B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1972/2017
Sen t en z a d e l 1 6 ma r z o 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
David R. Wenger, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), con i figli
C._______, nato il (…), e
D._______, nata il (…),
Afghanistan,
tutti patrocinati dal lic. Iur. Mario Amato,
Consultorio giuridico SOS Ticino,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza esecuzione dell’allontanamento);
decisione della SEM del 2 marzo 2017 / N (…).
D-1972/2017
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Fatti:
A.
A._______, cittadina afghana di etnia Hazara con ultimo domicilio a
E._______ nel distretto di Jeghatoo in provincia di Ghazni, è giunta in Sviz-
zera con i figli minori nell’agosto del 2015 dopo aver lasciato il paese d’ori-
gine circa tre anni prima per recarsi in Iran (cfr. atto A3, pag. 2 e segg.).
B.
Sentita sui motivi alla base della sua domanda d’asilo del 26 agosto 2015,
la richiedente ha dichiarato di essere espatriata in quanto avrebbe subito
un’aggressione da parte dei talebani. A proposito di tale evenienza ella ha
in particolare addotto che cinque miliziani sarebbero penetrati nella sua
abitazione nel pieno della notte alla ricerca di armi da fuoco. Tre di loro
avrebbero prelevato il marito, da allora scomparso, allorché gli ulteriori due
sarebbero rimasti con lei usando violenza nei suoi confronti. Ella sarebbe
quindi svenuta risvegliandosi una volta fattosi giorno. Dopo aver dato al-
cune parziali spiegazioni ai figli, che non avrebbero assistito alla scena,
l’interessata si sarebbe recata presso il Mullah del villaggio ed in seguito
intrattenuta con il fratello, nel frattempo giunto presso la sua abitazione.
Anche a costoro, la ricorrente avrebbe fatto solo parzialmente menzione
dell’accaduto omettendo di raccontare quanto alla violenza carnale subita.
Ad ogni modo, sia il fratello che il religioso, dopo aver preso atto del rapi-
mento del marito, le avrebbero detto che non vi sarebbero state vie
d’uscita. La ricorrente avrebbe quindi vissuto un periodo di sofferenza ri-
conducibile al sentimento di vergogna da lei provato ed al fatto ch’ella non
aveva sino a quel momento confessato a nessuno della violenza subita. In
ragione di ciò, una volta l’angoscia fattasi insopportabile, l’interessata si
sarebbe nuovamente recata dal Mullah, raccontando questa volta anche
dello stupro. Sennonché, passati alcuni mesi, il cugino del marito si sa-
rebbe presentato a casa sua, onde chiederle la mano della figlia di 10 anni.
Al rifiuto dell’interessata quest’ultimo la avrebbe minacciata di divulgare
“quanto sapeva su di lei” e meglio, “quello che lei aveva fatto con i talebani”,
a tutta la gente del villaggio “di modo che la avrebbero lapidata”. Dopo es-
sersi convinta a raccontare tutto al fratello, la richiedente sarebbe espa-
triata con quest’ultimo, grazie ai proventi della vendita dei beni famigliari
(cfr. atto A16, pag. 2 e segg.).
B.a Dal canto loro, i figli della ricorrente hanno entrambi dichiarato aver
appreso dalla madre circa il sequestro del padre da parte dei talebani il
mattino seguente agli avvenimenti in questione. Dai verbali riguardanti le
loro audizioni può parimenti essere dedotto che la madre non avrebbe fatto
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alcuna menzione della violenza carnale subita. D._______ si è quanto-
meno detta molto preoccupata per lo stato psichico della genitrice, dalla
cui attitudine avrebbe autonomamente dedotto la gravità (cfr. atti A15 e
A17).
C.
Con decisione del 2 marzo 2017, notificata ai richiedenti il giorno seguente
(cfr. atto A23), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha
respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il loto
allontanamento dalla Svizzera. Non di meno, l’autorità di prime cure ha ri-
tenuto l’esecuzione dello stesso non ragionevolmente esigibile, con conse-
guente ammissione provvisoria sul suolo elvetico.
D.
Il 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 4 aprile
2017) gli interessati sono insorti contro detta decisione con ricorso dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone
l’annullamento e la concessione dell’asilo in Svizzera. Subordinatamente
hanno richiesto la trasmissione degli atti all’autorità inferiore per una nuova
valutazione. Altresì hanno presentato un’istanza di assistenza giudiziaria
nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo con contestuale protesta di spese e ripetibili.
E.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 16 aprile 2017, ha accolto la do-
manda di assistenza giudiziaria su riserva della presentazione di un atte-
stazione di indigenza, tempestivamente trasmessa il 3 maggio 2017.
F.
In data 27 giugno 2017, la SEM ha presentato la propria risposta al gra-
vame.
G.
Con scritto del 21 luglio 2017 i ricorrenti hanno preso posizione in merito
alle considerazioni dell’autorità intimata. Nella medesima occasione hanno
trasmesso in copia uno scritto redatto dai docenti di D._______ all’atten-
zione dello psichiatra che l’aveva in cura ed un certificato medico riguar-
dante la stessa A._______.
H.
Lo scambio di scritti si è concluso con le osservazioni della SEM del 31
agosto 2017, trasmesse per conoscenza agli insorgenti.
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Pagina 4
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. L’UFM rientra
tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione
ai sensi dell’art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
Nelle procedura d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi-
nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com-
petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei
fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l’art. 12 PA, Art.
106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l’autorità deve occuparsi del corretto e
completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione ne-
cessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed
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Pagina 5
amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21
consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la deci-
sione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è
un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le
circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2
con rinvii; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia,
il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG,
2008, n. 8, pag. 192 segg ad art. 12 PA).
3.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti al
beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento con decisione del 2 marzo 2017 e non avendo essi
contestato la pronuncia dell’allontanamento, oggetto del litigio in questa
sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il
rifiuto della loro domanda d’asilo ed il mancato riconoscimento dello statuto
di rifugiato.
4.
4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni degli
interessati inverosimili poiché contraddittorie ed insufficientemente
motivate. A._______ avrebbe infatti dapprima asserito che in occasione
dell’aggressione da parte dei talebani, qualcuno avrebbe bussato alla porta
mentre in un secondo momento avrebbe addotto essersi svegliata quando
i miliziani si trovavano già in casa. Resa attenta dell’incongruenza,
l’interessata si sarebbe limitata a negare quanto dichiarato nell’ambito della
prima audizione. Per di più, nella prima occasione avrebbe fatto menzione
di un’unica arma mentre in seguito ne avrebbe citate due. Anche a tal
riguardo, una volta confrontata in merito,la richiedente avrebbe
semplicemente negato le precedenti dichiarazioni. Circa la violenza subita,
la richiedente avrebbe inoltre reso allegazioni vaghe e stereotipate senza
essere in misura di fornire alcun dettaglio in merito all’apparenza fisica
degli aggressori nonostante il contatto ravvicinato ch’ella avrebbe avuto
con quest’ultimi. Infine, le dichiarazioni a proposito della richiesta del
cugino di sposare la figlia sarebbero tardive, dal momento che in occasione
della prima audizione la ricorrente le avrebbe omesse nonostante l’autorità
di prime cure la avesse espressamente questionata in relazione ad
eventuali problemi con terze persone. Per il resto, non avendo i figli
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Pagina 6
affermato di aver assistito ai fatti accaduti, andrebbe concluso
all’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti.
4.2 Con ricorso, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, gli insorgenti
contestano le valutazioni della SEM. In particolare, essi ritengono che nei
loro resoconti non vi sarebbero elementi contraddittori. Invero da un con-
fronto dei due verbali relativi a A._______ risulterebbero due versioni molto
simili. L’unica differenza consisterebbe nel fatto che dal tenore delle dichia-
razioni rilasciate nel corso della prima audizione sembrerebbe che la ricor-
rente fosse già sveglia al momento della venuta dei talebani allorché nella
seconda occasione parrebbe ch’ella si sia destata una volta sentiti i rumori.
Questa non sarebbe tuttavia la sola interpretazione possibile. Invero, an-
che nel corso della prima audizione l’interessata avrebbe fatto riferimento
al fatto di aver sentito dei rumori, di aver chiesto chi fosse e di aver iniziato
a gridare. Occorrerebbe pertanto ritenere ovvio ch’ella abbia gridato nel
momento in cui si sarebbe resa conto della presenza dei talebani. In altri
termini, sarebbe verosimile ch’ella si sia svegliata in quel momento, sen-
tendo i rumori. Allo stesso modo, anche per quanto riguarda il numero di
armi, le dichiarazioni della ricorrente sarebbero passibili di molteplici inter-
pretazioni. È anzitutto concepibile che nel primo verbale sia stata riportata
la parola al singolare allorché l’interessata avrebbe voluto fare riferimento
a diverse armi. Inoltre, il fatto che nella seconda occasione ella abbia men-
zionato due Kalashnikov dovrebbe condurre a ritenere verosimile il suo
racconto, stante il maggior dettaglio del suo esposto. A proposito invece
della carenza di particolari in merito allo stupro, occorrerebbe tenere conto
del fatto che la vergogna provata dalla richiedente a causa di quanto subito
sarebbe emersa in maniera evidente nel corso della seconda audizione.
Per una donna musulmana analfabeta e incolta si tratterebbe di un fatto
devastante, difficile da raccontare nei dettagli. A riprova di ciò, ella non ne
avrebbe nemmeno fatta nemmeno menzione con i famigliari ed avrebbe
pianto a più riprese nel corso dell’audizione, dichiarando in varie occasioni
di sentirsi sporca per via di quanto accaduto. Andrebbe inoltre segnalato il
fatto che la figlia, all’oscuro di tutto al momento dell’audizione sui motivi
d’asilo, avrebbe dichiarato che dopo quella notte la madre non sarebbe
stata più la stessa. Parimenti di rilievo risulterebbe quanto deducibile dallo
scritto della pediatra che ha in cura la figlia, laddove viene riportato che
quest’ultima avrebbe appreso quanto accaduto alla madre solo a seguito
della lettura della decisione di prima istanza, rimanendone scioccata. Que-
sti elementi dovrebbero pertanto condurre a ritenere verosimile l’episodio
della violenza subita nonostante le carenze nella descrizione dello stesso,
carenze imputabili ad un meccanismo dissociativo riconducibile al trauma.
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Pagina 7
Per le medesime ragioni, anche l’episodio della successiva richiesta di spo-
sare la figlia da parte del cugino andrebbe giudicata plausibile nonostante
l’omissione nell’ambito dell’audizione sulle generalità. Invero, la ricorrente
avrebbe già in tale sede dichiarato di soffrire di amnesie; amnesie proba-
bilmente catalizzate dalla tensione legata alla necessità di riferire delle vio-
lenze subite.
4.3 Nella propria risposta al ricorso, l’autorità intimata rammenta anzitutto
che proprio allo scopo di dipanare la natura delle differenze riscontrate
nelle allegazioni della richiedente, le sarebbero state poste domande di ap-
profondimento e che le risposte fornite avrebbero fatto inequivocabilmente
emergere contraddizioni ingiustificabili. Allo stesso modo, l’interessata
avrebbe dovuto ricordare il numero di armi dal momento che il marito era
contadino e quindi non avvezzo a tenerle in casa. Per il resto, la reazione
della figlia, così come la sofferenza accertata da medico, non andrebbero
considerati quali indici di verosimiglianza. Quanto allo stato dissociativo, si
tratterebbe di mere supposizioni. Inoltre essendo gli assalitori gli stessi che
avrebbero aggredito il marito, l’interessata avrebbe comunque dovuto es-
sere in grado di descriverli. Da ultimo, anche a riguardo della presunta am-
nesia circa le vicissitudini con il cugino, gli insorgenti non si sarebbero av-
valsi di elementi concludenti.
4.4 In sede di replica, il patrocinatore degli insorgenti, dopo essersi ricon-
fermato nelle proprie tesi in fatto ed in diritto, sottolinea la fragilità caratte-
rizzante il nucleo famigliare oggetto della presente procedura. Invero, come
documentato dallo scritto dei suoi docenti, D._______ avrebbe messo in
atto un tentativo di suicidio da interpretare quale modalità di attirare l’atten-
zione. Inoltre, dal certificato medico prodotto e riguardante le condizioni di
salute di A._______, si evincerebbe che quest’ultima avrebbe presentato
sin da subito un disturbo post traumatico da stress con necessità di presa
a carico psicologica. Tali elementi lascerebbero quindi presagire la maggior
probabilità di uno svolgimento dei fatti così come presentati nel corso della
procedura d’asilo. Dai documenti prodotti emergerebbero del resto dei tratti
della personalità dei ricorrenti mal conciliabili con una creazione strumen-
tale degli eventi ai fini della causa.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le
disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo
statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di
rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima
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Pagina 8
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte
a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo
della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che
comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o
contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo
determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF
2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
6.
6.1 Nel caso che ci occupa, appare anzitutto opportuno procedere analiz-
zando la situazione nel luogo d’origine degli insorgenti al momento degli
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Pagina 9
avvenimenti adotti, per poi esaminare, su tale base, l’entità e la congruenza
delle allegazioni da loro fornite.
