B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1964/2014
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A. _______, nato il (…), con la moglie
B. _______, nata il (…) e i figli
C. _______, nato il (…) e
D. _______, nato il (…),
Nigeria,
tutti rappresentati dal signor Lodovico Gentile,
(…),
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 24 marzo 2014 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il
25 febbraio 2014;
la decisione dell'UFM del 24 marzo 2014, notificata il 9 aprile 2014 ai
richiedenti (cfr. atto A19/1) mediante la quale detto Ufficio non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
(RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento degli interessati verso
l'Italia;
il ricorso dell'11 aprile 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata:14 aprile 2014) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo
federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM
con il quale i ricorrenti hanno concluso all'annullamento della decisione
impugnata ed hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del
relativo anticipo;
la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento
concessa in data 15 aprile 2014;
la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data
16 aprile 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a‒c e art. 52 PA;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, prima di applicare la precitata disposizione, l'UFM esamina la
competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i
criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi
di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione)
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di
seguito: Regolamento Dublino III; cfr. nota di risposta del 14 agosto 2013
del Consiglio federale alla Commissione europea relativa all'accettazione
del Regolamento Dublino III previo soddisfacimento dei requisiti
costituzionali entro il 3 luglio 2015);
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale
responsabile per l'esame della domanda di asilo, l'UFM pronuncia la non
entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a
carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione;
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 del Regolamento Dublino III, la domanda di
protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia
quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15);
che ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente è
applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 del
Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento
non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri);
che, giusta l'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III, qualora sia
impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente
designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere
che sussistono delle carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle
condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un
trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di
seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di
determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei
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criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa
essere designato come competente;
che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale in forza del suddetto Regolamento è tenuto a riprendere in
carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 – il
richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato
domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro
Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b del
Regolamento Dublino III);
che gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c–d vengono meno se
l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno
tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno
in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (cfr. art. 19
par. 2 del Regolamento Dublino III);
che, giusta l'art. 17 par. 1 del Regolamento Dublino III («clausola di
sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno
Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione
internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide, anche se tale esame non gli compete;
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno
rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo
«EURODAC», che i ricorrenti hanno depositato una domanda d'asilo a
(…) (Italia) il 12 luglio 2011 (cfr. atti A3/2 e A4/2);
che tale circostanza è stata confermata dagli stessi ricorrenti (cfr. verbale
d'audizione del marito del 28 febbraio 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 5;
verbale d'audizione della moglie del 28 febbraio 2014 [di seguito:
verbale 2], pag. 5);
che il 7 marzo 2014, l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati agli art. 23 par. 2 e art. 24 par. 2 del Regolamento
Dublino III una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1
lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti A11/8 e A13/5);
che il 20 marzo 2014, queste autorità hanno espressamente accettato il
trasferimento dei ricorrenti verso l'Italia, in applicazione della stessa
disposizione (cfr. atti A15/2 e A16/2);
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che, quindi, l'Italia ha riconosciuto la propria competenza nella trattazione
della domanda di asilo in questione;
che gli interessati non hanno contestato né di aver depositato una
domanda di asilo in l'Italia, né che questo Stato sia competente per
trattare la loro domanda (cfr. verbale 1, pagg. 5 e 9; verbale 2, pagg. 5 e
7);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è data;
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze
sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei
richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o
degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase del
Regolamento Dublino III);
che, peraltro, il paese in questione è firmatario della CartaUE, della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della
Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio
1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni;
che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una
procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto
internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione
(cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale [rifusione] [GU L
180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale [rifusione] [GU L 180/96, di seguito: direttiva accoglienza]);
che, diversamente da quella che è la situazione ritenuta per la Grecia, ad
oggi non risulta – dalle ribadite e concordi posizioni dell'Alto
Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR), dal
Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, oltre che delle
numerose organizzazioni non-governative internazionali (cfr.
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segnatamente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) – che la
legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la
procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da
concludere che le domande di asilo non vengano trattate seriamente
dalle autorità preposte, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che
i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine
(cfr. sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del
21 gennaio 2011, 30696/09);
che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma
del Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie;
che in sede ricorsuale i ricorrenti fanno valere che in Italia non avrebbero
trovato protezione in un centro d'accoglienza, ma avrebbero dormito sotto
i ponti o dove capitava; che inoltre i figli non avrebbero ricevuto le cure
mediche di cui necessitavano;
che tuttavia, i ricorrenti non hanno dimostrato che lo Stato di destinazione
non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine la
procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della
direttiva procedura;
che, inoltre, i ricorrenti non hanno apportato qualsivoglia indizio serio e
concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non
rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe
meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandoli in un paese
dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente
minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese;
che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un
trasferimento nello Stato in questione esporrebbe i ricorrenti al rischio di
essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di
vita indegna in violazione della direttiva accoglienza;
che invero, l'allegazione ricorsuale secondo cui gli interessati non
avrebbero trovato protezione in un centro d'accoglienza ed avrebbero
dormito sotto i ponti, alla stazione o dove capitava, costituisce
unicamente un'affermazione generale, non sostanziata e non corroborata
da elementi probatori; che inoltre i ricorrenti hanno dichiarato che in caso
di trasferimento in Italia non avrebbero un alloggio e nemmeno un lavoro
(cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 7); che tuttavia, tali affermazioni
non sono corroborate da alcun mezzo probatorio;
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che essi non hanno dunque fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali
da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv.
tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia;
che, ad ogni modo, appartiene ai ricorrenti sollevare l'eventuale
violazione dei loro diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto
dinanzi alle autorità dello Stato in questione;
che i ricorrenti invocano che i figli bisognosi di assistenza medica non
avrebbero ricevuto le cure necessarie in Italia; che tuttavia, i essi non
hanno neppure menzionato quali fossero i problemi medici dei figli;
che i medesimi fanno valere implicitamente che il trasferimento verso lo
Stato di destinazione esporrebbe i figli ad un rischio per la loro salute
costitutivo di una violazione dell'art. 3 CEDU,
che il respingimento forzato di una persona che soffre di problemi medici
non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno
che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva
prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del
27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1);
che all'occorrenza tale non è il caso dei figli dei ricorrenti; che invero non
hanno prodotto alcun certificato medico o altri mezzi di prova che
dimostrino che i figli siano effettivamente affetti da problemi medici;
che nemmeno nell'audizione non hanno riferito di eventuali problemi (cfr.
verbale 1, pag. 9; verbale 2, pag. 7);
che, inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture
mediche sufficienti;
che l'Italia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve
provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza
sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e
il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la
necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze
di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di
assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva);
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che, alla luce di tutto quanto sopra, non ci sono elementi che lascino
pensare che in caso di bisogno ai ricorrenti non saranno garantite le cure
mediche necessarie;
che gli insorgenti possono quindi essere trasferiti in Italia; che, del resto
non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in
questione la situazione medica dei ricorrenti (cfr. art. 31 e 32 del
Regolamento Dublino III);
che va inoltre aggiunto che il Regolamento Dublino III non conferisce un
diritto al richiedente l'asilo di scegliere lo Stato membro competente per la
trattazione della sua domanda d'asilo, che a suo avviso, offre le migliori
condizioni di accoglienza (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3 applicabile per
analogia);
che per quanto riguarda l'allegazione ricorsuale secondo cui il signor
A. _______ avrebbe delle prospettive professionali in Ticino essendo
elettricista ed essendo specializzato nel campo dei lavori di alta tensione,
va rilevato che questi elementi non sono rilevanti per la determinazione
dello Stato competente ai sensi del Regolamento Dublino III;
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) del Regolamento Dublino III;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da
parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda di
asilo dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a
riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25,
29 del Regolamento Dublino III;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della
domanda di asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che i ricorrenti non possiedono un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a Oasi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera
distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di
non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF
2010/45 consid. 10);
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che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e
pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni
ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno
respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che la misura supercautelare concessa in data 15 aprile 2014 cessa di
avere effetto con la pronuncia della presente sentenza;
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 10
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La misura supercautelare pronunciata in data 15 aprile 2014 è revocata.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: