Corte IV
D-1934/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione di Gabriela Freihofer, giudice;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Nigeria,
alias B._______, Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 20 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1934/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
30 settembre 2008 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 17 ottobre 2008 e del 27 febbraio 2009,
la decisione dell'UFM del 20 marzo 2009, notificata all'interessato il
23 marzo 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 marzo 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la decisione incidentale del 30 marzo 2009 nella quale il TAF ha
considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole,
respingendo così la sua domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.-
a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria
d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto
anticipo,
il versamento tempestivo, in data 9 aprile 2009, dell'anticipo richiesto,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF,
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo,
nato a C._______, nello Stato di Nasarawa; che avrebbe vissuto a
Lagos dal 1994, oppure dal 1997 fino all'espatrio,
che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il
9 settembre 2008, per il timore di essere ucciso da un gruppo
denominato “D._______” (E._______), dopo che egli avrebbe ucciso
con un bastone di ferro un loro membro e figlio del proprietario della
casa dove era in affitto in seguito ad una lite, nella quale sarebbe stato
ferito con una bottiglia ed accusato di aver insultato suo padre,
che l'interessato avrebbe raggiunto l'Europa in nave in un Paese a lui
sconosciuto il 30 settembre 2008; che avrebbe poi proseguito il suo
viaggio con una canoa e successivamente in treno per arrivare a
Vallorbe in Svizzera,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 20 marzo 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato,
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detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste
all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non sapere come procurarsi un documento d'identità, non
avendo mai posseduto un passaporto o una carta d'identità e non
trovandosi in Nigeria; che, non avendo mai avuto l'intenzione di
viaggiare, non avrebbe mai richiesto un passaporto; che non
riuscirebbe a farsi rilasciare la carta d'identità a causa dell'enorme
burocrazia in loco e la corruzione; che in patria sarebbe stato
sufficiente presentare la “business identity card” in caso di controllo,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
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senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla Nigeria sino in
Europa in nave, senza tuttavia essere stato in grado di indicare il luogo
in cui sarebbe sbarcato nonché altri luoghi o Paesi attraversati durante
il resto del suo itinerario, limitandosi ad evocare soltanto i mezzi di
trasporto usati; che sarebbe arrivato a Vallorbe, nonostante non
sapesse che si trovasse in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del
17 ottobre 2008 pag. 6),
che l'insorgente ha dichiarato di non aver pagato alcunché per il
viaggio, che forse suo fratello avrebbe pagato una parte, oppure di non
sapere se qualcuno abbia pagato il suo traggito (cfr. ibidem e ricorso
pag. 2),
che il ricorrente ha asserito di aver viaggiato senza documenti e di non
essere mai stato controllato; che, considerato che varcare il confine
Schengen non costituisce un'impresa facile, non può essere verosimile
che egli vi sia riuscito senza documenti e senza aver subito alcun
controllo,
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che il ricorrente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte,
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha
ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti
d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dei membri dell'E._______
(cfr. audizione del 27 febbraio 2009 pag. 8),
che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato,
all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di
giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui
all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda
d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, codesto Tribunale tiene a sottolineare che il ricorrente si è
contraddetto sulla data dell'unico fatto addotto a sostegno della sua
domanda d'asilo, indicando il 5 settembre 2008, il 6 agosto 2008,
oppure 6 settembre 2008, per poi confermare il 6 settembre 2008
(cfr. audizione del 17 ottobre 2008 pag. 5 e audizione del
27 febbraio 2009 pagg. 5 e 9) come data esatta; che, inoltre, nel
gravame l'insorgente non s'è espresso circa le contraddizioni rilevate
dall'UFM (cfr. ricorso),
che, in aggiunta, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono di per sé, degli indizi propri a giustificare
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la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto),
che, peraltro, gli atti commessi non costituiscono manifestamente un
azione suscettibile di giustificare una protezione internazionale ai
sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di ritenere che
l'autore del gravame non possa beneficiare in Nigeria di un equo
processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi che
fossero veri,
che, per di più, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa
ottenere dalle autorità in Nigeria, se opportunamente sollecitate,
un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di
terzi nei suoi confronti,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come,
inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiara-
zioni rese dal ricorrente,
che, inoltre, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesima,
che, peraltro, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente
(art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva
che egli è giovane, ha una formazione scolastica di base, nonché
un'esperienza professionale quale commerciante (cfr. verbale
d'audizione del 17 ottobre 2008 pag. 2); che, inoltre, v'è ragione di
ritenere che il ricorrente disponga in Patria di un'importante rete
sociale, ritenuto che la sua famiglia (sua madre e suo fratello) vivono
ancora in loco (cfr. ibidem pag. 3); che l'insorgente non ha, altresì,
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in
Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
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che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-,
versato dall'insorgente il 9 aprile 2009.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 9 aprile 2009, è computato
con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...], allegato: incarto
UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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