B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1971/2017
Sen t en z a d e l 3 a p r i l e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Barbara Balmelli, Daniela Brüschweiler,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone,
SOS Antenna Profughi
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento);
decisione della SEM del 2 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
Il richiedente, asserito cittadino eritreo, di etnia tigrina, di religione cristiana
ortodossa, è nato a C._______ (D._______) da madre e padre eritrei. Lo
stesso afferma, aver vissuto in D._______ quale rifugiato insieme ai geni-
tori sino al (…), data nella quale sarebbe rientrato con i medesimi in Eritrea.
Nel medesimo Paese avrebbe vissuto sino al (…) luglio 2014, data dopo la
quale sarebbe espatriato in D._______, sino a novembre 2014. Avrebbe in
seguito proseguito per E._______ e F._______, e sarebbe entrato illegal-
mente in Svizzera l’11 giugno 2015, data nella quale ha depositato la do-
manda d’asilo in oggetto (cfr. verbale di audizione sulle generalità del
24 giugno 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 2-3 e pagg. 6-7; doc. A3).
Il richiedente ha in sostanza dichiarato, e per quanto è qui di rilievo, di non
voler effettuare il servizio militare per il quale non sarebbe mai stato con-
vocato dalle autorità del suo Paese d’origine (cfr. verbale 2, D142-D145,
pag. 15 e D157, pag. 16). Egli sarebbe poi stato arrestato ed incarcerato
per cinque anni in Eritrea, poiché gli sarebbe divenuta insopportabile la
situazione di pressione e di esclusione sociale nei suoi confronti, perpetrata
anche dai suoi amici e conoscenti a seguito del suo orientamento sessuale
(cfr. verbale 1, pagg. 7-8; verbale di audizione sui motivi di asilo del 17
ottobre 2016 [di seguito: verbale 2], D49-D50, pagg. 5-6 e D165-D166,
pag. 17). Infine egli ha allegato di essere uscito illegalmente da quest’ul-
timo, ciò che lo esporrebbe al rischio di essere incarcerato (cfr. verbale 2,
D165, pag. 17).
B.
Con decisione del 2 marzo 2017, notificata all’interessato il 6 marzo 2017
(cfr. atto A24) la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha
respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato contestualmente l’al-
lontanamento dalla Svizzera, la cui esecuzione non sarebbe però ragione-
volmente esigibile, e concesso, di conseguenza, l’ammissione provvisoria
al richiedente.
C.
Con ricorso del 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 4 aprile 2017), l’interessato insorge dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione
della SEM. Il medesimo chiede, in via principale, l’accoglimento del ricorso,
con annullamento della decisione dell’autorità inferiore ed il riconoscimento
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della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In via subordinata po-
stula la restituzione degli atti all’autorità inferiore per una nuova valutazione
in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione
dell’asilo. Presenta altresì una domanda di esenzione dal pagamento anti-
cipato delle spese di giudizio, con protesta di spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 30 maggio 2017, ha accolto la
domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese pro-
cessuali del ricorrente, ed invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ri-
corso.
E.
Con risposta del 12 giugno 2017, trasmessa al ricorrente con ordinanza del
29 giugno 2017 con facoltà di esprimersi in merito entro il 14 luglio 2017,
la SEM ha confermato la decisione impugnata, considerando in sostanza
che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti nuovi fatti o mezzi di prova
che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento.
F.
Nella replica del 18 luglio 2017, trasmessa alla SEM con ordinanza del
25 luglio 2017, offrendo alla stessa la possibilità di determinarsi in duplica,
il ricorrente si è espresso in merito all’asserita inverosimiglianza delle sue
allegazioni da parte dell’autorità inferiore in merito al suo rientro nel villag-
gio d’origine dopo il periodo di incarcerazione e prima del suo espatrio,
rinviando per il resto alle motivazioni addotte nell’atto ricorsuale, riconfer-
mandolo pienamente.
G.
Con duplica del 24 agosto 2017, inviata al ricorrente il 25 agosto 2017 per
conoscenza, la SEM ha nuovamente riconfermato la decisione impugnata
e postulato la reiezione del gravame.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
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in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu-
gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo il ricorrente stato posto
al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione della SEM del 2 marzo 2017, e non
avendo in specie l’interessato censurato la pronuncia dell’allontanamento
da parte dell’autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta per-
tanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua do-
manda d’asilo.
Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inverosi-
mili ed irrilevanti, giusta gli artt. 7 e 3 LAsi, i motivi a fondamento della do-
manda d’asilo dell’interessato.
In particolare la SEM ha rilevato che A._______ non avrebbe reso verosi-
mile di essere stato arrestato, interrogato, ed incarcerato da parte delle
autorità del suo Paese d’origine. Difatti, egli avrebbe dichiarato di essere
evaso dallo stato di prigionia fuggendo dall’ospedale nel quale si trovava
per cure, tornando al suo domicilio precedente, ovvero a G._______, e lì
aver soggiornato dal settembre del 2013 sino al suo espatrio definitivo av-
venuto nel luglio 2014. Dipoi egli giornalmente si sarebbe recato al lavoro,
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sia all’interno che all’esterno della medesima località, conducendo una nor-
male vita da cittadino libero, senza incorrere in alcuna circostanza rilevante
durante tale periodo. Il fatto di essere rientrato al luogo di domicilio, sa-
rebbe un comportamento inconcepibile per una persona evasa di prigione,
poiché a mente dell’autorità di prime cure, sarebbe stato il primo luogo
dove le autorità eritree lo avrebbero ricercato. Anche confrontato con tali
asserti, il ricorrente si sarebbe limitato ad allegare che non essendo un
militare, non vi era ragione di ricercarlo. Inoltre, le sue dichiarazioni nel
corso delle audizioni sarebbero contraddittorie, poiché divergerebbero su
punti essenziali. Della presunta emarginazione subita in prigione, allegata
durante l’audizione sulle generalità, non vi sarebbe invece stato alcun
cenno spontaneo durante l’audizione sui motivi d’asilo. Anche in merito al
suo arresto vi sarebbe una contraddizione relativa alla dinamica dell’arre-
sto ed al tempo trascorso prima della sua ammissione di essere omoses-
suale alle autorità eritree. In primo luogo infatti il richiedente avrebbe asse-
rito che, prima della sua ammissione riguardo al suo orientamento ses-
suale, fosse trascorso un mese, e successivamente invece soltanto cinque
giorni, dopo i quali lo avrebbero condotto alla prigione del posto di blocco
di G._______. Confrontato in merito a tale contraddizione, il ricorrente si
sarebbe limitato ad allegare che egli era stato rinchiuso per un mese dopo
l’arresto e di avere ammesso solo dopo cinque giorni di essere omoses-
suale.
Quo alla pertinenza dei motivi d’asilo addotti dal ricorrente, la SEM ha rile-
vato che il fatto di avere lasciato illegalmente l’Eritrea recandosi in
D._______, non costituirebbero, per intensità e motivazione politica, dei
seri pregiudizi giusta l’art. 3 LAsi. Inoltre, dalle sue stesse dichiarazioni, è
emerso che non sarebbe mai stato convocato al servizio militare e nem-
meno ivi condotto dalle autorità eritree; e che avrebbe trascorso una vita
regolare dopo il rilascio dalla prigione e sino al suo espatrio, malgrado fos-
sero avvenute delle retate militari nel suo luogo di residenza, dalle quali
però egli si sarebbe tenuto lontano. Non sarebbe quindi persona invisa alle
autorità eritree e la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi non gli an-
drebbe pertanto riconosciuta.
