Corte IV
D-1994/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 a p r i l e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Maurice Brodard;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 23 marzo 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-1994/2009
Fatti:
A.
Il 10 marzo 1997, l'interessato ha presentato una prima domanda
d'asilo in Svizzera. Con decisione del 6 maggio 1997, l'Ufficio federale
dei rifugiati (UFR; attualmente ed in seguito UFM) ha respinto la
menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato
dalla Svizzera. In data 7 luglio 1999, l'UFM ha pronunciato
l'ammissione provvisoria a favore dell'interessato, la quale è stata
revocata il 16 agosto 1999 in seguito al matrimonio dell'interessato
con conseguente rilascio del permesso di dimora, annullato però a
seguito della separazione dalla coniuge nel 2002. In marzo 2003,
l'interessato avrebbe lasciato la Svizzera per rientrare in Patria.
B.
Il 3 febbraio 2009, l'interessato ha presentato una seconda domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 13 febbraio 2009 e del
9 marzo 2009) di essere rientrato nel suo villaggio di B._______ nel
marzo / aprile 2003, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima
procedura d'asilo in Svizzera e di essere nuovamente espatriato a
causa di minacce subite a partire dal 2004 da parte di appartenenti
all'Esercito di Liberazione di Presevo, Medvedja e Bujanovac (UCPMB)
oppure membri dell'Esercito di Liberazione Nazionale (UCK). Questi lo
avrebbero ritenuto collaboratore delle autorità serbe e gli avrebbero
più volte suggerito di lasciare il Paese. Il (...), il ricorrente avrebbe
lasciato B._______ a piedi fino a C._______, privo di documenti di
viaggio o d'identità, dove avrebbe incontrato un passatore, il quale lo
avrebbe condotto in furgoncino fino in Svizzera, passando dalla
Serbia, Croazia, Slovenia ed Italia.
C.
Il 23 marzo 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
Il 27 marzo 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
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amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha
chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione
degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel
merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv 1 e all'art. 52 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS
172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima
procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la
qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione
provvisoria.
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5.
Nel gravame, l'insorgente fa valere che i motivi d'asilo addotti a
sostegno della seconda domanda d'asilo e riferiti nel corso della
procedura costituiscono fatti nuovi e successivi rispetto alla prima
procedura d'asilo, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare
nel merito della sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente sostiene che
la sua vita sarebbe in pericolo in caso di rientro in Patria, in quanto
delle persone lo starebbero cercando, poiché sospettato di avere
collaborato con le autorità serbe. Inoltre, le piccole divergenze
sottolineate dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato
sarebbero da ricondurre ad un suo malessere durante la prima
audizione legato all'assunzione di antibiotici.
6.
6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una
procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era
pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di
provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano
intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o
determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura
d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della
decisione dell'UFM del 6 maggio 1997.
6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente
procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha
presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove
suscettibili di giustificare una diversa valutazione delle allegazioni
decisive in materia d'asilo, rispetto a quella di cui all'impugnata
decisione, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento
litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione
all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). Le dichiarazioni decisive presentate
s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da
alcun elemento della benché minima consistenza.
6.4 Basti rilevare che - oltre alle dichiarazioni contraddittorie del
ricorrente già evidenziate dall'autorità inferiore nella decisione
impugnata - i fatti addotti dall'autore del gravame a fondamento della
presente domanda d'asilo sono da ritenersi inverosimili. In sostanza,
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nel corso della procedura di prima istanza, egli ha dichiarato, da un
lato, che le minacce subite gli erano state trasmesse tramite dei
conoscenti (cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5),
dall'altro lato, che dei membri di bande lo avrebbero seguito,
minacciato per lettera e trattenuto in un furgone (cfr. ibidem pag. 6). Il
racconto dell'insorgente presenta, però, elementi vaghi, contraddittori
ed inverosimili, come, a titolo d'esempio, l'episodio avvenuto nel (...) al
mercato di D._______, dove si sarebbe sentito osservato e seguito,
senza però potere indicare in modo dettagliato e credibile gli autori di
tale persecuzione (cfr. verbale d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 8), o
il presunto rapimento nell'(...) del (...), quando sarebbe stato trattenuto
per ben più di quaranta minuti in un furgone da parte di sconosciuti, i
quali lo avrebbero però minacciato solo verbalmente (cfr. ibidem). Va
notato, altresì, che il ricorrente, il quale ha asserito di essere stato
minacciato dal 2004 al 2008 in modo ripetuto, non è stato in grado di
identificare con certezza le persone che lo avrebbero minacciato,
sostenendo che potrebbero essere membri dell' UCPMB o dell'UCK
(cfr. verbale d'audizione del 13 febbraio 2009 pag. 5 e verbale
d'audizione del 9 marzo 2009 pag. 6). Egli ha dichiarato, però, che nel
(...) o (...) le autorità serbe avevano arrestato delle persone
dell'UCPMB, senza potere spiegare, perché, dopo tali arresti, egli
rischierebbe ancora in Patria di subire delle persecuzioni da parte di
membri della citata organizzazione (cfr. verbale d'audizione del 9
marzo 2009 pag. 9). Peraltro, va rilevato come il comportamento del
ricorrente, che appare avere vissuto per ben sei anni in Cossovo,
subendo le presunte minacce e senza rivolgersi alle autorità statali,
appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni
nel suo Paese d'origine. Infine, giova sottolineare che non vi è ragione
di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non
accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. Per
conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti addotti dal
ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare
la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della
protezione provvisoria.
7.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
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8.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
9.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20),
entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr,
l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2
LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile
(art. 83 cpv. 4 LStr).
9.1
9.1.1 Dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS
0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3
LStr o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
9.1.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile.
9.2
9.2.1 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
che risaputamente in Cossovo non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolge l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Dopo la
proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, riconosciuta da
un gran numero di Stati (tra i quali anche dalla Svizzera in data 27
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febbraio 2008), la situazione nel Cossovo si sta stabilizzando sotto la
continua osservazione della comunità internazionale (v. sentenza del
Tribunale amministrativo federale E-1199/2008 del 29 febbraio 2008
pag. 7 e 8). Per di più, questo Tribunale constata che il Consiglio
federale ha inserito, in data 1° aprile 2009, il Cossovo nel novero dei
Paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 LAsi. Pertanto, sussiste di
massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese.
9.2.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF rileva che
egli gode di una notevole esperienza professionale quale agente di
sicurezza ed operaio edile (cfr. verbale d'audizione
del 13 febbraio 2009 pag. 2) e può beneficiare di un'importante rete
sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui i suoi genitori, due fratelli
e due sorelle - si trova ancora in loco (cfr. ibidem). L'insorgente non
ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in
Svizzera per motivi medici.
9.2.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche
ragionevolmente esigibile.
9.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
11.
Avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
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cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [..]; allegato: incarto
UFM)
- E._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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