B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1975/2017
Sen t en z a d e l 1 7 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Daniela Brüschweiler,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Libia,
patrocinato dall’avv. Cristina Clemente,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessato, dichiaratosi cittadino libico di etnia Tebu, avrebbe risieduto a
Benghazi dalla nascita e sino all’espatrio avvenuto sul finire del mese di
ottobre del 2014 con il fratello B._______, oggetto di separata procedura
(cfr. dossier N 630610). Durante la sua permanenza nel paese d’origine, il
richiedente avrebbe ottenuto un diploma in ambito sanitario ed esercitato
la professione di infermiere presso l’ospedale C._______ (cfr. atto A6).
Giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d’asilo il 1° novembre
2014.
Sentito sui motivi d’asilo, il richiedente ha allegato essere stato arrestato
da alcune persone in compagnia del fratello B._______ e del padre all’ini-
zio delle insurrezioni popolari che avrebbero poi condotto al rovesciamento
del Giamahiria araba di Mu’ammar Gheddafi e che egli ha collocato tra
maggio e luglio del 2010. Dopo due settimane di detenzione in una cella
angusta, lui ed il fratello sarebbero stati rilasciati. Egli ha ricondotto tale
vicissitudine, così come ulteriori angherie e maldicenze di cui sarebbe stato
vittima, al colore della sua pelle ed al fatto che la sorella ed un ulteriore
fratello sarebbero stati precedentemente attivi in fazioni leali al regime.
Successivamente, con l’espandersi dell’influenza delle milizie Jihadiste ed
in particolare a seguito dell’avvento del gruppo “Anṣār al-Sharīʿa”, una
casa attigua a quella del richiedente sarebbe stata fatta esplodere e nella
città si sarebbe instaurato un clima di violenza ed intimidazione. In tale
contesto, durante suo turno di servizio all’ospedale C._______, alcuni mi-
liziani avrebbero fatto irruzione nel nosocomio con l’intenzione di far medi-
care un loro affiliato ferito. Questi avrebbero quindi intimato all’interessato
di prestare i primi soccorsi al ferito minacciandolo di ripercussioni qualora
non si fosse conformato ai loro dettami. Il richiedente, dopo aver comuni-
cato invano ai miliziani di non essere in misura di intervenire, in quanto
semplice infermiere, si sarebbe ad ogni modo impiegato per suturare una
ferita. Non contenti, i seguaci della formazione takfirista avrebbero anche
esatto ch’egli estraesse una pallottola ancora presente nel corpo del ferito.
Sennonché, grazie ad un successivo momento di confusione, il richiedente
asilo si sarebbe dato alla fuga. Dopo un periodo di assenza dal lavoro,
l’interessato sarebbe tornato a ricoprire saltuariamente la sua mansione
una volta pacificata la zona dell’ospedale per poi espatriare nell’ottobre del
2014 (cfr. atti A23 e A28).
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Nel corso della procedura di prima istanza, il ricorrente ha versato agli atti
diversi documenti. Nel complesso, il dossier dell’autorità di prime cure è
stato integrato dai seguenti mezzi di prova:
- badge di identificazione dell’ospedale C._______ di Benghazi,
- fotocopia del passaporto libico,
- fotocopia del certificato di nascita libico,
- fotocopia della carta d’identità libica,
- diversi diplomi relativi a corsi di formazione in ambito infermieristico
B.
Con decisione del 7 marzo 2017, notificata al richiedente il giorno seguente
(cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha
respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’al-
lontanamento dell’interessato dalla Svizzera e non ritenendo in specie data
la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso.
C.
In data 3 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l’interessato è
insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l’annullamento della deci-
sione impugnata ed il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Altresì ha
presentato un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, il
tutto con protesta di spese e ripetibili.
D.
Con ordinanza del 7 maggio 2018, il Tribunale ha esentato il ricorrente dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali ed
invitato l’autorità di prime cure a presentare una risposta al ricorso.
E.
Il 18 maggio 2018, l’autorità intimata si è limitata a riconfermarsi nella pro-
pria decisione. La presa di posizione è stata trasmessa per conoscenza al
ricorrente il 29 maggio 2018.
F.
Con scritto spontaneo del 15 agosto 2018, l’insorgente si è rivolto perso-
nalmente alla SEM esprimendo il suo desiderio di integrarsi in Svizzera. In
tale circostanza egli ha parimenti puntualizzato alcuni aspetti attinenti alla
sua domanda d’asilo. La lettera in questione è stata trasmessa al Tribunale
il 24 agosto 2018. La SEM ha contestualmente informato anche la patroci-
natrice dell’insorgente.
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Pagina 4
G.
Con missiva del 27 agosto 2018, trasmessa per conoscenza al Tribunale il
giorno medesimo, la patrocinatrice del ricorrente ha confermato alla SEM
come si fosse trattato di un’iniziativa personale del suo assistito.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell’art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I
requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
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3.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.
4.1 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
4.2 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
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Pagina 6
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e
giurisprudenza ivi citata).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato a tratti
inverosimili ed a tratti irrilevanti i motivi d’asilo addotti dal richiedente. A
mente della SEM, l’interessato si sarebbe innanzitutto contraddetto circa lo
svolgimento dei fatti in occasione del presunto contatto con il gruppo jiha-
dista “Anṣār al-Sharīʿa”. Nel corso delle due audizioni a cui è stato sotto-
posto, il richiedente avrebbe invero collocato in due momenti diversi l’in-
contro, indicando dapprima il 2013 ed in seguito il 2014. Le versioni differi-
rebbero inoltre su diversi ulteriori aspetti. Oltracciò, egli avrebbe in un primo
momento dichiarato che gli sarebbe stata puntata un’arma alla tempia, di
aver suturato una ferita alla gamba e di essere fuggito approfittando del
trasporto del ferito in sala operatoria, salvo poi contraddirsi asserendo di
non essere mai stato minacciato con delle armi, di aver cucito unicamente
una ferita sul costato e di essersi allontanato grazie alla confusione gene-
rata da alcuni spari. Inoltre, anche quanto al tempo trascorso prima di tor-
nare al lavoro, le sue allegazioni sarebbero contraddittorie. Da ultimo, no-
nostante le possibilità offertegli, l’interessato non sarebbe stato in misura
di delucidare le innumerevoli incongruenze limitandosi in sostanza ad as-
serire di non ricordarsi più quanto accaduto. Per di più, il richiedente
avrebbe fornito dichiarazioni discordanti in merito alle sue origini nonché a
proposito delle località in cui avrebbe soggiornato in Libia. Sul foglio di re-
gistrazione egli avrebbe infatti indicato essere cittadino sudanese salvo poi
cambiare versione durante l’audizione sulle generalità, ove si sarebbe di-
chiarato cittadino libico. Oltracciò, in occasione della successiva audizione
sui motivi, egli avrebbe asserito che i genitori non sarebbero stati di origine
sudanese ma bensì del Chad. Confrontato in merito, egli si sarebbe limitato
ad asserire di sentirsi confuso e di aver seguito il consiglio dei passatori,
che gli avrebbero suggerito di non comunicare la sua vera origine. In so-
stanza, constata l’autorità di prima istanza, il richiedente avrebbe agito con
l’intenzione di mentire alle autorità. Inoltre, anche le dichiarazioni a propo-
sito del fratello D._______ ed in particolare delle circostanze della sua
morte differirebbero da quanto dichiarato dall’ulteriore fratello B._______,
oggetto di separata procedura. Ciò nonostante, anche a tal riguardo l’inte-
ressato, non sarebbe riuscito a chiarire in modo soddisfacente le ragioni
delle divergenze. Non di meno, quanto ai precedenti luoghi di residenza,
l’interessato avrebbe in prima battuta dichiarato di aver passato tutta la sua
vita a Benghazi, salvo poi contraddirsi asserendo di essersi intrattenuto
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presso il Fratello D._______ a Tripoli. Del resto, anche le allegazioni a pro-
posito delle ricerche di cui il richiedente sarebbe stato oggetto in patria,
essendo apparse solo in un secondo momento, sarebbero a loro volta da
considerare inverosimili. Lo stesso varrebbe anche per i timori derivanti
dall’espatrio illegale ed a riguardo delle angherie ch’egli avrebbe subito a
causa del colore della sua pelle, la cui caratterizzazione sarebbe inoltre
stata del tutto stereotipata e priva di dettagli. Da ultimo, rileva la SEM, il
sequestro ad opera delle forze dell’ordine non sarebbe rilevante in quanto
sprovvisto del necessario nesso causale con l’espatrio.
5.2 Nel proprio gravame, il ricorrente contesta la valutazione dell’autorità
di prima istanza. Egli, nel corso della prima audizione, non sarebbe invero
stato a conoscenza di cosa potesse dire e di cosa sarebbe potuto andare
a suo discapito. Per queste ragioni, ribadisce l’insorgente, egli si sarebbe
limitato a ripetere quanto consigliatogli dai compagni di sventura sul bar-
cone. Essendo inoltre stato alloggiato presso la Caserma di Losone sino al
27 gennaio 2015, l’interessato non avrebbe potuto raccogliere prove né
connettersi con la famiglia, essendo in misura di documentarsi sui suoi di-
ritti solo successivamente grazie agli assistenti sociali. Pertanto, le consi-
derazioni della SEM circa il fatto che se il richiedente fosse realmente stato
bersaglio di gruppi armati, l’avrebbe detto prima, sarebbero illazioni. Non
si potrebbe infatti non tener conto del disagio psicologico e della prostra-
zione fisica in cui questi si sarebbe venuto a trovato e del timore di poter
dire qualcosa che l’avrebbe danneggiato. Del resto anche per quanto con-
cerne la data del decesso del fratello D._______, l’incongruenza tra quanto
esposto dal ricorrente e quanto dichiarato da B._______ sarebbe da impu-
tarsi ad un errore dell’interprete. Infatti, anche nel corso della prima audi-
zione, il ricorrente avrebbe inteso dire che l’informazione circa il decesso
del fratello sarebbe pervenuta soltanto quattro mesi dopo la sua morte. Ol-
tremodo, tale malinteso non avrebbe nulla a che vedere con la domanda
d’asilo. L’insorgente avrebbe poi affermato che il fratello D._______ sa-
rebbe stato di stanza a Tripoli e dislocato a Misurata, ove avrebbe trovato
la morte. Ciò detto, egli rileva quindi come la SEM sarebbe tenuta unica-
mente ad esaminare se egli disponga o meno dei requisiti per la conces-
sione dell’asilo e non a sottoporlo ad un test sulla memoria. Nel prosieguo
del gravame, viene contestato che il ricorrente abbia mentito affermando
di non aver mai vissuto a Tripoli. In effetti, egli avrebbe unicamente dichia-
rato di avervi effettuato dei brevissimi soggiorni in albergo o presso cono-
scenti in tempi di pace ed allorquando il fratello era ancora in vita. Nulla
proverebbe invece che gli ospitanti sarebbero ancora in vita e/o disposti ad
accoglierlo nella precaria situazione attuale. Il fatto che le affermazioni del
ricorrente non siano corroborate da prove non significherebbe ancora che
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Pagina 8
le stesse non siano veritiere. Infine, egli contesta di non rischiare di essere
sottoposto a misure persecutorie in futuro, segnatamente in ragione dell’at-
tuale situazione in Libia.
6.
Onde meglio delimitare i motivi d’asilo addotti dall’interessato, si necessi-
tano alcune considerazioni preliminari riguardanti la situazione in Libia. Nel
contesto di generale d’instabilità venutosi a creare dopo la caduta della
Giamahiria Araba (del cui esercito la Brigata Khamis era una delle unità
militari meglio attrezzate e più fedeli) sul territorio libico vi è stato un sus-
seguirsi eterogeneo di attori. Il Consiglio nazionale di transizione, nato in
seguito alle sommosse popolari contro il regime e posto formalmente alla
guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio 2012, nell’agosto
dello stesso anno, ha rimesso i propri poteri al Congresso Nazionale Ge-
nerale, eletto per scrutinio popolare e con l’iniziale compito di redigere la
costituzione. Avendo però vita breve. Già nei primi mesi del 2014, il Con-
gresso Nazionale Generale è infatti stato colpito dai miliziani delle brigate
anti islamiste az-Zintan (anche chiamate liwā’). Nel contempo, il generale
Khalifa Haftar, impostosi a capo del neocreato “Esercito Nazionale”, lan-
ciava un’operazione volta all’eliminazione delle milizie islamiste da Ben-
ghazi e dalle istallazioni petrolifere della regione, mettendo nel contempo
in scacco il Congresso Nazionale Generale ed incentivando la creazione
di un nuovo parlamento, questa volta insediato nell’est del paese (Camera
dei rappresentanti libica). Avendo tuttavia parte dei membri del Congresso
Nazionale Generale contestato la devoluzione dei poteri, a partire dall’ago-
sto del 2014 ci si è trovati di fronte a due differenti parlamenti, entrambi
supportati dai rispettivi governi e da gruppi più o meno eterogenei di mili-
ziani o ex apparati dell’esercito regolare. Da un punto di vista militare, le
forze dell’Esercito Nazionale di Haftar, si sono viste opporre un’alleanza di
diverse milizie islamiste dell’ovest confluite nella coalizione denominata “Li-
bya Dawn” e rimaste fedeli al Congresso Nazionale Generale. In tale con-
testo di frammentazione istituzionale, alcuni gruppi di stampo jihadista
come “Anṣār al-Sharīʿa” o lo stesso “Stato Islamico” sono riusciti a entrare
a loro volta in possesso di alcune enclavi sulle quali esercitare direttamente
la propria autorità. A Benghazi, per paura di essere annientata dall’esercito
di Haftar, “Anṣār al-Sharīʿa” ha unito i proprio sforzi con altri gruppi armati
ed in particolare con la “brigata dei martiri del 17 febbraio” (già da tempo
attiva in diverse zone della città), confluendo, nel 2014, nel cosiddetto
“Concilio dei rivoluzionari di Benghazi” (“Majlis Shura Thuwar Benghazi”).
Sempre in tale contesto, alcuni gruppi militari statali come le Guardie delle
frontiere e delle installazioni petrolifere (“Ḥaras al-ḥudūd al-munšaʾāt an-
nafṭīya”) sono intervenuti per tentare di mettere in sicurezza le infrastrutture
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della regione. Haftar, dal canto suo, nel 2015 ha ottenuto il mandato quale
ministro della Difesa e Capo di Stato Maggiore dell’esercito regolare dalla
Camera dei rappresentanti. L’operazione su Benghazi sembra inoltre es-
sersi risolta in suo favore e la città è stata dichiarata libera da militanti Ji-
hadisti sul finire del 2017 (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23
marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2 e rif.
citati, British Broadcasting Corporation (BBC), Guide to key Libyan militias,
11.01.2016, ,
consultato il 12.07.2018; BBC Libya eastern commander Haftar declares
Benghazi ‘liberated’, 06.07.2017, africa-40515325 > consultato il 06.07.2018; Xinhua, Libyan army takes
over remaining militant stronghold in Benghazi, 29.12.2017,
, con-
sultato il 12.07.2018; Canale nazionale della Libia, Guardie di frontiera e
installazioni petrolifere e obiettivi vitali per proteggere l’Ospedale Generale
di Hawari Benghazi 3737 >, consultato il 17.07.2018).
7.
7.1 Tornando alla presente fattispecie, occorre tuttavia constatare come le
allegazioni del ricorrente a proposito delle vicissitudini da lui vissute
nell’ambito dei presunti contatti con “Anṣār al-Sharīʿa”, per quanto possano
iscriversi in una logica di plausibilità, risultino in buona parte contraddittorie.
Innanzitutto, la collocazione temporale dell’evento non risulta lineare,
avendo il ricorrente in un primo momento asserito che i fatti si sarebbero
svolti nell’ottobre del 2014 (cfr. atto A6, pag. 6), salvo poi contraddirsi col-
locandoli nel 2013 senza tuttavia essere in grado di fornire una data precisa
(cfr. atto A23, pag. 12). Allo stesso modo, anche la caratterizzazione degli
avvenimenti non risulta coerente. Nell’ambito dell’audizione sulle genera-
lità l’interessato ha infatti asserito che i miliziani gli avrebbero puntato una
pistola alla tempia, che avrebbe suturato una ferita alla gamba e che si
sarebbe dato alla fuga approfittando del trasporto del ferito in sala opera-
toria (cfr. atto A6, pag. 6). Sentito nuovamente al riguardo in occasione
della successiva audizione sui motivi d’asilo, egli ha invece dichiarato che
i miliziani, pur essendo armati, non avrebbero diretto la pistola al suo capo,
che la ferita da lui suturata era situata sul costato e di aver approfittato di
un momento di confusione causato da degli spari per scappare (cfr. atto
A23, pag. 12-13). L’inconciliabilità tra le due versioni appare dunque sen-
sibile e non può spiegarsi sulla base delle argomentazioni addotte in sede
ricorsuale.
D-1975/2017
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7.2 Del resto, come già sottolineato dall’autorità inferiore, le allegazioni
dell’insorgente non sono esenti da ulteriori elementi dissonanti. In partico-
lare, l’interessato risulta infatti essersi contraddetto in merito al tempo tra-
scorso tra la fuga dall’ospedale ed il suo rientro al posto di lavoro, avendo
in un primo momento asserito di aver atteso una sola settimana (cfr. atto
A6, pag. 6) e successivamente che tra i due eventi sarebbe trascorso ben
un mese (cfr. atto A23, pag. 7).
7.3 Inoltre, nel corso dell’audizione sulle generalità, nonostante ne avesse
avuto la facoltà, il richiedente asilo ha omesso di menzionare importanti
elementi, di cui invece si è avvalso successivamente. Si tratta segnata-
mente delle angherie da lui subite a causa del colore della sua pelle e delle
attività del fratello E._______ in seno ad un gruppo armato pro Gheddafi
(cfr. atto A23, pag. 14). Oltretutto, il richiedente non è nemmeno stato in
misura di fornire informazioni coerenti a proposito delle sue origini, essen-
dosi egli in un primo momento qualificato come cittadino sudanese (cfr. atto
A1). Chiamato ad esprimersi al riguardo egli ha inoltre ammesso di aver
dichiarato il falso su consiglio dei passatori (cfr. atto A23, pag. 4). Ma non
finisce qui. Se confrontata con la testimonianza del fratello, la versione
dell’interessato risulta infatti su diversi aspetti discorde. Nell’ambito delle
audizioni a cui è stato sopposto nel corso della sua procedura d’asilo,
B._______ ha infatti asserito che l’ulteriore fratello E._______ sarebbe de-
ceduto nel 2011 e ch’egli ed i famigliari (e quindi anche l’insorgente) avreb-
bero appreso di tale avvenimento lo stesso anno (cfr. dossier N 630 610,
atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4). Al contrario, il ricorrente ha addotto di es-
sere venuto a conoscenza della morte di E._______ solamente quattro
mesi prima del febbraio 2017 (cfr. atto A28, pag. 2). Il fratello ha inoltre
asserito che la notizia gli sarebbe stata comunicata da un collega dello
stesso E._______ (cfr. dossier N 630 610, atto A22, pag. 1 e A52, pag. 4)
mentre l’insorgente ha ricondotto l’annuncio ad uno sconosciuto che
avrebbe informato il padre (cfr. atto A28, pag. 3).
7.4 Alla luce di quanto precede, si può partire dall’assunto che il racconto
dell’interessato circa l’incontro con i miliziani di “Anṣār al-Sharīʿa” non os-
sequi ai succitati criteri di verosimiglianza. Ma non solo. Viste le innumere-
voli contraddizioni rilevate e la conseguente generale inverosimiglianza
delle allegazioni, si può concludere che la versione fornita dall’insorgente
sia nel complesso inveritiera. In assenza di dichiarazioni concludenti, non
è infatti compito del Tribunale dipanarsi in valutazioni di ordine ipotetico in
merito ai motivi d’asilo dell’interessato.
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7.5 Sia quel che sia, per ciò che concerne la presunta detenzione del 2010
(la cui collocazione temporale pare oltretutto errata dal momento che le
vicissitudini che hanno portato al rovesciamento di Gheddafi si sono svolte
nel 2011), è ad ogni modo opportuno sottolineare che il fondato timore di
essere perseguitato presuppone l’esistenza di minacce attuali e concrete.
In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale
temporale. Quest’ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale,
allorquando tra l’ultima persecuzione subita e l’espatrio è trascorso un
lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qua-
lità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga me-
desima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Ora, dal mo-
mento che i fatti in questione risalirebbero a ben quattro anni di distanza
dall’espatrio, non vi è modo di considerare che gli stessi, quandanche ve-
rosimili, abbiano un nesso causale con l’espatrio. Negli stessi termini ed a
titolo puramente abbondanziale, circa il rischio di subire pregiudizi ad opera
di “Anṣār al-Sharīʿa”, si può inoltre partire dal presupposto che i miliziani
Jihadisti presenti a Benghazi siano stati sconfitti dalle forze di Haftar (cfr.
supra consid. 6.2). Ebbene, pur non potendosi il Tribunale al momento
esprimere sull’attuale capacità di protezione da parte delle forze dell’Eser-
cito Nazionale e ferma considerata inoltre la volatilità della situazione in
loco, v’e quantomeno da chiedersi se la minaccia in questione sia ancora
da considerarsi attuale. Vista l’inverosimiglianza delle allegazioni del ricor-
rente, la questione può ad ogni modo rimanere inevasa.
7.6 Nello stesso senso, va altresì rammentato che perché i provvedimenti
giustifichino il riconoscimento dello statuto di rifugiato, occorre che gli stessi
impicchino un intervento che comprometta la vita, leda l’integrità fisica o
siano di considerevole durata e frequenza. Alla luce di ciò, le asserite an-
gherie sofferte dall’insorgente a causa dell’estrazione etnica paiono d’ac-
chito irrilevanti in quanto non raggiungono un grado d’intensità tale da con-
figurare un persecuzione ai sensi dei disposti citati.
8.
La SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qualità di rifugiato alla ricor-
rente. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va conseguentemente re-
spinto.
9.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontana-
mento, la decisione impugnata va confermata.
10.
10.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata dall’art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20). Giu-
sta suddetta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possi-
bile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
10.2
10.2.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha escluso l’esistenza di ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento. L’autorità di prime cure ha segnata-
mente ritenuto che le indicazioni fuorvianti rese in corso di procedura dal
ricorrente la avrebbero posta nell’impossibilità di pronunciarsi in piena co-
gnizione di causa sull’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Que-
sti avrebbe invero violato il suo obbligo di collaborare e di dire la verità.
Proseguendo nella propria analisi, l’autorità intimata ha quantomeno rile-
vato che il ricorrente sarebbe giovane, in ottima salute e che disporrebbe
di esperienza lavorativa in ambito infermieristico con comprovate capacità
documentate da titoli di studio. Il ricorrente avrebbe inoltre fornito indica-
zioni in merito ad un’eventuale alternativa interna di domicilio a Tripoli, dove
vivrebbero alcuni suoi famigliari che già in precedenza lo avrebbero ospi-
tato. La SEM ha inoltre constatato che il fratello B._______, nell’ambito
della sua procedura d’asilo, avrebbe dichiarato che a Tripoli soggiornereb-
bero molte persone della loro tribù e che tra di essi tutti verrebbero trattati
vicendevolmente alla stregua di dei parenti. Avendo inoltre rilasciato dichia-
razioni contraddittorie, si potrebbe partire dal presupposto che la famiglia
del ricorrente possa trovarsi in tutt’altra parte della Libia, compresa Tripoli.
Pertanto un ritorno del ricorrente nel paese d’origine congiuntamente al
fratello F._______ (recte: B._______; F._______ è il ricorrente stesso) sa-
rebbe esigibile.
10.2.2 Con ricorso, il ricorrente avversa anche tale valutazione dell’autorità
di prima istanza. Egli contesta segnatamente di aver mentito a proposito
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del fatto di non aver mai vissuto a Tripoli. Invero, questi avrebbe unica-
mente asserito di avervi svolto brevi soggiorni in un albergo o presso co-
noscenti allorquando il fratello D._______ era ancora in vita e di stanza a
Tripoli. Nulla proverebbe del resto che tali persone siano ancora ivi resi-
denti e disponibili ad accogliere oggi, in una situazione già di per sé preca-
ria dal punto di vista della sicurezza, il ricorrente ed il fratello. Andrebbe
altresì tenuto conto del fatto che il concetto di famiglia “africano” sarebbe
ben diverso da quello europeo, di modo che sarebbe consono riferirsi ad
un’anziana amica con l’appellativo di “zia” o ad un cugino lontano chiaman-
dolo fratello. La tesi circa la possibile presenza della famiglia nucleare a
Tripoli apparrebbe poi insensata, dal momento che se fosse davvero stato
il caso il ricorrente non avrebbe certo sottaciuto tale circostanza, essendo
a quel tempo anche la capitale zona di guerra. In tal senso, un suo rientro
in tale luogo sarebbe improponibile.
10.3 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consa-
crata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al-
lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). Va
inoltre rammentato che nelle procedure d’asilo – cosi come nelle altre pro-
cedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò si-
gnifica che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento
esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (Art. 6 LAsi in relazione
con l’art. 12 PA, Art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). Il principio inquisitorio è però
limitato dall’obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr.
DTAF 2014/12 consid. 5.9; CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler
[ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). Trattasi di un tipico caso
di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In particolare, quando l’interes-
sato, con il suo comportamento, impedisce all’autorità di accertare se egli
risulti esposto o meno a pericolo nel paese di provenienza, l’esecuzione
dell’allontanamento non può essere evitata (WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262; si veda an-
che DTAF 2014/12 consid. 5.9). Ciò è segnatamente il caso quando il ri-
chiedente asilo non collabora alla delucidazione della sua cittadinanza ren-
dendo de facto impossibile l’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allon-
tanamento verso il suo reale paese d’origine (cfr. tra le tante sentenza del
Tribunale D-4895/2013 del 21 novembre 2013 consid. 7.2). Non è infatti
compito delle autorità elvetiche competenti in materia d’asilo ricercare, in
assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguar-
danti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all’esecuzione
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dell’allontanamento quando la stessa è subordinata al soddisfacimento di
determinati fattori favorevoli (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9) ed il ricorrente
fornisce indicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità
è tale da non permettere all’autorità d’asilo di determinare se egli rientra o
meno in suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l’autorità d’asilo
giunga a conclusione che l’interessato abbia agito di sorta onde occultare
l’esistenza di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di fa-
migliari) essa sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adem-
piuta la circostanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del
Tribunale D-3174/2015 del 17 novembre 2016 consid. 6.3.4 e E-5724/2014
del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia riservato che per ammettere
una violazione dell’obbligo di collaborare si presuppone che la collabora-
zione sia possibile e che possa essere ragionevolmente esatta, conto te-
nuto delle circostanze.
10.4
10.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
10.4.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino
la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono
l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
10.5
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10.5.1 Nell’ambito di una recente analisi del Paese dal punto di vista della
sicurezza e della situazione umanitaria ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStr,
codesto Tribunale ha constatato come in Libia attualmente non vi sia
alcuna autorità statale che eserciti la propria sovranità e possa garantire la
sicurezza dell’integralità del territorio. A causa del perdurare della guerra
civile, l’apparatto securitario si trova in una situazione di forte
frammentazione. Centinaia di milizie di estrazione eterogenea si
contentendono il territorio sulla base di alleanze spesso mutevoli senza
che lo stato libico, rispettivamente, le istituzioni riconosciute dalla comunità
internazionale, siano nella posizione di controllarle efficacemente (cfr.
anche infra consid. 6.2). Le forze di polizia e l’apparato giudiziario sono
praticamente inesistenti ed insufficientemente equipaggiate. In diverse
parti del paese, si annoverano azioni militari ad opera delle fazioni più
disparate, di modo che la situazione sotto il profilo della sicurezza si possa
definire imprevedibile e poco chiara. In siffatto contesto, spesso e volentieri
sono gli stessi civili a fare le spese delle risultanze nefaste del conflitto, per
il quale non si intravede al momento una volontà politica che possa
contribuire a porre un freno alle ostilità. Sotto l’aspetto dei diritti umani, la
situazione è desolata e di difficile classificazione. A causa di ciò, il Tribunale
è giunto alla conclusione che nella maggior parte del territorio libico viga
attualmente una situazione di violenza generalizzata, di modo che
l’esecuzione dell’allontanamento verso ampie zone del paese sia da
considerarsi inesigibile. Nella mededisa occasione è inoltre stato rilevato
come la stessa città di Benghazi non sia stata risparmiata da importanti
problematiche securitarie (cfr. sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23
marzo 2018, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.5.2).
10.5.2 Chiamato in seguito ad esprimersi in concreto circa l’esigibilità
dell’esecuzione di un allontanamento verso la – ormai solo de jure –
capitale Tripoli, il Tribunale ha riconosciuto che, a causa della precaria, e
volatite situazione securitaria, del risachio di recrudescenze violente e di
problemi di approvvigionamento, anche l’allontanamento verso Tripoli
debba essere considerato di principio inesigibile. In considerazione di ciò,
l’esigibilità può essere ammessa solo eccezzionalmente in presenza di
particolari circostanze favorevoli. Nel caso in questione, il Tribunale ha
preso in considerazione la provenienza del richiedente da tale luogo, la
giovane età, il buono stato di salute, la possibilità di sostentarsi e la
presenza di un’estesa rete famigliare con disponibilità finanziaria (cfr.
sentenza del Tribunale D-6946/2013 del 23 marzo 2018, pubblicata come
sentenza di riferimento, consid. 6.5.3)
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10.6 In specie, l’autorità di prime cure si è invece sostanzialmente avvalsa
di una violazione dell’obbligo di collaborare da parte del ricorrente per
concludere quanto all’impossibilità di esaminare con cognizione di causa
la presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento.
10.7 Ora, seppur tale modus operandi sia di principio concepibile (cfr. infra
consid. 10.3), esso non risulta giustificato dalle circostanze del caso in
disamina. Nonostante le allegazioni dell’insorgente a proposito delle sue
origini si siano rivelate in parte inconsistenti, non si può infatti ritenere che
in specie il richiedente asilo, violando il proprio obbligo di collaborare, abbia
reso de facto impossibile l’esame dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento (cfr. supra consid. 8.3). Pur essendo innegabile ch’egli
abbia un primo momento asserito di essere cittadino sudanese, per poi
fornire ulteriori asserzioni discordanti in merito alle origini della sua famiglia
(cfr. supra consid. 6.2; atto A6, atto A23, pag. 4), è altresì pacifico che la
documentazione successivamente prodotta in sede di prima istanza abbia
posto l’autorità di prime cure nella posizione di poter determinare con una
certa attendibilità il suo luogo di provenienza e la sua cittadinanza. Ora,
nonostante ciò, la SEM non ha in alcun modo tenuto conto dei mezzi di
prova addotti, accontentandosi invece di elencare le incongruenze rilevate
nel suo narrato. Non di meno, la stessa SEM, di li a poco, ha attribuito un
certo valore probatorio proprio a tali documenti (senza metterne in
discussione la fedefacenza) giungendo sino a considerare che gli stessi
attesterebbero “comprovate capacità documentate da titoli di studio”.
Oltremodo, è altresì opportuno denotare come le incongruenze elencate
nella decisione impugnata (ad eccezione dell’iniziale allegazione circa la
sua cittadinanza sudanese, ch’egli ha amesso essere un artifizio), che del
resto coincidono con quelle riscontrate nella procedura riguardante il
fratello, possano in parte spiegarsi sulla base dell’estrazione etnico-tribale
del richiedente asilo. I Tebu, chiamati anche Toubou, Tubu o Tibbu, sono
infatti una popolazione sahariana di colore presente non solo in Libiia ma
anche in Chad, Sudan e Niger (cfr. Le Petit Robert des nomes propres,
Paris 2011, pag. 2268). Inoltre, il contesto libico è storicamente marcato
dalle identità tribali piuttosto che dall’accezzione di cittadinanza nei termini
occidentali. Pertanto, v’è da chiedersi se il solo fatto che il ricorrente abbia
dichiarando alternativamente che la sua famiglia sarebbe orginiaria del
Sudan o del Chad (esternando anche dubbi in proposito), sia
effettivamente costitutivo di un violazione dell’obbligo di collaborare (sulla
delimitazione cfr. WALTER KÄLIN, op. cit., pag. 292 e segg.) o la conse-
guenza di una circostanza a lui solo parzialmente chiara.
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10.8 Sia quel che sia, quanto appare in specie disorientante, è l’eccessiva
relativizzazione del principio inquisitorio, che, più che giustificata dalle cir-
costanze del caso, sembra asservita alla facoltà di non passare in rivista in
modo dettagliato la presenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento. Ora, il Tribunale può ben comprendere che l’attitudine tutt’altro che
esemplare mostrata dal richiedente asilo in corso di procedura possa aver
condotto l’autorità a ritenere impossibile l’analisi oculata dei fattori di rischio
in presenza. Tuttavia, come già detto, non sembra che l’autorità intimata
abbia tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti.
Ci si poteva infatti ragionevolmente attendere che la SEM vagliasse in
modo accurato i numerosi mezzi di prova prodotti in modo da tentare quan-
tomeno di determinare il luogo di provenienza dell’insorgente e che si po-
nesse a sua volta questioni sulle delle ragioni della contraddittorietà delle
due allegazioni in merito alla provenienza famigliare.
10.9 In questo stesso senso, il riferimento alla possibile presenza di
un’alternativa di domicilio a Tripoli risulta a sua volta problematico. Come
già detto, anche per le persone provenienti da tale città, le condizioni per
ritenere esigibile l’esecuzione dell’allontantamento risultano estremamente
restrittive e presuppongono il rispetto di numerosi fattori favorevoli (cfr. infra
consid. 8.5). Viene dunque da sè che qualora si voglia prendere in
considerazione tale luogo quale alternativa di domicilio (cosa teoricamente
legittima seppur al momento non ancora valutata Tribunale nel contesto
libico; cfr. sulla questione DTAF 2011/49 consid. 7.3.5 a propposito della
situazione in Afghanistan), si necessiterebbe un esame ancor più
approfondito delle circostanze in presenza. Non sembrano invece bastevoli
le constatazioni – effettuate principalmente sulla base della
contraddittorietà di parte delle asserzioni dell’insorgente e del
fratello – quanto alla possibile presenza di parentela ed allo svolgimento di
brevi soggiorni in loco, essendo i succitati fattori favorevoli da apprezzarsi
cumulativamente.
11.
Su tali presuopposti, sul punto di questione dell’esescuzione
dell’allontanamento si giustifica in specie l’annullamento della decisione
impuganta e la ritrasmissione degli atti alla SEM. Quest’ultima avrà
premura di esaminare nel dettaglio i mezzi di prova prodotti dal richiedente
in modo da tentare di determinare la sua origine, e meglio, se questi
provenga effettivamente da Benghazi come sembrano indicarlo in modo
coerente i documenti in questione. Prima di emanare una nuova decisione
l’autorità prenderà inoltre in debita considerazione, così come esposto nei
consideranti che precedono, le possibili ragioni della contradditorietà delle
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asserzioni dell’interessato in merito alla provenienza della sua famiglia.
Qualora, l’autorità dovesse quantomento giungere alla conclusione che i
mezzi di prova prodotti, combinati con le dichiarazioni del ricorrente e del
fratello, non permettano ad ogni modo di accertare se egli risulti o meno
esposto a pericolo nel paese di provenienza (ad esempio in quanto
oggetto di falsificazione), essa avrà premura di specificarlo nel dettaglio
nella nuova decisione, in modo da fornire al richedente i necessari elementi
per constestare tale valutazione in sede ricorsuale. Alla luce della più
recente giurisprudenza coordinata del Tribunale, la SEM farà ad ogni modo
prova di estrema prudenza nella sua valutazione, in particolare circa
l’esistenza di un’alternativa di domicilio a Tripoli. Da ultimo, laddove vi
fossero elementi per ritenere in specie la presenza di motivi di esclusione
ai sensi dell’art. 83 cpv. 7 LStr, vi sarà luogo di fondare la decisione di
diniego su tale base legale.
12.
Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzio-
ne dell’allontanamento e per il resto è respinto. Gli atti di causa sono tra-
smessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente
sull’esecuzione dell’allontanamento, se necessario dopo il completamento
dell’istruttoria.
13.
13.1 Visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero
da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS
173.320.2]). Ciò nonostante, non essendo stata l’impugnativa priva di pos-
sibilità di esito favorevole al momento dell’inoltro, non sono riscosse le
spese processuali (art. 65 PA).
13.2 Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio, la stessa va inoltre accolta
in applicazione dell’art. 110a LAsi. Ora, per prassi del TAF, nei casi in cui è
stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati
oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il
TAF ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto
conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante dei ricorrenti
nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il
versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 350.– (disborsi e
indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
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Pagina 19
13.3 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o
in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità
per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La
parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 450.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 20
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I
punti 4 e 5 della decisione della SEM del 7 marzo 2017 sono annullati e gli
atti di causa sono trasmessi all’autorità inferiore per la pronuncia di una
nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto
e la decisione del 7 marzo 2017 è da reputarsi cresciuta in giudicato.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è accolta.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
La cassa del Tribunale verserà al patrocinatore d’ufficio un’indennità di
complessivamente CHF 350.– a titolo di spese di patrocinio.
5.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 450.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo
Data di spedizione:
Lorenzo Rapelli