6.2
6.2.1 La provincia di Ghazni è risultata molto colpita da tutti i conflitti che
hanno riguardato l’Afghanistan. Già durante il regime comunista, la popo-
lazione si venne a trovare nel bel mezzo delle ostilità tra le forze governa-
tive e le varie fazioni di mujahiddin. A seguito dell’affermazione dei talebani
nella seconda metà degli anni ‘90, la regione risultò poi tra le più toccate
dall’oscurantismo religioso e dalle violazioni sistematiche dei diritti umani
da essi perpetrate, in particolare nei confronti della popolazione femminile.
Nonostante un provvisorio miglioramento facente seguito all’intervento
della coalizione internazionale nei primi anni 2000, sul finire della decade,
la situazione mutò nuovamente in peggio. In particolare, nel periodo men-
zionato dai ricorrenti, la presenza di gruppi di oppositori armati è ampia-
mente documentata. Alcuni distretti, seppur formalmente integrati nel terri-
torio governativo, erano in prevalenza controllati dai talebani o quanto-
meno vi era una forte presenza di quest’ultimi. Per quanto riguarda in par-
ticolare il distretto di Jeghatoo (anche detto Waeez Shahid o Bahrami
Shahid), non sono disponibili informazioni certe. Una fonte indipendente
riferisce quantomeno del rapimento di due civili ad opera ad opera di alcuni
membri delle opposizioni armate avvenuto proprio nel settembre del 2012.
V’è dunque da concludere che la presenza di talebani nella regione nel
lasso di tempo in esame sia da ritenersi altamente verosimile (cfr. Afghani-
stan Research and Evaluation Unit (AREU), Legacies of Conflict: Healing
Complexes and Moving Forwards in Ghazni Province, 10.2011,
0of%20Conflict%20-%20Ghazni%20%20CS%202011.pdf >, consultato il
25.01.2018; Afghanistan Analysts Network (AAN), The Battle for Schools
in Ghazni – or, Schools as a Battlefield, 03.07.2012, /the-battle-for-schools-inghazni-or-schools-as-a-battle-
field/ >, consultato il 25.01.2018; Afghanistan NGO Safety Office (ANSO),
Bi-Weekly Data Report; 1 - 15 September 2012, 17.09.2012
20report-20-1-15-20september-202012.pdf >, consultato il 25.01.2018). Il
fatto che la ricorrente abbia ricevuto una visita da parte di miliziani armati
nell’autunno del 2012 pare poter corrispondere alla realtà dei fatti. Il rac-
conto fornito non si discosta infatti da altri avvenimenti simili avvenuti nella
regione. Il criterio di plausibilità, tenuto conto della situazione nel luogo di
provenienza dei ricorrenti, è pertanto da considerarsi soddisfatto. Su tali
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Pagina 10
presupposti, le allegazioni dei ricorrenti meritano pertanto di essere va-
gliate approfonditamente, al fine di determinare se esse siano sufficiente-
mente sostanziate e coerenti
6.2.2 Quanto alla sostanza delle allegazioni, occorre rilevare come la ri-
corrente sia stata in misura di descrivere dettagliatamente quanto accaduto
quella sera ed in particolare l’agire degli assalitori, il loro numero, le sue
reazioni all’irruzione, e anche gli avvenimenti susseguenti. Ciò detto, il Tri-
bunale non può condividere la tesi dell’autorità di prime cure circa il fatto
che le allegazioni della richiedente risulterebbero inverosimili in quanto ella
non sarebbe stata in misura di descrivere con sufficiente dettaglio l’aspetto
fisico degli aggressori. Invero, l’assenza di dettagli differenziati circa la ca-
ratterizzazione fisica dei miliziani può in parte essere relativizzata sulla
base della traumaticità dell’evento. Va infatti tenuto debitamente conto
della frequenza degli episodi dissociativi nei casi di stupro. Del resto, il rac-
conto dell’interessata, che ha dichiarato essere “come paralizzata” non riu-
scendo né a muoversi né a gridare, ha evidenti riscontri nel fenomeno della
paralisi indotta da stupro, noto in ambito psichiatrico e forense quale mec-
canismo di difesa innato e di cui derealizzazione e depersonalizzazioni
sono frequente espressione (KOZLOWSKA/WALKER/MCLEAN/CARRIVE, Fear
and the Defense Cascade: Clinical Implications and Management, in: Har-
vard Review of Psychiatry, July/August 2015, Volume 23, Issue 4, pag.
273). Ora, com’è noto, gli episodi dissociativi possono avere risultanze di-
verse sulla memorizzazione delle circostanze degli eventi traumatici (cfr.
Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, DSM-IV,
Göttingen 2003, pag. 576). Le risultanze processuali permettono inoltre di
confermare quanto alla persistenza di sintomatologie post-traumatiche
nella ricorrente, indizio di evento pregresso. Per di più, immaginarsi che la
ricorrente, totalmente analfabeta, abbia potuto ideare un racconto integrato
da una descrizione di uno stato psicofisico corrispondente a quanto men-
zionato nella letteratura scientifica appare ben poco probabile. La verosi-
miglianza delle allegazioni dell’interessata non può pertanto essere ne-
gata, come lo vuole l’autorità intimata, sulla base della carente descrizione
degli aggressori.
6.2.3 Circa la coerenza dei fatti allegati, va anzitutto osservato come l’epi-
sodio centrale del racconto, e meglio, la visita dei talebani presso il domi-
cilio dell’interessata e le risultanze dello stesso sia stato descritto con una
certa linearità nel corso delle due audizioni a cui quest’ultima è stata sotto-
posta. Nonostante da una prima lettura le versioni addotte paiano effettiva-
mente presentare alcune differenze, le stesse non riguardano elementi so-
stanziali e non inficiano ad esse sole la verosimiglianza delle allegazioni.
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Nel corso dell’audizione sulle generalità la richiedente ha effettivamente
addotto che qualcuno avrebbe bussato alla porta durante la notte e che il
marito si sarebbe recato ad aprire pensando che fossero i vicini; dettaglio
quest’ultimo omesso nella seconda audizione. Sennonché, il prosieguo
della narrazione coincide quasi integralmente con quanto addotto nella se-
conda occasione. La richiedente ha infatti in entrambi i casi allegato aver
udito dei rumori ed aver gridato, allorché il coniuge le avrebbe detto di re-
stare in silenzio in quanto si sarebbe trattato di talebani alla ricerca di armi.
Pertanto, la mancata menzione del dubbio del marito circa la possibilità si
fosse trattato dei vicini in una delle due occasioni non può essere conside-
rata un’incongruenza. Allo stesso modo, il solo fatto che nella prima occa-
sione ella paia essersi riferita ad una sola arma mentre in seguito ne
avrebbe menzionate due, non costituisce una contraddizione riguardante
punti essenziali, fermo considerato inoltre che anche nell’ambito dell’audi-
zione sulle generalità, l’interessata pare poco prima aver parlato di “armi”
riferendovisi al plurale.
6.2.4 Conto tenuto di quanto precede, la verosimiglianza degli avvenimenti
successivi allo stupro e segnatamente delle conseguenze della richiesta
volta all’ottenimento della mano della figlia D._______ da parte del cugino
paterno non può essere messa in dubbio senza ulteriori approfondimenti
in ragione del solo fatto che la ricorrente avrebbe omesso di farne men-
zione nel corso della prima breve audizione sulle generalità.
6.3 Di conseguenza, le dichiarazioni della ricorrente a proposito dello stu-
pro subito ossequiano alle condizioni prescritte dall’art. 7 LAsi. Il Tribunale
parte quindi dall’assunto che la ricorrente abbia realmente subito una vio-
lenza carnale ad opera di insorti armati. A proposito di quanto allegato circa
lo svolgersi degli avvenimenti successivi, il Tribunale, sulla base degli atti
attualmente all’inserto, non può inoltre escludere che i fatti possano essersi
effettivamente svolti così esposto dall’insorgente.
7.
Giunti a tale conclusione, il Tribunale ritiene pertanto giudizioso rinviare la
presente causa alla SEM perché quest’ultima abbia a verificare dettaglia-
tamente la possibile rilevanza in materia d’asilo dello stupro subito, conto
tenuto della situazione nel paese d’origine dell’interessata e dell’inesigibi-
lità dell’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti (cfr. a proposito
della presenza di un’alternativa di protezione interna DTAF 2011/51 consid.
8). Quanto agli avvenimenti successivi, l’autorità resta libera di metterne
nuovamente in discussione la verosimiglianza, posta una previa ed esau-
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Pagina 12
stiva analisi delle dichiarazioni degli interessati sotto il profilo della so-
stanza, della plausibilità e della coerenza e nel solo caso in cui non do-
vesse ritenere la violenza carnale sufficiente a giustificare una modifica del
provvedimento avversato.
8.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 2 marzo 2017 è
annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) af-
finché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pro-
nunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente
sentenza.
9.
9.1 Visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
9.2 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 850.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-1972/2017
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 2 marzo 2017 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 850.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: