B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-1988/2012
S e n t e n z a d e l 2 0 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Robert Galliker;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 6 aprile 2012 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
11 gennaio 2012 in Svizzera;
il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha
rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso
attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive
all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la
comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi
scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo;
i verbali d'audizione del 20 gennaio 2012 (di seguito: verbale 1) e del
3 marzo 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 6 aprile 2012, notificata al ricorrente in data
sconosciuta;
il ricorso del 13 aprile 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'en-
trata 16 aprile 2012);
l'incarto originale dell'UFM trasmesso a codesto Tribunale in data
16 aprile 2012;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autori-
tà menzionate all'art. 33 LTAF;
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che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferio-
re, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad aggra-
varsi contro di essa;
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltan-
to sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di es-
sere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato e con ultimo domicilio in Nige-
ria a B._______ (cfr. verbale 1, pagg. 3 seg.);
che il richiedente, avrebbe lasciato la Nigeria per motivi economici e di
salute recandosi dapprima in aereo in Siria, per poi transitare attraverso
la Turchia per il mezzo di un bus e soggiornando quattro mesi a
C._______, che avrebbe poi raggiunto la Grecia dove ha depositato
domanda d'asilo il 1° gennaio 2008; che in Grecia vi avrebbe vissuto tre
anni; che dopo questo triennio si sarebbe recato via mare in Italia, per poi
giungere in treno in Svizzera a D._______, dove ha depositato la propria
domanda d'asilo l'11 gennaio 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.);
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il
ricorrente non avrebbe consegnato alle autorità competenti in materia
d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi
dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni proce-
durali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto
Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3
LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allon-
tanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata conse-
gna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali
d'audizione; che, infatti, egli ribadisce di non aver mai avuto né un passa-
porto né una carta d'identità, per il che gli sarebbe stato impossibile con-
segnare un tale documento entro le 48 ore dal deposito della domanda
d'asilo (cfr. ricorso, pag. 2);
che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto in parte i fatti
che l'avrebbero portato all'espatrio, ovvero i motivi di salute; che, pertan-
to, se non gli si concedesse l'asilo, egli ritiene che si dovrebbe assodare
l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento dalla Svizzera;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzio-
ne dal versamento anticipato delle presunte spese processuali con prote-
state spese e ripetibili;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
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chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibidem, consid. 6);
che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di più di tre mesi dalla
presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento
che adempia ai citati criteri;
che, per di più, egli ha dichiarato di non essere mai stato in possesso né
di un passaporto né di una carta d'identità; che interrogato su tali
mancanze, circa il passaporto egli ha indicato che allorquando era in
Grecia aveva pensato di richiederne uno ma che poi non avrebbe agito
nel senso; che egli ha asserito che nel Paese d'origine non avrebbe mai
dovuto identificarsi davanti alle autorità, per il che tali documenti non
sarebbero indispensabili (cfr. verbale 1, pag. 5); che, alla domanda di
cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo
essere venuto a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle
48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, egli ha dichiarato di non aver
fatto nulla in quanto non sarebbe in possesso di alcun documento
(cfr. verbale 1, pag. 6); che, durante la seconda audizione egli ha reiterato
di non essere mai stato in possesso di tali documenti ed ha aggiunto di
non aver fatto nulla per richiederne dei nuovi (cfr. verbale 2, pag. 2);
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, inoltre, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato d'aver la-
sciato la Nigeria in un giorno non meglio precisato del mese d'ago-
sto 2008 partendo con l'aereo da B._______ per giungere in Siria in una
località a lui sconosciuta (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 3); che
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detto viaggio lo avrebbe effettuato con un passaporto nigeriano di una
terza persona con visto per la Siria ottenuto da un amico della madre che
abita in Giappone; che una volta giunto in Siria, il passatore gli avrebbe ri-
tirato tale documento; che si sarebbe dunque recato in Grecia senza do-
cumenti; che dalla Grecia fino all'Italia avrebbe viaggiato con un docu-
mento di un'altra persona; che tale documento gli sarebbe stato ritirato
ugualmente dal passatore in Italia (cfr. verbale 1, pagg. 6 seg.); che, inol-
tre le autorità greche gli avrebbero fornito un documento; che tale docu-
mento si troverebbe tuttavia a tutt'ora in Grecia (cfr. verbale 2, pag. 4);
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità ed il viaggio d'espa-
trio, il Tribunale ha ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i propri
documenti per i bisogni della causa;
che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stes-
si, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente
non è applicabile;
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura
sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno del-
la qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione
di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza
d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché
dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecu-
zioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire ille-
gittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5);
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriato sia per
motivi economici, sia per motivi di salute;
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argo-
menti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a
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quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della do-
manda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi);
che, a mente di questo Tribunale, a prescindere dalla rilevanza o meno, i
motivi elencati dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo sono
inverosimili a causa delle dichiarazioni vaghe ed illogiche;
che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente ha annoverato come princi-
pale motivo del suo espatrio la morte della madre; che risulta quindi in-
comprensibile che egli non abbia saputo fornire dettagli circa tale evento
asserendo inoltre che non sarebbe a conoscenza del giorno della sua
morte (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pagg. 5 e 6); che, oltretutto egli
ha dapprima indicato che sua madre sarebbe morta nel 2005 contraddi-
cendosi in audizione federale indicando che la di lui madre sarebbe morta
nel 2006 e probabilmente l'8 agosto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2,
pag. 5); che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato che si sarebbe ammalato
nel 2007 e su consiglio di un amico di famiglia, che lo avrebbe aiutato fi-
nanziariamente, sarebbe espatriato per ottenere delle cure (cfr. verbale 1,
pag. 9); che non soccorre dunque il ricorrente sostenere che nel Paese
d'origine non avrebbe avuto mezzi finanziari sufficienti per pagarsi le cure
non avendo egli nemmeno tentato di farsi curare al Paese d'origine con i
soldi ottenuti dall'amico (cfr. ibidem e verbale 2, pagg. 6-8); che, per il re-
sto si può rinviare alla decisione impugnata;
che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale
atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione
impugnata;
che, di conseguenza, i motivi d’asilo evocati sono stati esaminati e retta-
mente ritenuti non adempiere le condizioni previste agli art. 3 e 7 LAsi,
giusta l’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi;
che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accer-
tamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgen-
te;
che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione
complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8, DTAF 2007/8 con-
sid. 5.6.5-5.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statu-
to dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto
di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranie-
ri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria
al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della conven-
zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF
2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), giusta
il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83
cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allon-
tanamento è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2
LAsi);
che anche da un punto di vista della situazione in Nigeria, della situazione
personale, essendo giovane ed avendo un'esperienza professionale oltre
che una rete sociale avendo egli vissuto a B._______ dalla nascita fino
all'espatrio, l'allontanamento è ragionevolmente esigibile;
che, infatti, lo stato di salute allegato in prima istanza e reiterato nell'atto
di ricorso, non è stato corroborato da qualsivoglia mezzo di prova, per il
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che si può partire dal presupposto che anche sotto questo punto di vista
l'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile;
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi), potendo egli, usando della necessaria diligenza,
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34
consid. 12);
che in sunto, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammis-
sibile, ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa ese-
cuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità infe-
riore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto nella misura in cui ammissibile;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spe-
se ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pen-
dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: