Corte IV
D-1943/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, provenienza sconosciuta, alias Liberia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1943/2009
Fatti:
A.
Il 7 febbraio 2009, l'interessato, dichiaratosi cittadino liberiano
originario di B._______, nato da padre liberiano e da madre nigeriana,
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella
sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 18
febbraio 2009 e del 13 marzo 2009) d'aver lasciato assieme alla madre
la Liberia all'età di tre anni per andare a vivere a C._______ nello
Stato di Bayelsa in Nigeria. Nel mese di (...) del (...), egli avrebbe
partecipato ad un attacco contro una stazione di polizia,
rispettivamente avrebbe saputo dell'uccisione di alcuni poliziotti e
sarebbe stato arrestato, ma sarebbe riuscito a liberarsi. Dopo tale
avvenimento, il (...), il villaggio dell'interessato sarebbe stato attaccato
dai militari, i quali avrebbero ucciso tutte le persone tra cui la sua
famiglia, quando lui non era presente. Sarebbe in seguito fuggito dal
suo villaggio per rifugiarsi a D._______ e alcune settimane più tardi,
ovvero nel (...) del (...), l'interessato avrebbe lasciato definitivamente la
Nigeria, quando - mentre si trovava a D._______ - sarebbe venuto a
sapere di essere ricercato dalle autorità nigeriane. Dopo aver risieduto
in Ghana per un anno, nel (...) del (...), l'interessato avrebbe
attraversato la Repubblica del Niger, per giungere in Libia dove
avrebbe vissuto a E._______ per due anni. Dalla Libia, il (...), egli si
sarebbe recato in Italia, da dove - dopo oltre cinque anni - avrebbe
raggiunto il (...) la Svizzera, in treno, senza subire controlli e senza
alcun documento.
B.
Il 23 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 25 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
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domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa.
2.2 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del
20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto, da un lato, che il
richiedente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità, dall'altro
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lato, ha considerato inattendibili le allegazioni decisive in materia
d'asilo presentate dal medesimo. In particolare, il richiedente - oltre a
non aver convinto l'autorità inferiore della sua provenienza da
C._______ nello stato di Bayelsa in Nigeria - non avrebbe saputo
fornire dettagli sulla sua attività di combattente, non avrebbe
menzionato - nella prima audizione - l'arresto di cui sarebbe stato
oggetto e si sarebbe contraddetto sulla situazione dei membri della
sua famiglia. Dalle dichiarazioni del richiedente, l'UFM ha potuto
presumere che egli sia di origine nigeriana, avendo tra gli altri
dichiarato che sua madre sarebbe nigeriana, mentre che detto Ufficio
ha escluso che egli sia originario della Liberia, come avrebbe
sostenuto, in assenza di qualsiasi legame con tale Paese e di alcun
documento. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
del richiedente.
5.
Nel ricorso, l'insorgente ha allegato di non aver mai posseduto né
richiesto un documento d'identità (passaporto o carta d'identità) e
dunque di non poter produrre alcun documento. Egli ha segnalato di
non avere più contatti con nessuno in Sierra Leone o in Nigeria, dove
sarebbe rimasta sua madre, nonché non di non conoscere i suoi
parenti in Liberia, da dove sarebbe partito quando aveva tre anni. Il
ricorrente ha addotto inoltre che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari
ulteriori chiarimenti in merito allo statuto di rifugiato o all'esecuzione
dell'allontanamento. In particolare, egli ha ribadito di non aver potuto
rispondere alle domande sulla Liberia, poiché avrebbe lasciato da
piccolo questo Paese, ed ha addotto che, in caso di un suo rinvio in
Liberia, la sua vita sarebbe in grave pericolo, giacché in questo Paese
vige una situazione ancora fortemente destabilizzata, non vi
conoscerebbe nessuno e non vi avrebbe alcun legame.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
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per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c).
6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli
studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero
[DTAF] 2007/7 consid. 6).
6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva, che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché siano trascorse parecchie settimane dall'invito
dell'UFM, dal momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo il 7
febbraio 2009, ad esibirli (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009
pag. 5). Il ricorrente ha allegato di aver lasciato la Nigeria, giungendo
dapprima in Ghana e, attraversando la Repubblica del Niger, fino in
Libia, da dove avrebbe proseguito in barca per l'Italia, e da lì infine
avrebbe raggiunto la Svizzera in treno, senza documenti e senza
subire controlli. Il ricorrente si è contraddetto sul mezzo utilizzato per
arrivare in Ghana, affermando dapprima che avrebbe viaggiato in
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camion (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 9) ed in
seguito in bus (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 6). Egli
non è stato in grado di indicare la data in cui sarebbe arrivato in Italia,
a F._______ e l'indirizzo preciso del negozio in cui avrebbe alloggiato,
nonché la città in cui sarebbe arrivato in Svizzera (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 10). Solo nel corso della
seconda audizione avrebbe menzionato il fatto di aver raggirato i
controlli alle frontiere, pagando l'autista (cfr. verbale d'audizione del 13
marzo 2009 pag. 6). Oltre a ciò, codesto Tribunale osserva che varcare
il confine Schengen senza alcun documento costituisce un'impresa
pressoché impossibile. Pertanto, alla luce dell'inverosimiglianza delle
dichiarazioni circa il viaggio d'espatrio, v'è ragione di ritenere che
l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e che
dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa. D'altronde
non soccorrono il ricorrente le vaghe e stereotipate allegazioni,
secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti,
poiché non ne avrebbe mai posseduti e non ne avrebbe mai richiesti
(cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 5 e ricorso pag. 2).
Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non aveva ragioni
valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di
legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la
decisione di non entrata nel merito, quand'anche avesse a presentare
un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e
relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le
allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF
in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti
rilevare innazitutto che il ricorrente, malgrado abbia dichiarato di
essere cittadino liberiano, non conosce sostanzialmente alcunché e
non ha dimostrato - con una valida giustificazione (cfr. ricorso pag. 2) -
alcun interesse in merito a questo Paese, che pretende essere il suo
(cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3 e del 13 marzo
2009 pag. 4-5). Peraltro, egli ha fatto valere in corso di procedura dei
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motivi d'asilo che non sono correlati alla Liberia, bensì alla Nigeria ed
in particolare allo Stato di Bayelsa (cfr. verbali d'audizione del 18
febbraio 2009 pag. 7-9 e del 13 marzo 2009 pag. 4-5).
Indipendentemente dalla questione di sapere se l'insorgente proviene
o meno da questo Stato della Nigeria, il racconto - ad esso correlato e
reso a sostegno della sua domanda d'asilo - è inverosimile. A titolo
d'esempio, codesto Tribunale sottlinea che egli non è stato in grado di
indicare la data precisa dell'incidente in cui sarebbero stati uccisi dei
poliziotti (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8).
L'insorgente si è inoltre contraddetto sulle conseguenze dell'attacco al
suo villaggio, affermando che tutta la sua famiglia - tra cui sua madre,
il di lei marito e i suoi fratellastri - sarebbe stata sterminata (cfr.
verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) mentre che avrebbe
dichiarato che uno dei suoi fratelli si troverebbe sempre in Ghana (cfr.
verbale d'audizione del 13 marzo 2009 pag. 12) e che la madre - di cui
non avrebbe più notizie da molto tempo - sarebbe rimasta in Nigeria
(cfr. ricorso pag. 2), e quindi ancora in vita. Non soccorrono peraltro
l'autore del gravame le mere e semplici allegazioni secondo cui
sarebbe ricercato dalle autorità nigeriane, ritenuto che ciò gli sarebbe
stato riferito da un suo amico (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo
2009 pag. 13 e 15) o dalle persone di altri villaggi (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 8) ed i fatti di cui si prevale
risalirebbero ben al (...) (cfr. verbali d'audizione del 18 febbraio 2009
pag. 8 e del 13 marzo 2009 pag. 13). D'altronde, il ricorrente in sede di
ricorso non ha indicato, né accennato ai motivi d'asilo asseriti in corso
di procedura e correlati agli avvenimenti che sarebbero avvenuti in
Nigeria (cfr. ricorso pag. 2). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come, inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3
lett. b LAsi , le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dall'insorgente (v. consid. 8 del presente giudizio), non
risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre
la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della
qualità di rifugiato del medesimo. Inoltre, non si giustificano neppure
delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza
di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi).
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10.
Di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
11.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
12.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art.
83 cpv. 4 LStr). La questione del carattere possibile, ammissibile e
esigibile dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è
limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei
fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale
amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am
Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art.
13 cpv. 1 lett. c PA.
12.2 Nel caso di specie, le affermazioni del ricorrente in merito alla
propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, al
punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dalla Liberia (v.
considerando 8 del presente giudizio) e contestualmente qualsivoglia
impedimento al rientro del ricorrente nel suddetto Paese, come egli
pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici
affermazioni (cfr. ricorso pag. 2-3). Per di più, questo Tribunale osserva
che, giusta l'art. 25 cpv. 1 lett. c della Costituzione della Repubblica
federale della Nigeria del 1999, è cittadino nigeriano ogni persona
nata all'estero avente un genitore nigeriano. Pertanto, come ha
presunto rettamente l'UFM, v'è ragione di ritenere che il ricorrente sia
nigeriano, visto che egli stesso ha dichiarato che sua madre è
nigeriana (cfr. verbale d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 2 e del 13
marzo 2009 pag. 3). Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di
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collaborare con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza,
a lui senza dubbio nota, ed ha posto le autorità nell'impossibilità di
determinare con certezza il suo paese d'origine, e l'esistenza di
ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento.
12.3 Essendo comunque verosimile che il suo Paese di origine sia la
Nigeria, questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non
emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
12.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
12.5 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente,
quest'ultimo è giovane, ha vissuto in Nigeria sin dall'età di 3 anni fino
al suo espatrio nel 2000 (cfr. verbale d'audizione del 13 marzo 2009
pag. 3) ed ha una certa esperienza professionale come cacciatore,
pescatore ed altresì come manovale nell'edilizia (cfr. verbale
d'audizione del 18 febbraio 2009 pag. 3-4). L'insorgente non ha,
altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali
da giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA
2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera
per motivi medici.
12.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
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documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente
esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del
presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a cpv. 2 LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di
spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia, n. di rif. N [...])
- G._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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