Corte IV
D-1976/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione di Daniel Schmid, giudice;
cancelliere Carlo Monti;
A._______, nato il (...),
Nigeria,,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1976/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in
Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso
al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento
circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro
della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi-
natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu-
sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 1° e del 15 marzo 2010;
il rapporto della polizia nigeriana dell'(...) e la lettera del fratello dell'in-
teressato datata (...), inviate per fax il 3 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 25 marzo 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. risultanze processuali);
il ricorso del 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 29 marzo 2010);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in
data 29 marzo 2010;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'a-
silo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla conces-
sione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie dette condizioni d'ammissibilità;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte-
ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia igbo, nato a
B._______, C._______, e avente l'ultima residenza a D._______, nel
E._______, fino al (...) (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010,
pagg. 1 e 2); che esso avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel (...)
per il timore di essere arrestato dalle autorità e di non poter
beneficiare di un equo processo per aver ucciso, per legittima difesa, il
proprio cugino durante una disputa riguardante un terreno di famiglia;
che suo zio lo starebbe cercando e sarebbe intenzionato ad ucciderlo
per vendicare la morte del proprio figlio (cfr. ibidem, pag. 6); che egli
sarebbe espatriato senza documenti, recandosi in un primo tempo a
F._______ e nascondendosi nella stiva di una nave diretta in
Germania, ove egli sarebbe giunto il 12 febbraio 2010; che egli ha
affermato di non sapere dove sarebbe sbarcato in Germania, di non ri-
cordare nulla a riguardo dei luoghi transitati, e di essere salito su di un
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treno scelto a caso giungendo a G._______ "non so come e con aiuti
vari, di cui non ricordo nulla" (cfr. ibidem, pagg. 8 e 9);
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identi-
tà;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che
il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi del-
l'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che dall'altro lato,
detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32
cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie nonché le allegazioni del ri-
corrente come non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al-
lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata con-
segna di documenti d'identità, dichiarato di essere stato in possesso
sia della carta d'identità che del passaporto, ma di averli smarriti e di
non essere in grado di procurarne delle copie, considerando come
scusabili i motivi della mancata presentazione di documenti e facendo
osservare che nel caso di un rimpatrio egli non potrebbe contare su di
un adeguato processo, vista la corruzione che vige in Nigeria e l'im-
possibilità personale di permettersi un buon avvocato;
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento ver-
so il proprio paese ed ha, altresì, presentato una domanda di dispensa
dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
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che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il ri-
chiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato
del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base al-
l'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono neces-
sari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esisten-
za di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli uffi-
ciali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di parti-
colari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti
validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,
come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na-
scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(cfr. DTAF 2007/7, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di oltre un mese dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri;
che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di avere ri-
chiesto il passaporto alcuni anni fa poiché "era di moda" (cfr. verbale
d'audizione del 1° marzo 2010, pagg. 3 e 4) e di averlo smarrito circa
sette od otto anni fa e di non aver desiderato di richiederne una copia
(cfr. ibidem, pag. 4);
che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, il ricorrente non è riu-
scito a corroborare della benché minima verosimiglianza il proprio rac-
conto, risultando infatti impossibile che egli non si ricordi né come si
chiamasse la nave, né che cosa trasportasse, né chi l'avrebbe aiutato
e neppure il luogo da cui sarebbe partito (cfr. verbale d'audizione del
1° marzo 2010, pag. 9); che il ricorrente non è stato in grado di specifi-
care null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al pro-
prio racconto, apparendo quindi vago ed impreciso; non è inoltre vero-
simile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di
percorsi casuali, durante i quali egli non avrebbe mai subito alcun tipo
di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni palesemen-
te inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine
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Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiara-
to di aver fatto, risulta ad oggi pressoché impossibile;
che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazio-
ne circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità
del suo viaggio;
che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver
viaggiato nelle circostanze descritte;
che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio,
nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni
del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ra-
gione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documen-
ti d'identità per bisogni di causa;
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legisla-
tore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una pro-
cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con
una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5);
che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla
base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo
non adempia manifestamente la qualità di rifugiato; che ciò può risul-
tare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza
dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra
l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi,
dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5);
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che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Nigeria per il timore di essere arrestato dalle autorità e di venire
ucciso dallo zio per avere a propria volta assassinato il proprio cugino;
che egli non si sarebbe però rivolto alle autorità né per giustificare le
proprie azioni, in particolare per dichiarare di essere stato aggredito e
picchiato dal cugino e di avere dunque agito per legittima difesa e di
essere in grado di presentare testimoni oculari (cfr. verbale d'audizione
del 15 marzo 2010, pagg. 6-8), né per invocare protezione dalle mi-
nacce dello zio (cfr. verbale d'audizione del 1° marzo 2010, pag. 6
e 7);
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, ar-
gomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che basti rilevare che gli atti commessi non costituiscono manifesta-
mente un azione suscettibile di giustificare una protezione internazio-
nale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di ritenere
che l'insorgente non possa ottenere dalle autorità in Nigeria, se oppor-
tunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale fu-
turo agire illegittimo di terzi nei suoi confronti;
che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e ret-
tamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta
l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, tanto meno, a mente di questo Tribuna-
le, le allegazioni prodotte sarebbero state di un'intensità tale da essere
considerate decisive in materia d'asilo né che si evincono elementi da
cui dedurre che al ricorrente gli sarebbe stata preclusa un'appropriata
protezione contro le persecuzioni statali (cfr. GICRA 2006 no 18);
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai
sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio-
ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del-
l'insorgente medesimo;
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione com-
plementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista del-
l'ammissibilità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
E-423/2009 dell'8 dicembre 2009 consid. 8, destinata alla pubblicazio-
ne);
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che, quo alla liceità dell'allontanamento nel paese d'origine del
ricorrente, il TAF, senza aver motivo per discostarsi dalla sua attuale
prassi, ritiene che né dal rapporto di Amnesty International del 2009
allegato dal ricorrente né dagli atti emergono elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in
Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame
è ammissibile;
che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è en-
trato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz-
zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto
il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigi-
bile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana-
mento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
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coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio na-
zionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed
ha vissuto ad B._______ fino al (...), ed in seguito D._______, ove vi-
vono ancora lo zio, con il quale avrebbe vissuto dal (...) al (...), e diver-
se zie e diversi zii con cugini; inoltre la madre, un fratello e la sorella
abiterebbero ancora ad B._______: si può dunque constatare l'esisten-
za di una solida rete sociale in patria; che l'insorgente non ha nemme-
no preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che pos-
sano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica
Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Sviz-
zera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame
nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi
e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'e-
secuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'auto-
rità inferiore confermata;
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente sentenza non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. d
LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di
G._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Centro di registrazione e di procedura di G._______ (via
fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ri-
corrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale
amministrativo federale)
- H._______ (via fax)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione:
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