B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2003/2017
Sen t en z a d e l 2 4 a g os t o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Hans Schürch,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Pakistan,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 10 marzo 2017 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 19 novem-
bre 2015,
i verbali d’audizione del 10 dicembre 2015 (cfr. atto A5) e del 6 febbraio
2017 (cfr. atto A18),
la decisione del 10 marzo 2017 della Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), notificata al più presto il 13 aprile 2017, con la quale
l’autorità di prime cure ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera, ordinandone nel contempo
anche l’esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile,
il ricorso del 5 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 6 aprile 2016), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto, in via
principale la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera; in su-
bordine la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova
valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allon-
tanamento; contestualmente la concessione dell’assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, con protesta di spese e ripetibili,
l’incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) il 7 aprile 2017,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 della legge
sull’asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d’asilo della
SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissi-
bile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
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che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l’au-
torità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono
evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presenta-
zione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a
ed., 2013, n. m. 1.55),
che l’impugnativa del 23 giugno 2016 verte, secondo il senso e lo stesso
tenore delle conclusioni ricorsuali, unicamente sulla questione relativa
all’esecuzione dell’allontanamento; che il Tribunale si limiterà pertanto
all’esame della questione contestata relativa all’esecuzione dell’allontana-
mento; che a scanso di equivoci occorre quantomeno rilevare che i motivi
di ordine economico e securitario di cui il ricorrente si è avvalso non sareb-
bero risultati rilevanti ai fini della concessione dell’asilo,
che nella decisione impugnata la SEM ha concluso quanto all’insussi-
stenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento del richiedente verso
il paese d’origine,
che in sede ricorsuale l’interessato contesta tale conclusione adducendo
che, a causa della sua situazione personale e della congiuntura nel paese,
la sua vita sarebbe messa in pericolo in caso di rientro in Pakistan; che il
rinvio non sarebbe infatti né lecito né ragionevolmente esigibile; che nella
regione d’origine dell’insorgente vigerebbe infatti una situazione di grave
violenza senza che vi sia a disposizione un’alternativa di rifugio interna;
che alla luce di ciò, l’autorità di prime cure, omettendo di esaminare in
modo dettagliato la situazione in loco e limitandosi a poche righe succinte,
sarebbe incappata in una violazione dell’obbligo di motivazione; che il ri-
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corrente chiede quindi, su tale scorta, di essere ammesso provvisoria-
mente in Svizzera e, subordinatamente, la cassazione della decisione im-
pugnata per questioni formali,
che occorre anzitutto evadere quest’ultima doglianza,
che l’obbligo di motivazione discende dal diritto di essere sentito e dalla
garanzia di un processo equo (art. 29 Cost. e art. 6 CEDU) e costituisce un
presupposto essenziale per la verifica della fondatezza della decisione sia
per le parti che per l’autorità di ricorso; che per adempire a tali esigenze, è
sufficiente che l’autorità menzioni, quantomeno brevemente, le proprie ri-
flessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali; che in altri termini, si
necessita che l’autorità riporti i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa
ha fondato la propria decisione di modo che l’interessato possa rendersi
conto della portata della stessa ed impugnarla in piena conoscenza di
causa (cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006
n°4 consid. 5),
che nel caso che ci occupa, l’autorità di prime cure, seppur succintamente,
ha espresso le proprie considerazioni in merito alla presenza di ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, denegandone l’esistenza; che siffatta
formulazione, per quanto stringata, ha permesso all’interessato di conte-
stare, in piena cognizione di causa, tale valutazione in sede ricorsuale; che
nonostante sarebbe stato lecito attendersi ad un maggior sviluppo della
questione, fermo considerate le particolarità della regione d’origine del ri-
corrente (cfr. infra), non vi è pertanto modo di constatare in questa sede
una violazione dell’obbligo di motivazione; che si può dunque concludere
che la SEM non ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, in relazione
all’art. 44 LAsi, all’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedimento
(cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RU-
DIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., 2009, n. 11.148,
pagg. 567 seg.),
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che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è am-
missibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’ori-
gine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v’è nemmeno motivo di con-
siderare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d’origine, ad un tratta-
mento proibito in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), per il che, l’esecuzione
dell’allontanamento è da considerarsi ammissibile ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in
relazione all’art. 44 LAsi),
che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito
di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che il ricorrente proviene dalla cittadina di Jamrud; che tale località, situata
ad una quindicina di chilometri di Peshawar, si trova poco oltre il confine
tra la provincia della Khyber Pakhtunkhwa e la Khyber Agency, territorio
integrato nelle Aree tribali di amministrazione federale (FATA) e di cui Jam-
rud fa parte; che il centro urbano in questione e si è sviluppato attorno
all’importante via di comunicazione che collega Peshawar al passo del
Khaiber,
che in Pakistan non vige attualmente una situazione di guerra, guerra ci-
vile, violenza generalizzata o emergenza medica; che l’esecuzione dell’al-
lontanamento verso tale paese è pertanto generalmente esigibile; che tut-
tavia la situazione sotto il profilo della sicurezza nelle Aree tribali integrate
nelle FATA, seppur in constante miglioramento, risulta tutt’ora a tratti cri-
tica; che tuttavia, per quanto concerne la regione amministrativa della
Khyber Agency, occorre rilevare che la principale via di comunicazione che
porta al passo del Khaiber ed attraversa la stessa Jamrud così come l’in-
tegralità dell’omonimo distretto possono definirsi sicuri (cfr. al riguardo Bun-
desamt für Fremdenwesen und Asyl, Fact Finding Mission Report Paki-
stan, Settembre 2015,
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stan_ffm_report_2015_09_v2.pdf, consultato il 27 luglio 2017); che per-
tanto non vi è luogo di ritenere che la situazione in tali luoghi sia da consi-
derarsi ostativa all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. anche sentenza del
Tribunale D-188/2016 del 25 febbraio 2016 consid. 7.4.1 che conclude
all’esigibilità dell’allontanamento anche nel distretto di Bara, a sua volta
facente parte della Khyber Agency),
che nonostante quanto censurato nel gravame, il ricorrente non può inoltre
avvalersi di motivi individuali che si oppongano all’esecuzione dell’allonta-
namento: egli è giovane ed in buona salute, è scolarizzato e dispone di
parentela nel paese d’origine e di una certa esperienza professionale (cfr.
atto A5, pag. 3 e segg. e A18, pag.3),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile
ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all’art. 44 LAsi),
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all’annullamento della decisione impugnata non meritano accogli-
mento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto;
che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che visto l’esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
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nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: