B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1961/2013
S e n t e n z a d e l 1 6 a p r i l e 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nato il (...),
la moglie B._______, nata il (...),
e la loro figlia C._______, nata il (...),
Nigeria,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 20 marzo 2013 / N [...].
D-1961/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il
12 febbraio 2013 (la richiedente e la figlia), rispettivamente il
14 febbraio 2013 (il richiedente);
i verbali delle audizioni sulle generalità del 15 febbraio 2013 (di seguito:
verbale 1 [B._______]) e del 20 febbraio 2013 (di seguito: verbale 2
[A._______]), in occasione delle quali ai richiedenti è stato anche con-
cesso il diritto di essere sentiti in merito a un'eventuale evasione della
domanda d'asilo tramite una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) con il relativo trasferimento verso l'Italia;
la decisione dell'UFM del 20 marzo 2013 (notificata agli insorgenti in data
3 aprile 2013; cfr. copia dell'avviso di notifica e di ricevuta allegata al ri-
corso) di non entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34
cpv. 2 lett. d LAsi con contestuale pronuncia dell'allontanamento degli in-
teressati verso l'Italia, ordinando l'esecuzione al più tardi il giorno seguen-
te la scadenza del termine di ricorso e indicando che un eventuale ricorso
non avrebbe avuto effetto sospensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi;
la medesima decisione nella quale l'UFM ha considerato l'esecuzione del
rinvio degli interessati verso l'Italia come lecita, ragionevolmente esigibile
e possibile, posto che, da un lato, l'Italia rispetterebbe il principio del di-
vieto di respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e, dall'altro lato, non
sussisterebbero indizi fondati di violazione in detto Stato dell'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, l'Italia
applicherebbe la direttiva 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recante norme
minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri
(GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza);
il ricorso dell'8 aprile 2013 (timbro del plico raccomandato: 9 aprile 2013;
data di entrata: 11 aprile 2013) con il quale i ricorrenti hanno concluso
all'annullamento della decisione impugnata nonché alla trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova valutazione e, in
subordine, alla concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno
altresì concluso alla concessione dell'effetto sospensivo e hanno
presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle
spese di procedura, con protesta spese e ripetibili;
D-1961/2013
Pagina 3
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 12 aprile 2013;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte ed occorre pertanto
entrare nel merito del ricorso;
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32-
35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esaminare se
l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della do-
manda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di
cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra nel merito di
una domanda d'asilo se il richiedente può rendersi in uno Stato terzo a
cui compete, in virtù di un accordo internazionale, l'esecuzione della pro-
cedura d'asilo e di allontanamento;
che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazio-
ne svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che
permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una do-
manda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
D-1961/2013
Pagina 4
RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento
di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i mec-
canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di
una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regola-
mento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa
a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA-
THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Re-
gelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträ-
gen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zu-
rigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.);
che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la pro-
cedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo
essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il ri-
chiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso
uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II;
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Eu-
ropäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86
seg.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda
d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato
come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un vi-
sto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale
la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione
con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II);
che lo Stato membro sul territorio del quale il richiedente ha soggiornato
per un periodo continuato di almeno cinque mesi prima dell'inoltro della
sua domanda è tenuto a prendere in carico, nelle condizioni previste agli
art. 17 a 19 Regolamento Dublino II, il richiedente l'asilo che ha inoltrato
una domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 10 cpv. 2 e 16 cpv. 1
lett. a Regolamento Dublino II);
D-1961/2013
Pagina 5
che tale obbligo cessa se il cittadino di un Paese terzo si è allontanato dal
territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che detto citta-
dino di un Paese terzo non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di
validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 16 cpv. 3 Rego-
lamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cit-
tadino di un Paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2
Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del ci-
tato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivela-
to, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO-
DAC", che la ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Italia il
(...) (cfr. act. A 4/1) come anche il ricorrente in data (...) (cfr. act. A 10/2);
che peraltro la richiedente ha dichiarato che le autorità italiane le avreb-
bero rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al (...) (cfr. verbale 1,
pag. 8);
che il (...) l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti due richie-
ste separate, fondate sull'art. 16 cpv. 1 lett. e Regolamento Dublino II, vol-
te a riprendere a carico il richiedente (cfr. act. A 17/5) nonché la richieden-
te assieme alla figlia (cfr. act. A 18/5);
che l'Italia ha riconosciuto la sua competenza (cfr. act. A 21/1 e A 23/2);
che di conseguenza la competenza dell'Italia è data;
che gli interessati ritengono che in Italia non potrebbero disporre di un al-
loggio, dovrebbero mendicare e non sarebbero in grado di provvedere ai
bisogni della bambina (cfr. verbale 1, pag. 10 e verbale 2, pag. 8);
che nell'atto di ricorso gli insorgenti hanno addotto che in Italia la man-
canza di un alloggio, le discriminazioni nel mondo del lavoro e l'assenza
di un sostegno sociale li avrebbero socialmente emarginati costringendoli
a vivere per strada, in condizioni chiaramente inadatte alla crescita della
loro bambina; che essi sarebbero stati costretti a vivere chiedendo l'ele-
mosina nonché cercando nella spazzatura avanzi di cibo e vestiti; che
l'UFM avrebbe dovuto considerare la drammaticità di una realtà, regolar-
mente documentata tra l'altro da articoli di stampa e rapporti d'inchiesta,
secondo cui in Italia non vi sarebbero le strutture e i mezzi per assicurare
D-1961/2013
Pagina 6
un'assistenza degna ai richiedenti l'asilo; che con una bambina da cre-
scere, tornare in Italia significherebbe condannare anch'ella a un'esisten-
za caratterizzata da disperazione e abbandono; che quindi l'UFM avrebbe
dovuto valutare l'esistenza effettiva di un alloggio e di un'adeguata assi-
stenza al loro rientro;
che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che gli interessati
non siano esposti, in caso di trasferimento verso Italia, a un trattamento
contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU;
che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che non incombe quindi alla Svizzera di determinare se gli interessati sa-
ranno assistiti, dopo il loro trasferimento, in condizioni soddisfacenti;
che vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene ai ricorrenti d'inficiarla, addu-
cendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel loro caso
particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garan-
zia e non accorderebbero loro la protezione necessaria o li priverebbero
di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti
dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09]
del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che i ricorrenti non hanno conseguito stabilire che lo Stato di destinazione
sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto,
ai loro bisogni;
che i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che
le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da
contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del loro trasferimento;
che in particolare, essi non hanno stabilito che lo Stato di destinazione
violerebbe le norme della direttiva accoglienza;
che incomberà quindi ai ricorrenti di far valere la loro situazione specifica
e le loro difficoltà, in rapporto al loro statuto, nonché di prevalersene di-
D-1961/2013
Pagina 7
nanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando le vie di diritto adegua-
te;
che pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale
lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. senten-
za della Corte EDU M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati; cfr. anche
DTAF 2011/35);
che visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale,
serio e concreto che il trasferimento dei ricorrenti verso lo Stato di desti-
nazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante
dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo dei
ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderli in
carico giusta le condizioni previste all'art. 20 Regolamento Dublino II;
che quindi è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda d'asilo dei ricorrenti in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e
ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44
cpv. 1 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di soggior-
no in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
pag. 645);
che in virtù di quanto sopra enunciato anche le conclusioni ricorsuali volte
all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità
inferiore vanno respinte;
D-1961/2013
Pagina 8
che visto quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia
il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, è confermata;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che anche la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene
senza oggetto con la presente sentenza;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1961/2013
Pagina 9
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: