Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1985/2011
Sentenza dell'11 aprile 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Gabriela Freihofer;
cancelliera Vera Riberti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Serbia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato, allora accompagnato dalla propria
compagna e dalla loro figlia, ha presentato in data (…) in Svizzera;
la decisione dell'UFM del 24 marzo 2005, che ha respinto la menzionata
domanda ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera;
la sentenza del 2 maggio 2005 dell'allora Commissione svizzera di ricorso
in materia d'asilo (CRA) che ha respinto il ricorso inoltrato da questi ultimi
contro la suddetta decisione, essendo precisato che l'allontanamento dei
medesimi è avvenuto l'(…);
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
(…);
la decisione dell'UFM del 19 aprile 2006 che ha respinto la citata
domanda ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato nonché
l'esecuzione dell'allontanamento medesimo verso la Serbia siccome
lecita, esigibile e possibile;
la sentenza del 13 maggio 2009 del Tribunale amministrativo federale (di
seguito: il Tribunale) tramite la quale ha respinto il ricorso dell'interessato
inoltrato dinanzi all'allora CRA, essendo precisato che il ricorrente è stato
rinviato nel suo Paese il (…);
la terza domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data (…);
il verbale d'audizione del 21 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) ed il
secondo verbale d'audizione del medesimo giorno (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 23 marzo 2011, notificata al ricorrente il
25 marzo 2011 (cfr. agli atti avviso di ricevimento) con la quale l'istanza
inferiore non è entrata nel merito della terza domanda d'asilo del
ricorrente in applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge del 26
giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo
allontanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura
siccome lecita, esigibile e possibile;
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il ricorso inoltrato dall'insorgente il 1° aprile 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
5 aprile 2011;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi
contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che v'è pertanto motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 cpv. 1 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
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che, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato
di essere cittadino serbo nato a D._______ (cfr. verbale 1, pag. 1);
che egli ha affermato di essere rientrato nel suo Paese il mese di (…) e di
essersi recato a D._______ dove avrebbe abitato con la madre (cfr.
verbale 1, pag. 5); che, quanto ai motivi alla base della sua terza
domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato che questi erano i medesimi
delle sue precedenti domande d'asilo, ma che nel periodo successivo al
suo ritorno in patria, la persona che nelle precedenti domande era già
stato indicato quale suo aggressore e persecutore, l'avrebbe aggredito
con un coltello; che, dopo la denuncia dell'interessato, l'autore
dell'infrazione sarebbe stato arrestato e condannato a (…) di prigione, da
dove poi avrebbe minacciato più volte telefonicamente il ricorrente; che,
per il timore della vendetta del suo aggressore una volta che questi fosse
uscito di prigione, l'insorgente ha deciso di espatriare (cfr. verbale 2,
pagg. 2 segg.);
che, nella decisione del 23 marzo 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che le prime due procedure d'asilo si sono definitivamente concluse e che
i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che l'autorità inferiore ha pure
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera come pure
l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere che per quanto egli sia tornato in
Svizzera per gli stessi motivi che avevano fondato le precedenti domande
d'asilo, questa volta si sarebbe realizzato concretamente quanto egli
all'epoca già temeva; che, considerato il tempo trascorso dalle prime due
procedure d'asilo ed il fatto accaduto dopo il suo rientro in patria, egli
ritiene che l'UFM avrebbe dovuto perlomeno rendere una decisione
materiale; che l'insorgente contesta altresì che l'UFM abbia considerato il
suo comportamento illogico nel non denunciare alle autorità serbe le
minacce proferitegli; che, infine, egli sostiene che in caso di rinvio in
Serbia vi sarebbe il rischio di essere esposto a trattamenti inumani e
degradanti;
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che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria;
che, preliminarmente, codesto Tribunale osserva che le precedenti
procedure si sono definitivamente concluse con la crescita in giudicato
delle decisioni dell'UFM del 24 marzo 2005 e del 19 aprile 2006, a seguito
delle sentenze della CRA del 2 maggio 2005, rispettivamente del
Tribunale amministrativo D-5553/2006 del 13 maggio 2009 con le quali
sono stati respinti i ricorsi presentati dall'insorgente in merito al diniego
delle due domande d'asilo;
che, inoltre, rileva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di
non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e
LAsi);
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato;
che, innanzitutto, l'insorgente ha ammesso che i motivi a sostegno della
sua domanda sarebbero gli stessi di quelli presentati nella precedente
richiesta (cfr. verbale 2, pag. 2); che tali motivi erano peraltro già stati
considerati inverosimili nel quadro delle precedenti procedure; che,
inoltre, quanto ai nuovi episodi raccontati dal ricorrente ed avvenuti dopo
il suo rientro in patria, egli, oltre ad essere alquanto generico nel
descrivere l'aggressione subita e le relative conseguenze, si è limitato ad
indicare che, per evitare le minacce ed il rischio di vendetta da parte
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dell'aggressore che egli aveva fatto condannare, avrebbe cambiato il suo
cognome (prendendo quello della madre) e numero di cellulare, ma per
contro non avrebbe cambiato né dimora né il numero di telefono di casa,
e tantomeno denunciato le minacce telefoniche proferite dal suo
aggressore mentre si trovava ancora in carcere (cfr. verbale 2, pagg. 2
segg.); che, come già rettamente osservato dall'UFM, le spiegazioni
fornite dall'interessato circa queste illogicità, quali appunto il fatto di non
aver cambiato dimora o numero di casa e di non essersi rivolto alla
polizia allorché essa gli aveva già prestato protezione permettendo
nondimeno la condanna dell'aggressore, il ricorrente non ha saputo
fornire delle spiegazioni plausibili (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.);
che non soccorrono neppure l'insorgente le generiche censure ricorsuali
illustrate in precedenza;
che, a titolo abbondanziale e come peraltro già osservato nella sentenza
del Tribunale amministrativo federale D-553/2006 del 13 maggio 2009
relativa alla seconda procedura d'asilo dell'interessato (cfr. in particolare
consid. 8.3 e 9.3), giova ricordare che secondo la teoria della protezione,
una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale); che, per di più, un richiedente l'asilo può
essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se
essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture
di protezione interne funzionanti ed efficienti (cfr. giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2006 n. 18);
che, alla luce di quanto evocato, v'è dunque ragione di concludere che
non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a
motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. DTAF 2009/53
consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti);
che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti
nuovamente addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non
sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la
concessione della protezione provvisoria;
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che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Serbia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28
luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il
ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ammissibile;
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del
territorio nazionale;
che, circa la situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione professionale di (…) e
(…) ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale 1, pag. 2); che, inoltre, egli dispone ancora di
una rete sociale in Patria, dove vivono la madre e una sorella (cfr. verbale 1, pag. 3);
che, quanto alla ex compagna e la figlia che a dire del ricorrente
vivrebbero attualmente a E._______, si rileva che egli stesso ha
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dichiarato di non essere più con l'ex consorte da diversi anni (cfr, verbale
1, pag. 3); che inoltre non si evince neppure dagli atti che esistano con la
figlia dei legami famigliari forti dal punto di vista affettivo ed economico,
per il che si giustifica l'allontanamento del ricorrente, il quale potrà se del
caso continuare le eventuali relazioni con la propria figlia dall'estero (cfr.
sulla problematica GICRA 1995 n. 24; GICRA 2004 n. 12; decisione del
Tribunale amministrativo federale E-7219/2006 del 28 aprile 2008 consid.
9.6 e referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale
E-3578/2006 del 25 settembre 2009 consid. 3.8);
che l'insorgente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è
ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr);
che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile
al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in
materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, per quanto non
concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione
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presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art.
83 lett. d cifra 1 LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(Dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
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Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Vera Riberti
Data di spedizione: