Corte IV
D-1978/2010/dei
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 ° a p r i l e 2 0 1 0
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del Giudice Martin Zoller,
Cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
C._______, nata il (…),
D._______ nata il (...),
Romania,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 24 marzo 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1978/2010
Visti:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data
(...) in Svizzera;
i verbali d'audizione del 26 febbraio 2010 e del 17 marzo 2010;
la decisione dell'UFM del 24 marzo 2010, notificata ai richiedenti il me-
desimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta);
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 26 marzo 2010 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF)
per fax in data 29 marzo 2010;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi-
derandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal-
la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi del-
l'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF,
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi),
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato
ad aggravarsi contro di essa;
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che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for-
ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere originari di E._______, Romania, lui, e F._______,
G._______, Romania, lei; che, entrambi di etnia Rom, avrebbero avuto
quale ultimo domicilio H._______, nel Comune di I._______, in Provin-
cia di E._______ (Romania); che il marito ha sempre vissuto a
H._______, mentre la moglie soltanto dal 2002;
che gli interessati hanno affermato di essere espatriati in data (...) per
il timore di andare in carcere o comunque di dover pagare una multa,
dell'importo di circa 35'000'000 di Lei, inflitta al signor A._______,
dalle autorità locali per aver tagliato e trasportato, senza
autorizzazione, 28 abeti ornamentali (alberi di Natale) (cfr. multa agli
atti); che i ricorrenti professano la loro innocenza, e il fatto di essere
stati oggetto di un complotto vendicativo da parte del guardia boschi,
signor L._______, per il quale il ricorrente avrebbe lavorato in passato;
che il ricorrente, dopo aver chiesto al signor L._______, il motivo di
tale mendace denuncia, sarebbe stato picchiato dallo stesso guardia
boschi; che la multa è stata confermata con decisione del (...), dal
Tribunale di M._______ (Romania) (cfr. Sentenza del (...) del Tribunale
di M._______); che inoltre, i ricorrenti temono, in caso di rimpatrio, di
subire rappresaglie da parte delle persone alle quali avrebbero fatto
capo per l'ottenimento di alcuni prestiti (cfr. verbali d'audizione del
26 febbraio 2010, pagg. 5-7 [D._______], 5-8 [A._______], nonché del
17 marzo 2010, pagg. 2-5 [D._______], 2-8 [A._______]);
che, nella decisione del 24 marzo 2010, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro,
che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti
sarebbero incongruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non
emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli
interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do-
manda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecu-
zione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato di aver prodotto sufficien-
ti elementi per rendere quanto meno verosimili i maltrattamenti e le di-
scriminazioni da loro subite in quanto appartenenti all'etnia Rom; che
le persecuzioni avverrebbero a tutti livelli della società, tant'è che i ri-
correnti, a loro dire, sarebbero stati vittime dell'arbitrarietà delle autori-
tà che hanno emesso dapprima, e confermato poi, la multa predetta;
che pertanto, gli interessati ritengono di aver portato sufficienti indizi
affinché si entri entri nel merito della loro domanda d'asilo; che infine,
gli insorgenti hanno sostenuto che, per le ragioni esposte, il loro allon-
tanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile; che, a titolo abbon-
danziale, si rileva che i ricorrenti non hanno in alcun modo avversato
le contraddizioni sollevate dall'UFM nella decisione impugnata;
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annul-
lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro do-
manda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle
spese processuali;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una doman-
da d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe-
derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a
meno che non risultino indizi di persecuzione;
che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale;
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi del-
l’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecu-
zione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'a-
gire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18);
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimi-
glianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247);
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che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da perse-
cuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di per-
secuzioni in detto Paese;
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la pre-
sunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare,
gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri-
spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi-
ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di
parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi-
stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso
pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto;
che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni
incongruenti, contradditorie e vaghe, come rettamente rilevato
dall'UFM; che a conforto della loro domanda, i richiedenti si sono
lamentati di essere stati vittime di un complotto, a causa del quale
sono stati ingiustamenti multati per aver tagliato degli alberi, mentre, a
detta dei ricorrenti, si sarebbero semplicemente recati nel bosco nei
pressi della loro casa, a H._______ nella provincia di E._______, per
raccogliere un po' di legna al fine di potersi riscaldare e far fronte alle
rigide temperature di quel periodo (cfr. verbali d'audizione del
26 febbraio 2010, pagg. 5 e 6 [D._______], 6 e 7 [A._______], nonché
del 17 marzo 2010 pagg. 3 e 4 [D._______], 3-6 [A._______]); che a
sostegno di quanto dichiarato, essi hanno prodotto alcuni documenti, e
meglio la decisione di contravvenzione nonché la sentenza civile del
Tribunale di M._______; che, dagli atti predetti, emerge la
colpevolezza del signor A._______, il quale ha effettuato il taglio
abusivo di 28 abeti di Natale nella regione di M._______ che peraltro
si trova in provincia di N._______ a diverse centinaia di chilometri dal
luogo di domicilio dell'interessato (cfr. multa agli atti; Sentenza del (...)
del Tribunale di M._______); che interrogato in merito a tali
incongruenze, il signor A._______ non è stato in grado di fornire
alcuna spiegazione attendibile, limitandosi a respingere ogni
responsabilità e ad attribuire la ragione della sanzione in parola
unicamente ad una malefatta del guardia-boschi, il quale avrebbe
voluto vendicarsi con lui per non essere andato a lavorare un giorno e,
del quale, peraltro, il richiedente non è stato nemmeno in grado di
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fornire l'identità completa benché fosse stato suo datore di lavoro per
qualche tempo (cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del
17 marzo 2010, pagg. 3 e 4); che il procedimento in questione, posto a
fondamento della domanda d'asilo dei ricorrenti, risulta essere stato
competenza di un tribunale di una provincia diversa da quella da
quella del preteso luogo del reato nonché del domicilio dichiarato dagli
interessati; che, oltretutto, sugli atti processuali, il signor A._______
risulta essere domiciliato appunto in un'altra località sita a varie
centinaia di chilometri dall'asserita località di domicilio e di residenza
(cfr. sentenza del (...) del Tribunale di M._______); che egli, in totale
contrasto con gli atti processuali, sostiene di non essere stato
presente in occasione del processo (cfr. verbale d'audizione del signor
A._______ del del 17 marzo 2010, pag. 4); che ciò è recisamente
smentito dai considerandi dalla decisione di che trattasi, in base ai
quali l'interessato era presente ed ha riconosciuto i fatti imputatigli, per
i quali ha tuttavia chiesto una riduzione della multa in ragione delle
ristrettezze economiche in cui versa la sua famiglia (cfr. sentenza del
(...) del Tribunale di M._______); che l'interessato non ha saputo
controbattere a quanto contenuto nella decisione predetta, se non
limitandosi a ribadire le proprie allegazioni e comunque senza fornire
alcuna spiegazione attendibile; che pure le allegazioni in base alle
quali egli viveva in una casa di cartone senza alcun aiuto o
sovvenzione risultano altrettanto censurabili, e ciò per il fatto che egli,
in sede di prima audizione, ha affermato di vivere in detta precarietà
da circa due anni, visto che prima di allora viveva al domicilio familiare
(cfr. verbale d'audizione del signor A._______ del 26 febbraio 2010,
pag. 6), per poi dire, nella successiva audizione, dapprima di aver
sempre vissuto nell'abitazione familiare fino all'espatrio, e poi di non
avere domicilio fisso dal 2002 quando ha cominciato a spostarsi in
funzione della propria attività professionale (cfr. verbale d'audizione
del signor A._______ del 17 marzo 2010, pagg. 2 e 3); che la signora
D._______ ha dichiarato, al momento della prima audizione, di aver
vissuto, negli ultimi 3 o 4 anni, in una baracca da loro costruita, per poi
precisare che da circa un anno e mezzo vivevano, a seconda della
disponibilità, presso i loro vari familiari (cfr. verbale d'audizione della
signora D._______ del 26 febbraio 2010, pagg. 2 e 6); che ella, nel
corso della successiva audizione ha affermato di aver vissuto gli ultimi
due anni a casa della suocera, aggiungendo inoltre, contrariamente a
quanto affermato dal compagno, che le autorità versavano
regolarmente gli assegni per i figli che tra l'altro erano appena stati
aumentati (cfr. verbale d'audizione della signora D._______ del
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17 marzo 2010, pagg. 3 e 6); che pure la questione, sollevata dai
ricorrenti, circa i presunti maltrattamenti subiti da terzi prestano il
fianco a censura, posto che il signor A._______ ha inizialmente riferito
di essere stato picchiato in 4 o 5 occasioni (cfr. verbale d'audizione del
signor A._______ del 26 febbraio 2010, pag. 6), salvo poi ricredersi e
affermare che ciò sarebbe avvenuto una o due volte soltanto (cfr.
verbale d'audizione del signor A._______ del 17 marzo 2010, pag. 8) e
comunque il ricorrente non ha sporto denuncia; che confrontati alle
loro antitetiche deposizioni non hanno offerto alcuna spiegazione
plausibile;
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi;
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui de-
sumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontana-
mento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in
Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella
totalità del territorio nazionale;
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata;
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21);
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che, infatti sono ancora giovani, hanno una formazione sco-
lastica di base, avendo frequentato le scuole sino alla terza
(A._______) rispettivamente quarta (D._______) elementare; che, inol-
tre, entrambi hanno un'esperienza professionale quale lavoratori agri-
coli; che, infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante
rete sociale, tra cui i genitori, cinque fratelli e cinque sorelle di
A._______, oltre ai genitori, ad un fratello e tre sorelle di D._______;
che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per
motivi medici;
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, po-
tranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile;
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confer-
mata;
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sem-
plificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi);
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che avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esen-
zione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto:
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe-
derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
(Dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della
presente sentenza.
3.
La presente sentenza è indirizzata:
- ricorrenti, tramite il O._______ (plico raccomandato; allegato: bollet-
tino di versamento);
- all'UFM, O._______ (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di
notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di
ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; con
allegata copia del ricorso del 26 marzo 2010);
- P._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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