B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1973/2017
Sen t en z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Libia,
patrocinato dall’avv. Cristina Clemente,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
A.a L’interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risie-
duto a Benghazi dalla nascita e sino all’espatrio avvenuto sul finire del
mese di ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata pro-
cedura (cfr. dossier N 630624). Il 1° novembre 2014, egli ha depositato una
domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A6).
A.b A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente asilo ha addotto
che nel corso della prima guerra civile in Libia, e meglio, nel maggio del
2011, sarebbe stato sequestrato ed interrogato congiuntamente ad alcuni
famigliari dalla Brigata (katībat) az-Zintan, che lo avrebbe accusato di col-
laborazione con la Brigata Khamis. Successivamente a tale evento, l’inte-
ressato avrebbe avuto diversi problemi, segnatamente con i miliziani isla-
misti della “Brigata dei martiri del 17 febbraio”. In tale contesto, nel corso
del 2012, il gruppo armato in questione lo avrebbe sequestrato da scuola
e condotto presso il loro campo di addestramento, dove sarebbe stato trat-
tenuto per un giorno prima di venir rilasciato. A causa delle frequenti vicis-
situdini con tali fazioni, ch’egli riconduce in particolare alle attività della so-
rella Hawa e del fratello C._______ in seno alle truppe fedeli a Gheddafi, il
richiedente asilo avrebbe deciso di lasciare l’università optando per una
formazione proffessionale. Inoltre, dopo che la sorella sarebbe scampata
ad un tentativo di uccisione, l’interessato medesimo si sarebbe visto nella
necessità di imbracciare le armi per proteggere i famigliari dalle azioni di
alcune milizie attive nel contesto libico. Sennonché, proprio a causa di que-
sta sua affiliazione, il richiedente asilo – le cui fotografie con addosso delle
armi sarebbero state pubblicate su di un noto social network – avrebbe
attirato su di sé le attenzioni dei gruppi Jihadisti coalizzatisi nel Concilio dei
rivoluzionari di Benghazi (segnatamente di “Anṣār al-Sharīʿa” e della
stessa “Brigata dei martiri del 17 febbraio”) che nell’ottobre del 2014 si sa-
rebbero presentati al suo domicilio con l’intenzione di nuocere a lui ed ai
famigliari. Dopo il suo espatrio, un ulteriore fratello del ricorrente, di nome
D._______, sarebbe stato accusato di omicidio (cfr. atto A24, pag. 2 e
segg., atto A43, pag. 2 e segg.).
A.c Il 22 gennaio 2016 il richiedente asilo è stato sottoposto ad una consu-
lenza tecnica sulle conoscenze geografiche, culturali, economiche, politi-
che e linguistiche (di seguito: esame LINGUA). La perizia dall’incaricato ha
confermato in maniera inequivocabile che la socializzazione dell’interes-
sato è avvenuta a Benghazi.
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A.d Il 16 febbraio 2017 ha avuto luogo un’ulteriore audizione complemen-
tare. In tale contesto, l’autorità di prime cure, ha, tra le altre cose, concesso
all’interessato il diritto di essere sentito in merito alle risultanze dell’esame
LINGUA (cfr. atto A52).
B.
Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti
un supporto elettronico ed alcuni documenti in forma cartacea. Nel com-
plesso, il dossier dell’autorità di prime cure è stato integrato dai seguenti
mezzi di prova:
- immagini raffiguranti diversi documenti in lingua araba,
- immagini dell’insorgente in compagnia di altre persone armate,
- immagini di un uomo in abiti militari ch’egli ha riferito essere il fratello,
- riproduzione di un volantino che raffigurerebbe il fratello,
- licenza di condurre libica.
C.
Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente
(cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha
respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’al-
lontanamento dell’interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data
la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
D.
In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è
insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento ed il ri-
conoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha presentato un’istanza di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il tutto con protesta di spese
e ripetibili.
E.
Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed
invitato l’autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso.
F.
Il 18 maggio 2018, l’autorità intimata si è sostanzialmente riconfermata
nella propria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per cono-
scenza al ricorrente il 29 maggio 2018.
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Pagina 4
G.
Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l’insorgente si è rivolto perso-
nalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In
tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcune questioni attinenti
alla sua domanda d’asilo.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I
requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili i motivi d’asilo addotti dal ricorrente. La SEM ha innanzitutto sotto-
lineato come, nel corso dell’audizione sulle generalità, l’interessato
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avrebbe dichiarato di non aver mai avuto problemi con chicchessia in patria
né di aver preso parte al conflitto in Libia. Sennonché, a mente dell’autorità
intimata, nell’ambito dell’audizione sui fatti l’insorgente avrebbe esordito
asserendo di non aver raccontato tutto nella precedente occasione, speci-
ficando poi di temere di subire atti pregiudizievoli ad opera del gruppo
“Anṣār al-Sharīʿa”, che lo avrebbe designato come bersaglio. Alla luce di
ciò, prosegue l’autorità di prima istanza, tali allegazioni sarebbero palese-
mente contraddittorie e tardive. Infatti, se il ricorrente fosse realmente stato
vittima di un gruppo armato, avrebbe senz’altro esposto i suoi timori anzi-
tempo. Del resto, anche le allegazioni riguardanti la fuga dal domicilio sa-
rebbero divergenti. Nell’arco della prima audizione complementare, l’inte-
ressato avrebbe infatti asserito di aver appreso telefonicamente, il 15 otto-
bre 2014, che dei gruppi armati che si trovavano nel suo quartiere avevano
incendiato la sua automobile, di modo che, questi, si sarebbe recato presso
la sua abitazione al fine di recuperare i suoi genitori, i fratelli e le sorelle
nonché un paio di scarpe. Ciò non collimerebbe tuttavia con quanto da lui
dichiarato nell’audizione del 10 giugno 2015, laddove avrebbe asserito di
essere tornato a casa il 16, rispettivamente il 17 ottobre 2014, per recupe-
rare unicamente il fucile, i genitori e le sorelle, essendo i fratelli irreperibili
al domicilio. Inoltre, dopo essere stato confrontato al riguardo, l’interessato
avrebbe meramente addotto di essersi confuso, specificando che i gruppi
armati sarebbero arrivati nel quartiere il 15 ottobre 2014 e che i combatti-
menti sarebbero iniziati il 16 ottobre 2014 alle 02.00 per terminarsi poi alle
10.00. Oltremodo, anche le allegazioni a proposito del possesso di un’arma
risulterebbero contraddittorie. Infatti, nel corso della prima audizione com-
plementare il richiedente asilo avrebbe affermato che sarebbe stato il padre
a procurarsela allorché in precedenza avrebbe invece asserito di averla
ricevuta lui stesso. Per di più, anche le affermazioni riguardanti i gruppi
armati con i quali il ricorrente avrebbe avuto problemi sarebbero contra-
stanti. Durante la prima audizione complementare, il richiedente avrebbe
dapprima menzionato l’esistenza di tre gruppi armati, ossia la “Brigata dei
martiri del 17 febbraio”, la “Brigata az-Zintan” ed “Anṣār al-Sharīʿa”. Eb-
bene, una volta invitato a precisare quali problemi avesse avuto con loro,
l’insorgente avrebbe dichiarato di essere stato interrogato per ore dalla
“Brigata dei martiri del 17 febbraio” nel 2012, dopodiché di non averci più
avuto nulla a che fare. In seguito, l’interessato avrebbe affermato di essere
stato trattenuto per cinque giorni dal gruppo “Brigata az-Zintan” nel corso
del 2011, mentre “Anṣār al-Sharīʿa” gli avrebbe incendiato l’auto il 15 otto-
bre 2014, assieme alla “Brigata dei martiri del 17 febbraio”, definendoli in
tale circostanza come la medesima entità. Su sollecito della SEM, il ricor-
rente avrebbe quindi spiegato che tali due gruppi erano distinti ma che si
sarebbero raggruppati e di aver scoperto ciò solo dopo l’arresto, ovvero
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diversi anni prima della sua fuga dal Paese. Sennonché, invitato nuova-
mente a spiegare chi lo cercasse il 15 ottobre 2014, il richiedente avrebbe
risposto confusamente dapprima “Anṣār al-Sharīʿa”, poi “Brigata dei martiri
del 17 febbraio”. Raffrontato nuovamente in merito, egli avrebbe tergiver-
sato dichiarando che il fatto che si tratterebbe della medesima entità sa-
rebbe notorio e che pertanto sarebbe stata “Anṣār al-Sharīʿa” a cercarlo il
15 rispettivamente 16 ottobre 2014. Sennonché, durante l’audizione sui
fatti, il richiedente avrebbe invece asserito che sarebbe stata la “Brigata dei
martiri del 17 febbraio” ad aver tentato di rintracciarlo in tale circostanza.
Dipoi, prosegue la SEM, i timori ricorrente confronti della “Brigata dei martiri
del 17 febbraio” sarebbero privi di qualsiasi fondamento alla luce del suc-
cessivo comportamento protratto per anni dal richiedente asilo. Infatti, nel
corso dell’audizione sui fatti, l’interessato avrebbe dichiarato di aver
smesso di frequentare l’università nel 2012 dopo essere stato prelevato da
questo gruppo, specificando altresì di sapere di essere ricercato da costoro
a partire dal quel momento. Ciò nonostante egli avrebbe continuato a vi-
vere al medesimo indirizzo. Pertanto, conclude l’autorità di prime cure, se
il ricorrente avesse realmente temuto per la sua vita, non avrebbe certo
soggiornato a casa sua per anni in piena reperibilità. Raffrontato in merito,
il richiedente asilo non sarebbe stato in misura di rendere allegazioni con-
cludenti. Oltracciò, l’interessato avrebbe fornito indicazioni prettamente di-
scordanti in merito al fratello C._______. Durante l’audizione sui fatti egli
avrebbe invero dichiarato che durante il mese di Ramadan del 2011 la sua
famiglia avrebbe appreso telefonicamente, tramite terzi, della morte di
C._______, il quale era stanziato come militare a Misurata. Sennonché,
dall’audizione complementare di suo fratello B._______, sarebbe emerso
che C._______ lavorava come militare a Tripoli e che la comunicazione del
suo decesso sarebbe avvenuta quattro mesi addietro. Raffrontato in merito
a tali divergenze, egli avrebbe smentito le sue dichiarazioni asserendo che
C._______ vivrebbe a Tripoli e manipolando nel contempo anche il conte-
sto temporale del presunto decesso. Da ultimo, rileva l’autorità di prima
istanza, il richiedente asilo avrebbe tentato di dissimulare le sue reali ori-
gini. In effetti, durante il fermo delle guardie di confine, egli avrebbe decli-
nato come cittadinanza quella sudanese, la stessa che avrebbe poi scritto
di suo pugno nel foglio dei dati personali al momento della sua registra-
zione al CRP di Chiasso. Solo nel corso dell’audizione sulle generalità egli
avrebbe dichiarato di essere cittadino libico. In merito a questa divergenza,
l’interessato avrebbe meramente addotto di voler evitare problemi. Esor-
tato a chiarire tale futile risposta, egli avrebbe esitato prima di affermare
che i suoi genitori sarebbero sudanesi, precisando poi che entrambi ave-
vano già acquisito la cittadinanza libica prima della sua nascita. Al contra-
rio, durante il colloquio telefonico svolto nell’ambito dell’esame LINGUA a
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cui è stato sottoposto, il richiedente avrebbe affermato che i suoi genitori
sarebbero nati in Chad e che solo il padre avrebbe acquisito la cittadinanza
libica. Confrontato in merito, il richiedente asilo avrebbe confermato che i
genitori sarebbero entrambi originari del Chad, che sua madre possiede-
rebbe tuttora unicamente la cittadinanza ciadiana e di aver mentito te-
mendo di essere rimpatriato. Ora, conclude l’autorità di prima istanza, una
simile argomentazione non troverebbe alcuna plausibile giustificazione e
confermerebbe l’atteggiamento poco collaborativo, giacche, solo dopo la
quarta audizione e solo quando costretto dall’evidenza dei fatti, l’interes-
sato avrebbe fornito un’ulteriore versione in merito alle sue origini. Non di
meno, il ricorrente non sarebbe stato in grado di descrivere attendibilmente
le circostanze scatenanti la sua ricerca al domicilio da parte di gruppi armati
nell’ottobre 2014. Durante l’audizione complementare, allorché invitato nu-
merose volte a descrivere la manifestazione a cui avrebbe partecipato il 15
ottobre 2014, il richiedente avrebbe palesemente evaso la domanda, affer-
mando in modo assai vago, lacunoso e stereotipato di essere uscito dopo
aver visto diverse persone che andavano a manifestare ed accontentan-
dosi di addure che in seguito la sua foto sarebbe finita in mano ad “Anṣār
al-Sharīʿa”. Solo su esortazione, l’insorgente avrebbe finito per aggiungere
confusamente che i manifestanti non camminavano ma stavano fermi e
che sarebbe stato aperto il fuoco. Del resto, pure le affermazioni esposte
nel corso della prima audizione complementare e relative all’accusa di omi-
cidio nei confronti di suo fratello D._______ sarebbero generiche e palese-
mente artefatte. Difatti, le stesse sarebbero state evocate unicamente nella
fase finale dell’audizione. Negli stessi termini, i mezzi di prova addotti non
permetterebbero minimamente di dimostrare l’attendibilità dei motivi d’asilo
di cui il ricorrente si è avvalso. Le fotografie presentate si limiterebbero ad
attestare che, in luoghi e momenti indeterminati, il richiedente era armato
in compagnia di altri giovani altrettanto armati, senza tuttavia permettere di
definire in quali effettive circostanze tali foto siano state scattate. Quanto
alla copia della documentazione relativa al decreto di promozione militare
della sorella ed alla scomparsa del fratello, anch’egli militare, il discorso
non muterebbe, dal momento che tali mezzi di prova confermerebbero uni-
camente che l’insorgente, in un determinato periodo, aveva dei famigliari
attivi nell’esercito.
3.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell’autorità
di prima istanza. A suo dire non vi sarebbero infatti state delle contraddi-
zioni tra quanto da lui affermato e le allegazioni del fratello B._______. An-
zitutto, entrambi sarebbero stati sottoposti allo stress degli interrogatori, dai
quali dipendeva il loro futuro. Inoltre, contrariamente a quanto affermato
dalla SEM, il fatto che i due non abbiano fornito delle versioni fotocopia,
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deporrebbe a favore della veridicità dei loro esposti. Allo stesso modo, non
corrisponderebbe alla realtà dei fatti l’affermazione secondo la quale l’in-
sorgente si sarebbe contraddetto sui motivi a sostegno della sua domanda
d’asilo. Questi non avrebbe affatto affermato di aver lavorato come militare
per “Haras Al Houdud Al Monshaat” ma bensì di essere stato stipendiato
come agente di sicurezza a protezione dei depositi di petrolio. Inoltre, nel
corso della prima audizione egli sarebbe stato spaesato ed intimorito e nel
corso dell’audizione sulle generalità non avrebbe ritenuto che le questioni
riguardanti il fratello D._______ e l’incendio della casa fossero pertinenti
per la sua domanda di asilo. In altre parole, non si ravviserebbe in specie
nessuna contraddizione, ma soltanto “la completazione” (recte: il comple-
tamento) di quanto esposto nel corso del primo colloquio. Inoltre, nella
prima audizione il richiedente non sarebbe stato a conoscenza di cosa po-
tesse dire e di cosa sarebbe potuto andare a suo discapito. Per queste
ragioni egli si sarebbe limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni
di sventura sul barcone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la caserma
di Losone sino al 27 gennaio 2015, l’interessato non avrebbe potuto racco-
gliere prove né connettersi con la famiglia, essendo in misura di documen-
tarsi sui suoi diritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Per-
tanto, le considerazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse
realmente stato bersaglio di gruppi armati, l’avrebbe detto prima, sarebbero
illazioni. Non si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e
della prostrazione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del ti-
more di poter dire qualcosa che l’avrebbe danneggiato. Del resto anche
per quanto concerne la fuga dal domicilio, vi sarebbero state delle impreci-
sioni nella traduzione dell’interprete in quanto il ricorrente avrebbe detto di
aver portato via la famiglia, telefonato a suo fratello che era al lavoro
all’ospedale ed organizzato un appuntamento con lui per poi partire verso
il quartiere di Al-letta. Egli avrebbe inoltre spiegato che era fuori per la
strada e sarebbe rientrato in casa per portare via la famiglia solo dopo es-
sere stato avvisato del pericolo. In ragione di ciò, risulterebbe palese che il
riferimento del ricorrente al paio di scarpe andrebbe inteso nel senso di
aver portato con se il minimo indispensabile. Al contrario, non si potrebbe
pretendere che in queste condizioni egli si ricordi esattamente il susseguirsi
degli eventi. Per quanto riguarda la designazione dei gruppi armati, an-
drebbe inoltre tenuto conto del fatto che il ricorrente non sarebbe un poli-
tologo e che le milizie in questione si fonderebbero e si sovrapporrebbero
regolarmente. Inoltre, in caso di cattura e arresto, non vi sarebbe modo di
intrattenersi con i carcerieri a proposito della loro precisa ideologia e linea
politica. Per di più, quanto al fatto che se avesse temuto per la sua vita il
ricorrente se ne sarebbe andato da casa ben prima, la SEM non avrebbe
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debitamente considerato che chiunque rifletterebbe a lungo prima di la-
sciare la famiglia, gli affetti e la casa, specialmente in assenza di un altro
posto dove andare e di mezzi di sostentamento. Da ultimo, anche per
quanto concerne la data del decesso del fratello E._______, non vi sarebbe
alcuna contraddizione tra quanto esposto dal ricorrente e quanto detto dal
fratello B._______, ma un errore di interpretazione dell’interprete. Infatti,
anche nel corso della prima audizione, il ricorrente avrebbe inteso che la
sua famiglia avrebbe appreso del decesso con quattro mesi di ritardo. Del
resto, questo malinteso non avrebbe niente a che vedere con la domanda
di asilo. Allo stesso modo, le affermazioni apparentemente contraddittorie
in merito alle sue origini sarebbero da ricondurre alle informazioni sbagliate
ricevute all’inizio della procedura. Per quanto concerne poi la manifesta-
zione a cui il ricorrente avrebbe partecipato il 15 ottobre 2014, varrebbe la
pena ricordare le difficoltà circostanziare in modo preciso una situazione di
pericolo. A ciò si aggiungerebbero le difficoltà della traduzione e lo stato di
stress dettato dalla procedura stessa. Ad ogni modo, conclude il ricorrente,
l’accusa di omicidio pendente in capo al fratello D._______ non sarebbe
stata invocata precedentemente in quanto tale fatto non avrebbe alcun le-
game con la domanda di asilo. Relativamente alle fotografie prodotte, oc-
correrebbe infine osservare che anche qualora le stesse non siano databili
e non dimostrino le persecuzioni addotte, tali circostanze non implichereb-
bero ancora che le stesse debbano essere considerate a nocumento all’in-
sorgente.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.
5.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 Onde meglio delimitare i motivi d’asilo addotti dall’interessato, si neces-
sitano alcune considerazioni preliminari.
6.2 Circa la situazione in Libia, va rammentato che nel contesto di generale
d’instabilità venutosi a creare dopo la caduta della Giamahiria Araba (del
cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità militari meglio attrezzate
e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un susseguirsi eterogeneo di attori.
Il Consiglio nazionale di transizione, nato in seguito alle sommosse popo-
lari contro il regime e posto formalmente alla guida della Coalizione della
Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell’agosto dello stesso anno, ha rimesso
i propri poteri al Congresso Nazionale Generale, eletto per scrutinio popo-
lare e con l’iniziale compito di redigere la costituzione. Avendo però vita
D-1973/2017
Pagina 11
breve. Già nei primi mesi del 2014, il Congresso Nazionale Generale è in-
fatti stato colpito dai miliziani delle brigate anti islamiste az-Zintan (anche
chiamate liwā’). Nel contempo, il generale Khalifa Haftar, impostosi a capo
del neocreato “Esercito Nazionale”, lanciava un’operazione volta all’elimi-
nazione delle milizie islamiste da Benghazi e dalle istallazioni petrolifere
della regione, mettendo nel contempo in scacco il Congresso Nazionale
Generale ed incentivando la creazione di un nuovo parlamento, questa
volta insediato nell’est del paese (Camera dei rappresentanti libica).
Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso Nazionale Generale con-
testato la devoluzione dei poteri, a partire dall’agosto del 2014 ci si è trovati
di fronte a due differenti parlamenti, entrambi supportati dai rispettivi go-
verni e da gruppi più o meno eterogenei di miliziani o ex apparati dell’eser-
cito regolare. Da un punto di vista militare, le forze dell’Esercito Nazionale
di Haftar, si sono viste opporre un’alleanza di diverse milizie islamiste
dell’ovest confluite nella coalizione denominata “Libya Dawn” e rimaste fe-
deli al Congresso Nazionale Generale. In tale contesto di frammentazione
istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista come “Anṣār al-Sharīʿa” o lo
stesso “Stato Islamico” sono riusciti a entrare a loro volta in possesso di
alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente la propria autorità. A Ben-
ghazi, per paura di essere annientata dall’esercito di Haftar, “Anṣār al-
Sharīʿa” ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati ed in particolare con
la “brigata dei martiri del 17 febbraio” (già da tempo attiva in diverse zone
della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto “Concilio dei rivoluzionari
di Benghazi” (“Majlis Shura Thuwar Benghazi”). Sempre in tale contesto,
alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle frontiere e delle installa-
zioni petrolifere (“Ḥaras al-ḥudūd al-munšaʾāt an-nafṭīya”) sono intervenuti
per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture della regione. Haftar, dal
canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale ministro della Difesa e
Capo di Stato Maggiore dell’esercito regolare dalla Camera dei rappresen-
tanti. L’operazione su Benghazi sembra inoltre essersi risolta in suo favore
e la città è stata dichiarata libera da militanti Jihadisti sul finire del 2017 (cfr.
sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come
sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif. citati, British Broadcasting Cor-
poration (BBC), Guide to key Libyan militias, 11.01.2016,
, consultato il
12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares Benghazi ‘li-
berated’, 06.07.2017, 40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes over re-
maining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017, /english/2017-12/29/c_136858201.htm >, consultato il 12.07.2018;
Canale nazionale della Libia, Guardie di frontiera e installazioni petrolifere
e obiettivi vitali per proteggere l’Ospedale Generale di Hawari Benghazi
D-1973/2017
Pagina 12
, consultato il
17.07.2018).
6.3 Quanto alle argomentazione contenute nella decisione impugnata, è
anzitutto d’uopo rilevare come in occasione dell’audizione sulle generalità,
l’insorgente abbia omesso ogni riferimento a vicissitudini di ordine
personale, confermando del resto di non aver mai avuto alcun problema
con autorità o terzi nel paese d’origine. Nel corso delle successive audizioni
sui motivi d’asilo, egli ha al contrario invocato numerosi fatti che lo
avrebbero riguardato direttamente, smentendo dunque le sue precedenti
affermazioni. Ora, pur essendo indubbio che tale attitudine lasci forti dubbi
quanto all’iniziale volontà di collaborare dell’insorgente, è altresì innegabile
che quest’ultimo, sin dall’inizio dell’audizione sui motivi d’asilo, abbia
ammesso di aver sottaciuto parte del suo racconto in precedenza. Su tali
presupposti, il Tribunale non ritiene opportune le estese considerazioni
dell’autorità di prime cure al proposito, che ha elencato punto per punto
quanto omesso dal richiedente asilo nell’ambito dell’audizione sulle
generalità onde suffragare la tesi dell’inverosimiglianza. L’iniziale
premessa del ricorrente, che ha ammesso di aver tralasciato numerosi
elementi nell’ambito dell’audizione sulle generalità ed il suo stesso
carattere sommario, imponevano infatti una certa relativizzazione delle
differenze riscontrabili con le audizioni ulteriori. Nel presente caso la
questione non ha tuttavia un influsso decisivo sul risultato dell’impugnativa
dal momento che, come si vedrà in seguito, la versione fornita
dall’interessato presenta ulteriori aspetti di inverosimiglianza.
7.
7.1 Sono infatti proprio le allegazioni del ricorrente a proposito delle vicis-
situdini da lui vissute nell’ambito dei presunti contatti con i gruppi militari
attivi nelle guerra civile libica a non ossequiare i succitati criteri di verosi-
miglianza. Infatti, anche volendo tralasciare il fatto che nella prima audi-
zione sommaria l’interessato abbia volutamente omesso di riferire parte
della sua storia, le sole allegazioni rese nel corso delle ulteriori audizioni a
cui è stato sottoposto lasciano forti dubbi in merito alla veridicità del suo
narrato. Se da una parte è infatti evidente, alla luce dei mezzi di prova pro-
dotti, che il richiedente stesso abbia imbracciato le armi sotto una qualche
veste nel corso delle recrudescenze svoltesi a Benghazi, dall’altra va al-
tresì constatato come la sua versioni dei fatti risulti confusa ed a tratti con-
tradditoria.
7.2 Innanzitutto, il ricorrente non è stato in misura di fornire dichiarazioni
concludenti in merito alle modalità di ottenimento e possessione dell’arma
D-1973/2017
Pagina 13
da fuoco con la quale è raffigurato nelle fotografie prodotte in corso di pro-
cedura, e ch’egli ha posto a fondamento dei timori di ripercussioni ad opera
dei gruppi armati attivi nel Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. In occa-
sione dell’audizione del 10 giugno 2015, l’interessato ha infatti asserito di
aver ricevuto il fucile in questione da dei giovani che facevano parte
dell’esercito (cfr. atto A24, pag. 5). Sennonché, di lì a poco, egli ha al con-
trario addotto di aver recuperato l’arma a casa sua, dopo essere stato in-
formato dell’imminente avvicinarsi di alcuni membri del gruppo armato “bri-
gata dei martiri del 17 febbraio” (cfr. atto A24, pag. 7), potendosi pertanto
la stessa qualificare come quella che in seguito lui definirà essere l’arma di
famiglia. Tale versione, peraltro già intrinsecamente incongruente, è del re-
sto incompatibile anche con quanto riportato nella successiva audizione
complementare. In tale frangente l’insorgente ha infatti asserito che tale
arma non sarebbe mai “uscita da casa” sua né stata utilizzata prima del 15
ottobre 2014, ovvero del giorno del presunto attacco ad opera della “brigata
dei martiri del 17 febbraio” (cfr. atto A43, pag. 7) e che sarebbe stato il
padre (cieco) a procurarsela (cfr. atto A43, pag. 9). Come se non bastasse
poco dopo l’interessato ha invece dichiarato che anche durante il suo in-
quadramento nelle Guardie delle frontiere e delle installazioni
petrolifere – ch’egli ha a più riprese collocato nel 2013 (cfr. atto A24, pag.
5 e A43, pag. 9) – avrebbe fatto uso dell’arma di famiglia (cfr. atto A43, pag.
9). Inoltre, chiamato nuovamente a pronunciarsi a riguardo dell’ottenimento
del Kalashnikov, l’insorgente ha fornito una spiegazione ben poco convin-
cente, asserendo che sarebbe stato il padre a pagare per l’arma, on poten-
dosela tuttavia procurare da solo a causa della cecità (cfr. atto A43, pag.
9).
7.3 Allo stesso modo, anche le dichiarazioni dell’insorgente circa la fuga
del domicilio a causa del sopraggiungere di miliziani islamisti si concludono
in coacervo di resoconti inconciliabili. Nell’audizione sui fatti del 10 giugno
2015, il ricorrente ha infatti asserito che il 17 ottobre 2014 avrebbe appreso
telefonicamente che alcuni esponenti del gruppo “brigata dei martiri del 17
febbraio” erano diretti verso la sua abitazione dopo aver visto su di una rete
sociale le sue foto nelle quali imbracciava un’arma. In ragione di ciò egli si
sarebbe quindi diretto verso l’abitazione per prelevare i famigliari, conscio
del fatto che il gruppo in questione “quando si presenta uccide”. Giunto al
domicilio, egli avrebbe trovato i genitori e le sorelle e preso il Kalashnikov.
Nel frattempo, l’insorgente avrebbe chiamato i fratelli, che si trovavano fuori
casa, dandogli appuntamento in un preciso punto del quartiere, ove si sa-
rebbe recato di soppiatto con gli altri famigliari prelevati in precedenza gra-
zie all’ausilio dell’automobile del vicino (cfr. atto A24, pag. 7). Al contrario,
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Pagina 14
in occasione dell’audizione complementare del 12 agosto 2016, l’interes-
sato ha asserito che il 15 ottobre 2014, un amico lo avrebbe chiamato per
informarlo che i miliziani di “Anṣār al-Sharīʿa” si stavano dirigendo verso il
suo quartiere, questa volta per intervenire a sostegno di un vicino loro sim-
patizzante (cfr. atto A43, pag. 6). Diversamente da quanto addotto in pre-
cedenza, egli ha inoltre dichiarato che a casa sua avrebbe recuperato i
genitori, i fratelli ed un paio di scarpe, per poi dirigersi all’ospedale a pren-
dere l’ulteriore fratello B._______ (cfr. atto A43, pag. 7). In seguito, ha inol-
tre espressamente confermato che i fratelli si sarebbero trovati in casa o al
limite “fuori a giocare per la strada” (cfr. atto A43, pag. 8), cosa che mal si
sposa non solo con le circostanze del caso ma anche con la collocazione
oraria dell’evento data pocanzi (cfr. atto A43, pag. 6: “iniziati alle due di
notte”).
7.4 Ma non finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la
versione dell’interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell’am-
bito delle audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura
d’asilo, il ricorrente ha infatti asserito che l’ulteriore fratello C._______ sa-
rebbe deceduto nel 2011 e ch’egli ed i famigliari (e quindi anche l’insor-
gente) avrebbero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. atto A22,
pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il fratello B._______ ha addotto di essere
venuto a conoscenza della morte di C._______ solamente quattro mesi
prima del febbraio 2017 (cfr. dossier N 630 624 atto A28, pag. 2). L’insor-
gente ha inoltre asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un
collega dello stesso C._______ (cfr. atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4) mentre
il fratello ha ricondotto l’annuncio ad uno sconosciuto che avrebbe infor-
mato il padre (cfr. atto A28, pag. 3).
7.5 Sui medesimi presupposti, risultano pure dubbiose le allegazioni a pro-
posito delle presunte accuse di omicidio rivolte verso il fratello D._______.
Le stesse sono infatti apparse solo sul finire dell’audizione complementare
e si caratterizzano per la loro genericità. Nonostante il ricorrente abbia as-
serito essere rimasto in contatto con i famigliari (cfr. atto A52, pag. 5), egli
non è infatti stato in misura di definire i contorni della vicenda né tantomeno
le generalità della presunta vittima.
7.6 Alla luce di quanto precede, si può partire dall’assunto che il racconto
dell’interessato sulle vicissitudini avute con i gruppi di miliziani islamisti non
ossequi agli usuali criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innume-
revoli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza
delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall’insorgente
sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non
D-1973/2017
Pagina 15
è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in
merito ai motivi d’asilo dell’interessato. Del resto, anche i mezzi di prova
prodotti non permettono di provare, come sembra volerlo il ricorrente, una
volontà persecutoria nei suoi confronti da parte dei gruppi islamisti attivi nel
Concilio dei rivoluzionari di Benghazi. Le fotografie apparse su Facebook
sono infatti state pubblicate da un account che nulla sembra avere a che
fare con la “brigata dei martiri del 17 febbraio” né con “Anṣār al-Sharīʿa”. Il
fatto che le stesse sarebbero poi state riprese nella pagina appartenente
al gruppo Jihadista è invece una mera allegazione di parte che non è pos-
sibile verificare. Allo stesso modo, la fotografia del volantino che a dire
dell’insorgente raffigurerebbe il fratello e sarebbe stato affisso in diversi
luoghi pubblici di Benghazi è di qualità troppo scarsa per permettente
un’identificazione e nulla permette inoltre di valutarne l’eventuale diffusione
ne tantomeno gli autori della stessa.
8.
8.1 Per sovrabbondanza, sempre a proposito dell’asserito rischio di espo-
sizione a pregiudizi rilevanti in materia d’asilo ad opera di gruppi attivi nel
Concilio dei rivoluzionari di Benghazi, occorre rammentare che il fondato
timore di essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e
concrete. Oltre al nesso causale temporale, l’attualità e la concretezza
delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità ma-
teriale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene
invero interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione
nel paese d’origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle cir-
costanze tale da non potersi più presupporre l’esistenza di un rischio con-
creto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e
relativi riferimenti, in particolare quanto all’esistenza di ragioni imperiose
che permettano di derogare alla condizione dell’attualità del bisogno di pro-
tezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1).
8.2 Ora, come già detto, si può partire dal presupposto che i miliziani Jiha-
disti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr. supra
consid. 6.2). Lo stesso è del resto stato a sua volta confermato anche dal
ricorrente (cfr. atto A52, pag. 11). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al
momento esprimere sull’attuale capacità di protezione da parte delle forze
dell’Esercito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situa-
zione in loco, v’e ad ogni modo da chiedersi se la minaccia in questione sia
ancora da considerarsi attuale. Vista l’inverosimiglianza delle allegazioni
del ricorrente, la questione può quantomeno rimanere inevasa.
D-1973/2017
Pagina 16
9.
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricor-
rente. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente re-
spinto.
10.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
11.
11.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giu-
sta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possi-
bile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2
11.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l’esistenza di ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento. L’autorità di prime cure ha segnata-
mente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal
ricorrente la avrebbero posta nell’impossibilità di pronunciarsi in piena co-
gnizione di causa sull’esigibilità. Il ricorrente avrebbe invero violato il suo
obbligo di collaborare e di dire la verità. Proseguendo nella propria analisi,
l’autorità intimata ha quantomeno rilevato che l’insorgente sarebbe gio-
vane, in ottima salute e che disporrebbe di esperienza lavorativa e forma-
zione. Inoltre, rammenta la SEM, egli avrebbe fornito indicazioni in merito
ad un’eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove avrebbe sog-
giornato brevemente in occasione di alcune visite. Essendo tale informa-
zione stata esternata solo previo confronto con le contraddittorie allega-
zioni del fratello B._______, vi sarebbe da dubitare anche sulle restanti
affermazioni in merito alla rete famigliare. In effetti, prosegue l’autorità inti-
mata, durante la seconda audizione complementare, il ricorrente avrebbe
D-1973/2017
Pagina 17
detto di avere uno zio paterno a Benghazi, una zia materna a Agedabia e
degli zii paterni a Kufra e Sabha. lnvitato a spiegare se avesse contatti con
loro, questi avrebbe risposto negativamente, rettificando nel contempo il
tipo di relazione, ovvero affermando che non si tratterebbe di suoi zii, ma
bensì di cugini. Confrontato in merito, il richiedente avrebbe quindi asserito
di aver inteso la cosa secondo gli usi e costumi libici. Su esplicita domanda
in merito all’esistenza di fratelli e sorelle di suo padre in Libia, l’insorgente
avrebbe inoltre affermato che questi avrebbe un solo fratello di sangue a
Benghazi. Incalzato a rispondere anche su eventuali zie paterne, egli
avrebbe poi aggiunto che due sorellastre risiederebbero sempre a Ben-
ghazi. Le stesse domande gli sarebbero poi state poste con riferimento alla
madre ed il ricorrente avrebbe inizialmente tergiversato adducendo che
questa avrebbe una nonna ad Agedabia per poi sostenere ambiguamente
che si tratterebbe di una zia di sua madre, qualificandola infine come la
persona più vicina a lei e che abiterebbe a Agedabia. La SEM è quindi
dell’opinione che il ricorrente abbia volutamente fornito informazioni con-
fuse in merito alla sua rete famigliare. Raffrontato al riguardo, l’interessato
avrebbe affermato che la “nonna” rispettivamente la “zia” di sua madre sog-
giornante ad Agedabia sarebbe la stessa parente citata inizialmente, ossia
la sua zia materna e dichiarato inoltre di aver accompagnato lui stesso sua
madre in visita da quest’ultima (confutando quindi le precedenti asserzioni
secondo cui non fosse mai stato in altri posti fuori Benghazi). Inoltre, solo
dopo aver ammesso che suo fratello C._______ avrebbe vissuto a Tripoli
sin dal 2007, il ricorrente avrebbe ammesso di essersi recato più volte in
tale città, confermando di non avere famigliari in loco. Solo dopo essere
stato raffrontato con dichiarazioni di suo fratello B._______ (che avrebbe
asserito avere parenti a Tripoli), prosegue l’autorità di prima istanza, il ri-
corrente avrebbe cercato di rettificare quanto detto in precedenza, attri-
buendo l’inesattezza della risposta alla SEM. Sennonché egli sarebbe
stato totalmente incapace di chiarire il tessuto famigliare presente a Tripoli,
affermando vagamente di non sapere se da parte di sua madre vi siano dei
parenti, mentre da parte di suo padre avrebbe menzionato lacunosamente
l’esistenza di membri della sua tribù, tra cui un certo Osman. In maniera
assai lapidaria e stereotipata, avrebbe poi qualificato di parentela il sem-
plice legame tribale. Un simile aggiustamento delle dichiarazioni così come
la loro stessa insensatezza, inconsistenza e contraddittorietà, conclude
l’autorità di prime cure, si spiegherebbe solamente come un evidente ten-
tativo di depistaggio per evitare di delucidare il suo effettivo trascorso a
Tripoli. Oltremodo, apparrebbe del tutto inconcepibile che l’insorgente, pur
intrattenendo contatti con i famigliari, non sappia nemmeno come si man-
tenga attualmente la sua famiglia nucleare. Tutto lascerebbe pertanto pre-
sagire che questa possa invece trovarsi in tutt’altra parte della Libia, Tripoli
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Pagina 18
compresa. Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d’origine congiunta-
mente al fratello B._______ sarebbe esigibile.
11.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale assunto dell’autorità di
prima istanza. In primo luogo, egli contesta di aver mentito a proposito del
fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Il ricorrente avrebbe infatti unica-
mente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in albergo o presso cono-
scenti allorquando il fratello E._______ era ancora in vita e di stanza nella
zona. Ebbene, nulla proverebbe che tali persone siano ancora ivi residenti
e disponibili ad accoglierle ad oggi il ricorrente ed il fratello, in una situa-
zione già di per sé precaria dal punto di vista della sicurezza. In tal senso,
andrebbe altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia “africano”
sarebbe ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono ri-
ferirsi ad un’anziana amica con l’appellativo di “zia” o ad un cugino lontano
chiamandolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nu-
cleare a Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse dav-
vero stato il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza,
essendo a quel tempo la stessa capitale zona di guerra. Conto tenuto di
quanto precede, un rientro dell’insorgente in tale luogo sarebbe impropo-
nibile.
11.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Negli
stessi termini, va rammentato che nelle procedure d’asilo – cosi come nelle
altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio.
Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accerta-
mento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in
relazione con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio
è però limitato dall’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8
LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Mül-
ler/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un
tipico caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare,
quando l’interessato, con il suo comportamento, impedisce all’autorità di
accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel paese di prove-
nienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere evitata (WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990,
pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente
il caso quando il richiedente asilo non collabora alla delucidazione della
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sua cittadinanza rendendo de facto impossibile l’esame degli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale paese d’origine (cfr.
tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013
consid. 7.2). Non è infatti compito delle autorità elvetiche competenti in ma-
teria d’asilo ricercare, in assenza di indicazioni da parte del richiedente,
eventuali ostacoli riguardanti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla
osta all’esecuzione dell’allontanamento quando la stessa è subordinata al
soddisfacimento di determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid.
9.9) ed il ricorrente fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione
personale la cui entità è tale da non permettere all’autorità d’asilo di deter-
minare se egli rientra o meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità,
qualora l’autorità d’asilo giunga a conclusione che l’interessato abbia agito
di sorta onde occultare l’esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad
esempio la presenza di famigliari) essa sarà per logica conseguenza legit-
timata a considerare adempiuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo
esemplificativo sentenze del Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016
consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia
riservato che per ammettere una violazione dell’obbligo di collaborare si
presuppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragio-
nevolmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
11.4
11.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non
può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
11.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
D-1973/2017
Pagina 20
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
11.5
11.5.1 Nell’ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia
alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la
sicurezza dell’integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra
civile, l’apparatto securitario si trova in una situazione di forte
frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si
contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza
che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità
internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr.
anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l’apparato giudiziario sono
praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse
parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più
disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa
definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri
sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per
il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa
contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l’aspetto dei diritti umani, la
situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale
è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga
attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che
l’esecuzione dell’allontanamento verso ampie zone del paese sia da
considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato
come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti
problematiche securitarie. (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23
marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2).
11.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l’esigibilità
dell’esecuzione di un allontanamento verso la – ormai solo de jure –
capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e
volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di
problemi di approvvigionamento, anche l’allontanamento verso Tripoli
debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò,
l’esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di
particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha
preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la
D-1973/2017
Pagina 21
giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la
presenza di un’estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr.
sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come
sentenza di riferimento, consid. 6.5.3)
11.6 In specie l’autorità di prime cure si è sostanzialmente avvalsa di una
violazione dell’obbligo di collaborare da parte del ricorrente per concludere
quanto all’impossibilità di esaminare con cognizione di causa la presenza
di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento.
11.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra
consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in
disamina. Nonostante le allegazioni dell’insorgente a proposito delle sue
origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che
in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia
reso de facto impossibile l’esame dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. supra consid. 11.3). Pur essendo innegabile
ch’egli abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per
poi fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua
famiglia (cfr. atto A1 e A6, pag. 3, A52, pag. 3), è altresì pacifico che la
documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia
posto l’autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una
certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Del
resto, l’esame LINGUA fatto allestire dalla SEM ha confermato in maniera
inequivocabile che la socializzazione dell’interessato è avvenuta a Ben-
ghazi. Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze
elencate nella decisione impugnata (ad eccezione dell’iniziale allegazione
circa la sua cittadinanza sudanese, ch’egli ha amesso essere un artifizio),
che del resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante
il fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell’estrazione etnico-
tribale del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu,
sono infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia
ma anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres,
Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato
dalle identità tribali piuttosto che dall’accezzione di cittadinanza nei termini
occidentali. Pertanto, v’è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia
dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del
Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia
effettivamente costitutivo di un violazione dell’obbligo di collaborare (sulla
delimitazione cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conse-
guenza di una circostanza solo parzialmente chiara.
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11.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l’eccessiva
relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle cir-
costanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in
modo dettagliato la presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l’attitudine tutt’altro che
esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver
condotto l’autorità a ritenere impossibile l’analisi oculata dei fattori di rischio
in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l’autorità intimata
abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti.
Ci si poteva infatti ragionevolmente aspettare che la SEM, nelle sue valu-
tazioni circa l’esigibilità, si attenesse alle risultanze dell’esame LINGUA va-
gliando nel contempo i mezzi di prova prodotti e non che né facesse astra-
zione, giungendo a concludere che “la sua famiglia possa invece trovarsi
in tutt’altra parte della Libia, Tripoli compresa”.
11.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di
un’alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come
già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per
ritenere esigibile l’esecuzione dell’allontantamento risultano estremamente
restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra
consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in
considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente
legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto
libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della
situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più
approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli
le constatazioni – effettuate principalmente sulla base della
contraddittorietà di parte delle asserzioni dell’insorgente e del
fratello – quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di
brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi
cumulativamente.
12.
Su tali presuopposti, sul punto di questione dell’esescuzione
dell’allontanamento si giustifica in specie l’annullamento della decisione
impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. Quest’ultima avrà
premura emanare una nuova decisione tenendo in debita considerazione
le risultanze dell’esame LINGUA, che ha attestato l’avvenuta
socializzazione a Benghazi e la succitata giurisprudenza riguardante la
situazione securitaria nel paese. Prima di emanare una nuova decisione
l’autorità terrà inoltre presente le possibili ragioni della contradditorietà
delle asserzioni dell’interessato in merito alla provenienza della sua
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famiglia. Qualora, l’autorità dovesse quantomento giungere alla
conclusione che l’attitudine dell’interessato non permetta di valutare se egli
risulti o meno esposto a pericolo nel paese di provenienza, essa avrà la
premura di specificarlo nel dettaglio nella nuova decisione, in modo da
fornire al richedente i necessari elementi per constestare tale valutazione
in sede ricorsuale. Alla luce della più recente giurisprudenza coordinata del
Tribunale, la SEM farà ad ogni modo prova di estrema prudenza nella sua
valutazione, in particolare circa l’esistenza di un’alternativa di domicilio a
Tripoli. Da ultimo, laddove vi fossero elementi per ritenere in specie la
presenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà
luogo di fondare la decisione di diniego su tale base legale.
13.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzio-
ne dell’allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-
smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente
sull’esecuzione dell’allontanamento, se necessario dopo il completamento
dell’istruttoria.
14.
14.1 Visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero
da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l’impugnativa priva di pos-
sibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, non sono riscosse le
spese processuali (art. 65 PA).
14.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta
in applicazione dell’art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è
stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati
oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il
TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto
conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti
nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il
versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 350.– (disborsi e
indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
14.3 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
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causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 450.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I
punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli
atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto
e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio un’indennità di
complessivamente CHF 350.– a titolo di spese di patrocinio.
5.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: