B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1940/2012
S e n t e n z a d e l 1 7 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Algeria, alias
B._______, nato il (…),
Siria, alias
C._______, nato il (…),
senza nazionalità,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 aprile 2012 / N […].
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizze-
ra,
il verbale della decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, notificata oralmente
all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con la qua-
le detto ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dal-
la Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo,
la sentenza del 24 ottobre 2011 del Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso inoltrato dal ricorrente
contro la suddetta decisione,
la seconda domanda di asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato
in data (…),
il verbale di audizione del 3 aprile 2012 (di seguito: verbale 1), nonché
quello relativo al diritto di essere sentito in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi del medesimo giorno (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 3 aprile 2012, notificata oralmente
all'interessato seduta stante (cfr. risultanze processuali), con la quale det-
to ufficio non è entrato nel merito della citata domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed ha pronunciato l'allontanamento dell'inte-
ressato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesi-
mo,
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 11 aprile 2012 (cfr. timbro del plico rac-
comandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
13 aprile 2012,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
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e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adem-
pie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA non-
ché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, l'interessato ha dichia-
rato di essere cittadino algerino nato ad D._______ (Algeria) e di avere
vissuto a E._______ provincia di F._______ (Algeria) sino al suo espatrio
a (…).
che egli ha affermato di avere lasciato la Svizzera il (…), dopo la conclu-
sione infruttuosa della sua procedura di asilo, e di non essere tornato nel
proprio Paese di origine (cfr. verbale 1, p. 4); che egli ha, altresì, dichiara-
to di non avere nuovi motivi di asilo (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, p. 1),
che, nell'ambito dell'audizione in merito al diritto di essere sentito a ri-
guardo dell'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, egli ha dichiarato
che in Patria i propri genitori, (…), litigavano spesso e il padre picchiava
la madre e durante tali episodi i vicini di casa chiamavano la polizia; che,
ogni qualvolta sarebbero arrivate le autorità, egli avrebbe (…); che, di
conseguenza, sarebbe stato arrestato e verbalizzato in più occasioni tra il
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(…) e il (…); che, peraltro, in caso di rientro nel proprio Paese egli do-
vrebbe effettuare anche il servizio militare (cfr. verbale 2, pp. 1 e 2),
che, dopo la conclusione della prima procedura di asilo, il medesimo a-
vrebbe lasciato la Svizzera in data (…) per recarsi in treno a Costanza
(Germania) ed in seguito a Francoforte (Germania); che dalla Germania
avrebbe proseguito per Copenaghen (Danimarca), senza fermarsi, per
poi dirigersi a G._______ (Svezia) dove avrebbe chiesto asilo; che dopo
una settimana sarebbe stato trasferito a H._______ (Svezia) dove sareb-
be stato registrato e nuovamente trasferito; che, di seguito, la Svezia gli
avrebbe comunicato che avrebbe dovuto fare rientro in Svizzera; che do-
po questa comunicazione l'interessato si sarebbe recato in Danimarca
dove le autorità di asilo di detto Paese, anch'esse, avrebbero reso nota
all'interessato una decisione di allontanamento verso la Svizzera; che,
quindi, egli, passando in treno dalla Germania, avrebbe raggiunto di sua
iniziativa I._______ (cfr. verbale 1, p. 4),
che, nella decisione del 3 aprile 2012, l'UFM ha considerato, da un lato,
che la prima procedura di asilo è definitivamente conclusa e che i fatti
addotti dall'interessato nella presente procedura non sono propri a moti-
vare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione dell'ammis-
sione provvisoria; che, inoltre, i motivi relativi ai propri arresti in Algeria
nel periodo (…) non sarebbero stati menzionati nella prima procedura di
asilo; che, pertanto, tali motivi sarebbero di dubbia attendibilità, oltre che
tardivi e non atti a contribuire alla concretizzazione di elementi già addotti
e pertanto non verosimili; che, del resto, né l'obbligo di prestare servizio
militare, né gli altri problemi di tipo famigliare accennati sarebbero rilevan-
ti in materia di asilo,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pro-
nunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecu-
zione verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, il ricorrente sottolinea preliminarmente di essere tornato
in Svizzera volontariamente, ritenuto che la Svezia in applicazione delle
regole di Dublino avrebbe voluto arrestarlo e rinviarlo con la forza, otte-
nendo quindi il medesimo risultato; che egli fa valere che l'UFM avrebbe
dovuto entrare nel merito della propria domanda di asilo in quanto la si-
tuazione generale nel Paese di origine sarebbe terribile, dato che a domi-
nare sarebbero l'ingiustizia, il terrorismo e la violenza; che, a suo dire, in
Svizzera si sarebbe comportato in modo corretto; che, contrariamente a
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quanto ritenuto nella decisione impugnata, la situazione dell'Algeria ri-
chiederebbe una valutazione prudente circa l'esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento; che, di conseguenza, laddove non venisse ricono-
sciuto l'asilo, dovrebbe perlomeno essere verificata la possibilità di otte-
nimento dell'ammissione provvisoria,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità in-
feriore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e,
in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha,
altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda di asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una pro-
cedura di asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pen-
dente la procedura di asilo, è rientrato nel Paese di origine o di prove-
nienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti
nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti
per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura di asilo si è definitivamente conclusa con la
crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 7 ottobre 2011, a segui-
to della sentenza del 24 ottobre 2011 del Tribunale con la quale è stato
respinto il ricorso dell'insorgente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, segnatamente, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non es-
sere rientrato nel suo Paese di origine tra la crescita in giudicato della de-
cisione del 7 ottobre 2011 e l'inoltro della seconda domanda di asilo in
Svizzera e di fare valere gli stessi motivi già invocati nel corso del primo
procedimento di asilo (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, p. 1),
che, d'altronde, le nuove allegazioni del ricorrente in merito agli arresti
avvenuti in Patria nel periodo (…), a seguito dei propri problemi famigliari,
sono tardive e quindi inverosimili,
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che, alla luce di quanto evocato, vi è, dunque, ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motiva-
re la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53, consid. 4.2,
p. 769 e i relativi riferimenti),
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuova-
mente addotti dal ricorrente nella presente procedura di asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione
della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tute-
la e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM a-
vrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2009/50, consid. 9
p. 733),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed al-
tre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura,
RS 0.105),
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che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamen-
to è ammissibile,
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Algeria, non
è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza genera-
lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territo-
rio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed ha
lavorato come (…) (cfr. verbale 1, p. 4); che ha una sufficiente formazione
scolastica, oltre ad avere qualche conoscenza linguistica di francese e
greco (cfr. verbale 1, p. 3); che, inoltre, dispone in Patria di una rete fami-
liare, segnatamente, i genitori, due fratelli e una sorella (cfr. verbale 1, p.
5),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(cfr. DTAF 2009/2, consid. 9.3.3, p. 21 e relativi riferimenti),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pa-
ese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34, consid. 12,
pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avando il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: