B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-2012/2019
Sen t en z a d e l 1 7 magg i o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
agente in favore delle figlie
B._______, nata il (…),
Eritrea,
C._______, nata il (…),
Eritrea,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione della SEM del 9 aprile 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo presentata in Svizzera da A._______ il 3 settembre
2015,
i verbali d’audizione riguardanti il precitato riferibili alle audizioni del 22 set-
tembre 2019 (di seguito: verbale 1) e dell’8 settembre 2017 (di seguito:
verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 5 ottobre 2017, con la quale la predetta autorità ha riconosciuto la qua-
lità di rifugiato e concesso l’asilo al richiedente,
la domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera a scopo di ricongiungi-
mento familiare inoltrata dal rifugiato il 27 febbraio 2019 in favore delle figlie
B._______ e C._______,
la decisione della SEM del 9 aprile 2019, notificata al più presto il giorno
seguente, tramite la quale la SEM non ha autorizzato l’entrata in Svizzera
di B._______ e C._______ respingendo contestualmente la domanda di
ricongiungimento familiare,
il ricorso del 26 aprile 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) per mezzo
del quale A._______, agendo in nome e per conto delle figlie, ha richiesto
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) di rivedere la
decisione della SEM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo
della SEM (art. 6, 105 e vart.108 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di prin-
cipio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del gravame,
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che giusta l’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso della sua procedura d’asilo, A._______ ha dichiarato di es-
sere sposato sin dal 2013 con una donna di nome D._______, dalla quale
non avrebbe però avuto figli; ch’egli sarebbe però padre di due bambine di
nome E._______ e F._______, entrambe frutto di precedenti relazioni con
donne due diverse che nel frattempo si sarebbero risposate (cfr. verbale 1,
pag. 3),
che dagli atti relativi alla procedura d’asilo non emerge che A._______ ab-
bia mai vissuto con le figlie prima di lasciare il paese d’origine; che prece-
dentemente all’espatrio di A._______, B._______ viveva infatti con la
nonna materna ad G._______ mentre C._______ risiedeva già in Etiopia,
anch’essa con la nonna (cfr. verbale 1, pag. 3, 4, 5; verbale 2, pag. 3, 4, 5,
11),
che è proprio l’assenza di convivenza antecedente all’espatrio ad aver con-
dotto l’autorità inferiore a pronunciare una decisione negativa, stante l’as-
senza di una separazione causata dalla fuga,
che nel gravame l’insorgente non mette in dubbio l’assenza di una pre-
gressa comunione domestica con le figlie; afferma però che la convivenza
gli sarebbe stata impedita dallo svolgimento del servizio militare, appellan-
dosi inoltre alla tenera età ed alla vulnerabilità di quest’ultime,
che la tesi ricorsuale non può essere seguita,
che ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge di un rifugiato ed i loro figli
minorenni sono riconosciuti come rifugiati e ottengono l’asilo, sempreché
non vi si oppongano circostanze particolari,
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che se gli aventi diritto, di cui sopra, sono stati separati in seguito alla fuga
e si trovano all’estero, occorre autorizzarne, su domanda, l’entrata in Sviz-
zera (art. 51 cpv. 4 LAsi),
che la ratio legis dell’art. 51 cpv. 1 LAsi, consiste nel regolamentare lo sta-
tuto del nucleo familiare in maniera uniforme, così come esisteva al mo-
mento della fuga del rifugiato (cfr. DTAF 2015/29 consid. 4.2.1 con riferi-
mento citato; DTAF 2015/40 consid. 3.4.4.3),
che se il coniuge di un rifugiato ed i suoi figli minorenni, che non adempiono
le condizioni di riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario, si
trovano in Svizzera, essi ricevono parimenti la qualità di rifugiato a titolo
derivato e l’asilo, fatte salve circostanze particolari, anche se la comunità
familiare è stata fondata soltanto in Svizzera (cfr. DTAF 2017 VI/4 con-
sid. 4.4.1),
che se, al contrario, i precitati si trovano all’estero, essi ottengono l’autoriz-
zazione d’entrata al fine di garantire l’asilo accordato alle famiglie soltanto
se si tratta di ricostituire un nucleo familiare separato dalla fuga e in as-
senza di circostanze particolari che vi si oppongano (cfr. DTAF 2017 VI/4
consid. 3.1 e 4.4.2),
che la condizione di separazione a seguito della fuga implica che in prece-
denza il rifugiato abbia convissuto con la persona aspirante al ricongiungi-
mento familiare; che infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi
è destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari
preesistenti e non alla creazione di nuove comunioni domestiche; che inol-
tre, la coabitazione preesistente deve aver risposto ad una necessità eco-
nomica e non soltanto ad una semplice comodità; che infine, la Svizzera
deve apparire come l’unico paese in cui il nucleo familiare possa ragione-
volmente ricostituirsi; nucleo che dev’essere cumulativamente, indispensa-
bile e ricercato (cfr. DTAF 2012/32 consid. 5.1 e sentenza del tribunale D-
4180/2017 del 14 novembre 2017),
che nella presente disamina, a A._______ è stata riconosciuta la qualità di
rifugiato e gli è stato accordato l’asilo,
che è tuttavia incontestato ch’egli non abbia mai convissuto con le figlie
prima della fuga,
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver creato
con le bambine, gli argomenti invocati non sono sufficienti ad ottenere un
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ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 51 cpv. 4 LAsi, posto il mancato
soddisfacimento della "conditio sine qua non" succitata (cfr. tra le tante
sentenza del Tribunale D-2075/2014 del 13 giugno 2014),
che del resto, quandanche lo svolgimento del servizio militare abbia potuto
interferire con l’esercizio delle sue prerogative paterne in patria, resta il
fatto che A._______ risulta essersi sposato con un’altra persona nel 2013;
che la questione è ad ogni modo ininfluente, così come il fatto di aver even-
tualmente contribuito al mantenimento delle figlie (cfr. sentenze del Tribu-
nale D-6842/2018 dell’11 dicembre 2018 e D-1803/2016 dell’8 aprile 2016),
che va infine osservato che l’interessato può, se si ritiene legittimato a farlo
(cfr. art. 44 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 [LStr,
RS 142.20]), presentare una domanda presso la competente autorità can-
tonale di polizia degli stranieri, al fine che questa si pronunci sull’esistenza
di un diritto delle figlie a raggiungerlo in Svizzera sulla base dell’art. 8
CEDU e dei disposti del Patto ONU II (cfr. sentenza del Tribunale D-
4180/2017 del 14 novembre 2017 con riferimenti citati); che il Tribunale si
astiene in ogni caso dal pronunciarsi anticipatamente sull’esito di una tale
procedura di polizia degli stranieri (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 8 e
2002 n. 6),
che pertanto, ritenuto quanto precede, è a giusto titolo che la SEM ha rifiu-
tato l’autorizzazione d’entrata ed ha respinto la domanda di ricongiungi-
mento familiare in disamina,
che ne discende che l’autorità inferiore, con la decisione impugnata, non
ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto e la decisione
avversata confermata,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: