Corte IV
D-1984/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 2 aprile 2007
Composizione: Giudici Valenti, Haefeli e Galliker
Cancelliere Egloff
A._______, Montenegro,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 15 marzo 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto:
A. Il 12 febbraio 2007, l'interessata ha presentato una domanda d’asilo. Ha
dichiarato, nella sostanza e secondo le versioni (cfr. verbali d'audizione del 23
febbraio e del 6 marzo 2007), da un lato, d'avere lasciato il Montenegro il 9
febbraio 2007 per paura delle minacce proferite nei suoi confronti, in quanto
B._______, da sconosciuti e poiché nel 2006 sarebbero stati picchiati anche suo
padre, suo fratello e sua madre (quest'ultima avrebbe dovuto essere ricoverata a
causa delle percosse subite) ed uccisa una vicina di casa. Dall'altro lato, ha
asserito d'avere lasciato il Montenegro nel 2001 per i medesimi motivi
precedentemente indicati e d'avere presentato domanda d'asilo in C._______.
Dopo la reiezione della stessa nel 2006 avrebbe deciso di venire direttamente in
Svizzera nel febbraio del 2007.
B. Il 15 marzo 2007, l'UFM non è entrato nel merito della succitata domanda ai sensi
dell’art. 34 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'UFM ha
pure pronunciato l’allontanamento dell’interessata dalla Svizzera e l’esecuzione
dell’allontanamento verso il Montenegro siccome lecita, esigibile e possibile.
C. Il 16 marzo 2007, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della
domanda d’asilo nonché, subordinatamente, l'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D. Il 13 marzo 2007, il TAF ha respinto la domanda di restituzione dell'effetto
sospensivo al ricorso presentata dai genitori nonché dal fratello e dalle sorelle
della ricorrente contro la decisione d'allontanamento preventivo in C._______ resa
nei loro confronti dall'UFM l'8 marzo 2007 ([...]).
Considerato in diritto:
1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art.
31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2. V'è altresì motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi.
3. Giusta l’art. 34 cpv. 2 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il
richiedente proviene da uno stato che il Consiglio federale ha designato come
sicuro, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
33.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un
Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo
d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
3.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 2 LAsi
s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3
LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv.
2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).
4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale
ha inserito il Montenegro nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha
ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione
dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, detto
Ufficio ha qualificato come vaghe, imprecise e discordanti le allegazioni decisive in
materia d'asilo rese da quest'ultima, segnatamente con riferimento alle date in cui
sarebbe stata percossa e in cui sarebbe espatriata. Inoltre, ha rilevato che
l'interessata ha dapprima dichiarato d'avere lasciato il Montenegro nel febbraio
2007 e d'aver raggiunto direttamente la Svizzera, per poi asserire d'aver raggiunto
il nostro Paese in provenienza dalla C._______, dove avrebbe depositato una
domanda d'asilo nonché vissuto a far tempo dal 2001.
5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che nonostante il Montenegro sia stato dichiarato
Paese sicuro dal Consiglio federale, i cittadini d'etnia B._______ continuano ad
essere perseguitati dalle forze dell'ordine. Per il resto, rinvia a quanto dichiarato in
corso di procedura e fa valere che quanto accadutole costituisce una chiara prova
del fatto che sarebbe perseguitata in patria. Pertanto, sussisterebbero fondati
indizi di persecuzione nei suoi confronti e l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito
della sua domanda d'asilo.
6. Il TAF osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito il
Montenegro nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
6.1 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, la ricorrente non è però
manifestamente riuscita, per quanto attiene al suo caso specifico, ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni. In particolare, le sue allegazioni decisive
s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte non corroborate da alcun
elemento della benché minima consistenza, in sostanza per i motivi indicati nella
decisione impugnata cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione
all'art. 6 LAsi ed all'art. 4 PA). Peraltro, non è dato presumere, tanto meno sulla
base d'allegazioni imprecise, che la ricorrente non possa ottenere in patria
un'adeguata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi o delle
forze dell'ordine nei suoi confronti. La sola appartenenza all'etnia B._______ non
giustifica, altresì e di per sé, l'entrata nel merito di una domanda d'asilo di una
richiedente l'asilo proveniente dal Montenegro.
6.2 Inoltre, la nota situazione generale esistente in Montenegro - che non è
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - non costituisce un
4elemento che giustifichi di per sé l'entrata nel merito della domanda d'asilo in
esame.
6.3 In considerazione di quanto suesposto, non emerge dagli atti di causa alcun serio
indizio secondo il quale l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) e l'art.
14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20). Per gli stessi motivi, non vi è ragione di
ritenere che la ricorrente sia esposta, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS
0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) o a
pericoli concreti, ai sensi dell'art. 14a cpv. 4 LDDS, imputabili all'agire umano.
7. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e
benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va
confermata.
8. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
9.1 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. In effetti, la ricorrente è giovane
ed oltre alla lingua B._______ conosce pure bene il serbo-croato. Non risulta
altresì che soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24).
L'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti
per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per
l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Montenegro.
9.2 Infine, considerato che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio e che alcun altro ostacolo
d'ordine tecnico s'oppone al rimpatrio medesimo, l'esecuzione dell'allontanamento
deve pure considerarsi possibile.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11.
11.1 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal
versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
11.2 Peraltro, e ritenuto che il ricorso era pure privo di probabilità d'esito favorevole, la
domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali, è respinta.
512. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è senza oggetto.
3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico della ricorrente.
5. Comunicazione:
- alla ricorrente (plico raccomandato)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a D._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: