B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2008/2017
Sen t en z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 8
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Nina Spälti Giannakitsas, Gérald Bovier,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
Eritrea,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 7 marzo 2017 / N (…).
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Fatti:
A.
L’interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, è nata a B._______, nella
Zoba di Debub. Trasferitasi nella capitale Asmara nel 1994, vi ha vissuto
per vent’anni prima di lasciare il paese nel 2014 e di giungere in Svizzera
illegalmente nel settembre del 2015, dopo essere transitata da Etiopia, Su-
dan, Libia ed Italia. Il 4 settembre 2015 ha depositato una domanda d’asilo
presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. atto A6).
Sentita sui motivi alla base della stessa, la richiedente asilo ha dichiarato,
in sostanza e per quanto qui di rilievo, di aver perso la madre in giovane
età ed di essere successivamente stata abbandonata dal padre. Doven-
dosi per questi motivi prendere cura della sorella minore e con i fratelli già
arruolati nel servizio nazionale, ella, dopo aver a sua volta ricevuto una
convocazione, avrebbe ottenuto una proroga valida sino al termine del per-
corso formativo della sorella. Ciò detto, quando questa sarebbe partita per
svolgere il servizio di leva, l’interessata, conscia di non poter procrastinare
ulteriormente la sua coscrizione, avrebbe vissuto nascondendosi per evi-
tare di cadere vittima delle frequenti retate. Sennonché, nel gennaio del
2014, la richiedente asilo avrebbe ricevuto un’ulteriore convocazione, cir-
costanza quest’ultima, che la avrebbe convinta ad espatriare per sottarsi
all’incorporazione (cfr. atto A22).
B.
Con decisione del 7 marzo 2017, notificata il giorno seguente (cfr.
atto A26), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha re-
spinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allon-
tanamento dell’interessata dalla Svizzera ed ordinandone l’esecuzione sic-
come lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 5 aprile 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 6 aprile
2018) l’interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale
ella ne ha postulato l’annullamento e la concessione dell’asilo. In primo
subordine ha chiesto la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo
esame delle sue allegazioni. In via ancor più subordinata di essere am-
messa provvisoriamente in Svizzera. Altresì ha presentato, secondo il
senso, una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di
giustizia.
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D.
Con decisione incidentale del 26 luglio 2018, il Tribunale ha esentato la
ricorrente dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
processuali, invitando nel contempo l’autorità di prima istanza ad espri-
mersi circa le argomentazioni sollevate in sede ricorsuale.
E.
Il 7 agosto 2018 la SEM ha presentato la propria risposta al gravame.
F.
Il 3 settembre 2018, la ricorrente, facendo seguito alla facoltà concessale
dal Tribunale, si è espressa in replica.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull’asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell’art. 5 PA.
La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è
particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
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né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell’applica-
zione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l’autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF
2007/27 consid. 3.3).
3.
3.1 Nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha considerato inve-
rosimili buona parte delle allegazioni dell’interessata. In primo luogo, la
SEM ha sottolineato che la ricorrente avrebbe fornito indicazioni indefinite
ed estremamente vaghe a proposito delle convocazioni e del fatto di aver
vissuto nascondendosi sino al 2014. Alla richiesta di spiegare per quale
motivo l’ordine di marcia gli fosse stato recapitato solo quell’anno, la richie-
dente asilo avrebbe invero reso sempre solo risposte indefinite. I dettagli,
più volte sollecitati dall’autorità di prima istanza, sarebbero invece apparsi
un po’ per volta. L’interessata avrebbe inizialmente menzionato solo gli av-
visi del Mmhdar e le retate, affermando che le convocazioni scritte sareb-
bero apparse successivamente, e meglio, nel 2013. Solo nel momento in
cui la SEM le avrebbe fatto notare che, secondo la versione fornita, al mo-
mento di lasciare gli studi nel 2002, sarebbe stata già maggiorenne, la ri-
chiedente asilo avrebbe affermato di aver già ricevuto una convocazione
in precedenza. Del resto l’interessata nemmeno sarebbe stata in misura di
spiegare sufficientemente nel dettaglio come avesse potuto sfuggire per
anni all’incorporazione. Ella avrebbe invero risposto molto semplicemente
che si sarebbe nascosta limitandosi ad affermare, a precisa domanda di
chiarimenti, di essere rimasta chiusa in casa fingendo di non essere pre-
sente. Solo dopo ripetuti solleciti, alla richiedente asilo sarebbe venuto in
mente di dichiarare di aver ottenuto una deroga fino al 2010. Sennonché,
anche le allegazioni rese a proposito delle precauzioni da lei adottate suc-
cessivamente alla scadenza di detta deroga si sarebbero rivelate estrema-
mente povere, essendosi l’interessata limitata ad affermare che in quei pe-
riodi non sarebbe andata a lavorare e che avrebbe tenuto molte provviste
in casa. Non di meno, ella avrebbe asserito di aver utilizzato il coupon a lei
concesso dal governo. Ancora, prosegue l’autorità di prime cure, le dichia-
razioni in merito alla prima convocazione si sarebbero rivelate contraddit-
torie, avendo la richiedente asilo in un primo momento fatto risalire l’evento
al 2000 salvo asserire poi che l’evenienza in questione si sarebbe svolta
nel 2004. Allo scopo di chiarire la questione, la SEM avrebbe chiesto all’in-
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teressata quante convocazioni avesse ricevuto e questa avrebbe menzio-
nato unicamente quelle del 2004 e del 2010. La successiva possibilità di
chiarire la questione avrebbe condotto ad un’ulteriore contraddizione, dal
momento che l’interessata avrebbe affermato non aver ricevuto alcuna
convocazione scritta nel 2000, essendosi invece trattato di una comunica-
zione generale del Mmhdar. Su tali presupposti, l’asserito espatrio illegale
non permetterebbe di giungere a diverso esito.
3.2 Con ricorso, l’insorgente contesta le valutazioni dell’autorità di prime
cure. A suo dire, dal verbale dell’audizione sui motivi d’asilo si evincerebbe
ch’ella avrebbe ricevuto due convocazioni scritte, una nel 2004 e l’altra nel
2014. Quella del 2000 sarebbe invece da intendersi quale comunicazione
generale delle autorità. La ricorrente avrebbe poi spiegato in maniera con-
vincente di aver evitato di prestare servizio poiché avrebbe dovuto occu-
parsi della sorella più piccola. Dopo il 2010, quando la sorella avrebbe ter-
minato la scuola, l’interessata si sarebbe invero resa conto che non gli sa-
rebbe più stato possibile sottrarsi all’obbligo di leva. Da qui la necessità di
nascondersi. Tale circostanza corrisponderebbe del resto con l’esperienza
generale di tanti disertori o renitenti di origine eritrea; esperienza confer-
mata anche dai rapporti numerose organizzazioni internazionali. Ciò posto,
rientrando detti avvenimenti nei fattori atti a renderla invisa alle autorità,
nemmeno il suo espatrio illegale sarebbe privo di rilevanza.
3.3 Chiamata a presentare la propria risposta al gravame, l’autorità inti-
mata si è sostanzialmente riconfermata nelle proprie valutazioni. Essa ha
quantomeno colto l’occasione per sottolineare come il fatto che le sue al-
legazioni siano simili a quella di altri renitenti e disertori, più che rendere
verosimile la sua versione, spiegherebbe la ragione per la quale sia stata
in misura di riportare tali elementi, trattandosi di fatti notori tra i membri
della diaspora ertitrea.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
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psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
4.2 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettiva-
mente fondato allorquando l’interessato è in contatto con le autorità militari
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto
è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure
se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.10 pag. 40). Al contrario, il solo rischio di dover probabilmente effet-
tuare il servizio nazionale nel contesto eritreo non costituisce un pregiudi-
zio determinante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Dal canto suo, l’espatrio illegale
dall’Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi
supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle
autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017
[pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1).
4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.
5.1 Ora, appare indubbio che nella presente fattispecie, i presupposti per il
riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell’asilo non ri-
sultino adempiuti.
5.2 Le allegazioni della richiedente asilo a proposito dei suoi contatti con le
autorità militari presentano infatti diversi elementi contradditori. In un primo
momento ella ha infatti asserito di essere stata convocata nel 2000 e di
aver potuto evitare di svolgere il servizio pretendendo di doversi occupare
della sorella minore (cfr. atto A22, D41). Sennonché, l’interessata, chia-
mata di lì a poco a fornire delucidazioni proprio in merito a tale esonero, ha
affermato di essere stata convocata nel 2003 e di aver ottenuto la dispensa
nel 2004 (cfr. atto A22, D44), versione, quest’ultima, in palese contrasto
con quanto detto poc’anzi. Oltremodo, la possibilità di chiarimento offertale
dall’autorità di prime cure ha semplicemente condotto ad un’ulteriore di-
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screpanza, giacché l’insorgente ha affermato che la circostanza fatta risa-
lire al 2000 non avrebbe riguardato una convocazione in senso stretto ma
bensì una comunicazione generale del Mmhdar (cfr. atto A22, D46). In tal
senso, dal tenore delle allegazioni della ricorrente non si può che desumere
un tentativo di giustificare una versione non corrispondente ai fatti.
Quest’ultima ha infatti menzionato l’anno 2000 dopo che l’autorità di prime
cure le aveva fatto notare che nel 2002, al momento dell’interruzione degli
studi, sarebbe stata già maggiorenne, ovvero da tempo papabile per il re-
clutamento (che di norma avviene nel corso dell’ultimo anno della scuola
secondaria, ovvero l’undicesimo; cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016
del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 12.2
e riferimenti citati). Del resto, a ben guardare, l’insorgente pare aver fornito
anche una terza versione discordante, avendo dapprima asserito che le
autorità avrebbero iniziato a recapitare convocazioni scritte nel 2013, co-
stituendo le precedenti unicamente delle comunicazioni generali affisse al
Mmhdar (cfr. atto A22, D35). Oltracciò, il Tribunale condivide i dubbi dell’au-
torità intimata a proposito della carente caratterizzazione degli eventi da
parte dell’interessata. A tal riguardo salta in particolare agli occhi la va-
ghezza nel suo resoconto a proposito del periodo passato a “nascondersi”
dalle autorità. La richiedente asilo si è infatti limitata a dichiarare che nel
lungo periodo di latitanza non si sarebbe recata al lavoro, tentando di te-
nere molte provviste in casa (cfr. atto A22, D59-60). Per il resto, è oppor-
tuno rinviare alle già elencate considerazioni dell’autorità di prime cure (cfr.
supra consid. 3.1 e 3.3). Sia quel che sia, pur non potendo escludere con
certezza che l’insorgente sia in qualche modo entrata in contatto con le
autorità, non è compito delle autorità d’asilo dipanarsi in valutazioni di or-
dine ipotetico in proposito. Pertanto, in assenza di elementi atti a provare
o quantomeno a rendere verosimile un contatto con le autorità militari fina-
lizzato ad un suo reclutamento, v’è luogo di partire dall’assunto che la ri-
corrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionata
per renitenza. Negli stessi termini, anche l’asserito espatrio illegale, posta
l’assenza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insor-
gente sia malvista dalle autorità eritree, non risulta pertinente.
6.
Sul punto di questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della
concessione dell’asilo, la decisione avversata merita dunque tutela.
7.
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene
però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
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L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche circa la pronuncia dell’allontanamento, la decisione impu-
gnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, l’art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d’una di queste
condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione
degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova
consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un impedi-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).
9.
9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto inapplicabile il principio del
non respingimento. Essa ha parimenti considerato l’allontanamento am-
missibile, esigibile e possibile.
9.2 Nel gravame, l’insorgente avversa anche tale assunto. A suo dire l’ese-
cuzione dell’allontanamento andrebbe innanzitutto considerata inammissi-
bile. Vari organismi avrebbero infatti segnalato che l’Eritrea sarebbe da
classificare quale paese autoritario ove regnerebbero arresti arbitrari, con-
danne extragiudiziarie e torture. La ricorrente rischierebbe pertanto di es-
sere sottoposta a trattamenti contrari all’art. 3 CEDU in caso di rinvio. Non
di meno, nel caso in disamina l’esecuzione dell’allontanamento non adem-
pirebbe nemmeno ai presupposti di esigibilità. La madre dell’interessata
sarebbe infatti deceduta ed il padre si sarebbe risposato andando a convi-
vere con la nuova consorte. Tutti i fratelli e le sorelle sarebbero inoltre
astrette al servizio nazionale. Non sarebbero pertanto date le condizioni
per un ritorno nel paese d’origine nella dignità e nella sicurezza.
10.
10.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStr l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella
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massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna-
zionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare
l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor-
tura, RS 0.105). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere
resa plausibile dall’interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GI-
CRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).
10.2 Nel caso in esame, visto che l’insorgente non è riuscita a dimostrare
l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pre-
giudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l’Eritrea è dunque am-
missibile sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi.
10.3 Resta ora da determinare se l’esecuzione dell’allontanamento sia
compatibile con gli art. 3 e 4 CEDU, segnatamente visti i rischi di recluta-
mento delle persone allontanate nell’ambito del servizio nazionale eritreo.
La problematica è invero stata affrontata dal Tribunale nella recente giuri-
sprudenza coordinata del 10 luglio 2018 e di cui al ruolo E-5022/2017. In
tale sentenza, il Tribunale è giunto alla conclusione che il servizio nazionale
eritreo non rientri nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4
cifra 1 CEDU (cfr. E-5022/2017 consid. 6.1 e nel complesso 6.1.4). Più
avanti, è stata esaminata anche la questione di sapere se tale circostanza
potesse o meno essere qualificata quale lavoro forzato ai sensi
dell’art. 4 cpv. 2 CEDU. A tal riguardo, è anzitutto stato escluso che il ser-
vizio nazionale eritreo, la cui durata è molto eterogenea e che annovera,
oltre alla parte militare, anche delle componenti civili, possa essere consi-
derato quale legittimo dovere civico. Tuttavia, si è altresì potuto determi-
nare come, in assenza del riscontro di un grave rischio di flagrante viola-
zione dell’art. 4 cifra 2 CEDU, la suddetta qualificazione non sia ad essa
sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibilità. A mente del Tribu-
nale, non si può infatti ritenere che i maltrattamenti abbiano un carattere
sistematico, di modo che ogni persona in servizio attivo rischi di esservi
esposta. Sui medesimi presupposti, il Tribunale ha anche escluso l’esi-
stenza di un grave rischio di tortura o di trattamento inumano ai sensi
dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruolamento (cfr. E-5022/2017 con-
sid. 6.1 ed in particolare consid. 6.1.6 e 6.1.8). Si può dunque partire
dall’assunto che l’esecuzione dell’allontanamento non sia generalmente in-
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compatibile con i disposti citati. Sia quel che sia, vista la situazione perso-
nale dell’interessata (stato civile, età, data dell’espatrio), si può altresì con-
cludere ch’ella non rischi con verosimiglianza preponderante di essere re-
clutata per svolgere il servizio nazionale in caso di ritorno in patria (cfr. sen-
tenza D-2311/2016 del 17 agosto 2017, pubblicata come sentenza di rife-
rimento consid. 12 e 13.3).
10.4 L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto ammissibile.
11.
11.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStr, l’esecuzione dell’allontanamento non è ra-
gionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo
straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa-
zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me-
dica.
11.2 Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la violence”,
ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifu-
giato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da si-
tuazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro,
le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità
d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di
mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve
dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-
7.7 con rinvii).
11.3 Nella sentenza D-2311/2016 il Tribunale ha avuto modo di esprimersi
anche a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento verso
l’Eritrea. Un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare
un documentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimen-
tari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario
e nel campo dell’istruzione. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è
attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sentenza D-
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Pagina 11
2311/2016, consid. 17.2). Inoltre, il rischio di arruolamento per il servizio
nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è
modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in
una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza E-5022/2017 consid.
6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione
in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell’esigi-
bilità dell’esecuzione dell’allontanamento con riguardo della singola fatti-
specie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo
di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr.
sentenza D-2311/2016 consid. 17.2).
11.4 Orbene, nel caso specifico la ricorrente è relativamente giovane e
gode di buona salute. Ella dispone di una pluriennale istruzione, può avva-
lersi di una certa esperienza lavorativa e vanta la presenza di un’estesa
rete socio-famigliare nel paese d’origine; rete socio-famigliare alla quale
potrà far capo in caso di bisogno. In Eritrea risiedono infatti il marito, il pa-
dre, i fratelli, la sorella ed ulteriori parenti. Il fatto che alcuni di questi stiano
svolgendo il servizio nazionale, per quanto possa in parte influire sui suoi
contatti con loro (contatti che in caso di permanenza in Svizzera sarebbero
ad ogni modo inficiati), lascia altresì preconizzare che questi dispongano
di un piccolo reddito a loro sostegno, circostanza quest’ultima da annove-
rare tra i fattori favorevoli.
11.5 Il rientro dell’interessata nel suo paese d’origine è pertanto da consi-
derarsi pure ragionevolmente esigibile.
12.
Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in rela-
zione all’art. 44 LAsi).
Per prassi costante spetta alla richiedente asilo richiedere alla competente
rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio
(cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
13.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il di-
ritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
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Pagina 12
14.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA non-
ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, a norma dell’art. 6 lett. b TS-TAF, le
spese processuali possono essere condonate totalmente o parzialmente
qualora per motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo
addossarle alla parte. In specie, vista l’evoluzione giurisprudenziale suc-
cessiva alla litispendenza della causa, non sono riscosse spese.
15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2008/2017
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: