanto concerne
l'allontanamento, l'UFM è dell'opinione che nella provincia occidentale di
C._______ la situazione possa essere considerata fondamentalmente
sicura e che, pertanto, l'allontanamento verso questa città sarebbe
ragionevolmente esigibile.
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4.2 Nel gravame, i ricorrenti asseriscono che la rettifica circa il punto in
cui si sarebbe fermata l'auto dei rapitori sarebbe piuttosto da interpretare
come una confusione nella verbalizzazione e non come una contraddi-
zione, ritenuto che le due dichiarazione sarebbero all'interno della verba-
lizzazione della medesima audizione. Ugualmente, nemmeno la spiega-
zione relativa all'auto dei rapitori potrebbe essere definita contraddittoria
in quanto l'insorgente avrebbe descritto sempre lo stesso camioncino
bianco, con la sola aggiunta di tre posti dietro nella seconda spiegazione
ciò che non rappresenterebbe una contraddizione. A mente degli autori
del gravame anche la descrizione all'arrivo nella stalla non potrebbe es-
sere definita incongruente, ma si tratterebbe di un approfondimento ri-
spetto alla prima audizione. Del resto, per quanto riguarda la carente mo-
tivazione delle allegazioni, il ricorrente giudica verosimile e giustificabile il
fatto di non aver saputo descrivere i propri rapitori, oltre al non aver voluto
sapere chi fossero. Inoltre, le allegazioni del ricorrente non sarebbero da
ritenere contrarie alla logica dell'agire per quanto riguarda la decisione di
fuggire all'estero su unico suggerimento dello suocero. Infine, per quanto
riguarda l'esecuzione dell'allontanamento, i ricorrenti contestano di di-
sporre di una solida rete famigliare, considerato che i genitori del ricorren-
te sarebbero scomparsi e che alcuni fratelli si troverebbero all'estero. Re-
lativamente ai membri della famiglia tuttora in Afghanistan, non sarebbe
dato sapere se gli stessi abbiano la possibilità di prendersi a carico i ricor-
renti una volta rientrati. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile.
5.
5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel
Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a
causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un deter-
minato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fon-
dato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi
seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o
della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente ricono-
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scibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'es-
sere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5, p. 827 e s.; DTAF 2010/44,
consid. 3.3 p. 620). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo re-
ligioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato
timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di perse-
cuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove
persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr.
sentenza del Tribunale D-6330/2011 del 3 febbraio 2012, consid. 5.5.2;
cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 p. 179 e s.). Sul piano
oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti
che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità,
l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti,
quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potreb-
bero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid.
2.5; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003, p. 447 e
ss.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna 1999, p. 69
e ss.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile
et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit des réfugiés, en-
seignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991, p. 44; ACHERMANN /
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed., Berna/Stoccarda 1991,
pp. 108 e ss.; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basile-
a/Francoforte 1990, p. 126 e 143 e ss.; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, p. 287 e ss.).
5.3 Ad ogni buon conto, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque
domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua
qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la
ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono
inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono
troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si
basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7
cpv. 3 LAsi). In altre parole, per potere ammettere la verosimiglianza, ai
sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da
un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili
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di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o
meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata delle singole
allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995
n. 23).
6.
6.1 Nel caso di specie, è d'uopo anzitutto constatare come diverse incon-
gruenze risultino dai racconti degli insorgenti. In particolare, nella descri-
zione del momento del rapimento all'uscita dalla palestra, il ricorrente ha
dichiarato che una macchina si sarebbe fermata, che a lui ed a
D._______ è stato messo un sacchetto in testa, che non avrebbe visto
nessuno e che quindi ignorerebbe chi e quante fossero queste persone
(cfr. verbale 1, p. 6). Sentito successivamente, sul medesimo episodio,
l'autore del gravame ha affermato dapprima che la macchina si sarebbe
fermata dietro rispetto a loro, che si sarebbero aperte le portiere e ne sa-
rebbero uscite due persone (cfr. verbale 3 D30, p. 6), ma paradossalmen-
te non avrebbe assistito alla scena in questione (cfr. verbale 3 D31, p. 6).
L'insorgente a questo punto sembra quindi sapere quante persone lo a-
vrebbero sequestrato e sembra anche aver assistito all'arrivo di dette
persone (cfr. anche verbale 3 D29 in fine, p. 6), sebbene abbia dichiarato
che la macchina si sarebbe fermata dietro rispetto alla propria. Interroga-
to su questo dettaglio, egli dichiara, al contrario, che la macchina si sa-
rebbe fermata di fronte e che da dietro sarebbero stati presi ed incappuc-
ciati (cfr. verbale 3 D32, p. 6). Egli ha di seguito pure precisato, in com-
pleta contraddizione con le risposte date poco prima, che non avrebbe vi-
sto nessuno uscire dalla macchina (cfr. verbale 3 D34, p. 6) e di non sa-
pere quanti fossero i sequestratori (cfr. verbale 3 D35, p. 6). Quanto alla
descrizione del mezzo di trasporto in questione, il ricorrente lo rappresen-
ta inizialmente come un piccolo camioncino, con soli due posti ed il retro
chiuso per il trasporto delle merci (cfr. verbale 3 D33, p. 6), in seguito sa-
rebbe stato invece un pick up con ulteriori tre posti dietro (cfr. verbale 3
D41, p. 7). Seguendo, la contorta descrizione del momento del sequestro,
sorge spontaneo però chiedersi quando e come il ricorrente abbia potuto
vedere tale mezzo di trasporto e soprattutto lo abbia potuto attribuire ai
suoi sequestratori: il furgone bianco infatti (stando all'ultima versione) si
sarebbe fermato di fronte ma il ricorrente non ne avrebbe visto scendere i
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sequestratori (cfr. verbale 3 D34, p. 6), una volta arrivati alla stalla il co-
pricapo gli sarebbe stato levato unicamente all'interno della stalla (cfr.
verbale 1, p. 6; verbale 3 D52, p. 8) ed infine al momento del proprio rila-
scio sarebbe stato "buio pesto" (cfr. verbale 3 D77, p. 10). Per quanto at-
tiene al momento dell'arrivo alla stalla, anch'esso è stato descritto in ma-
niera diversa nel corso delle due audizioni. Nell'audizione sulle generalità
l'insorgente ha riferito che oltre al suo conoscente erano presenti altri due
individui armati (cfr. verbale 1, p. 6), mentre nell'audizione successiva egli
ha aggiunto la presenza di ulteriori due individui, i quali li avrebbero trat-
tenuti nel frattempo (cfr. verbale 3 D43, p. 7). Del resto, nel suo comples-
so, il racconto dell'insorgente appare stereotipato, principalmente per la
mancanza di dettagli sui rapitori, descritti in maniera sommaria (cfr. ver-
bale 3 D49, p. 8), sia per quanto riguarda il loro aspetto (a prescindere
dal fatto che fossero coperti dall'abito tradizionale afghano), sia per la
completa assenza di dettagli, non stereotipati, sui dialoghi dei sequestra-
tori fra loro o con le due presunte vittime. Il medesimo discorso va fatto
anche per quanto concerne i luoghi in cui l'autore del gravame avrebbe
trascorso ben sette giorni. Nondimeno, durante questo periodo, al di là
dei momenti del sequestro e del rilascio del medesimo o del conoscente,
sbrigativamente a suo dire non sarebbe avvenuto nulla di rilevante (cfr.
verbale 1 p. 6; verbale 3 D67, p. 9). Il ricorrente non ha, sorprendente-
mente, mai nemmeno tentato o perlomeno ipotizzato la fuga. In ultima
analisi, ed abbondanzialmente, anche parte dei racconti della ricorrente
risultano contraddittori. Ella ha, infatti, dichiarato di aver appreso del mari-
to la sera stessa del suo rientro della necessità di trovare la somma di
denaro da consegnare ai rapitori (cfr. verbale 4 D64-D65, p. 8), per poi ri-
trattare in sede di rilettura asserendo di averlo semplicemente intuito (cfr.
verbale 4 D81, p. 10).
6.2 A prescindere da quanto precede, indipendentemente dalla verosimi-
glianza delle dichiarazioni dei ricorrenti, i motivi a fondamento della loro
domanda di asilo non risultano nemmeno essere rilevanti. Pur ammetten-
do la veridicità del rapimento, non si giungerebbe necessariamente alla
conclusione secondo cui i ricorrenti sarebbero vittime di persecuzioni in
patria ai sensi dell'art. 3 LAsi. In alte parole, quanto fatto valere non ha
alcuna rilevanza dal punto di vista dei motivi in materia di asilo. Il Tribuna-
le ritiene piuttosto che le autorità del Paese di origine sarebbero in grado
di garantire la protezione contro l'agire illegittimo di terzi, se opportuna-
mente sollecitate. A questo proposito si rammenti che entrambi gli insor-
genti hanno dichiarato di non aver mai avuto alcun problema con le auto-
rità in Patria (cfr. verbale 1, p. 7; verbale 2, p. 6; verbale 3 D104, p. 13 e
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D118, p. 14; verbale 4 D20, p. 3) e che il ricorrente ha inizialmente men-
zionato la possibilità di rivolgersi alla polizia (cfr. verbale 1, p. 6).
6.3 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
7.
7.1
7.1.1 Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fe-
derale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Il ricorrente infatti non adempie le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinan-
za 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr DTAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
7.1.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr.
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
7.2
7.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese di origi-
ne possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost, RS 101), l'art. 33 della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone,
peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo stranie-
ro possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
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trattamenti contrari a detti articoli. Spetta ai ricorrenti rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
7.2.2 Nel caso in disamina, non è dato rilevare alcun serio indizio secon-
do cui i ricorrenti possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari alle menzionate disposizioni.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
7.3
7.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'ese-
cuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente
in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza ge-
neralizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1.).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se i
ricorrenti concludono a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del loro allontanamento, tenuto conto della situazione
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generale vigente attualmente in Afghanistan, da un lato, e della loro
situazione personale, dall'altro.
7.3.2 Nell'ambito di un'analisi del paese dal punto di vista della sicurezza
e della situazione umanitaria ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr. codesto
Tribunale è giunto alla conclusione che la situazione in Afghanistan è
continuamente peggiorata negli ultimi anni in tutte le regioni, compresi i
centri urbani e la città Kabul. Dal profilo umanitario, la situazione nelle
aree rurali dell'Afghanistan è grave. Nelle zone urbane la situazione è
migliore, tuttavia l'assistenza medica spesso non è garantita tanto da
potersi considerare realizzate le condizioni di minaccia esistenziale ai
sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.1). La
situazione umanitaria nella città Kabul è meno grave rispetto alle altre
parti del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento verso la capitale non è
quindi generalmente inesigibile, bensì può essere riconosciuta esigibile in
presenza di circostanze favorevoli, ciò anche nell'ambito di un'alternativa
di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/7, in particolare consid. 9.9.2). Come
a Kabul, anche nella città di Herat le condizioni di sicurezza e la
situazione umanitaria sono oggi meno critiche rispetto alle altre regioni
dell'Afghanistan. In presenza di condizioni favorevoli (in particolare una
solida rete di rapporti sociali, la possibilità di procacciarsi il minimo
esistenziale e di trovare un alloggio, buone condizioni di salute),
l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Herat può essere
considerata ragionevolmente esigibile (DTAF 2011/38 consid. 4.3.1–
4.3.3).
7.3.3 Nella fattispecie, quanto alla situazione personale dei ricorrenti, essi
sono nati ed hanno vissuto quasi la totalità della loro vita in Afghanistan
ad C._______. Entrambi sono giovani, appartengono ad una famiglia del
ceto medio (cfr. verbale 3 D72 e D74, p. 10) e dispongono di una buona
rete sociale in Patria, ad C._______, dove risiedono i genitori della
ricorrente, nonché suoceri del ricorrente, la di lei sorella, i due fratelli del
ricorrente e numerosi zie e zii (cfr. verbale 1, p. 3; verbale 2, p. 4). Non da
ultimo, per quanto attiene al loro alloggio in loco, esso è tuttora in uso ai
fratelli del ricorrente di modo che la coppia potrà farvi ritorno senza
problemi (cfr. verbale 2, pp. 2 e 4). Infine, i ricorrenti non hanno preteso
nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare
un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 e relativi
riferimenti), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici.
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7.3.4 Pertanto, alla luce di tutte le circostanze, vi è ragione di concludere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese d'origine
è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr).
7.4 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi
ed art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, gli autori del gravame, usando della neces-
saria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al
rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34, consid. 12 pp. 513-515). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
7.5 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata.
8.
In virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmissione
degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).
10.
10.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi ne-
cessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di succes-
so, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la di-
spensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle
spese processuali. In particolare, prive di probabilità di successo sono
conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a
quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite
serie. Se le prospettive di successo e di insuccesso si equivalgono, oppu-
re le prime sono soltanto lievemente inferiori alle seconde, la conclusione
non può dirsi priva di probabilità di successo. Decisivo è sapere se una
parte che dispone dei mezzi finanziari necessari affronterebbe un proces-
so: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non de-
ve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita. L'esistenza di suf-
ficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle
condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 133 III 614
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consid. 5; sentenza del Tribunale federale 5A_711/2011 del
21 dicembre 2011 consid. 3.1).
10.2 Nella fattispecie, viste le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito fa-
vorevole già al momento dell'inoltro del gravame – le quali hanno condot-
to all'esito negativo della presente procedura –, le condizioni di cui
all'art. 65 cpv. 1 PA non sono adempiute, di modo che la domanda di as-
sistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali, va respinta.
10.3 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico degli insorgenti
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
4.
La presente sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: