Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1950/2011
Sentenza del 15 aprile 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliera Antonella Guarna.
Parti A._______, nata l'(…),
B._______, nato il (…),
Romania,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 / N (…).
D-1950/2011
Pagina 2
Visto:
la prima domanda di asilo che l'interessata, minorenne ed incinta, ha
presentato il (…) in Svizzera,
la decisione dell'UFM del 4 febbraio 2010, mediante la quale detto Ufficio
non è entrato nel merito della suddetta domanda di asilo ai sensi
dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio
dalla Svizzera, nonché l'esecuzione medesima,
il rimpatrio volontario dell'interessata unitamente al figlio verso la
Romania in data (…),
la seconda domanda di asilo che l'interessata, per sé e per suo figlio, ha
presentato in data (…) in Svizzera,
i verbali di audizione dell'interessata del 21 gennaio 2011 (di seguito:
verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2),
l'istituzione di una curatela, nonché la nomina del relativo curatore nei
confronti dell'interessata e di suo figlio in data (…) (cfr. atto B 17/4),
la decisione dell'UFM del 17 marzo 2011 di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, notificata il 18 marzo 2011 a C._______,
curatore dell'interessata e di suo figlio in quanto minorenni (cfr. avviso di
ricevimento, atto A/A),
il ricorso inoltrato dall'insorgente per sé e in veste di rappresentante di
suo figlio il 25 marzo 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato),
congiuntamente al suo presunto consorte D._______ (N […]),
l'originale dell'incarto UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 29 marzo 2011,
la decisione del Tribunale del 5 aprile 2011, mediante la quale la
ricorrente e suo figlio sono stati autorizzati a soggiornare in Svizzera sino
a conclusione della procedura,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
D-1950/2011
Pagina 3
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF),
che, preliminarmente, vista l'assenza della prova di un legame
matrimoniale ufficialmente riconosciuto tra l'insorgente e il suo presunto
consorte D._______ (N […]), nonché del legame di filiazione di
quest'ultimo con il figlio della ricorrente, non si giustifica la congiunzione
delle cause e la pronuncia di una sola sentenza, nonostante essi abbiano
presentato congiuntamente ricorso,
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché
art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed i
ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessata – cittadina rumena, di etnia (…), originaria di E._______
(Romania) con ultimo domicilio a F._______, nella provincia di E._______
– ha dichiarato di essere espatriata nuovamente dal suo Paese di origine,
poiché non le sarebbe stato concesso un aiuto economico di (…) mensili
per il suo bambino in quanto, essendo minorenne, essa non potrebbe
usufruire dell'aiuto sociale, come dimostrerebbe il documento presentato
come la copia fax dell'Ufficio regionale del sostegno sociale al Municipio
di F._______ (doc. 1); che, per tentare di ottenere detto aiuto,
l'interessata si sarebbe altresì rivolta al partito dei (…), nonché al sindaco
D-1950/2011
Pagina 4
del suo Paese, tuttavia senza successo; che, inoltre, non potendo più
usufruire dell'ospitalità e dell'impiego che il suo datore di lavoro le
avrebbe offerto, l'interessata si sarebbe trovata – unitamente a suo figlio
e al suo presunto consorte – senza più lavoro, senza alloggio e
sostentamento a partire dalla fine delle festività del (…) 2010; che, a
fronte di tale situazione ed al fine di trascorre il periodo invernale, il
compagno dell'interessata avrebbe chiesto un prestito di EUR 250.- ad
uno zingaro per poter assumere i costi del viaggio d'espatrio; che
l'interessata sarebbe espatriata ad inizio (…) 2001 con suo figlio e
accompagnata da D._______; che ella ha altresì dichiarato di temere
delle ritorsioni da parte di suddetto zingaro, il quale pretenderebbe ora di
essere rimborsato del doppio della somma prestatale,
che, nella decisione del 17 marzo 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo –
esclusivamente di origine economica – presentate dalla richiedente non
sarebbero rilevanti ai fini dell'asilo, rispettivamente che quelle relative al
timore di subire ritorsioni da parte di terzi non sarebbero verosimili; che,
di conseguenza, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di
esposizione dell'interessata e di suo figlio a persecuzioni in caso di rientro
in patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, la ricorrente contesta la
decisione dell'UFM, adducendo che nel suo caso esisterebbero indizi di
persecuzione in senso lato, per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda di asilo; che, in particolare,
l'insorgente fa valere che, oltre al comprovato diniego dell'aiuto sociale,
ella sarebbe costretta a vivere in condizioni di povertà, a causa delle
massicce discriminazioni nei confronti dei (…), ad opera del Governo e
dei singoli cittadini; che, inoltre, in considerazione della sua situazione, la
ricorrente sostiene che il suo rinvio – assieme a suo figlio – verso la
Romania non sarebbe né ragionevolmente esigibile, né ammissibile in
applicazione dell'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS
0.101) e dell'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli
D-1950/2011
Pagina 5
stranieri (LStr, RS 142.20), poiché non avrebbe la possibilità di accedere
ad un aiuto che garantisca loro un'esistenza umanamente dignitosa,
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei
Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo di
invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione
personale,
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da
persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di
persecuzioni in detto Paese,
che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti
D-1950/2011
Pagina 6
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
quella di cui alla impugnata decisione; che le allegazioni decisive in
materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non
corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza e
rilevanza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso,
cui può essere rimandato,
che, segnatamente, la motivazione addotta dalla ricorrente, a sostegno
del suo espatrio e della conseguente presentazione della sua domanda di
asilo, è legata esclusivamente a delle ragioni di ordine economico, ovvero
all'impossibilità di ottenere un aiuto sociale per suo figlio da parte delle
autorità municipali del suo Paese di origine e quindi di mantenersi
(cfr. verbale 1 pag. 4), nonché alla perdita dell'alloggio e del lavoro di cui
disponeva, assieme al suo asserito consorte (cfr. verbale 1 pag. 4 e
verbale 2 D6-D7, D10, D23-D24, D27 e D33-43); che, peraltro,
contrariamente a quanto pretende la ricorrente con semplici allegazioni di
parte (cfr. ricorso pag. 2), la sola appartenenza all'etnia (…) non
presuppone di per sé l'esistenza di persecuzioni generali e sistematiche,
né tantomeno di persecuzioni atte a costringere le persone di tale etnia a
vivere in condizioni di povertà; che, in siffatte circostanze, i motivi di asilo
invocati dalla ricorrente non costituiscono, di per sé, un motivo rilevante
suscettibile di condurre a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, laddove
infatti le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica
(povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un
alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza
di infrastrutture o da problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese
in questione, può essere confrontata, non rientrano nei motivi previsti
dalla suddetta norma,
che, inoltre, il timore invocato dalla ricorrente circa l'eventualità di subire
ritorsioni da parte di terzi, e meglio della persona che le avrebbe prestato
la somma di (…), come rettamente rilevato dall'UFM, è del tutto infondato,
nonché inverosimile; che, innanzitutto, la ricorrente ha fatto valere tale
timore soltanto in occasione della seconda audizione (cfr. verbale 2 D36),
nonostante le fosse stato chiesto apertamente se – oltre a quanto reso –
vi fossero altri motivi che avrebbero potuto ostacolare il suo rimpatrio
(cfr. verbale 1 pag. 5); che, peraltro, l'insorgente ha espressamente
dichiarato che, nella misura in cui essa potesse beneficiare dell'aiuto
economico per suo figlio, i suoi motivi di asilo si estinguerebbero
(cfr. verbale 2 D33-D35), che, del resto, non è plausibile che la ricorrente
non abbia saputo indicare le generalità della persona che avrebbe
concesso il prestito a lei e al suo consorte (cfr. verbale 2 D37),
D-1950/2011
Pagina 7
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e di suo
figlio in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre entrambi in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
diversamente da quello che pretenderebbe far credere la ricorrente (cfr.
ricorso pag. 3),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Romania non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
meritano tutela e la decisione impugnata va confermata,
che la ricorrente e suo figlio non adempiono le condizioni in virtù delle
quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni
procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento della ricorrente e di suo figlio quanto
alla loro situazione personale; che ella è giovane e gode di buona salute,
così come il suo bambino; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
loro ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
D-1950/2011
Pagina 8
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di
una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, segnatamente, lo
stato interessante in cui si troverebbe attualmente la ricorrente, gravida al
(…) mese secondo quanto emerso dallo scritto del 13 aprile 2011 del suo
presunto consorte, non costituisce un ostacolo all'esecuzione del suo
allontanamento nel suo Paese d'origine; che, inoltre, la ricorrente dispone
di un'importante rete sociale in patria, ritenuto che vive ancora in loco
gran parte della sua famiglia, ovvero i suoi genitori, fratelli, sorelle, zii e
zie (cfr. verbale 1 pag. 3),
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che, peraltro, ella ha
già depositato agli atti il suo passaporto in originale e quello di suo figlio
(cfr. verbale 1 pag. 3); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1950/2011
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale, entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione: