Corte IV
D-1977/2010/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 1 m a r z o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
Congo (Kinshasa),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1977/2010
Visto:
la prima domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in
data (...),
la decisione dell'UFM del 10 novembre 2004, mendiante la quale detto
Ufficio ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera,
la sentenza del 24 ottobre 2005 dell'allora Commissione svizzera di
ricorso in materia d'asilo (CRA) che ha stralciato dai ruoli il ricorso
inoltrato contro la suddetta decisione dall'interessato, il quale si era
reso irreperibile,
la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha
presentato il (...),
i verbali d'audizione del 18 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
23 marzo 2010 (di seguito: verbale 2) in occasione del quale è stato
concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito
all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2010, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. agli atti avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),
che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che l'interessato ha dichiarato di essere cittadino congolese, nato a
Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), dove ha vissuto dalla
sua nascita fino al suo espatrio nell'(...),
che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese
d'origine, dopo la conclusione infruttuosa nell'(...) della sua prima
procedura d'asilo e di aver depositato un'altra domanda d'asilo in
B._______; che egli ha dichiarato di non avere nuovi motivi d'asilo,
bensì di voler completare le allegazioni espresse in relazione alla sua
prima domanda d'asilo presentata in Svizzera; che, secondo le sue
dichiarazioni, egli non sarebbe potuto rientrare, e non potrebbe
rientrare tutt'ora nel suo Paese d'origine, in quanto regnerebbe una
situazione d'insicurezza generale e considerato che la persona per cui
avrebbe lavorato come corriere, il colonnello C._______, e altre
persone coinvolte, sarebbero ancora in prigione o sarebbero state
uccise; che, egli temerrebbe di essere ucciso, poiché sarebbe
accusato di aver collaborato con il suddetto colonnello, accusato di
complotto contro il presidente D._______, il cui figlio sarebbe oggi al
potere; che, nel (...), il padre dell'interessato sarebbe morto,
che, nella decisione del 23 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che la prima procedura d'asilo si è definitivamente conclusa e che
i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria, dall'altro, ha ritenuto che né la situazione
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politica o economica della Repubblica democratica del Congo, né altri
motivi relativi alla persona del ricorrente o dal punto di vista tecnico e
pratico, si opporrebbero all'esecuzione del suo allontanamento in detto
Paese,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha
anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile,
che nel gravame, l'insorgente fa valere che – sebbene la
presentazione della sua precendente domanda d'asilo in Svizzera
nel (…) – sarebbero intervenuti fatti propri a motivare la sua qualità di
rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo; che, infatti, si sarebbe verificato un
fatto importante, ovvero la morte di suo padre, che sarebbe stato
assassinato nel (...) per mano del governo di D._______; che, a tal
proposito, egli ribadisce che il collonello per cui lavorava ed altre
persone a cui doveva consegnare materiale confidenziale per ordine
del colonnello, sarebbero stati accusati dell'assassinio del presidente
D._______ e si troverebbero ancora in prigione o sarebbero stati
uccisi, come sarebbe stato il caso nel (...) per un certo E._______;
che, essendo attualmente al potere il figlio di D._______, per tutti
coloro accusati non vi sarebbe alcuna possibilità o speranza di
salvezza, così come per lui, il quale rischierebbe di essere arrestato o
ucciso e la cui situazione sarebbe peggiorata, secondo le sue ultime
notizie; che, di conseguenza, in caso di rientro in patria la sua vita
sarebbe in pericolo, altresì considerata la drammatica situazione in
Congo, preoccupante sia dal profilo sociale che umanitario, essendovi
violenze, criminalità, nonché non essendovi alcuna sicurezza,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito
della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
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che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria,
che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con
la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del
10 novembre 2004, a seguito della sentenza del 24 ottobre 2005 della
CRA con la quale è stato dichiarato irricevibile il ricorso presentato
dall'insorgente,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, innazitutto, il ricorrente ha esplicitamente ammesso di non essere
rientrato nel suo Paese d'origine, dopo la conclusione infruttosa della
sua prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1 pag. 4); che, in secondo
luogo, il ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere nuovi
motivi d'asilo a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pag.
4); che, inoltre, considerata la crescita in giudicato della prima
decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza dei suddetti motivi d'asilo,
non meritano di essere prese in considerazioni le asserite precisazioni
in merito agli stessi (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pag. 1 e ricorso
pag. 2); che, in terzo luogo, il ricorrente, si è limitato ad invocare in
maniera vaga quale nuovo fatto a sostegno della sua domanda d'asilo,
la morte del padre, senza tuttavia corroborare o precisare tale
allegazione (cfr. verbale 2 pag. 1 e ricorso pag. 2); che, inoltre, tale
allegazione, come rettamente rilevato dall'UFM, è in netta
contraddizione con quanto affermato dal ricorrente in sede di
procedura secondo cui i suoi motivi d'asilo sarebbero gli stessi rispetto
a quelli presentati in occasione della sua prima domanda d'asilo e
rievocati in questa sede (cfr. verbale 1 pag. 4, verbale 2 pag. 1 e
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ricorso pag. 2); che, a tal proposito, risulta evidente che il ricorrente ha
invocato quale fatto nuovo la morte del padre solo al momento
dell'inoltro del ricorso, ovvero dopo aver preso conoscenza della
decisione negativa dell'UFM; che, inoltre, il ricorrente si è limitato a
mere affermazioni di parte circa l'assassinio e la conseguente morte
del padre, così come non ha fornito alcuna motivazione plausibile circa
il presunto e asserito rapporto di causalità tra la morte del padre e
l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti (cfr. ricorso pag. 2); che,
peraltro, il ricorrente si è grossolanamente contraddetto sulla data in
cui il padre sarebbe deceduto, affermando dapprima che suo padre
sarebbe morto poco dopo la sua partenza per l'Europa, ovvero nel (...)
(cfr. verbale 2 pag. 1) ed in seguito che sarebbe invece stato
assassinato nel (…) (cfr. verbale 2 pag. 2 e ricorso pag. 2),
che, infine, il ricorrente ha altresì dichiarato di non aver mai avuto
problemi personalmente né con le autorità del suo Paese, né con terze
persone e che non ha mai svolto attività politiche (cfr. verbale 2
pagg. 4-5),
che, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, v'è, dunque, ragione
di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente
inverosimili e rasentano l'abuso processuale, nonché, in tutta
evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante
per la concessione della protezione provvisoria,
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono
propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria,
che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel
merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] e Giurisprudenza ed
informazioni della CRA [GICRA] 2001 n.21),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nella Repubblica
democratica del Congo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in
Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o
all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura,
RS 0.105), contrariamente a quanto il ricorrente pretende far valere in
sede di ricorso con mere e generali affermazioni di parte (cfr. ricorso
pag. 3),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Congo (Kinshasa) non è,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale; che, infatti, secondo la prassi del TAF,
l'allontanamento è di principio esigibile per le persone aventi il loro
ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del
Paese, oppure che dispongono di una solida rete sociale o familiare in
una di queste città. Tuttavia, va precisato che, anche in tali circostanze,
l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso
in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un
bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni),
oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate,
oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete
sociale o famigliare (v. fra le tante Sentenza del TAF D-4713/2006 del
2 marzo 2009 consid. 9.2 e D-4786/2007 del 12 febbraio 2009, nonché
GICRA 2004 n. 33 consid. 8.3 pag. 237),
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che, nel caso concreto, l'insorgente, è giovane, ha una formazione
scolastica accompiuta con l'ottenimento del diploma di commercio,
nonché vanta diverse esperienze professionali come (...) in proprio,
(...), (...) e (...) (cfr. verbale 2 pag. 2); che, inoltre, egli dispone in patria
– dove ha vissuto sin dalla nascita – di un'importante rete familiare e
sociale, dato che vivono in loco numerosi suoi zii e cugini con cui è in
buoni rapporti, oltre ad altri parenti di cui si può supporre la presenza
in patria, visto il racconto inverosimile del ricorrente (cfr. ibidem); che,
inoltre, l'insorgente è in buona salute; che, infatti, non ha preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad
un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della pos-
sibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, peraltro, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste della
probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65
cpv. 1 PA), è respinta,
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che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere
interno; in copia)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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