Con ricorso, richiamati alcuni fatti esposti in corso di procedura, l’insor-
gente ritiene innanzitutto, che non sarebbero insufficientemente motivate
le sue asserzioni in merito alle circostanze dell’arresto. Difatti egli avrebbe
dichiarato di essere stato fermato insieme al suo compagno, condotto in
una località ed interrogato, rifiutando inizialmente di ammettere la propria
omosessualità. In seguito avrebbe precisato che lui ed il compagno erano
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stati fermati in un locale da tè nei pressi del mercato H._______ a
G._______ da parte di due poliziotti, che li avrebbero identificati, amma-
nettati ed ordinato loro di seguirli. La descrizione non risulterebbe inoltre
inadeguata, anche in considerazione del lungo tempo trascorso dai fatti
accaduti, che risalirebbero al (…). In secondo luogo la descrizione da lui
fornita del primo interrogatorio da parte delle autorità eritree, nel corso delle
audizioni dell’autorità di prime cure, sarebbe comunque da ritenere nel suo
complesso come logica, lineare e sufficientemente dettagliata, anche ri-
spetto al lungo lasso di tempo trascorso dagli eventi. Inoltre l’insorgente
censura le asserzioni della SEM in merito alle sue capacità descrittive rife-
rite ai luoghi di detenzione. In merito al rientro al suo domicilio, dopo che
sarebbe riuscito ad evadere dall’ospedale nel quale si trovava, il ricorrente
è d’avviso che tale comportamento non sarebbe illogico, in quanto, come
allegato in sede di audizione sui motivi, egli non sarebbe stato ricercato
dalle autorità per avere disertato dal servizio militare, bensì per altri fatti
addebitatigli, per i quali non sarebbe mai stato processato né condannato.
Per questo motivo, egli non sarebbe stato ricercato dalle autorità eritree, in
quanto sarebbero i militari della sezione del disertore che si attiverebbero
per ricercare lo stesso o il renitente. Egli non facendo parte di quest’ultima
categoria, non avrebbe pertanto dato atto ad una ricerca mirata nei suoi
confronti. Avrebbe invece spiegato in sede di audizione, che il rischio di un
nuovo arresto, sarebbe correlato alla possibilità di una retata diretta al re-
clutamento militare dei giovani nella sua zona. In merito alle presunte con-
traddizioni rilevate dalla SEM per quanto attiene la condizione di isola-
mento, il ricorrente asserisce che, in occasione dell’audizione federale, si
era convinto che l’autorità di prime cure si riferisse alle condizioni di deten-
zione nella cella ed all’esistenza o meno di altri detenuti nella medesima.
In ultimo, in riferimento alla pretesa incongruenza nella decisione avversata
sul tempo trascorso dal suo arresto all’ammissione del proprio orienta-
mento sessuale, ribadisce la correttezza delle sue asserzioni espresse du-
rante l’audizione sui motivi, ovvero di avere ammesso dopo cinque giorni
di interrogatorio, in seguito alle violenze subite ed alle precedenti dichiara-
zioni del compagno, di essere omosessuale. In merito precisa che, dopo la
sua ammissione, sarebbero trascorse alcune settimane prima di essere
trasferito nella prigione di G._______, e che non ricorda di avere dichiarato
durante la prima audizione di avere ammesso la sua omosessualità sol-
tanto dopo un mese dall’arresto. Probabilmente le stesse sue dichiarazioni
sarebbero state riassunte nel verbale di audizione o travisate in un suo
momento di confusione. Alla luce degli elementi evidenziati nel suo atto
responsivo, l’insorgente ritiene che la decisione impugnata sia il risultato di
un accertamento inesatto dei fatti nonché violi il diritto applicabile in mate-
ria.
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Nel suo atto responsivo la SEM precisa, in merito all’inverosimiglianza delle
allegazioni del ricorrente in punto al suo rientro al villaggio di origine dopo
la sua presunta fuga dalla situazione di prigionia, che le stesse sono con-
trarie all’esperienza di vita o alla logica dell’agire, in quanto non solo il ri-
corrente è ritornato a casa sua, ma è pure rientrato nello stesso villaggio
dove i suoi presunti problemi con la giustizia sarebbero iniziati, avrebbe
continuato a lavorare tranquillamente, spostandosi quotidianamente, e
questo per un periodo relativamente lungo. Inoltre, per quanto attiene le
contraddizioni rilevate in merito alla presunta condizione d’isolamento ed
al momento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento ses-
suale durante la supposta prigionia, l’autorità inferiore ritiene aver dato al
ricorrente sufficiente modo di spiegarsi e di chiarirsi durante l’audizione sui
motivi. Per il resto riconferma la sua decisione, chiedendo la reiezione del
ricorso.
In sede di replica l’insorgente ribadisce nuovamente che la sua scelta di
rientrare nel villaggio d’origine dopo la fuga dalla prigionia, anche se possa
apparire sorprendente, non sia una circostanza sufficiente a fondare un
giudizio d’inverosimiglianza delle sue allegazioni, considerando anche le
peculiarità del sistema eritreo. Pertanto egli riconferma che in una valuta-
zione complessiva delle sue allegazioni, le medesime debbano essere ri-
tenute, con probabilità preponderante, come verosimili.
Con la duplica, la SEM si limita a rinviare a quanto già addotto in prece-
denza, riconfermandosi pienamente nelle sue osservazioni e conclusioni.
9.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine
o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro
razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so-
ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione
a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
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comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Oc-
corre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione fem-
minile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
9.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo, deve provare,
o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
Anzitutto va esaminato se le allegazioni del richiedente adempiono alle
condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
10.1 Per essere ritenuti verosimili, è necessario che i fatti allegati dal ri-
chiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra
loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici
interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica
interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono
essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario
che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna
di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli
fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera fal-
sata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o,
senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso inte-
resse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine,
non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano soste-
nute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante,
pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa
che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veri-
tiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima au-
dizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che es-
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sere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono es-
sere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se
le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In
particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi
principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non
sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determi-
nante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3; GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1.
con riferimenti citati).
Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine dell’insorgente
e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo
quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta dopo il de-
posito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).
10.2 Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall’autorità
inferiore nella decisione impugnata, una parte delle dichiarazioni decisive
in materia d’asilo rese dall’insorgente, si esauriscono in affermazioni con-
traddittorie, imprecise, in più punti confuse e non corroborate da elementi
consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso,
non avendo il ricorrente presentato argomenti o prove suscettibili di giusti-
ficare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata deci-
sione.
In primo luogo, appaiono contraddittorie le dichiarazioni addotte dal ricor-
rente in merito alla suo presunto arresto e detenzione nel suo Paese d’ori-
gine. Il ricorrente ha difatti affermato dapprima di essere stato imprigionato
per cinque anni a causa della sua omosessualità, e che all’uscita dal car-
cere tutti, compresi i suoi amici, lo avrebbero evitato. Quando tale situa-
zione sarebbe divenuta insostenibile, sarebbe espatriato (cfr. verbale 1,
p.to 7.01, pagg. 7-8). In seguito però egli ha negato di aver parlato di tale
rapporto omosessuale con chicchessia, ed ha giustificato la presunta pri-
gionia alla sua famiglia raccontando che avrebbe provato ad espatriare
verso il D._______ (cfr. verbale 2, D73-D74, pag. 8 e D151, pag. 16). Si
rileva pure l’importante incongruenza nel quale è incorso il ricorrente in
merito alla conoscenza del suo orientamento sessuale da parte degli altri
prigionieri. Se dapprima ha asserito che gli altri detenuti, a causa di tale
suo orientamento lo avrebbero isolato (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), in
seguito ha invece negato che la sua omosessualità sia emersa durante la
sua prigionia (cfr. verbale 2, D89, pag. 9). Confrontato con tale contraddi-
zione, egli non ha apportato una spiegazione credibile, adducendo che la
sua presunta emarginazione fosse da ricondurre soltanto ai primi sei mesi
di prigionia (cfr. verbale 2, D154-D155, pag. 16). Non lo soccorrono in tal
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senso neppure le allegazioni ricorsuali quando, per spiegare la sua con-
traddizione, sostiene che in occasione dell’audizione sui motivi d’asilo si
fosse convinto che l’autorità si riferisse alle condizioni di detenzione nella
cella ed alla presenza di altri detenuti nella stessa, in quanto il quesito po-
sto nel corso dell’audizione sui motivi risulta chiaro e privo di possibilità
d’interpretazione differente. Ulteriore incoerenza la si rimarca circa il mo-
mento in cui il ricorrente avrebbe ammesso il suo orientamento sessuale
alle autorità eritree. Se in principio ha riferito che la sua ammissione sa-
rebbe avvenuta soltanto dopo che lui e l’amico erano stati arrestati e pic-
chiati per circa un mese (cfr. verbale 2, D49, pag. 6); in un secondo tempo
ha invece asserito che la sua ammissione dell’inclinazione sessuale sa-
rebbe avvenuta dopo una settimana ed a seguito della dichiarazione
dell’amico (cfr. verbale 2, D94, pag. 10). Sempre nella stessa audizione,
afferma infine che la sua ammissione sarebbe avvenuta soltanto dopo es-
sere stato interrogato e picchiato per cinque giorni (cfr. verbale 2, D97 e
seg., pagg. 10-11). Interpellato in merito alla palese incongruenza delle di-
chiarazioni rilasciate, il ricorrente ha offerto una risposta confusa ed incon-
cludente, asserendo di essere stato imprigionato per un mese e che l’am-
missione sulla sua inclinazione sessuale sarebbe avvenuta solo dopo cin-
que giorni di interrogatorio (cfr. verbale 2, D156, pag. 16). A nulla giovano
neppure in tale contesto le allegazioni ricorsuali, quando l’insorgente af-
ferma che le sue dichiarazioni sarebbero state riportate in forma riassuntiva
o travisate in un momento di confusione, poiché egli non spiega minima-
mente per quale motivo, su un punto essenziale dei motivi d’asilo addotti,
egli si sia più volte contraddetto. Si rimarca inoltre che l’insorgente ha avuto
la possibilità di conoscere il contenuto dei verbali delle audizioni prima della
loro sottoscrizione, con la pertinente traduzione, ed è in tale contesto che
avrebbe potuto correggere, se ed ove opportuno, le sue affermazioni e/o
gli errori occasionati dalla traduzione o da sue distrazioni. Invece, anche
se gli è stata reiteratamente fornita l’occasione di spiegarsi in merito alle
incongruenze rimarcate nelle sue dichiarazioni, si è ottenuto da parte sua
unicamente maggiore confusione ed incoerenza delle stesse.
Dipoi risulta inverosimile, poiché contraddittoria in più punti, la sua versione
del periodo di prigionia. Se egli dapprima descrive un periodo di prigionia
di otto mesi dove è stato debilitato per la mancanza di cibo ed il caldo, tanto
da dover essere ricoverato all’ospedale di I._______ (cfr. verbale 2, D111-
D114, pag. 12), confrontato in seguito con le asserzioni in merito al suo
supposto viaggio in autobus, mezzo di trasporto che egli avrebbe utilizzato
dopo la sua presunta fuga dalla prigione, ed al fatto che avesse potuto
pagare il biglietto con i soldi che gli avrebbero lasciato i genitori in prigione,
ha riferito che gli stessi militari che li sorvegliavano avrebbero comprato
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loro alcuni alimenti, quali limoni, zucchero o peperoncino (cfr. verbale 2,
D132-D139, pagg. 14-15). Si denoti come neppure del fatto che i genitori
lo avessero potuto visitare durante il periodo di prigionia e che gli avessero
consegnato del denaro (200 Nakfa a suo dire, cfr. verbale 2, D135-D138,
pag. 14), era stato menzionato in precedenza dal ricorrente durante la me-
desima audizione, in particolare quando aveva descritto il suo stato di pri-
gionia e le carceri nel quale avrebbe soggiornato (cfr. verbale 2, D49,
pagg. 5-6; D108-D114, pagg. 11-12), dichiarando in seguito che gli stessi
erano venuti a conoscenza del motivo della sua incarcerazione, solo una
volta che lui avrebbe fatto ritorno al suo domicilio (cfr. verbale 2, D151,
pag. 16). Tale importante elemento, non può essere attribuito ad una scu-
sabile dimenticanza da parte dell’insorgente, ma è ancora maggiormente
dimostrativa dell’incoerenza e della mancanza di linearità delle sue allega-
zioni, che inducono codesto Tribunale a dubitare fortemente della verosi-
miglianza delle stesse.
Oltracciò risultano pure inattendibili, poiché generiche e prive di dettagli
sostanziali, incompatibili con un’esperienza realmente vissuta, le afferma-
zioni riguardo al suo presunto arresto e quello dell’amico che sarebbe av-
venuto in un locale da tè a G._______. Se in un primo momento ha riferito
in modo generico che «quelli della sicurezza» li avrebbero fermati, condu-
cendoli «nella località» e li avrebbero interrogati (cfr. verbale 2, D49,
pag. 6); in seguito ha fornito ulteriori dettagli, del momento del suo arresto:
il luogo, in cui sarebbero stati arrestati e la località, il fatto che sarebbero
giunti due poliziotti con una sigla su un braccio “(…)”, che lo avrebbero
chiamato per nome e cognome e riferito di seguirlo, nonché ammanettato
(cfr. verbale 2, D90-D93). Tuttavia, questi ultimi, risultano vaghi e stereoti-
pati, e sono stati forniti dal ricorrente soltanto su espliciti quesiti dell’autorità
inferiore. Che tali episodi siano avvenuti a distanza di (…) anni dall’audi-
zione sulle generalità e di (…) anni dall’audizione sui motivi d’asilo, come
sostiene il ricorrente per affermare che la descrizione degli stessi sarebbe
sufficientemente precisa e dettagliata, non può essere assurta a scusante
per la carenza di elementi sostanziali, concreti e circostanziati, di un evento
drammatico ed indelebile come quello che dovrebbe essere un arresto, pe-
raltro avvenuto un’unica volta nella sua vita.
Non risultano neppure attendibili, poiché contraddittorie e prive di logica, le
dichiarazioni del richiedente concernenti la fuga dall’ospedale militare di
I._______, oltre che della vita che avrebbe condotto in seguito. Il medesimo
ha infatti affermato in primo luogo di essere riuscito a fuggire dall’ospedale
mescolandosi nella folla dei visitatori che uscivano dallo stesso, durante
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l’ora di pranzo, poiché il guardiano all’entrata si sarebbe assentato per de-
sinare (cfr. verbale 2, D115-D119, pagg. 12-13); salvo poco dopo contrad-
dirsi dichiarando che all’uscita dell’ospedale vi era una guardia militare che
controllerebbe le entrate e le uscite dei visitatori (cfr. verbale 2, D124-D125,
pag. 13). Interrogato in merito al fatto che dapprima avesse sostenuto non
trovarvisi all’uscita alcuna guardia, ed in seguito invece che la stessa era
al suo posto, ha sostenuto che all’uscita dall’ospedale militare non vi sa-
rebbe alcun controllo dei visitatori da parte della guardia addetta, in quanto
il cibo portato dagli stessi, rimarrebbe all’interno dell’edificio (cfr. verbale 2,
D126-D128, pagg. 13-14).
Questi ultimi fatti, oltretutto che avverrebbero in un ospedale militare dove
sono ricoverati pure dei detenuti che sarebbero da sorvegliare, oltre al
comportamento che avrebbero le guardie verso i visitatori dell’ospedale,
non sono credibili, in quanto incompatibili con l’esperienza generale di vita
o la logica dell’agire. A giusta ragione inoltre l’autorità di prime cure ritiene
il suo ritorno a G._______, presso la sua famiglia, dopo la presunta fuga
dall’ospedale militare (cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4; D147-D148,
pag. 15), inverosimile ed inconcepibile. Difatti, malgrado il ricorrente sia
stato confrontato con il comportamento dichiarato tenuto dopo la sua eva-
sione dalla detenzione, ovvero che dalla sua fuga di prigione sino al suo
espatrio avrebbe vissuto con la sua famiglia a G._______, preoccupandosi
del suo mantenimento svolgendo delle attività lavorative agricole dentro e
fuori la stessa città, egli ha risposto che non lo avrebbero cercato, poiché
non era un militare (cfr. verbale 2, D147-D148, pag. 15). Che un detenuto
possa scappare dalla prigionia e non essere ricercato ha già dell’incredi-
bile, ma che continui tranquillamente la vita condotta in passato, nel luogo
ove tutte le sue vicissitudini sarebbero cominciate, senza alcun elemento
rilevante successogli sino al suo espatrio dal Paese d’origine (cfr. verbale
2, D146, pag. 15), avvenuto soltanto dieci mesi dopo la sua presunta fuga
(cfr. verbale 2, D25-D26, pag. 4), risulta illogico e non fondato su alcun
elemento corroborante. Anche ponendo mente alle peculiarità della situa-
zione eritrea, come il ricorrente afferma nel suo memoriale ricorsuale, non
si può ritenere come fedefacente il comportamento tenuto dal richiedente
dopo la sua supposta fuga dall’ospedale militare.
10.3 In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che la SEM
ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell’insorgente circa il suo arresto,
gli interrogatori, le incarcerazioni, nonché la fuga dalla prigionia come non
soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza.
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Nella decisione querelata la SEM ha proseguito l’analisi ritenendo irrile-
vanti, giusta l’art. 3 LAsi, gli ulteriori motivi d’asilo addotti dal ricorrente, ov-
vero l’espatrio illegale dal suo Paese d’origine nonché l’eventuale possibi-
lità di essere convocato o condotto al servizio militare. L’autorità di prime
cure è però rimasta silente sia riguardo alla verosimiglianza che alla rile-
vanza dell’orientamento sessuale del ricorrente, che questi ha posto quale
motivo a fondamento del suo arresto ed incarcerazione (ritenuti inverosimili
al considerando 10), come pure quale motivo principale di fuga, poiché egli
allega che in Eritrea non potrebbe condurre una vita normale a causa del
suo orientamento sessuale dato che lo stesso non sarebbe accettato né
dallo Stato d’origine né dalla società (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 5
segg.; D166, pag. 17). In merito va rammentato che nelle procedure d’asilo
– così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il
principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve proce-
dere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente
rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi).
In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento
della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione
del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso
le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare
i fatti, l’autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle
parti, di informazioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie
(art. 12 lett. a-e PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti
quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e
dall’altro lato, v’è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto
conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr.
DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a
ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.).
In specie, alla luce dell’orientamento sessuale dell’insorgente, vi è luogo di
concludere che la questione dell’eventuale verosimiglianza e rilevanza del
motivo d’asilo principale addotto dall’insorgente, necessiti di un esame più
approfondito in sede di prima istanza. Vieppiù risulta necessaria la possi-
bilità per quest’ultimo di prendere eventualmente posizione sulle risultanze
istruttorie rispetto al suo motivo principale d’asilo già in prima istanza, e
che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non può
essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella
fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti
giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un’even-
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tuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; HÄFE-
LIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016,
n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). Il Tribunale ritiene per-
tanto giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest’ultima
verifichi dettagliatamente sia la verosimiglianza dell’orientamento sessuale
del ricorrente come pure dell’eventuale presenza di un rischio di esposi-
zione di quest’ultimo a delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi
in caso di rimpatrio nel suo Paese d’origine.
Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l’obbligo di
accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere
sentito ed il principio inquisitorio. Pertanto si giustifica l’accoglimento del
gravame e l’annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione
degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini
ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione ri-
spettosa dei considerandi della presente sentenza. Dato l’esito della ver-
tenza, non vi è per il resto necessità di passare in disamina le restanti cen-
sure ricorsuali.
Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
13.1 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in
tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’in-
dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor-
tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che richiedono la rifusione
delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della
decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’in-
dennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto della stessa il
Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-
TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 650.– complessivi (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. a-b TS-
TAF, art. 7 TS-TAF).
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
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una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 650.– a titolo di
spese ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: